Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 5-4544
Bando pubblico di concorso per lassegnazione di contributi in conto capitale
per il recupero della prima abitazione Buono Casa. Legge Regionale 6.12.1999
n. 31, Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), Scheda Edilizia Residenziale
Pubblica. Richiamo domande, individuazione termine per la conclusione del
bando, adozione criteri per la concessione dellagevolazione prevista dal
F.I.P.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di richiamare 415 domande collocate nella graduatoria, approvata con
Determina Dirigenziale n. 1 del 9.9.1997, dal n. 1583 al n. 1975 e 35 domande
appartenenti alla categoria nubendi collocate in graduatoria dal n. 5110
al n. 5545 da finanziarsi con le economie di spesa accertate pari a lire
13.440.109.691(euro 6.941.237,37).
2) di richiamare n. 100 domande di richiedenti appartenenti alla categoria
nubendi collocate nella graduatoria dal n. 5547 al n. 5677 da finanziarsi
con la somma di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) messa a disposizione
dalla L.R. n. 31 del 6.12.1999 (fondi F.I.P.).
Di stabilire che qualora, al termine della fase istruttoria delle domande
richiamate, i contributi concessi risultino essere superiori alla disponibilità
finanziaria, si utilizzino le economie accertate con la Determina Dirigenziale
n. 121 del 24.7.2001 di ricognizione dei finanziamenti F.I.P. attribuiti.
3) di prorogare alla data del 19.6.2003 il termine previsto dallart. 1
del bando pubblico di concorso per lultimazione dei lavori di recupero
dellabitazione (già prorogato con la deliberazione della G.R. n. 25-26565
dell1.2.1999).
Di dare atto che tale termine deve applicarsi alle domande in corso distruttoria,
alle domande richiamate da finanziarsi con i fondi specifici del bando
di concorso buono casa ed a quelle da finanziarsi con i fondi F.I.P..
4) di stabilire che qualora al termine della fase istruttoria delle domande
richiamate, sia quelle da finanziarsi con i fondi specifici del bando di
concorso buono casa sia quelle da finanziarsi con i fondi F.I.P, vengano
accertate delle economie finanziarie non si proceda ad ulteriori discese
nellambito della graduatoria ma che le stesse siano oggetto di nuova programmazione
regionale.
5) di stabilire, in virtù dellautorizzazione concessa alla Giunta Regionale
dalla L.R. n. 31/99, che per le domande dei richiedenti appartenenti alla
categoria nubendi da finanziarsi con i fondi messi a disposizione dalla
L.R. n. 31 del 6.12.1999 (fondi F.I.P.):
- la verifica dei requisiti soggettivi è effettuata alla data di apertura
del bando pubblico di concorso senza ulteriore verifica della permanenza
degli stessi alla data di concessione dellagevolazione;
- lentità e le modalità di erogazione del contributo sono quelle previste
dal bando pubblico di concorso approvato con D.G.R. n. 275-14098 del 18.11.1996;
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla data di ultimazione
lavori, previsto dallart.9 del bando pubblico di concorso, per la consegna
o linvio della documentazione per la liquidazione del contributo spettante,
comporta la decadenza del diritto al finanziamento ed il conseguente obbligo
di restituire lacconto (qualora già erogato) maggiorato degli interessi
legali vigenti a decorrere dalla data del provvedimento regionale di erogazione;
- i beneficiari, oltre alla documentazione prevista dal bando pubblico
di concorso per lerogazione del contributo, devono produrre idonea fidejussione
bancaria o assicurativa oppure atto di cessione di credito stipulato con
lIstituto Bancario con il quale è stato stipulato leventuale contratto
di mutuo a garanzia della restituzione del contributo alla Regione. La
cessione di credito da parte del beneficiario allIstituto mutuante deve
effettuarsi con atto pubblico o per scrittura privata autenticata regolarmente
registrati;
- la restituzione del contributo concesso avviene tramite rimborso decennale
a rate costanti annuali a decorrere dal 30 giugno immediatamente successivo
alla data della Determina di erogazione del contributo concesso. Limporto
da retrocedere dovrà essere rivalutato sulla base dellindice ISTAT dei
costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua erogazione e la
relativa restituzione. Qualora il contributo venga erogato in due fasi
(acconto/saldo) la restituzione del contributo concesso avviene a rate
costanti annuali a decorrere dal 30 giugno immediatamente successivo alla
data della Determina di erogazione del saldo;
- la restituzione anticipata del contributo concesso avviene secondo le
modalità previste dalla D.G.R. n. 5-2702 del 9.4.2001.
6) di effettuare, trattandosi della conclusione di un procedimento in corso
ed al fine di garantirne lomogeneità nellistruttoria delle domande, tramite
gli uffici regionali laccertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti
e dei requisiti oggettivi degli interventi inerenti le 550 domande da richiamarsi
funzione delegata ai Comuni dalla L.R. n. 5 del 15.3.2001 - Ai Comuni interessati
verrà inviata tempestiva informativa ai sensi della circolare del P.G.R.
n. 2/PRE del 22.2.2001.
Contro la presente deliberazione è possibile per chiunque vi abbia interesse
proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni
vigenti.
(omissis)