Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Codice 14
D.D. 12 ottobre 2001, n. 617

Istruzioni per l’applicazione della Legge 22 maggio 1973, n. 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento”

Visto il D.P.R. 24.7.1997, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;

Visto il D.leg. 4 giugno 1997, n. 143 che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;

Vista la Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 n. 66/404/CEE che all’art. 15 prevede la possibilità di ammettere alla commercializzazione materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti;

Vista la Legge 22 maggio 1973, n. 269 art. 11 che prevede l’obbligo del certificato di provenienza per la produzione e commercializzazione del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti;

Vista la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22.12.99, la quale all’art. 4 specifica che gli Stati membri debbano provvedere che solo i materiali di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione, ed all’Allegato II indica i requisiti minimi per l’ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come “identificati alla fonte”;

Visto il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 15 luglio 1998 concernente l’inserimento di specie arboree nell’allegato A della Legge 22 maggio 1973, n. 269;

Vista la D.G.R. n. 119-705 del 31.07.2000, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro, che il certificato di provenienza di cui all’art. 11 della Legge 22 maggio 1973, n. 269, per materiale forestale di propagazione di specie autoctone arboree ed arbustive avente requisiti ridotti, può essere concesso dall’organo forestale competente unicamente a sementi raccolte negli ambiti territoriali individuati con successiva DD della Direzione Economia Montana e Foreste, oltre che nei popolamenti di conifere iscritti nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme;

Vista la D.D. della Direzione Economia Montana e Foreste n. 735 del 31.8.2000, che ha individuato gli ambiti territoriali di raccolta previsti dalla succitata DGR, elencati e descritti nella medesima Determinazione;

Considerato che la Direzione Economia Montana e Foreste, con la collaborazione tecnico-scientifica dell’IPLA, ha provveduto a verificare ed integrare l’elenco degli ambiti di raccolta, a seguito delle segnalazioni pervenute entro lo scorso mese di settembre;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

determina

Di individuare quali ambiti territoriali di raccolta del materiale di propagazione previsti dalla D.G.R. 119-705 in data 31-07-2000 quelli di cui alla tabella A allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante;

di approvare le schede descrittive di ciascun ambito territoriale di raccolta del materiale di propagazione individuato nella tabella A, e costituenti l’allegato B alla presente Determinazione, depositato presso la sede della Direzione Economia Montana e Foreste;

di definire le seguenti modalità di raccolta:

1) la raccolta del materiale di propagazione potrà essere esercitata a fronte di specifici accordi preventivi con i proprietari dei terreni localizzati negli ambiti territoriali individuati con la presente Determinazione.

2) per le specie forestali indicate nell’allegato A della Legge 269/73 come integrato dal D.M. 15/7/1998, il Corpo Forestale dello Stato (come previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte rep. 4683 del 27/07/2000) è competente per il rilascio del certificato di provenienza, con requisiti ridotti se i popolamenti non risultano iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme.

Il Direttore regionale
Nino Berger