Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 9 ottobre 2001, n. 903

Comune di Re (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie per anni 99 a favore di terzi, di porzione di mq. 450 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 2331 Part. 2331 Fg. 68 mapp. 154 (ex 135/b), per costruzione centralina idroelettrica per produzione forza motrice in località “Marioccio”. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Re (VCO) a:

- mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 450 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 2331 Fg. 68 mapp. 154 (ex 135/b), per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, alla Società indicata in premessa, per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile, per consentire la costruzione di una centralina idroelettrica per la produzione di forza motrice in località “Marioccio”;

- che il Comune di Re (VCO) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T., del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, con rimozione delle opere ivi costruite, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Re (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri