Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 49-4419
Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie
regionali e le Associazioni di volontariato aderenti allAssociazione Nazionale
Pubbliche Assistenze, Sezione Regionale Piemonte, ai sensi del comma 3,
art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento
delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare lallegato documento, quale parte integrante della presente
deliberazione, relativo alla regolamentazione dei rapporti e lo schema
di rendicontazione, fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni
di volontariato aderenti allAssociazione Nazionale Pubbliche Assistenze
Sezione Regionale Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92
e della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto
sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero
e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione
di cure di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla
firma del presente accordo.
(omissis)
Allegato
Oggetto: Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le
Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.AS. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - Comitato
Regionale del Piemonte ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della
L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario
di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero
e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione
di cure di competenza del S.S.N.
Premesso che:
- La L.R. 12 dicembre 1997 n. 61 norme per la programmazione sanitaria
e per il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1997 - 1999 fornisce
precise indicazioni in materia di emergenza sanitaria ed in particolare
modo sulle modalità di svolgimento della fase del soccorso extraospedaliero
richiamando in proposito il D.P.R. 27/3/92;
- Su tutto il territorio piemontese sono state attivate le Centrali Operative
provinciali del 118 con lo scopo di coordinare tutti i mezzi di soccorso
sanitario aerei e terrestri;
- atteso che nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario
è assicurato nella maggior parte dei casi da Associazioni di Volontariato
che, per antica tradizione sono dedite a tale attività e che, attualmente,
risultano Associate alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze";
- risulta necessario provvedere alla revisione dellAccordo Regionale con
lAssociazione Nazionale Pubbliche Assistenze Sezione Regionale Piemonte
già siglato tra Regione Piemonte e detta organizzazione in data 5/8/98
con validità triennale;
quanto sopra premesso:
TRA
la Regione Piemonte, rappresentata da
E
L Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, di seguito denominata A.N.P.AS,
Comitato Regionale Piemonte, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.
Luciano Dematteis, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione,
presso la sede legale di Via Sabaudia 164 - Grugliasco (TO),
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Associazioni di Pubblica
Assistenza aderenti allA.N.P.AS. e le Aziende Sanitarie Regionali competenti
per lattività di trasporto sanitario di emergenza mediante autoambulanze,
nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività
di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza
del S.S.N. a mezzo di autoambulanze ed autoveicoli.
2) le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale fra
ciascuna delle Associazioni e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le
modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da
quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92 n. 42 nonché dallart.
9 della L.R. 29.08.94 n. 38 e per quanto concerne lattività di emergenza
sanitaria dal comma tre, art. 5 D.P.R. 27.3.92 da apposite convenzioni.
3) Sarà cura della Regione Piemonte definire, in accordo con le Aziende
Regionali, lopportunità di attribuire alle Centrali Operative le competenze
in materia di coordinamento del trasporto sanitario non urgente inclusi
nel presente accordo.
ART.1
Le Associazioni di Volontariato aderenti allA.N.P.AS, disciplinate dalla
Legge 266 del 18.08.91 e dalla L.R. 29.08.94 n. 38, accedono operativamente
al sistema di urgenza ed emergenza territoriale previsto dal D.P.R. 27/3/92
ed alle altre tipologie di trasporto sopra descritte, purché dette Associazioni
abbiano ottenuto da almeno sei mesi liscrizione ai Registri Regionali
del volontariato di cui allart. 3 della L.R. 29.08.94 n. 38 (liscrizione
al registro regionale del volontariato non è richiesta per la Croce Verde
di Torino in quanto configurata giuridicamente I.P.A.B).
- Le convenzioni potranno altresì essere stipulate solo con le Associazioni
in regola con le disposizioni regionali in materia di autorizzazioni allo
svolgimento delle attività di trasporto infermi di cui alla L.R. 29 ottobre
1992 n. 42.
I requisiti per lautorizzazione al soccorso devono essere verificati annualmente
dagli Organi competenti delle Aziende Sanitarie.
- LAzienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni
con le singole Associazioni secondo le direttive disposte in materia dalla
Regione Piemonte.
- LAzienda Regionale provvede ad inviare copia della convenzione stipulata
alla competente Direzione dellAssessorato Sanità della Regione Piemonte.
