Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 84-4622
L. R. 29 ottobre 1992, n. 43, art. 10, comma 1, lett. c). Criteri per lutilizzazione
del Fondo di garanzia
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di formulare, in merito alla convenzione da stipulare ai sensi dell art.
10, comma 1, lett. c) della L. n. 43/92, i seguenti criteri generali:
a) a beneficiare della quota regionale di partecipazione al Fondo dovranno
essere i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi operanti
sul territorio regionale anzichè il solo Consorzio di Garanzia Fidi - Fidipiemonte
citato nella Convenzione allegata alla D.G.R. n. 108 - 35052 del 23.05.1994;
b) i confidi, i consorzi e le cooperative di garanzia che intenderanno
utilizzare il Fondo di garanzia dovranno presentare annualmente a Finpiemonte
S.p.A. una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da una dichiarazione da cui risulti limporto delle garanzie prestate,
nel corso dellesercizio precedente, a sostegno delle donne che intendono
intraprendere attività lavorative autonome individuali, in forma societaria
o in forma cooperativa;
Per la stipula della Convenzione, per l impegno e l erogazione della
somma relativa alla partecipazione regionale annuale della Regione all
incremento del Fondo di garanzia, si adotteranno apposite determinazioni
ai sensi dell art. 23 della L.R.n. 51/97, avvalendosi delle risorse già
accantonate sul cap. 10750/01 ed assegnate alla Direzione regionale Formazione
Professionale-Lavoro per un ammontare di L. 53.000.000.
Di riservare a successivo provvedimento la revoca della D.G.R. n. 108-35052
del 23.05.1994 e lallegata convenzione inerente il Fondo di garanzia.
(omissis)