Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 17-4387
Integrazione dei criteri e delle modalità per lerogazione dei contributi
ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilità idraulica
ed idrogeologica ai sensi dellart.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di finanziare le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica
dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni appartenenti a qualsiasi
classe di rischio, individuati dallAllegato n.1 del PAI, verifiche da
effettuare in conformità con quanto disposto dalla circolare 7/LAP;
di stabilire che il contributo da erogare per le verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa
sostenuta, calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti
incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini
professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;
di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:
a) presentazione delle domande, entro il 31 maggio 2002, corredate dalla
certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche
di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico
previste dal PAI, dallatto amministrativo di conferimento dellincarico
e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati
e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;
b) ammettere a contributo tutti i Comuni indipendentemente dalla classe
di rischio, erogando un contributo fino ad un massimo di L.35.000.000 (
Euro 18.075,99);
c) di non ammettere a contributo, in attuazione dellarticolo 18, comma
1 del PAI quei Comuni già dotati di strumenti urbanistici compatibili con
le condizioni di dissesto presente o potenziale, inseriti nellallegato
A della D.G.R. n.31-3749 del 06.08.01, ad eccezione di quei Comuni che
avevano già presentato la richiesta di contributo prima della citata D.G.R.
n.31-3749 del 6.08.01, per i quali si concluderà il procedimento già iniziato;
d) di erogare in unica soluzione il contributo qualora il suo ammontare,
calcolato con le modalità di cui sopra, non superi L.15.000.000 ( Euro
7.746,85);
di ammettere a contributo anche quei Comuni che abbiano già ottenuto o
richiesto contributi statali ai sensi della L. 35/95, per la riformulazione
degli strumenti urbanistici a seguito dellalluvione del novembre 1994,
o regionali ai sensi della L.R. 24/96, previo parere della Direzione Servizi
Tecnici di Prevenzione;
di non ammettere a finanziamento i Comuni che si sono già avvalsi dei contributi
erogati con le modalità previste dalle D.G.R. 1-819 del 15.09.00 e 7-1843
del 28.12.00, ad eccezione di quelle situazioni, da accertare da parte
della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, di ulteriori supplementi
di analisi e/o approfondimenti non preventivabili allatto della richiesta
originale;
di erogare ai Comuni i contributi con le seguenti modalità: un acconto
pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda,
redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e lerogazione
del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e
lesito delle verifiche effettuate;
di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima
del contributo concesso, sentito il parere della Direzione Servizi Tecnici
di Prevenzione, espresso nel termine di 60 giorni;
di revocare i contributi concessi decorso il termine di 18 mesi dal provvedimento
di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente
Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica
nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.
(omissis)