- Secondo quanto previsto dallart. 10 L.R. 29.08.94 N. 38, sono criteri
di priorità nella scelta delle Associazioni da convenzionare:
a) lo svolgimento dellattività nel territorio per il quale si richiede
lintervento;
b) la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio
obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);
c) la garanzia di una continuità oraria di servizio se richiesto dalla
natura dellattività da convenzionare.
ART. 2
Loggetto della convenzione è costituito:
a)- dalle attività dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, effettuabili
dalle Associazioni di Volontariato, disposti dalla Centrale Operativa competente
per territorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/3/92 e dalla normativa
regionale in materia;
b)- le attività di trasporto interospedaliero e le attività di trasporto
su patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.N.
disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali
ART. 3
Nella convenzione per le attività di emergenza sanitaria devono essere
indicati i punti di partenza e le basi operative presso cui sosteranno
i mezzi di soccorso convenzionati, compresi i mezzi convenzionati in forma
estemporanea.
Il mezzo può essere utilizzato dalla Centrale Operativa 118" di riferimento
anche al di fuori del territorio di competenza secondo quanto previsto
dai protocolli operativi predisposti dal responsabile medico della Centrale
stessa. Se la postazione di partenza del mezzo di soccorso è messa a disposizione
dalle Aziende Sanitarie Regionali, i pertinenti locali dovranno risultare
idonei alla sosta dellambulanza e del personale.
Dovranno inoltre essere indicati il numero e il tipo dei mezzi in servizio
nonché lorario di attività.
La caratteristica dei mezzi di soccorso individuati dalla L.R. 12/12/97
n. 61 e quelli di trasporto dovrà essere conforme a quanto stabilito dal
D.M. 17/12/87 n. 553 e successive ed alla deliberazione del Consiglio Regionale
n. 616 del 22.2.2000.
Le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e trasporto dovranno corrispondere
agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.
ART. 4
EMERGENZA SANITARIA:
Ai sensi del D.P.R. 27/3/92 la Regione Piemonte ha istituito le Centrali
Operative provinciali connesse al numero unico 118".
Le Centrali Operative 118", coordinano sul territorio i servizi di emergenza
sanitaria oggetto del presente accordo
Sarà cura della Regione o dellAziende Sanitarie Regionali competenti garantire
i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa
e le sedi delle Associazioni convenzionate per lesecuzione del servizio.
Ai sensi del II comma, art. 4 D.P.R. 27/3/92 il Responsabile Medico organizzativo
della Centrale 118" stabilisce i criteri di gestione dei servizi attraverso
appositi protocolli operativi.
Le Aziende Sanitarie dovranno, in accordo con il Responsabile Medico della
Centrale Operativa competente, stabilire condizioni che non contrastino
con i protocolli di Centrale.
I mezzi convenzionati in forma continuativa (escluse quindi le attività
in estemporanea) per il soccorso operano esclusivamente per conto della
Centrale Operativa 118" e le Associazioni convenzionate non possono impegnarli
per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.
L Associazione convenzionata e coordinata dalla Centrale Operativa 118"
non può gestire, organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come
pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.
TRASPORTO ORDINARIO:
Le Aziende Sanitarie Regionali dispongono le attività di trasporto sanitario
non urgente o interospedaliero svolte in regime di convenzionamento con
le Associazioni di Volontariato di cui al precedente art. 1
Per una migliore organizzazione dei trasporti, al fine di favorire minore
disagio possibile allutenza, le Aziende Sanitarie programmano in tempo
utile, la dove possibile, i trasporti da effettuare, comunicando allAssociazione
convenzionata la programmazione stabilita.
Qualora, secondo quanto enunciato dal precedente articolo 3, le Centrali
Operative del 118 si assumano le competenze di coordinamento dei trasporti
sanitari non urgenti o interospedalieri, saranno stabiliti, di concerto
tra la Centrale Operativa, le aziende Regionali interessate, lA.N.P.AS.,
dettagliati protocolli operativi.
I mezzi convenzionati per detti trasporti saranno utilizzati in accordo
alle disposizioni contenute dalle convenzioni stipulate con le singole
Aziende Sanitarie Locali e/o Ospedaliere di riferimento.
Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le Associazioni con esse convenzionate
si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno
tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle
prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione
relativa agli investimenti ed al personale.
