Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 17-4387

Integrazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di finanziare le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni appartenenti a qualsiasi classe di rischio, individuati dall’Allegato n.1 del PAI, verifiche da effettuare in conformità con quanto disposto dalla circolare 7/LAP;

di stabilire che il contributo da erogare per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa sostenuta, calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 31 maggio 2002, corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dall’atto amministrativo di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) ammettere a contributo tutti i Comuni indipendentemente dalla classe di rischio, erogando un contributo fino ad un massimo di L.35.000.000 ( Euro 18.075,99);

c) di non ammettere a contributo, in attuazione dell’articolo 18, comma 1 del PAI quei Comuni già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, inseriti nell’allegato A della D.G.R. n.31-3749 del 06.08.01, ad eccezione di quei Comuni che avevano già presentato la richiesta di contributo prima della citata D.G.R. n.31-3749 del 6.08.01, per i quali si concluderà il procedimento già iniziato;

d) di erogare in unica soluzione il contributo qualora il suo ammontare, calcolato con le modalità di cui sopra, non superi L.15.000.000 ( Euro 7.746,85);

di ammettere a contributo anche quei Comuni che abbiano già ottenuto o richiesto contributi statali ai sensi della L. 35/95, per la riformulazione degli strumenti urbanistici a seguito dell’alluvione del novembre 1994, o regionali ai sensi della L.R. 24/96, previo parere della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione;

di non ammettere a finanziamento i Comuni che si sono già avvalsi dei contributi erogati con le modalità previste dalle D.G.R. 1-819 del 15.09.00 e 7-1843 del 28.12.00, ad eccezione di quelle situazioni, da accertare da parte della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, di ulteriori supplementi di analisi e/o approfondimenti non preventivabili all’atto della richiesta originale;

di erogare ai Comuni i contributi con le seguenti modalità: un acconto pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate;

di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo concesso, sentito il parere della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, espresso nel termine di 60 giorni;

di revocare i contributi concessi decorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.

(omissis)