Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 94-4632
D.P.R. 290/2001 artt. 25,26, e 27 - Corsi finalizzati al rilascio o al
rinnovo dellautorizzazione allacquisto (patentini) dei prodotti fitosanitari
in agricoltura - Disposizioni per lattività anno 2002
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare le disposizioni per lanno 2002, riportate nellallegato A
per farne parte integrante della presente deliberazione, per la programmazione
e gestione dei corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dellautorizzazione
allacquisto (patentini) dei prodotti fitosanitari.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25,26 e 27
- D. Lgs. 194/95
- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988
- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.
- Legge 845/78
- L.R. 63/95
- L.R. n.17/99
2. PREMESSA
Il D. Lgs. 194/95, in attuazione della Direttiva CEE 91/414 in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, modifica e completa,
in materia di classificazione tossicologica, le norme previste dalla L.
283/62, dal D.P.R. 1255/68 e dal D.P.R. 223/88.
Esso introduceva già il termine di prodotti fitosanitari in sostituzione
di presidi sanitari e una nuova classificazione in molto tossici tossici
e nocivi invece di I e II classe.
Il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001, riguardante il Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
ha sostituito il D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968.
In particolare gli artt. 25, 26 e 27 del suddetto D.P.R. stabiliscono le
modalità per il rilascio dellautorizzazione allacquisto (patentino)
dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi
e dei corsi di aggiornamento;
Considerato che per lacquisto e luso dei prodotti fitosanitari classificati
molto tossici tossici e nocivi, è fatto obbligo per lacquirente
di essere in possesso della relativa autorizzazione (patentino) che viene
rilasciata o rinnovata previa frequenza di un corso con relativo esame
finale, le presenti disposizioni disciplinano la programmazione e gestione
dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei patentini per lanno 2002.
3. DISPOSIZIONI GENERALI
3.1 Competenze
Ai sensi della L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n) la funzione
relativa al rilascio o rinnovo dei patentini è conferita alle Province.
Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta
riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione
di norme, disposizioni e direttive in materia.
3.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.
Possono presentare domanda per laffidamento, lorganizzazione e per la
gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del patentino, tutti gli
Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi
i requisiti indicati, ai quali siano stati assegnati e che abbiano portato
a termine con buoni risultati corsi agricoli loro affidati (Enti gestori).
Ogni Provincia competente per territorio, per affidare lorganizzazione
e la gestione dei corsi agli Enti gestori deve stipulare con essi apposita
convenzione, secondo quanto previsto dalle norme citate.
3.3 Tipologia e durata dei corsi
Coloro che non sono in possesso del patentino, sono tenuti alla frequenza
di un corso di 20 ore complessive di cui 6 lezioni da 3 ore ciascuna e
due ore dedicate allo svolgimento dellesame finale.
Coloro che sono già in possesso del patentino e devono rinnovarlo, sono
tenuti soltanto alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive
di cui 1 lezione da 3 ore e due ore dedicate allo svolgimento dellesame
finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi
di 20 ore.
Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino
ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.
La validità del patentino è di 5 anni così come previsto dallart. 26
del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. Tale durata è, comunque automaticamente
prorogata sino alla data di effettivo svolgimento del corso.
3.4 Programma dei corsi e docenze.
Il programma dei corsi è quello studiato dallapposita Commissione del
Ministero e riportato integralmente nellallegato alla Circolare del Ministero
della Sanità n. 37 del 29.12.1988.
Può essere utilizzato come testo base, la GUIDA ALLUSO CORRETTO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI edita dallAssessorato Regionale Agricoltura con allegato
lelenco delle domande desame per il conseguimento dellidoneità allacquisto
ed uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, aggiornate secondo la
nuova normativa.
Nellinsegnamento devono essere utilizzate persone munite di titolo di
studio attinente alle materie del programma da reclutare anche fra i tecnici
dellAssessorato Agricoltura della Regione o delle Province, delle Aziende
Sanitarie Locali, dei Centri di Assistenza Tecnica e Contabile, delle Associazioni
per lassistenza alla gestione, delle Associazioni dei Produttori, oltre
ai Docenti Universitari o degli Istituti Tecnici Agrari o assimilati.