Dovrà inoltre essere prevista annualmente la trasmissione alle Aziende
Sanitarie Regionali e alla Centrale Operativa, da parte dell Associazione
lelenco dei mezzi impiegati.
In rapporto a particolari esigenze operative le Associazioni potranno usufruire
di mezzi di soccorso e/ o di trasporto di proprietà delle Aziende Sanitarie
Regionali.
ART.5
I sistemi di radiocollegamento saranno concordati tra Aziende sanitarie
regionali e Associazioni.
ART.6
L Associazione deve assicurare nelle strutture operanti in base al presente
accordo, la presenza del personale nella misura minima e con le caratteristiche
previste dalla normativa regionale.
La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive
competenze, sul Presidente e sul Direttore Sanitario dell Associazione.
Il personale, volontario o dipendente, addetto allemergenza sanitaria
ed alle attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero,
deve frequentare corsi di formazione e di aggiornamento di cui allart.
3, punto m L.R. 42/92 e dalle direttive impartite dallAssessorato alla
Sanità.
Il personale operante sui mezzi di cui al presente accordo si dovrà attenere
ai protocolli operativi del sistema 118" riguardanti la gestione dei mezzi,
modulistica, procedure di servizio e tecniche di intervento.
ART.7
Il Direttore/Responsabile Sanitario dellAssociazione convenzionata è responsabile
di tutte quelle iniziative rivolte al personale dellAssociazione stessa
al fine di ottenere la migliore prestazione di soccorso possibile nel rispetto
delle norme convenzionali, dei protocolli operativi e della rispondenza
dei mezzi ai rispettivi requisiti igienici sanitari previsti e delle modalità
di corretta conservazione degli strumenti. Con le stesse modalità, risponde
altresì di tutti gli altri servizi sanitari svolti in regime di convenzionamento
con lAzienda Sanitaria Regionale di riferimento.
ART.8
Per ragioni medico-legali e per consentire la corretta elaborazione dei
dati di attività del sistema centralizzato di soccorso e trasporto sanitario
urgente, tutti i servizi di emergenza sanitaria dovranno essere registrati
dagli operatori compilando il modulo di rilevazione prestabilito con le
caratteristiche previste dal D.M. 15/5/92 fornito dalle Centrali Operative.
Sarà inoltre cura delle Associazioni convenzionate registrare e conservare
idonei moduli prenumerati dei servizi inerenti le altre attività di trasporto
interospedaliero, le attività di trasporto su patologie autorizzabili e
continuazione di cure.
ART. 9
LAzienda Sanitaria Regionale competente potrà concordare con lAssociazione
convenzionata la presa in carico di alcuni degli oneri di servizio, quali
la fornitura di farmaci o attrezzature particolari e garantire lo smaltimento
dei rifiuti speciali provenienti dallattività convenzionata.
Nei casi in cui, secondo le prescrizioni della programmazione regionale,
sia necessario provvedere alla disponibilità di mezzi di soccorso avanzato,
le Aziende Regionali Sanitarie forniscono personale medico e/o infermieristico
dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
ART.10
Per quanto riguarda le modalità di rimborso delle spese alle Associazioni
convenzionate ai sensi dellart. 9 L.R. 29.08.94 n. 38, posto che le stesse
dovranno essere complessivamente quantificate sulla base di preventivi
annualmente concordati tra Aziende Sanitarie Regionali e lAssociazione
convenzionata, si dovrà fare riferimento, ai seguenti due sistemi base
che definiscono i rapporti economici in rapporto alla presenza dei mezzi
di trasporto e soccorso, come evidenziato dallallegato schema di preventivo/rendiconto:
A) svolgimento del servizio in forma continuativa: con rapporto economico
basato prevalentemente sulle ore di presenza sempre con riferimento per
i riscontri dellattività minuta e delle relative fatturazioni a copertura
delle spese documentate e sostenute per lo svolgimento dellattività convenzionata,
B) svolgimento del servizio in forma estemporanea: con rapporto economico
basato esclusivamente sulla quantità di servizi e/o sul numero di Km percorsi.
Le caratteristiche dellattività di trasporto sanitario di emergenza obbligano
comunque a limitare lutilizzo di rapporti economici basati esclusivamente
sulla quantità di servizi o sul numero di Km percorsi.
Il convenzionamento per attività estemporanea si può quindi applicare
nei seguenti casi:
a)- sul territorio da servire è già presente unambulanza di soccorso 24
ore su 24 ma può servire un supporto in relazione ai tempi e alla gravità
dellintervento da effettuare;
b)- tutti quei casi in cui non è giustificabile, per ragioni di limitata
densità di popolazione, la presenza 24 ore su 24 di ambulanze di soccorso;
c)- casi particolari quali lassistenza sanitaria prestata da ambulanze
durante manifestazioni di massa o altri eventi occasionali preventivamente
concordati con la Centrale Operativa 118 sentita l Azienda Sanitaria competente;
d)- lassociazione non garantisca loperatività 24 ore su 24;
e)- casi in cui presso la sede di stazionamento del mezzo sia già presente
unautoambulanza di soccorso avanzato e non sia giustificabile la presenza
di un mezzo di soccorso di base 24 ore su 24.
Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio
in forma estemporanea, lAzienda Sanitaria riconoscerà, previa comunicazione,
un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto in misura pari alla variazione
media annuale accertata dallISTAT dellindice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nellanno precedente con
decorrenza 1 gennaio 2003. In caso di assistenze sanitarie per manifestazioni
di massa od altri eventi occasionali preventivamente concordati che implichino
la presenza di uno o più mezzi di soccorso saranno stipulati specifici
accordi economici. Tali rimborsi spese, al pari di quelli previsti per
i servizi in estemporanea, non saranno soggetti a rendiconto.
ART.11
In conformità di quanto previsto dallart.3, punto T, L.R. 04.11.92 n.42,
nonché dellart. 4 l. 11.08.92 n.266 lAssociazione convenzionata è obbligata
a stipulare le seguenti polizze Assicurative:
- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza
dellattività convenzionata;
- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi
allattività del personale volontario;
LAzienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per
danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.
LAssociazione convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per
danni derivati a terzi, trasportati e non, da parte del personale medico
e/o infermieristico nellespletamento della propria professione.
ART.12
LAssociazione è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio
convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il marchio 118.
Lesposizione del marchio 118 sugli indumenti del personale volontario
o dipendente potrà essere utilizzata esclusivamente al servizio di soccorso
118.
ART.13
Qualsiasi controversia relativa ad inadempimento di clausole convenzionali
sarà sottoposta allesame della Commissione Tecnica Regionale, di cui allart.
16 del presente accordo, e presieduta dal Funzionario individuato dal Settore
Regionale competente o, in mancanza, dal Presidente del tribunale del Foro
competente.
ART.14
Il presente accordo decorre dal 1.1.2002 ed ha validità quinquennale e
potrà essere rinnovato sentito il parere della Commissione di cui al seguente
art. 16.
ART.15
Le Organizzazioni di volontariato convenzionate per le attività di soccorso
sanitario con il S.S.N. , collaborano alla definizione dei protocolli organizzativi
del servizio di cui allart. 4.
ART.16
E istituita, presso lAssessorato Regionale alla Sanità, apposita Commissione
Tecnica al fine di:
1)- Procedere alla stesura della proposta di rinnovo dellAccordo Quadro
entro 3 mesi dalla scadenza;
2)- Procedere alla stesura di proposte di modifica o integrazione del presente
Accordo;
3)- Sovrintendere almeno semestralmente allo svolgimento delle attività
previste dal presente accordo;
4)- Procedere annualmente allanalisi comparativa dei costi;
5)- Esprimere, su richiesta delle parti, parere in merito ad eventuali
controversie in atto tra le Aziende Sanitarie od Ospedaliere e le singole
Associazioni;
6)- Attuare gli adempimenti ed esprimere i pareri richiesti dalla Giunta
Regionale.
Detta Commissione è costituita da :
- 2 rappresentanti nominati dall A.N.P.AS;
- 2 rappresentanti nominati dalla C.R.I.;
- 4 rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente
Settore dellAssessorato Sanità della Regione Piemonte;
- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.
Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.
ART.17
Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo
sono a carico della Regione Piemonte.
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE SISTEMA
Premessa: Al fine di consentire una corretta rendicontazione, come da risultanze
di bilancio, indipendentemente dalla durata della convenzione (durata massima
non oltre la scadenza del presente Accordo) occorre fare riferimento al
bilancio consuntivo annuale.
Entro due mesi alla scadenza di ciascuna sarà cura dellAssociazione provvedere
alla redazione di idoneo/i preventivo/i di spesa per lesercizio successivo,
da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allAzienda Sanitaria
Regionale di riferimento. Il preventivo di spesa, annuale o pluriennale,
è da compilarsi utilizzando i moduli allegati. Nel caso di convenzioni
pluriennali sarà cura dellAssociazione provvedere alla redazione di preventivo
per la durata della convenzione strutturato per ogni singolo anno.
Eventuali modifiche al preventivo pluriennale potranno essere presentate
a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione. Le modifiche
dovranno essere concordate tra le parti.
LAzienda Sanitaria Regionale di riferimento deve garantire lapprovazione
delle singole convenzioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.
LAssociazione provvede a fatturare con cadenza anche mensile allEnte
convenzionante gli anticipi sui rimborsi delle spese derivanti da ogni
singola convenzione.
LEnte convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro
e non oltre le seguenti scadenze:
Convenzioni inerenti il Sistema di Emergenza 118: entro 30 giorni fine
mese dalla data di fatturazione;
Altre convenzioni: entro 90 giorni dalla data di fatturazione.
Entro il 30 giugno di ogni anno lAssociazione deve trasmettere allAzienda
Sanitaria Regionale di riferimento dettagliata rendicontazione delle spese
realmente sostenute per il servizio, da attuarsi mediante lidoneo modulo
allegato ed in accordo al presente schema di rendicontazione. Detta rendicontazione
deve accompagnare il bilancio consuntivo dellesercizio di riferimento,
adottato dallAssociazione, e costituirne parte integrante.
Qualora lAssociazione non provveda ad inoltrare la documentazione prevista
entro il termine del 30 giugno, lAzienda Sanitaria sospenderà lerogazione
dei finanziamenti per quanto riguarda il saldo dellanno oggetto del rendiconto,
e per le Aziende in regola con i pagamenti, quelli inerenti la convenzione
in corso.
In caso di richiesta e verifica da parte dellAzienda Sanitaria Regionale
o dellufficio regionale di competenza delle documentazioni di spesa e
delle pezze giustificative inerenti la rendicontazione delle singole convenzioni,
lAssociazione dovrà fornire in visione presso la propria sede o in sede
concordata tra Azienda e Associazione stessa.
In caso di disaccordo le parti potranno addivenire alla Commissione Consultiva
Regionale per pareri e decisioni.
DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI 118
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SANITARIE
Leasing
Assicurazione
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Manutenzione attrezzature sanitarie
Leasing attrezzature sanitarie
Beni strumentali inferiori ad 1 milione
Pulizia e disinfezione
Carburante
Interessi passivi da finanziamento
I costi qui elencati sono da riconoscersi, nel caso di turnazione di più
mezzi o in caso di sostituzione del mezzo titolato, in percentuale ai Km.
percorsi. Nel caso invece di utilizzo di unico mezzo dedicato i costi saranno
riconosciuti al 100%. Al fine di una corretta ripartizione, lAssociazione
dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per automezzo dei singoli
costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati. Dette schede
riepilogative dovranno essere allegate ai singoli Consuntivi.
La percentuale da imputare ai mezzi usati in sostituzione del mezzo titolare
è calcolabile mettendo in rapporto i Km. totali percorsi dal mezzo nel
corso dellanno ed i Km. realmente percorsi per la convenzione di riferimento.
La voce manutenzione straordinaria potrà essere riconosciuta qualora il
fatto che lha provocata non sia dovuto a dolo e/o a colpa grave del conducente.
A tale proposito saranno inoltre riconosciuti i costi assicurativi inerenti
la tutela giudiziaria in caso di sinistro. Sarà inoltre facoltà dellAzienda
Sanitaria riconoscere gli eventuali premi relativi alle Polizze assicurative
Kasco.
I carburanti saranno imputati al netto di eventuali rimborsi UTIF maturati.
Gli eventuali interessi passivi per finanziamento del mezzo saranno imputati
solo per la parte inerente lesercizio di riferimento, come da piano di
ammortamento allegato al finanziamento.
