Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 83-4621

L.R. 41/2000 determinazione indennità mensile per il personale addetto alla guida automezzi in dotazione agli Amministratori

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di determinare, in applicazione di quanto previsto all’art. 1 della Legge regionale n° 41 del 7 aprile 2000, la misura dell’indennità mensile, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale addetto agli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta Regionale e dell’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per l’anno 2001, così come stabilito nell’allegato 1), unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di confermare, per l’anno 2001 le modalità di erogazione stabilite con deliberazione n° 37- 208 del 12 giugno 2001, stabilendo, a partire dall’anno 2001, di ripartire in misura uguale sui budget degli Amministratori, che congiuntamente usufruiscono di tale servizio, la somma da corrispondere a titolo di “ulteriore integrazione” all’autista addetto all’ufficio di Roma. L’attestazione della sussistenza del disagio e l’indicazione dell’importo dell’ulteriore integrazione, da corrispondere all’autista addetto all’ufficio suddetto, continuerà ad essere effettuata dal Presidente della Giunta Regionale.

- La spesa complessiva è quantificata per l’anno 2001 in lire 713.000.000 comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione e di tutte le componenti delle indennità di cui trattasi. Alla stessa, si fa fronte, per lire 621.000.000 con le risorse del capitolo 10118 del bilancio di previsione della Giunta Regionale per l’anno 2001.

- Si da atto che la spesa prevista per lo stesso anno a carico del Consiglio Regionale, pari a lire 92.000.000, sarà imputata al corrispondente capitolo di bilancio del Consiglio Regionale.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

ALLEGATO A1) - MISURA DELL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE.

PARTE FISSA DELL’INDENNITA’ MENSILE:

Un importo lordo pari a lire 1.000.000, equivalenti a lire 12.000.000 annue per ogni addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta Regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Modalità di erogazione: nel mese di competenza.

PARTE VARIABILE DELL’INDENNITA’ MENSILE:

Tale somma verrà integrata da una somma variabile in relazione al numero totale di ore in supero al normale orario di lavoro effettuate da ogni addetto nel corso dell’anno di riferimento, secondo i seguenti scaglioni

Ore in supero al     Importo mensile    Importo annuale
normale orario     variabile Lire    variabile lire
di lavoro effettuate
nell’anno da ogni
addetto da 000 a 600    0    0
da 601 a 650    100.000    1.200.000
da 651 a 700    205.000    2.460.000
Da 701 a 750    290.000    3.480.000
Oltre 750    345.000    4.140.000

Nel caso in cui si dovesse attribuire l’indennità variabile massima a tutti gli autisti, le risorse necessarie saranno integrate mediante prelievo da risorse non spese per i budgets degli uffici di comunicazione.

Gli importi relativi all’indennità fissa ed a questa parte dell’indennità variabile sono da considerarsi comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione regionale.

ULTERIORE INTEGRAZIONE

A prescindere dagli importi variabili sopra indicati, sarà possibile, esclusivamente a seguito di opportuna attestazione ed indicazione dell’importo da parte dell’amministratore al servizio del quale è assegnato l’addetto, una ulteriore integrazione per un massimo mensile pari a lire 205.000 lorde, rapportata ai mesi di assegnazione dell’attività in oggetto, qualora le condizioni di lavoro di cui spora siano aggravate da condizioni maggiormente disagiate di svolgimento dell’attività lavorativa, quali l’essere addetti ad amministratori residenti in altre province o con impegni che rendano necessarie prestazioni lavorative in orari serali o ancora, disagi relativi a un impegno più intensivo dovuto a necessità di frequenti e continui spostamenti per impegni istituzionali dell’amministratore sul territorio.

Per l’autista addetto all’Ufficio di Roma, l’attestazione e l’indicazione dell’importo saranno effettuate dal Presidente della Giunta Regionale.

A tale ultima integrazione si fa fronte mediante le somme iscritte al budget previsto per l’ufficio di comunicazione dell’amministratore di riferimento.

Il costo derivante dall’eventuale ulteriore integrazione indicata dal Presidente della Giunta regionale in favore dell’autista addetto all’Ufficio di Roma, sarà ripartita in misura uguale sui budget degli Amministratori, che congiuntamente usufruiscono di tale servizio.