Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2001, n. 10-4661
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale
relativo al progetto esecutivo di sistemazione definitiva, delle aree estrattive
allinterno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del
Po (ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998), tramite il rinnovo e lampliamento
delle cave in localita Germaire e San Michele dei Comuni di Carignano
e Carmagnola (TO)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al
progetto di ampliamento di attività estrattiva e di sistemazione definitiva
dellarea allinterno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale
del Po, in località Germaire e San Michele nei Comuni di Carignano e Carmagnola
(TO), presentato dalle Società Monviso S.p.A. con sede legale in Regione
Falè, del Comune di Casalgrasso (CN), e Cave Germaire S.p.A. con sede legale
in Regione Germaire del Comune di Carignano (TO), comprensivo delle autorizzazioni
ambientali ed urbanistiche nonchè di quelle necessarie alla realizzazione,
in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito
evidenziate:
- la prosecuzione dellattività estrattiva proposta non compromette la
capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;
- gli interventi di riambientazione proposti consentono di restituire larea
alloriginaria vocazione perifluviale del territorio interessato;
- il progetto prevede specifici interventi di rivitalizzazione della Lanca
di San Michele tali da garantire la conservazione di un importante segno
di forte valenza ambientale, come riconosciuto dallo stesso Piano dArea;
- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione
delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità già fissate
nelle convenzioni stipulate tra Ditte proponenti ed Ente di Gestione ai
sensi dellarticolo 3.10 del Piano dArea;
- lintervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva
del subambito dellambito n. 15, consente di garantire i livelli di produttività,
per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo
in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate
dal Piano dArea, ed esigenze di ordine estrattivo.
Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti
condizioni:
- siano vincolanti le prescrizioni previste nelle Determine, ai sensi della
l.r. n. 69 del 22 novembre 1978, della Direzione Industria n. 190 e n.
193 del 23 dicembre 1999 e nelle autorizzazioni ex Lege 431/1985, ora D.lgs.
490/1999 rispettivamente dei Comuni di Carignano e Carmagnola n. 9171 del
13 luglio 1999 e n. 29 del 13 luglio 1999;
- il piano di monitoraggio in corso dopera già previsto negli allegati
alle determinazioni della Direzione Industria n. 190 e n. 193 del 23 dicembre
1999, sia sostituito dalla nuova versione, allegata alla presente deliberazione;
- entro 3 mesi dalla notifica della presente deliberazione sia presentata
una ulteriore verifica dei livelli di rumore differenziali presso il ricettore
Palazzotto che consideri anche il traffico veicolare della cava come sorgente
di rumorosità, nel caso di superamento del differenziale sia presentato
al Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive e a ARPA
un piano di mitigazione;
- la Commissione Tecnica di controllo, prevista dalle convenzioni già stipulate
tra le Ditte proponenti e lEnte di Gestione è tenuta ad adottare ogni
adeguamento opportuno per ottimizzare i livelli di luminosità in funzione
delle esigenze dellArea Protetta e a valutare nel corso dello sviluppo
dei lavori e sulla base dei risultati ottenuti in corso dopera la necessità
di migliorare gli interventi per garantire lefficacia della rivitalizzazione
della Lanca di San Michele.
- non sono consentite piantagioni di alberi e di movimentazioni del tereno
a meno di 4 m dal ciglio di sponda ai sensi dellart. 96 lett. f R.D. 523/1904
e dellart. 29 comma 2 lett. d) delle Norme di Attuazione del Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- gli edifici esistenti o previsti nelle fasce fluviali A e B devono essere
conformi a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del P.A.I.;
- con frequenza biennale o in occasione di eventi alluvionali con tempo
di ritorno superiore a 20 anni devono essere verificate le sezioni idrauliche
dalveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto.
Di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono
riconfermate le seguenti autorizzazioni, già precedentemente rilasciate
per il progetto in oggetto:
- la Direzione Industria, con determinazioni n. 190 e n. 193 del 23 dicembre
1999 ha autorizzato il rinnovo e lampliamento ai sensi della l.r. 69/1978,
dei progetti di cava funzionali alla sistemazione definitiva dellarea
in località San Michele e Germaire;
- i Responsabili dellarea tecnica dei Comuni di Carignano e Carmagnola,
con determinazioni n. 9171 del 13 luglio 1999 e n. 29 del 13 luglio 1999
hanno riconosciuto lintervento compatibile ai sensi del D.lgs. 490/1999;
- i Consigli comunali di Carignano e Carmagnola hanno autorizzato i Piani
Esecutivi Convenzionati, relativi al progetto di sistemazione definitiva
del subambito ricompreso nellambito n. 15 del Piano dArea, ai sensi dellart.
4.1 delle Norme di Attuazione del citato Piano.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti:
- allegato tecnico, relativo ai controlli in corso dopera, che sostituisce
lanalogo documento allegato alle determinazioni della Direzione Industria
n. 190 e n. 193 del 23 dicembre 1999;
- verbali di Conferenza relativi alle riunioni del 21 febbraio 2001, del
5 novembre 2001 e al sopralluogo del 27 marzo 2001;
- determinazioni dei Comuni di Carignano e Carmagnola, ai sensi del D.lgs.
490/1999, rispettivamente n. 9171 e n. 29 del 13 luglio 1999;
- deliberazione della provincia di Torino n. 993-190932 dell11 settembre
2001.
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi allA.R.P.A. linizio
lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.
Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio di Deposito della Regione.
(omissis)