Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 47-4585

Direttive agli uffici per l’applicazione del Regolamento - Merloni sugli incentivi per le attivita’ di progettazione e le altre considerate dalla L. 109/94 e s.m.i. approvato con D.G.R. n.11-3432 del 9 luglio 2001. Approvazione della convenzione - tipo per le attivita’ svolte a favore di altre PP.AA.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare la convenzione - tipo, allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per il caso di progettazione (e attività professionali a questa riconducibili) e/o di pianificazione svolte da strutture regionali a favore di Amministrazioni pubbliche terze;

* di fornire precise direttive agli uffici per l’attuazione della materia degli incentivi connessi alla legge n. 109/94 e s.m.i., specificate come segue:

a) il direttore dell’ufficio regionale interessato costituisce, con proprio atto, il nucleo o gruppo tecnico e individua, all’interno del gruppo, le singole figure professionali (Responsabile unico del procedimento; progettista/i; direttore dei lavori; collaudatore/i; autore del Piano di sicurezza; autore/i dell’atto di pianificazione) e i loro collaboratori; nel caso in cui le figure di Responsabile unico del procedimento, di progettista o di direttore dei lavori, coincidano con il direttore stesso, il relativo atto di nomina è assunto dall’organo politico (Assessore) cui afferisce la direzione interessata;

b) per l’attivazione dell’accordo per l’individuazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e per le altre attività considerate dalla legge 109/94 e s.m.i., sono stati istituiti appositi capitoli nell’ambito delle partite di giro: un capitolo in entrata (n.2918) sul quale far confluire le somme versate per le attività su indicate e un capitolo di spesa (n.40055) dal quale prelevare le somme per attribuirle a coloro che ne hanno diritto.

Gli stanziamenti di competenza dei due capitoli devono coincidere e sono stati quantificati in via presuntiva in lire 50 milioni.

Trattandosi di capitoli delle partite di giro, sarà possibile, se necessario, modificarne gli stanziamenti con un semplice provvedimento amministrativo.

Ad integrazione di quanto su indicato viene di seguito schematizzata la procedura che dovrà essere seguita, sia nel caso della “progettazione interna” che in quello della “progettazione esterna”.

Nel primo caso “progettazione interna” la Direzione regionale che affida l’incarico, in sede di impegno, dovrà provvedere ad impegnare anche la spesa relativa alla quota dell’1,5%.

In fase di liquidazione la quota dell’1,5% verrà riversata sul capitolo di entrata, che a tal fine è stato istituito (cap. n. 2918); sulla base degli importi versati, verrà adeguato, se necessario, lo stanziamento del corrispondente capitolo di spesa (n. 40055).

Il Direttore della Direzione di appartenenza del funzionario che ha curato la progettazione, provvederà ad impegnare e liquidare sul capitolo di spesa su richiamato la somma corrispondente agli incentivi spettanti al funzionario a suo tempo incaricato.

Nel caso di “progettazione esterna” il versamento alla Regione verrà effettuato dall’Ente che ha attribuito l’incarico.

Il versamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

Bonifico bancario a favore di:

Tesoreria Regione Piemonte C/c/b n. 10/395258

Ist. Bancario San Paolo - IMI Torino Codice ABI 01025

Via Garibaldi n. 2 - 10122 Torino Codice CAB 01100

Oppure tramite versamento su:

Conto corrente postale n. 10364107 intestato a:

Tesoreria Regione Piemonte

Piazza Castello n. 165 - Torino

Codice ABI 07601

Codice CAB 03200

I versamenti dovranno indicare chiaramente la causale ed il destinatario, intendendo per destinatario la Direzione regionale di appartenenza di colui che ha effettuato le attività considerate dalla legge 109/94 e s.m.i..

La chiara indicazione della Direzione, consentirà, di conseguenza, la corretta attribuzione degli incentivi.

La Direzione Bilanci provvederà, a scadenza da concordare, ad accantonare le disponibilità del fondo a favore delle Direzioni interessate.

Sulla base delle somme assegnate, ciascuna Direzione provvederà a predisporre le determinazioni per l’impegno e successivamente effettuerà la liquidazione a favore dei destinatari.

Il provvedimento di liquidazione dovrà essere inviato al Settore “Trattamento economico del personale” che, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inserire l’importo liquidato sul cedolino relativo alla retribuzione mensile.

In sede di attribuzione degli incentivi occorre tener conto del fatto che sul fondo gravano anche gli oneri che sono quantificabili nella percentuale del 32,33% dell’importo ripartibile o, se si preferisce, del 24,43% del fondo lordo.

Le disposizioni impartite relative agli adempimenti contabili nella materia di che trattasi riferite, per comodità, alle attività di progettazione sono da intendersi estese a tutte le altre attività tecnico-amministrative indicate in precedenza (es.: progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) contemplate dalla legge109/94 e s.m.i. e disciplinate nel Regolamento - Merloni;

c) il direttore della struttura regionale interessata provvede alla quantificazione e al pagamento dei compensi incentivanti ai dipendenti dell’ufficio regionale che hanno svolto attività di progettazione (e attività a questa riconducibili) e/o di pianificazione, assumendo gli atti, preparatori e costitutivi, di accertamento, di impegno e di liquidazione della spesa necessaria;

* di precisare che gli atti di costituzione del nucleo o gruppo tecnico per la progettazione (e per le attività connesse all’esecuzione e alla gestione delle opere) e/o per le attività di pianificazione e gli atti, preparatori e costitutivi, finalizzati al pagamento degli incentivi di cui alla legge n. 109/94 e al Regolamento regionale n. 11-3432 del 9/7/2001 devono essere trasmessi alla Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane che ne verifica la congruità e la compatibilità rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento sugli incentivi;

* di dare atto che i principi ed i criteri contenuti nel Regolamento del 9/7/2001 sono applicabili, per analogia, ad altre fattispecie ascrivibili alla materia degli incentivi per attività o servizi svolti da uffici regionali a favore di soggetti terzi, ivi compresa la fattispecie di cui all’art. 43, comma 3, della legge n. 449/97, sul presupposto di criteri di individuazione dei beneficiari, quantificazione e assegnazione dei compensi incentivanti, previamente, concordati con le organizzazioni sindacali e le RSU aziendali;

* di rinviare, integralmente, al Regolamento assunto con d.g.r. n. 11-3432 del 9/7/2001 per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto deliberativo.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Convenzione - Tipo

Viste le disposizioni dettate dall’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94, come sostituite ed integrate dall’art. 6, comma 13, della legge n. 127/97, dall’art. 2, comma 18, della legge n. 191/98, della legge n. 415/98, dal DPR n. 554/99 e dalla legge “collegata” alla Finanziaria sul lavoro, legge n. 144/99;

visto, in particolare, l’art. 13, comma 4, della legge n. 144/99 che ha riscritto l’art. 18 sovramenzionato, stabilendo fra l’altro che:

* una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, sia ripartita per ogni singola opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un Regolamento adottato dall’Amministrazione;

* la suddetta ripartizione venga effettuata tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto; del piano della sicurezza; della direzione lavori; del collaudo nonché tra i loro collaboratori;

* la percentuale effettiva, nel limite massimo dell’ 1,5 per cento è stabilita dal Regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;

* la ripartizione tenga conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

* il 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione è ripartito tra i dipendenti dell’Amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;

visto il Regolamento in materia di incentivi di cui alla legge n. 109/94 e s.m.i., adottato, per la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 11-3432 del 9/7/2001;

dato atto che nel Regolamento si è previsto, fra l’altro, che le attività di progettazione e le altre indicate nello stesso atto regolamentare possano essere svolte da strutture regionali in favore di altre Amministrazioni pubbliche;

dato, ulteriormente, atto che, in tale evenienza, il fondo relativo agli incentivi di che trattasi viene costituito presso l’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano ed i relativi compensi trasferiti nei capitoli di entrata del bilancio regionale, per essere ripartiti, con le modalità definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n.11-3432 del 9/7/2001 tra i soggetti della struttura regionale che hanno curato le attività di progettazione e le altre attività previste nel medesimo atto regolamentare;

dato, inoltre, atto che nel Regolamento si è stabilito che i rapporti tra la Regione Piemonte e le Amministrazioni aggiudicatici o titolari dell’atto di piano nella materia in argomento siano regolati mediante convenzione - tipo predisposta dalla Regione Piemonte;

premesso quanto sopra, per la specifica ipotesi di attività di cui alla legge n. 109/94 e s.m.i. svolte da strutture regionali a favore di altre Amministrazioni pubbliche, si predispone la seguente convenzione tipo.

Premesso che l’Amministrazione (denominazione dell’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano) intende realizzare (specificazione dell’opera o del lavoro da realizzare o dell’atto di pianificazione);

che la stessa non può garantire, mediante l’utilizzo di strutture tecniche interne, l’attività di:

A ( progettazione

* redazione del piano della sicurezza

* direzione lavori

* collaudo

B ( assunzione dell’ atto di pianificazione (denominazione);

ritenuto, pertanto, in base alle disposizioni vigenti in materia (legge n. 109/94 e s.m.i.) di affidare le attività di cui sopra alla Direzione regionale ............ Settore ........... ed in particolare le attività di (specificare il tipo di attività fra quelle contemplate dalla legge n. 109/94, affidate per l’esecuzione alla struttura regionale) connesse all’esecuzione delle opere sovraemarginate.

Sul presupposto di quanto sopra,

TRA

la Regione Piemonte, Direzione..................rappresentata dal Direttore .............

e

l’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano (specificare la denominazione dell’Ente: es. Comune di...................Provincia di ..................) rappresentata da...........

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) Oggetto dell’incarico

La presente convenzione disciplina, ai sensi della legge n. 109/94 e s.m.i., lo svolgimento da parte della direzione regionale............Settore.............delle attività di progettazione e/o direzione lavoro e/o di redazione del piano della sicurezza, e/o di collaudo e/o di assunzione di atti di pianificazione (specificare il tipo di attività o incarico) in favore dell’Ente (specificare denominazione: es. Comune di ..............., Provincia di ............) connesse alla realizzazione dei lavori di (specificare il tipo di lavoro), o all’assunzione dell’atto di pianificazione (specificare il tipo di atto).

