Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2001

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Comune di Nichelino (Torino)

(F84) - Realizzazione di parcheggi in Via Montebianco angolo Via Rusca. Presa d’atto variazioni catastali di superfici. Controdeduzioni all’osservazione presentata e determinazione delle indennità di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

Di non accogliere in linea tecnica le osservazioni presentate, a seguito del deposito degli atti, in data 5/6/2001 - prot. 29881 e 29884 - dai Sigg. Antonello Armando e Pasquali Rosina, aventi titolo, in quanto tale scelta urbanistica scaturisce dai contenuti della deliberazione consiliare n. 5 del 25/1/2001, con la quale sono state destinate apposite somme per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità.

Art. 2

Di prendere atto delle variazioni catastali delle aree interessate dalle opere, riscontrate nella relazione dello stato di consistenza, redatto in data 27/7/2001 dal Geom. Mario Cadario, incaricato con la determinazione dirigenziale n. 84 del 3/5/2001, nonchè delle esatte superfici derivanti dal frazionamento tipo n. 54038 approvato in data 30/10/2001, e che pertanto le aree interessate dall’intervento in questione risultano essere le seguenti:

- Proprietà Scolari Giovanna

Fg. 19 mappale 816 (ex 767 b, ex 440) di mq. 17

- Proprietà Antonello Armando e Pasquali Rosina

Fg. 19 mappale 818 (ex 769 b, ex 441a) di mq. 182

- Proprietà Trimarchi Saveria ed Eredi di Auddino Michelangelo

Fg. 19 mappale 819 (ex 623 b, ex 514) di mq. 875

per un totale di mq. 1074

Art. 3

Di determinare, ai sensi dell’art. 11 e seguenti della legge 22/10/1971 n. 865/71, trattandosi di aree a destinazione agricola, da corrispondere agli aventi diritto per l’espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione di parcheggi via Monte Bianco ang. via Rusca, che in base alla perizia di stima redatta in data 5/11/2001 dal Servizio Urbanistica/Ufficio Espropri, risultano essere le seguenti:

- Proprietà Scolari Giovanna

Fg. 19 mappale 816 (ex 767 b. ex 440) di mq. 17

indennità di esproprio L. 9.500 x mq. 17 = L. 161.500

- Proprietà Antonello Armando propr. 1/2 e Pasquali Rosina propr. 1/2

Fg. 19 mappale 818 (ex 769 b ex 441) di mq. 182

indennità di esproprio L. 9.500 x mq. 180 L. 1.729.000

- Proprietà Trimarchi Saveria ed Eredi Auddino Michelangelo

- Fg. 19 mappale 814 (ex 623 b ex 514) di mq. 875

indennità di esproprio L. 900 x mq. 875 L. 787.500 +

noce altezza mt. 5 diametro cm. 10 L. 530.000 =

Totale L. 1.317.500

Detti importi sono esenti da INVIM ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 643/1972 e dall’applicazione della ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge 413/91 trattandosi di aree in zona omogenea E).

Art. 4

Di dare atto che ai sensi di legge, i proprietari espropriandi potranno convenire la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo non superiore del 50% dell’indennità di cui all’articolo 3).

Nel caso in cui l’area sia coltivata dal fittavolo, coltivatore diretto, allo stesso verrà corrisposta l’indennità aggiuntiva, di cui all’art. 17 legge 865/71, modificato dall’art. 14 legge 10/77, pari all’indennità corrisposta al proprietario.

Mentre nel caso in cui l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità d’esproprio, così come indicato dall’art. 17 della legge 865/71, modificato dall’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10.

Qualora le medesime indennità non vengano accettate, si procederà al loro versamento alla Cassa Depositi e prestiti, richiedendo nel contempo alla competente Commissione Provinciale Espropri la determinazione definitiva delle indennità, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 865/71, sostituito dall’art. 14 della 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili

Art. 6

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennità determinate, nonchè documentazione idonea attestante l’iscrizione all’Albo dei Coltivatori Diretti.

Art. 7

Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 26 novembre 2001

Il Dirigente Area 3 e 4
Antonio Morrone