I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari
corrispondenti;
- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari corrispondenti;
- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.
Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione di un medico delle A.S.L.
nei corsi di 20 ore.
3.5 Esami finali.
Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno
15 ore effettive di lezione (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno
frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno
ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita
commissione composta da:
- un funzionario tecnico della Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura
competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un funzionario della A.S.L.- Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro
- competente per territorio;
- un funzionario della A.S.L. - Igiene e Sanità Pubblica - competente per
territorio;
- un rappresentante dellEnte Gestore.
La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia - Settore/Servizio
dellAgricoltura competenti per territorio.
Sarà compito di ogni Provincia richiedere allA.S.L. e allEnte gestore
di designare i rappresentanti quali membri della commissione desame; gli
Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dellAgricoltura di ogni
Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.
La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante
con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve
essere sempre presente.
Allatto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di
identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta
del versamento di Lire 10.000 (5,16 euro), previsto per la iscrizione al
corso, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni
Provincia competente per territorio con la causale del versamento: quota
di partecipazione al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per
lacquisto e limpiego dei prodotti fitosanitari.
Il versamento di L. 10.000 (5,16 euro), che ogni allievo deve effettuare
a ogni Provincia quale quota di partecipazione al corso, può essere fatto
dallEnte in un unica soluzione; in questo caso, lEnte, al momento dellesame,
esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i
quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa
ricevuta.
Lesame finale consisterà nella compilazione di un questionario di 20 domande
scelte tra quelle inserite nella Circolare del Ministero della Sanità n.
14 del 30.4.1993 e aggiornate dallAssessorato Regionale Agricoltura con
note n. 9936 e 9937 del 17.10.2001.
La risposta esatta ad ogni quiz comporterà un valore da 3 ad 8 punti,
in relazione allimportanza della domanda, per un totale di 100 punti.
Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio
del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.
Ai candidati che hanno superato lesame con esito positivo la Commissione
esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi
ad inoltrare domanda a ogni Provincia - Settore dellAgricoltura per il
rilascio o rinnovo del patentino.
Il candidato che ha superato lesame deve inoltrare domanda per il rilascio
del patentino entro sei mesi dalla data dellesame.
Lutente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato
con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino
rinnovato entro la scadenza del vecchio patentino e comunque non oltre
sei mesi dalla data di scadenza del patentino.
3.6 Partecipanti ai corsi.
Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per
il conseguimento del patentino sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori
e non, che abbiano compiuto il 18^ anno di età, mentre non esiste limite
massimo di età.
Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni
che al momento delliscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali
potranno sostenere lesame solo al compimento del 18^ anno.
Dalla frequenza ai corsi e dal relativo esame finale sono esentati i laureati
in Scienze Agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici (D.P.R. 290/2001
art. 26 comma 6), che potranno ottenere il patentino dalle Province previa
presentazione del relativo titolo di studio.
Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10
fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo
è di 15 fino ad un massimo di 50 allievi.
In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato
di poche unità per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute
dallUfficio competente allapprovazione del programma operativo.
Per i corsi di 20 ore nella seconda lezione, possono essere iscritti nuovi
allievi fino al massimo previsto.
Per i corsi di 5 ore che si tengono in comuni classificati interamente
o parzialmente montani (M), interamente o parzialmente di collina o di
collina depressa (C o CD), il numero minimo degli allievi è ridotto
a 10.
Nel caso in cui alle lezioni siano presenti un numero di allievi inferiore
a quello minimo prima indicato, lEnte gestore può:
- rinviare lapertura nel momento in cui esiste il numero minimo previsto,
comunicando alla Provincia - Settore dellAgricoltura competente il nuovo
calendario delle lezioni oppure
- aprire il corso con gli allievi presenti.
Possono essere concentrati nel comune capofila gli agricoltori di più
comuni limitrofi.
3.7 Sede dei corsi.
I locali e le suppellettili devono avere le caratteristiche di sicurezza,
di idoneità e di comfort per ricevere il numero di allievi iscritti.
Possono essere richieste alle competenti autorità scolastiche, come previsto
dalla legge 845/78, le strutture delle scuole disponibili presenti sul
territorio.
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Le procedure relative alla presentazione delle domande, allistruttoria,
al finanziamento sono quelle di seguito specificate.
