Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 13 settembre 2001, n. 800

Comune di Caprie (TO). Affrancazione di terreni comunali gravati da uso civico di complessivi mq. 14.397. Autorizzazione per mq. 13.000 e diniego, con reintegra, per mq. 1.397

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare al Comune di Caprie (TO) a:

- affrancare i canoni entiteutici relativi ai terreni comunali gravati da uso civico, affidati a privati con ordinanza di omologazione degli atti di ripartizione del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Torino, datata 04/06/1934, qui di seguito riportati:

Ditta Cordonato A. e G. (eredi Pineri) NCT Fg. 27 - mapp. 283-263-188-282-210 di complessivi mq. 6.130,

Ditta Castagno G. (ved. Suppo - erede Castagno I.) NCT Fg. 24 - mapp. 485-524 di complessivi mq. 4.995,

Ditta Olino C. (ved. Castagno - erede di Olino B.) NCT Fg. 24 - mapp. 484 di complessivi mq. 1.875;

- sdemanializzare i terreni di cui al paragrafo precedente per trasferirne la piena proprietà ai privati, parimenti su indicati che attualmente li conducono in enfiteusi;

- reintegrare, nel patrimonio di civico demanio del Comune, i terreni a suo tempo assegnati con la sopracitata ordinanza ed ora nella disponibilità della ditta Castagno G., distinti al NCT Fg. 18 mapp. 375 - 411, di complessivi mq. 1.397, per i motivi di cui alla premessa;

di dare atto che:

- i terreni oggetto di reintegra, di cui al paragrafo precedente, rimangono gravati da uso civico pertanto sono disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE/P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997;

- le affrancazioni dei canoni enfiteutici dovranno essere effettuate ad un prezzo non inferiore a quanto offerto dai privati interessati e ritenuto congruo dall’Ufficio Tecnico Comunale con relazione di stima del 17/04/1999 e, più precisamente:

Ditta Cordonato L. 2.000.000 per mq. 6.130

Ditta Castagno L. 2.344.337 per mq. 4.995

Ditta Olino L. 720.000 per mq. 1.875

- i suddetti importi dovranno essere adeguati al 100% delle variazioni del costo della vita rilevato dall’indice ISTAT eventualmente intervenute tra la data del 17/04/1999 e la data dell’effettivo pagamento che dovrà comunque avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Oltre tale data sarà facoltà di Codesta Amministrazione Comunale non concedere l’affrancazione o applicare gli interessi di mora al tasso legale in vigore;

- il Comune di Caprie (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti inerenti il presente provvedimento (affrancazioni e parziale reintegra) nonchè ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti;

- il Comune di Caprie (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti il presente provvedimento, sono a totale carico dei privati;

- il Comune di Caprie (TO) potrà, se ritenuto opportuno, inoltrare presso questa Amministrazione istanza per la concessione a terzi, con o senza mutamento d’uso, dei terreni oggetto di reintegra, contro pagamento di adeguato canone di concessione oppure istanza di alienazione, previa sdemanializzazione, con messa all’sta dei beni ad un prezzo base non inferiore al valore venale attuale degli stessi, secondo l’uso cui verranno destinati;

- le affrancazioni oggetto del presente atto possono essere, se necessario, portate a termine singolarmente, in quanto sono indipendenti tra loro e la riunione delle stesse in un unico atto è meramente finalizzata ad una economia del procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri