Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Caprie (TO). Affrancazione di terreni comunali gravati da uso
civico di complessivi mq. 14.397. Autorizzazione per mq. 13.000 e diniego,
con reintegra, per mq. 1.397
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di autorizzare al Comune di Caprie (TO) a:
- affrancare i canoni entiteutici relativi ai terreni comunali gravati
da uso civico, affidati a privati con ordinanza di omologazione degli atti
di ripartizione del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di
Torino, datata 04/06/1934, qui di seguito riportati:
Ditta Cordonato A. e G. (eredi Pineri) NCT Fg. 27 - mapp. 283-263-188-282-210
di complessivi mq. 6.130,
Ditta Castagno G. (ved. Suppo - erede Castagno I.) NCT Fg. 24 - mapp. 485-524
di complessivi mq. 4.995,
Ditta Olino C. (ved. Castagno - erede di Olino B.) NCT Fg. 24 - mapp. 484
di complessivi mq. 1.875;
- sdemanializzare i terreni di cui al paragrafo precedente per trasferirne
la piena proprietà ai privati, parimenti su indicati che attualmente li
conducono in enfiteusi;
- reintegrare, nel patrimonio di civico demanio del Comune, i terreni a
suo tempo assegnati con la sopracitata ordinanza ed ora nella disponibilità
della ditta Castagno G., distinti al NCT Fg. 18 mapp. 375 - 411, di complessivi
mq. 1.397, per i motivi di cui alla premessa;
di dare atto che:
- i terreni oggetto di reintegra, di cui al paragrafo precedente, rimangono
gravati da uso civico pertanto sono disciplinati dalla L. 16 giugno 1927,
n. 1766, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui
al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive
regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE/P.T. del 30 dicembre
1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997;
- le affrancazioni dei canoni enfiteutici dovranno essere effettuate ad
un prezzo non inferiore a quanto offerto dai privati interessati e ritenuto
congruo dallUfficio Tecnico Comunale con relazione di stima del 17/04/1999
e, più precisamente:
Ditta Cordonato L. 2.000.000 per mq. 6.130
Ditta Castagno L. 2.344.337 per mq. 4.995
Ditta Olino L. 720.000 per mq. 1.875
- i suddetti importi dovranno essere adeguati al 100% delle variazioni
del costo della vita rilevato dallindice ISTAT eventualmente intervenute
tra la data del 17/04/1999 e la data delleffettivo pagamento che dovrà
comunque avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto. Oltre tale data sarà facoltà di Codesta Amministrazione
Comunale non concedere laffrancazione o applicare gli interessi di mora
al tasso legale in vigore;
- il Comune di Caprie (TO) dovrà inviare allUfficio Usi Civici della Regione
Piemonte copia degli atti inerenti il presente provvedimento (affrancazioni
e parziale reintegra) nonchè ottemperare allobbligo di tutte le registrazioni
e trascrizioni di legge connesse e conseguenti;
- il Comune di Caprie (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti
in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti
di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli in titoli
del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della
Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di
questa Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti il presente provvedimento,
sono a totale carico dei privati;
- il Comune di Caprie (TO) potrà, se ritenuto opportuno, inoltrare presso
questa Amministrazione istanza per la concessione a terzi, con o senza
mutamento duso, dei terreni oggetto di reintegra, contro pagamento di
adeguato canone di concessione oppure istanza di alienazione, previa sdemanializzazione,
con messa allsta dei beni ad un prezzo base non inferiore al valore venale
attuale degli stessi, secondo luso cui verranno destinati;
- le affrancazioni oggetto del presente atto possono essere, se necessario,
portate a termine singolarmente, in quanto sono indipendenti tra loro e
la riunione delle stesse in un unico atto è meramente finalizzata ad una
economia del procedimento.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
D.D. 13 settembre 2001, n. 800
Maria Grazia Ferreri