Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 84-4622

L. R. 29 ottobre 1992, n. 43, art. 10, comma 1, lett. c). Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di formulare, in merito alla convenzione da stipulare ai sensi dell’ art. 10, comma 1, lett. c) della L. n. 43/92, i seguenti criteri generali:

a) a beneficiare della quota regionale di partecipazione al Fondo dovranno essere i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi operanti sul territorio regionale anzichè il solo Consorzio di Garanzia Fidi - Fidipiemonte citato nella Convenzione allegata alla D.G.R. n. 108 - 35052 del 23.05.1994;

b) i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia che intenderanno utilizzare il Fondo di garanzia dovranno presentare annualmente a Finpiemonte S.p.A. una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una dichiarazione da cui risulti l’importo delle garanzie prestate, nel corso dell’esercizio precedente, a sostegno delle donne che intendono intraprendere attività lavorative autonome individuali, in forma societaria o in forma cooperativa;

Per la stipula della Convenzione, per l’ impegno e l’ erogazione della somma relativa alla partecipazione regionale annuale della Regione all’ incremento del Fondo di garanzia, si adotteranno apposite determinazioni ai sensi dell’ art. 23 della L.R.n. 51/97, avvalendosi delle risorse già accantonate sul cap. 10750/01 ed assegnate alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro per un ammontare di L. 53.000.000.

Di riservare a successivo provvedimento la revoca della D.G.R. n. 108-35052 del 23.05.1994 e l’allegata convenzione inerente il Fondo di garanzia.

(omissis)