Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2001, n. 10-4661

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto esecutivo di sistemazione definitiva, delle aree estrattive all’interno del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” (ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998), tramite il rinnovo e l’ampliamento delle cave in localita’ Germaire e San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di attività estrattiva e di sistemazione definitiva dell’area all’interno del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po”, in località Germaire e San Michele nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), presentato dalle Società Monviso S.p.A. con sede legale in Regione Falè, del Comune di Casalgrasso (CN), e Cave Germaire S.p.A. con sede legale in Regione Germaire del Comune di Carignano (TO), comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonchè di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- gli interventi di riambientazione proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

- il progetto prevede specifici interventi di rivitalizzazione della Lanca di San Michele tali da garantire la conservazione di un importante segno di forte valenza ambientale, come riconosciuto dallo stesso Piano d’Area;

- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità già fissate nelle convenzioni stipulate tra Ditte proponenti ed Ente di Gestione ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva del subambito dell’ambito n. 15, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- siano vincolanti le prescrizioni previste nelle Determine, ai sensi della l.r. n. 69 del 22 novembre 1978, della Direzione Industria n. 190 e n. 193 del 23 dicembre 1999 e nelle autorizzazioni ex Lege 431/1985, ora D.lgs. 490/1999 rispettivamente dei Comuni di Carignano e Carmagnola n. 9171 del 13 luglio 1999 e n. 29 del 13 luglio 1999;

- il piano di monitoraggio in corso d’opera già previsto negli allegati alle determinazioni della Direzione Industria n. 190 e n. 193 del 23 dicembre 1999, sia sostituito dalla nuova versione, allegata alla presente deliberazione;

- entro 3 mesi dalla notifica della presente deliberazione sia presentata una ulteriore verifica dei livelli di rumore differenziali presso il ricettore Palazzotto che consideri anche il traffico veicolare della cava come sorgente di rumorosità, nel caso di superamento del differenziale sia presentato al Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive e a ARPA un piano di mitigazione;

- la Commissione Tecnica di controllo, prevista dalle convenzioni già stipulate tra le Ditte proponenti e l’Ente di Gestione è tenuta ad adottare ogni adeguamento opportuno per ottimizzare i livelli di luminosità in funzione delle esigenze dell’Area Protetta e a valutare nel corso dello sviluppo dei lavori e sulla base dei risultati ottenuti in corso d’opera la necessità di migliorare gli interventi per garantire l’efficacia della rivitalizzazione della Lanca di San Michele.

- non sono consentite piantagioni di alberi e di movimentazioni del tereno a meno di 4 m dal ciglio di sponda ai sensi dell’art. 96 lett. f R.D. 523/1904 e dell’art. 29 comma 2 lett. d) delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

- gli edifici esistenti o previsti nelle fasce fluviali A e B devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del P.A.I.;

- con frequenza biennale o in occasione di eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni devono essere verificate le sezioni idrauliche d’alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto.

Di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già precedentemente rilasciate per il progetto in oggetto:

- la Direzione Industria, con determinazioni n. 190 e n. 193 del 23 dicembre 1999 ha autorizzato il rinnovo e l’ampliamento ai sensi della l.r. 69/1978, dei progetti di cava funzionali alla sistemazione definitiva dell’area in località San Michele e Germaire;

- i Responsabili dell’area tecnica dei Comuni di Carignano e Carmagnola, con determinazioni n. 9171 del 13 luglio 1999 e n. 29 del 13 luglio 1999 hanno riconosciuto l’intervento compatibile ai sensi del D.lgs. 490/1999;

- i Consigli comunali di Carignano e Carmagnola hanno autorizzato i Piani Esecutivi Convenzionati, relativi al progetto di sistemazione definitiva del subambito ricompreso nell’ambito n. 15 del Piano d’Area, ai sensi dell’art. 4.1 delle Norme di Attuazione del citato Piano.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- allegato tecnico, relativo ai controlli in corso d’opera, che sostituisce l’analogo documento allegato alle determinazioni della Direzione Industria n. 190 e n. 193 del 23 dicembre 1999;

- verbali di Conferenza relativi alle riunioni del 21 febbraio 2001, del 5 novembre 2001 e al sopralluogo del 27 marzo 2001;

- determinazioni dei Comuni di Carignano e Carmagnola, ai sensi del D.lgs. 490/1999, rispettivamente n. 9171 e n. 29 del 13 luglio 1999;

- deliberazione della provincia di Torino n. 993-190932 dell’11 settembre 2001.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)