Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 5-4544

Bando pubblico di concorso per l’assegnazione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione “Buono Casa”. Legge Regionale 6.12.1999 n. 31, Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica. Richiamo domande, individuazione termine per la conclusione del bando, adozione criteri per la concessione dell’agevolazione prevista dal F.I.P.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di richiamare 415 domande collocate nella graduatoria, approvata con Determina Dirigenziale n. 1 del 9.9.1997, dal n. 1583 al n. 1975 e 35 domande appartenenti alla categoria “nubendi” collocate in graduatoria dal n. 5110 al n. 5545 da finanziarsi con le economie di spesa accertate pari a lire 13.440.109.691(euro 6.941.237,37).

2) di richiamare n. 100 domande di richiedenti appartenenti alla categoria “nubendi” collocate nella graduatoria dal n. 5547 al n. 5677 da finanziarsi con la somma di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) messa a disposizione dalla L.R. n. 31 del 6.12.1999 (fondi F.I.P.).

Di stabilire che qualora, al termine della fase istruttoria delle domande richiamate, i contributi concessi risultino essere superiori alla disponibilità finanziaria, si utilizzino le economie accertate con la Determina Dirigenziale n. 121 del 24.7.2001 di ricognizione dei finanziamenti F.I.P. attribuiti.

3) di prorogare alla data del 19.6.2003 il termine previsto dall’art. 1 del bando pubblico di concorso per l’ultimazione dei lavori di recupero dell’abitazione (già prorogato con la deliberazione della G.R. n. 25-26565 dell’1.2.1999).

Di dare atto che tale termine deve applicarsi alle domande in corso d’istruttoria, alle domande richiamate da finanziarsi con i fondi specifici del bando di concorso “buono casa” ed a quelle da finanziarsi con i fondi F.I.P..

4) di stabilire che qualora al termine della fase istruttoria delle domande richiamate, sia quelle da finanziarsi con i fondi specifici del bando di concorso “buono casa” sia quelle da finanziarsi con i fondi F.I.P, vengano accertate delle economie finanziarie non si proceda ad ulteriori discese nell’ambito della graduatoria ma che le stesse siano oggetto di nuova programmazione regionale.

5) di stabilire, in virtù dell’autorizzazione concessa alla Giunta Regionale dalla L.R.  n. 31/99, che per le domande dei richiedenti appartenenti alla categoria “nubendi” da finanziarsi con i fondi messi a disposizione dalla L.R. n. 31 del 6.12.1999 (fondi F.I.P.):

- la verifica dei requisiti soggettivi è effettuata alla data di apertura del bando pubblico di concorso senza ulteriore verifica della permanenza degli stessi alla data di concessione dell’agevolazione;

- l’entità e le modalità di erogazione del contributo sono quelle previste dal bando pubblico di concorso approvato con D.G.R. n. 275-14098 del 18.11.1996;

- il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla data di ultimazione lavori, previsto dall’art.9 del bando pubblico di concorso, per la consegna o l’invio della documentazione per la liquidazione del contributo spettante, comporta la decadenza del diritto al finanziamento ed il conseguente obbligo di restituire l’acconto (qualora già erogato) maggiorato degli interessi legali vigenti a decorrere dalla data del provvedimento regionale di erogazione;

- i beneficiari, oltre alla documentazione prevista dal bando pubblico di concorso per l’erogazione del contributo, devono produrre idonea fidejussione bancaria o assicurativa oppure atto di cessione di credito stipulato con l’Istituto Bancario con il quale è stato stipulato l’eventuale contratto di mutuo a garanzia della restituzione del contributo alla Regione. La cessione di credito da parte del beneficiario all’Istituto mutuante deve effettuarsi con atto pubblico o per scrittura privata autenticata regolarmente registrati;

- la restituzione del contributo concesso avviene tramite rimborso decennale a rate costanti annuali a decorrere dal 30 giugno immediatamente successivo alla data della Determina di erogazione del contributo concesso. L’importo da retrocedere dovrà essere rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua erogazione e la relativa restituzione. Qualora il contributo venga erogato in due fasi (acconto/saldo) la restituzione del contributo concesso avviene a rate costanti annuali a decorrere dal 30 giugno immediatamente successivo alla data della Determina di erogazione del saldo;

- la restituzione anticipata del contributo concesso avviene secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 5-2702 del 9.4.2001.

6) di effettuare, trattandosi della conclusione di un procedimento in corso ed al fine di garantirne l’omogeneità nell’istruttoria delle domande, tramite gli uffici regionali l’accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi degli interventi inerenti le 550 domande da richiamarsi funzione delegata ai Comuni dalla L.R. n. 5 del 15.3.2001 - Ai Comuni interessati verrà inviata tempestiva informativa ai sensi della circolare del P.G.R. n. 2/PRE del 22.2.2001.

Contro la presente deliberazione è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

(omissis)