4.1 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.
Al finanziamento dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità
finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per lanno 2002,
ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 e della L.R. 63/95.
Ai sensi della L.R. 17/99, il riparto dei fondi viene effettuato alle Province
sulla base dei seguenti parametri:
- 20% suddiviso in parti uguali.
- 80% in base al numero dei patentini rilasciati nella singola provincia
nel periodo 1996-2000.
Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a
impegnare i fondi trasferiti a favore degli Enti gestori.
4.2 Presentazione domanda di finanziamento e approvazione programma operativo
dei corsi.
Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei
corsi per il rilascio od il rinnovo dei patentini per lacquisto e limpiego
dei prodotti fitosanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di
finanziamento a ogni Provincia - Settore dellAgricoltura competente per
territorio allegando il programma operativo (Mod. PAT/1) dei corsi, entro
il 10 gennaio 2002.
Ogni Provincia - Settore dellAgricoltura competente per territorio provvederà:
- ad approvare il Programma operativo dei corsi entro 15 giorni dalla scadenza
della presentazione della domanda;
- a comunicare agli Enti gestori lesito delle risultanze istruttorie;
- ad autorizzare gli Enti a iniziare i corsi;
- a trasmettere allAssessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo
dellAgricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, copia del Programma
operativo approvato ad ogni Ente gestore.
4.3 Modulistica.
Per ragioni di omogeneità, la modulistica indicata, redatta dallAssessorato
Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Settore Servizi
di Sviluppo Agricolo, viene trasmessa a ciascuna Provincia che la metterà
a disposizione degli Enti gestori interessati.
I registri di presenza allievi e docenti saranno redatti da ogni singola
Provincia competente per territorio, la quale avrà cura di consegnarli
a un responsabile dellEnte gestore che è tenuto a compilarli al momento
dellapertura del corso.
4.4 Comunicazione inizio corsi
Dopo lapprovazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno
a ogni Provincia - Settore dellAgricoltura competente per territorio la
comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle
lezioni che contiene largomento, il nominativo e titolo di studio dei
docenti, almeno una settimana prima dellinizio del corso anche via fax
o e-mail.
4.5 Finanziamento dei corsi
Il finanziamento riguarda contributi per la programmazione, organizzazione
e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti
gestori con limporto forfetario fino a EURO 1.300 (L. 2.517.151) per i
corsi di 20 ore e fino a EURO 370 (L. 716.420 per i corsi di 5 ore.
Alla fine delle lezioni verranno conteggiati gli allievi ammessi allesame
finale.
Qualora tale numero sia al di sotto del numero minimo consentito è prevista
una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti
per raggiungere il minimo previsto.
4.6 Erogazione del finanziamento.
Lerogazione del finanziamento complessivo spettante a ciascun Ente gestore
si articola, di norma, mediante il pagamento di un anticipo e del saldo.
Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio
sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.
Pertanto si prevede la seguente procedura di pagamento:
a) Anticipo.
Ogni Provincia può autorizzare lerogazione di un anticipo fino al 60%
sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore.
Gli Enti gestori dovranno richiedere la liquidazione dellanticipo stesso.
b) Liquidazione del saldo.
I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2003.
Entro 10 giorni dalla conclusione dellattività, lEnte gestore trasmetterà
a ogni Provincia , il modello PAT/3 relativo ad ogni corso realizzato.
Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa
restano agli atti dellEnte per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.
Ogni Provincia provvederà:
- alla liquidazione del saldo relativo al finanziamento di tutti i corsi
a favore degli Enti gestori;
- a trasmettere allAssessorato Regionale Agricoltura Direzione Sviluppo
dellAgricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo il consuntivo per
lanno 2002 (Mod. PAT/4) e fornirà tutti i dati e le informazioni necessari
per il monitoraggio dellattuazione dellattività (n. patentini rilasciati,
n. corsi realizzati, n. partecipanti, Enti finanziati ecc.) ai sensi dellart.
11 della L.R. 17/99.
4.7 Controlli e vigilanza.
Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è affidata
a ogni Provincia - Settori dellAgricoltura competenti per territorio.
I funzionari della provincia incaricati del controllo dovranno redigere
lapposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).