Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 20 settembre 2001, n. 828

Comune di Oldenico (VC). Conciliazione con il Sig. Celoria Gian Paolo inerente precedente alienazione, senza autorizzazione, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 2 mappali 108 e 109 (ora 154-155-156-157) di complessivi mq. 13.080. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Oldenico (VC):

- sdemanializzare l’area di mq. 13.080 gravata da uso civico - distinto al NCT Fg. 2 mapp. 108 - 109 (ora mapp. 154 - 155 - 156 - 157) - provenienti da precedente alienazione non autorizzata ed attualmente nel possesso esclusivo di fatto del Sig. Celoria Gian Paolo;

- effettuare la conciliazione con il precitato privato per regolarizzare il possesso illegittimo dell’area in argomento, derivante da precedente atto inficiato da nullità assoluta per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di quest’ultimo al Comune, in via transattiva, della somma di L. 5.478.975 (determinata al 31/12/1999) più il 100% delle variazioni secondo l’indice ISTAT del costo della vita intervenute per gli anni 2000 e 2001;

- stipulare atto di vendita a favore del privato sopracitato al fine di trasferirgli la piena proprietà libera dal vincolo di uso civico dell’area di mq. 13.080;

- di subordinare la stipula dell’atto relativo alla conciliazione in argomento all’accettazione formale, da parte del Sig. Celoria Gian Paolo, del nuovo importo rideterminato, con versamento al Comune dello stesso, entro il 31/12/2001, nonchè alla rinuncia ad ogni futura controversia, inerente l’argomento, nei confronti del Comune e dei dante causa;

- di disporre che l’importo rideterminato di cui sopra dovrà, se versato dopo il 31/12/2001, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonchè dell’interesse legale in vigore a far data dal 01/01/2002;

di dare atto che:

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell’area gravata da uso civico salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo legge;

- il Comune di Oldenico (VC) dovrà investire la somma pervenutagli in virtù del presente atto in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- il Comune di Oldenico (V) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di vendita che verrà stipulato con il privato relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le eventuali spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri