Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Codice 14.7
D.D. 1 ottobre 2001, n. 576

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Società Magic Sky S.r.l. - Comune: Formazza (VB) - Tipo di intervento: autorizzazione alla realizzazione di sciovia a fune alta ad attacchi fissi con traini monoposto denominata “Nuova Valdo 1" e realizzazione opere paravalanghe integrative

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Società Magic Sky S.r.l., con sede in Formazza (VB) Frazione Valdo n. 1, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una sciovia a fune alta ad attacchi fissi con traini monoposto denominata “Nuova Valdo 1" ed opere paravalanghe integrative in Comune di Formazza (VB) come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli scavi relativi alla realizzazione dei plinti di fondazione per l’ancoraggio dei sostegni di linea e delle due stazioni dovranno essere limitati allo stretto necessario; il materiale di risulta dovrà essere ragguagliato e profilato in prossimità delle opere ed opportunamente inerbito;

2. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

3. i lavori di recupero ambientale dovranno essere condotti secondo quanto previsto dalla documentazione allegata all’istanza - Relazione di Recupero ambientale; dovranno inoltre e comunque essere effettuati facendo ricorso alle più moderne tecniche bioingegneristiche e dovranno essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni;

4. i terreni di riporto derivanti dallo scavo per le fondazioni di ampliamento della muratura dell’argine paravalanghe dovranno essere opportunamente collocati lungo la pista e consolidati per strati successivi, dotati di un sistema di drenaggio delle acque superficiali ed ineriti;

5. al termine dei lavori di realizzazione delle opere paravalanghe dovrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori una dichiarazione che attesti che le opere sono state realizzate a regola d’arte in modo conforme al progetto ed alle eventuali prescrizioni autorizzative dettate da altri Organi;

6. dal momento che l’efficacia dell’argine paravalanghe è strettamente connessa all’assenza dell’ingombro rappresentato da masse nevose nell’alveo del Rio Reti, sarà compito del Direttore dell’esercizio dell’impianto, e del Direttore della Sicurezza nominato, verificare regolarmente l’esistenza della sezione d’alveo prevista nel progetto per il contenimento della valanga, ed in caso contrario provvedere alle necessarie misure cautelative per garantire la pubblica incolumità;

7. la Società esercente dovrà attivare tutte le procedure previste dal piano di gestione del rischio residuo di valanga nell’area sciabile servita dall’impianto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

8. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza delle norme previste dal D.M. 11 marzo 1988;

9. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive, geologiche e di recupero ambientale contenute nella documentazione allegata all’istanza;

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dalla concessione edilizia e comunque non oltre quattro anni dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 gli interventi in argomento sono esenti dal versamento del deposito cauzionale e dall’obbligo del rimboschimento sostitutivo in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino