Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Re (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione duso, con concessione
amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie per anni
99 a favore di terzi, di porzione di mq. 450 del terreno comunale gravato
da uso civico distinto al NCT Part. 2331 Part. 2331 Fg. 68 mapp. 154 (ex
135/b), per costruzione centralina idroelettrica per produzione forza motrice
in località Marioccio. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Re (VCO) a:
- mutare la destinazione duso di porzione di mq. 450 del terreno comunale
gravato da uso civico distinto al NCT Part. 2331 Fg. 68 mapp. 154 (ex 135/b),
per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto
di superficie, alla Società indicata in premessa, per un periodo di anni
99 (novantanove), eventualmente rinnovabile, per consentire la costruzione
di una centralina idroelettrica per la produzione di forza motrice in località
Marioccio;
- che il Comune di Re (VCO) dovrà inviare allufficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione
di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria
relativamente allistanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune
stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge
connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che il Concessionario non potrà operare sullarea in argomento prima
di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali
e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di
quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata
dal Comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico,
pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs n. 490/99
- ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate
con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T., del 30 dicembre 1991, confermata
dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine
o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere
restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di
vista ambientale, con rimozione delle opere ivi costruite, se sarà richiesto,
secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici
della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;
- il Comune di Re (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in
virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti
di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli in titoli
del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della
Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di
questa Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
D.D. 9 ottobre 2001, n. 903
Maria Grazia Ferreri