Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001
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Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34.
Provvedimenti in materia di tasse regionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per lanno 2002 laliquota delladdizionale regionale allimposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui allarticolo 50, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina
dellimposta regionale sulle attività produttive), ed in attuazione dellarticolo
4, comma 3 bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e fissata nella misura
dell1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell~IRPEF~,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati
ai fini dell~IRPEF~, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).
Art. 2.
1. Laddizionale regionale allimposta di consumo sul gas metano per usi
civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione
della misura delladdizionale allimposta di consumo sul gas metano e istituzione
dellimposta regionale sulla benzina), limitatamente allanno 2002 è fissata
in misura non superiore a lire 30 (euro 0,015) per metro cubo di gas erogato.
Art. 3.
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 dicembre 2001
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni