Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001
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Codice 14
Istruzioni per lapplicazione della Legge 22 maggio 1973, n. 269 Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento
Visto il D.P.R. 24.7.1997, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni
amministrative in materia di agricoltura e foreste;
Visto il D.leg. 4 giugno 1997, n. 143 che conferisce alle Regioni le funzioni
amministrative relative alla vivaistica forestale;
Vista la Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 n. 66/404/CEE che allart.
15 prevede la possibilità di ammettere alla commercializzazione materiali
di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti;
Vista la Legge 22 maggio 1973, n. 269 art. 11 che prevede lobbligo del
certificato di provenienza per la produzione e commercializzazione del
materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti;
Vista la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22.12.99, la quale allart.
4 specifica che gli Stati membri debbano provvedere che solo i materiali
di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere utilizzati per
la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla
commercializzazione, ed allAllegato II indica i requisiti minimi per lammissione
dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione
certificati come identificati alla fonte;
Visto il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 15 luglio 1998
concernente linserimento di specie arboree nellallegato A della Legge
22 maggio 1973, n. 269;
Vista la D.G.R. n. 119-705 del 31.07.2000, con la quale la Giunta Regionale
ha stabilito, tra laltro, che il certificato di provenienza di cui allart.
11 della Legge 22 maggio 1973, n. 269, per materiale forestale di propagazione
di specie autoctone arboree ed arbustive avente requisiti ridotti, può
essere concesso dallorgano forestale competente unicamente a sementi raccolte
negli ambiti territoriali individuati con successiva DD della Direzione
Economia Montana e Foreste, oltre che nei popolamenti di conifere iscritti
nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme;
Vista la D.D. della Direzione Economia Montana e Foreste n. 735 del 31.8.2000,
che ha individuato gli ambiti territoriali di raccolta previsti dalla succitata
DGR, elencati e descritti nella medesima Determinazione;
Considerato che la Direzione Economia Montana e Foreste, con la collaborazione
tecnico-scientifica dellIPLA, ha provveduto a verificare ed integrare
lelenco degli ambiti di raccolta, a seguito delle segnalazioni pervenute
entro lo scorso mese di settembre;
per le motivazioni espresse in premessa
IL DIRETTORE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
determina
Di individuare quali ambiti territoriali di raccolta del materiale di propagazione
previsti dalla D.G.R. 119-705 in data 31-07-2000 quelli di cui alla tabella
A allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante;
di approvare le schede descrittive di ciascun ambito territoriale di raccolta
del materiale di propagazione individuato nella tabella A, e costituenti
lallegato B alla presente Determinazione, depositato presso la sede della
Direzione Economia Montana e Foreste;
di definire le seguenti modalità di raccolta:
1) la raccolta del materiale di propagazione potrà essere esercitata a
fronte di specifici accordi preventivi con i proprietari dei terreni localizzati
negli ambiti territoriali individuati con la presente Determinazione.
2) per le specie forestali indicate nellallegato A della Legge 269/73
come integrato dal D.M. 15/7/1998, il Corpo Forestale dello Stato (come
previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte rep. 4683 del 27/07/2000)
è competente per il rilascio del certificato di provenienza, con requisiti
ridotti se i popolamenti non risultano iscritti al Libro Nazionale dei
Boschi da Seme.
Il Direttore regionale
D.D. 12 ottobre 2001, n. 617
Nino Berger