Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Toceno (VCO). Mutam. temp. di destinaz. duso, con concess. amm.va
trentennale a favore del Gruppo Alpini, previa conciliaz, per parziale
occupaz. pregressa, di porzioni di compl. mq. 3.800 dei terreni comunali
di uso civico, siti in loc. Promezzo e distinti al NCT Fg. 10 n. 69 p.
All. 2 del Fg. 10 n. 159 e 189 p., per i periodi dellanno necessari allorganizz.
e svolgim. feste camp. e simili. Autorizz.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a effettuare la conciliazione
con il Gruppo Alpini di Toceno, tramite il loro legale rappresentante,
per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree in argomento, derivante
da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione
da parte dellEnte competente senza alcun versamento da parte del precitato
Gruppo al Comune, così come disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva
per gli Usi Civici ed indicato in premessa;
- di subordinare la conciliazione e la stipula degli atti relativi alla
futura concessione trentennale allaccettazione formale, da parte dei privati
interessati, delle condizioni economiche e non, determinate della Commissione
Usi Civici nonchè alla rinuncia a ogni futura controversia inerente largomento,
nei confronti del Comune, dando atto che la non accettazione delle condizioni
prescritte dal presente atto o leventuale ricorso allautorità competente,
fa venir meno i benefici previsti della D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001
e, nel caso di eventuale fallimento dellesperimento di conciliazione,
il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico
con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli, per la parte
economica, secondo legge;
- di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a mutare la destinazione duso
di porzioni di complessivi mq. 3.800 dei terreni comunali gravati da uso
civico, siti in località Promezzo e distinti al NCT Fg. 10 mapp. 69 parte
e Fg. All. 2 del Fg. 10 - mapp. 159 parte e 189 parte, per darle in concessione
amministrativa al Gruppo Alpini di Toceno per un periodo di anni 30 (trenta),
per consentire lorganizzazione e lo svolgimento, in periodi dellanno
non continuativi e complessivamente non superiori a giornate 36,5, di feste
campestri e simili;
- che il Comune di Toceno (VCO) dovrà inviare allUfficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia del Verbale di Conciliazione e degli atti di concessione
che verranno stipulati con il Concessionario, relativamente allistanza
in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo
delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla
presente autorizzazione;
- che il Concessionario non potrà operare sullarea in argomento prima
di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali
e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di
quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata
dal Comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento, con tutto
quanto ivi costruito, rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate
dalla Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto
1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale
n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare n. 3/FOP
del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione,
come in caso di eventuale reintegra, dovranno essere restituite al Comune
ripristinate, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo
le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici
della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;
- il Comune di Toceno (VCO) dovrà destinare tutti gli importi eventualmente
percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere
permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo
24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli
in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore
della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte
di questa Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle inerenti la pratica
di autorizzazione e di eventuali frazionamenti, relative allautorizzazione
di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
D.D. 20 settembre 2001, n. 827
Maria Grazia Ferreri