Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 20 settembre 2001, n. 827

Comune di Toceno (VCO). Mutam. temp. di destinaz. d’uso, con concess. amm.va trentennale a favore del “Gruppo Alpini”, previa conciliaz, per parziale occupaz. pregressa, di porzioni di compl. mq. 3.800 dei terreni comunali di uso civico, siti in loc. “Promezzo” e distinti al NCT Fg. 10 n. 69 p. All. 2 del Fg. 10 n. 159 e 189 p., per i periodi dell’anno necessari all’organizz. e svolgim. feste camp. e simili. Autorizz.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a effettuare la conciliazione con il “Gruppo Alpini” di Toceno, tramite il loro legale rappresentante, per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree in argomento, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente senza alcun versamento da parte del precitato “Gruppo” al Comune, così come disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici ed indicato in premessa;

- di subordinare la conciliazione e la stipula degli atti relativi alla futura concessione trentennale all’accettazione formale, da parte dei privati interessati, delle condizioni economiche e non, determinate della Commissione Usi Civici nonchè alla rinuncia a ogni futura controversia inerente l’argomento, nei confronti del Comune, dando atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti della D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli, per la parte economica, secondo legge;

- di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 3.800 dei terreni comunali gravati da uso civico, siti in località “Promezzo” e distinti al NCT Fg. 10 mapp. 69 parte e Fg. All. 2 del Fg. 10 - mapp. 159 parte e 189 parte, per darle in concessione amministrativa al “Gruppo Alpini” di Toceno per un periodo di anni 30 (trenta), per consentire l’organizzazione e lo svolgimento, in periodi dell’anno non continuativi e complessivamente non superiori a giornate 36,5, di feste campestri e simili;

- che il Comune di Toceno (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia del Verbale di Conciliazione e degli atti di concessione che verranno stipulati con il Concessionario, relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento, con tutto quanto ivi costruito, rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, come in caso di eventuale reintegra, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Toceno (VCO) dovrà destinare tutti gli importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle inerenti la pratica di autorizzazione e di eventuali frazionamenti, relative all’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri