Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Oldenico (VC). Conciliazione con il Sig. Celoria Gian Paolo inerente
precedente alienazione, senza autorizzazione, del terreno comunale gravato
da uso civico distinto al NCT Fg. 2 mappali 108 e 109 (ora 154-155-156-157)
di complessivi mq. 13.080. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di autorizzare il Comune di Oldenico (VC):
- sdemanializzare larea di mq. 13.080 gravata da uso civico - distinto
al NCT Fg. 2 mapp. 108 - 109 (ora mapp. 154 - 155 - 156 - 157) - provenienti
da precedente alienazione non autorizzata ed attualmente nel possesso esclusivo
di fatto del Sig. Celoria Gian Paolo;
- effettuare la conciliazione con il precitato privato per regolarizzare
il possesso illegittimo dellarea in argomento, derivante da precedente
atto inficiato da nullità assoluta per mancanza di autorizzazione da parte
dellEnte competente, dietro versamento da parte di questultimo al Comune,
in via transattiva, della somma di L. 5.478.975 (determinata al 31/12/1999)
più il 100% delle variazioni secondo lindice ISTAT del costo della vita
intervenute per gli anni 2000 e 2001;
- stipulare atto di vendita a favore del privato sopracitato al fine di
trasferirgli la piena proprietà libera dal vincolo di uso civico dellarea
di mq. 13.080;
- di subordinare la stipula dellatto relativo alla conciliazione in argomento
allaccettazione formale, da parte del Sig. Celoria Gian Paolo, del nuovo
importo rideterminato, con versamento al Comune dello stesso, entro il
31/12/2001, nonchè alla rinuncia ad ogni futura controversia, inerente
largomento, nei confronti del Comune e dei dante causa;
- di disporre che limporto rideterminato di cui sopra dovrà, se versato
dopo il 31/12/2001, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonchè
dellinteresse legale in vigore a far data dal 01/01/2002;
di dare atto che:
- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o leventuale
ricorso allautorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla
D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001 e, nel caso di eventuale fallimento dellesperimento
di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dellarea gravata
da uso civico salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo
legge;
- il Comune di Oldenico (VC) dovrà investire la somma pervenutagli in virtù
del presente atto in costruzione di opere permanenti di interesse generale
della popolazione ai sensi dellart. 24 della Legge 1766/27 e, nelleventuale
attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso
ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno,
previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;
- il Comune di Oldenico (V) dovrà inviare allUfficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia dellatto di vendita che verrà stipulato con il
privato relativamente allistanza in argomento, dando atto che sarà cura
del Comune stesso ottemperare allobbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni
di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- tutte le eventuali spese notarili o equipollenti, inerenti lautorizzazione
di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
D.D. 20 settembre 2001, n. 828
Maria Grazia Ferreri