Art. 2) Durata dell’incarico e individuazione dei soggetti esecutori e collaboratori.

La Direzione regionale...............Settore............si impegna a svolgere l’incarico (o gli incarichi) di cui all’articolo precedente entro..............mesi dalla stipulazione della presente convenzione. L’attività (o le attività) verrà (verranno) svolta/e esclusivamente da personale regionale della direzione............ settore.............in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n. 109/94 e sue disposizioni attuative.

I soggetti, tecnici amministrativi e loro collaboratori, individuati per lo svolgimento dell’attività (o delle attività) di cui all’articolo 1 sono:

nome e cognome (specificazione della figura professionale

________ _____________    tecnica o amministrativa

________ _____________    es.

________ _____________    progettista, direttore dei lavori ecc.)

Art. 3) Modalità di esecuzione dell’incarico (o degli incarichi)

Per lo svolgimento dell’incarico (o degli incarichi) di cui all’articolo 1 della presente convenzione il personale regionale individuato all’art. 2 utilizza i mezzi e le risorse strumentali della direzione ......... fatto salvo quanto previsto all’articolo seguente.

Art. 4) Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano.

L’ente (specificare denominazione: es. Comune di.................Provincia di..............)

si impegna a mettere a disposizione della direzione regionale...............settore...........esecutrice della attività di cui all’articolo 1 tutti gli atti e la documentazione necessaria per l’adempimento dell’incarico (o degli incarichi) e a fornire il necessario supporto tecnico - logistico.

Per tale finalità, il referente dell’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano (specificare Comune di..............., Provincia di............) è il Sig. ...........

Le somme necessarie al trasferimento nei capitoli di entrata del bilancio regionale, corrispondenti alla quota dell’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro o pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione ( specificare tipologia di atto) oggetto della presente convenzione sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio dell’Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di piano . Le medesime corrispondono a L..................

Nel caso di finanziamento delle opere da realizzare da parte della Regione Piemonte il mancato accantonamento delle somme necessarie al pagamento degli incentivi comporta la non erogazione del saldo finale del finanziamento.

Art. 5) Ripartizione della quota dell’1,5 per cento o del 30 per cento tra il personale regionale.

Le somme, come determinate all’articolo precedente, sono ripartite tra il personale tecnico e amministrativo (e loro collaboratori) della struttura regionale individuato all’articolo 2 secondo le prescrizioni e i dettami contenuti agli artt. da 9 a 13 e l’art. 18 del Regolamento regionale assunto con D.G.R. n. 11-3432 del 9/7/2001.

Art. 6) Eventuale Risoluzione e/o rescissione del contratto d’appalto dei lavori.

Nel caso di risoluzione e/o di rescissione del contratto d’appalto dei lavori oggetto della presente convenzione, a termine delle vigenti disposizioni, la percentuale dell’1,5 per cento verrà commisurata all’importo complessivo dei lavori eseguiti ed ad una percentuale pari a ........di quelli non eseguiti fino alla concorrenza di una misura pari a............dell’importo contrattuale d’appalto.

La somma effettivamente determinata sarà messa a disposizione della Regione per essere ripartita tra i soggetti indicati all’art. 2 secondo le modalità specificate all’art. 5 della presente convenzione.

Art. 7) Coperture assicurative

Nelle more della costituzione di polizze assicurative da parte della Regione Piemonte, per i dipendenti regionali incaricati delle attività professionali di cui alla presente convenzione l’Ente (specificare il Comune di.................., la Provincia di..............) si impegna a versare alla Regione Piemonte il premio corrisposto per l’estensione della garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. Le parti contraenti danno atto che gli oneri connessi trovano adeguata copertura all’interno........

Art. 8) Controversie

Le parti concordano di definire consensualmente ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per la soluzione della controversia, si farà ricorso ad apposito collegio arbitrale istituito nella città di Torino.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno scelto dall’Ente aggiudicatore ( specificare Comune di .............Provincia di...........), uno scelto dalla Regione Piemonte ed il terzo, in veste di Presidente, nominato dai primi due arbitri.

Qualora i primi due arbitri non raggiungano un accordo il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Torino.

Il lodo arbitrale è impugnabile innanzi l’autorità giudiziaria secondo le disposizioni del c.p.c. Il Foro competente è quello di Torino.

L’autorità giudiziaria competente per il Foro di Torino può essere adita, qualora le parti non facciano ricorso ad apposito collegio arbitrale.

Art. 9) (Norme di rinvio)

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto attinenti e compatibili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 10) Registrazione

Il presente atto, iscritto a repertorio, verrà registrato solo in caso d’uso; le spese saranno a carico della Regione Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto

Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di Piano Regione Piemonte

(Comune / Provincia di ...........) Il Direttore della Direzione