TELECOMUNICAZIONI
Manutenzione apparati radio
Concessioni ministeriali radio
Canone locazione ponte
I costi sopradescritti, riconoscibili quando il collegamento tra Associazione
ed automezzo non sia garantito da strumentazione in dotazione dell Azienda
Sanitaria di riferimento, saranno da imputare con la stessa percentuale
utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento (percorrenza
chilometrica).
I costi comuni (concessione e canone) saranno ripartiti in unità di eguale
importo, tante quanti sono gli apparati radio utilizzati per il servizio
e quindi imputati in accordo alla percentuale Km. servizio/Km. complessivi
singolo automezzo.
COSTI GESTIONE STRUTTURA
Locazione
Riscaldamento
Pulizia e disinfezione
Spese condominiali
Costi utenze (gas,telefono.energia elettrica,acqua, ecc.)
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Assicurazione
Imposte e tasse inerenti la sede
Varie
I costi inerenti la gestione della struttura saranno riconosciuti, in proporzione
dei locali impiegati, anche quando si preveda una postazione distaccata
dalla sede dellAssociazione stessa. Ad eccezione dei costi direttamente
imputabili al servizio, gli altri costi saranno ripartiti utilizzando il
rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione
ed il totale degli elementi positivi di reddito dellesercizio di riferimento
(ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste
finanziarie e straordinarie).
COSTO DEL PERSONALE
Personale dipendente dellAssociazione (autisti, barellieri e coordinatori
tecnici)
Personale dipendente dellAssociazione (amministrativo)
Personale dipendente dellAssociazione (addetti pulizia e disinfezione)
Abbigliamento
Costi consulenze per personale dipendente
Volontari spese pasti
Volontari rimborso spese (avvicendamenti)
Volontari assicurazioni
Formazione allegati A e B
Volontari formazione (altre convenzioni)
Obiettori di coscienza assicurazione
Obiettori di coscienza quota annua di convenzionamento
PERSONALE DIPENDENTE
Per quanto concerne il personale dipendente dellAssociazione sono riconosciuti
i costi relativi alla retribuzione, agli oneri ed al TFR di competenza
dellesercizio. Per ogni automezzo in servizio H/24 è ammesso un limite
massimo di rimborso pari a 4 dipendenti autisti e/o barellieri, assunti
con contratto di lavoro subordinato ed inquadrati con livello:
A4 del Contratto Collettivo Nazionale A.N.P.AS. e realtà ad essa aderenti
Cat. B ex 5° del Contratto Croce Verde di Torino
con esclusivo utilizzo per il servizio in convenzione. Tenuto conto della
particolari problematiche del territorio torinese, agli Enti operanti,
previo accordo scritto con lAzienda Sanitaria Regionale di riferimento,
potrà essere riconosciuto il costo aggiuntivo pari a due unità nel caso
di difficoltà di copertura del servizio sulle 24 ore. Nel computo possono
essere ricompresi gli eventuali costi da personale dipendente sostitutivo
di quello titolato al servizio assente per ferie.
Qualora il suddetto personale svolgesse la propria attività su più tipologie
di servizio e/o convenzione saranno imputati i costi relativi, unicamente
in base alle ore effettivamente svolte per la singola convenzione e per
il singolo dipendente. Nelle operatività 24/ H saranno imputate anche le
ore di attesa del personale dipendente sottraendo dalle ore complessive
lavorate nellanno, dal singolo dipendente, le ore prestate in servizi
non inerenti al convenzionamento.
Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare
schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun
servizio.
Nella valutazione congiunta (Associazione ed Azienda) potrà essere riconosciuto
il costo derivante da personale amministrativo secondo i seguenti criteri
di massima :
n. 1 dipendente ogni 200 unità di personale (sino a 200 unità presenti
- 1 dipendente amministrativo, da 201 a 400 unità - 2 dipendenti amministrativi,
ecc.) complessivamente operante allinterno dellAssociazione (dipendenti
+ volontari + obiettori di coscienza) e di un quadro dirigente quando siano
presenti in organico e riconoscibili, un minimo di 6 dipendenti amministrativi,
con contratto di lavoro subordinato. Inoltre potrà essere riconosciuto
il costo di 1 coordinatore tecnico qualora siano presenti almeno 30 unità
di personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere o quando
lAssociazione svolga almeno 10.000 servizi complessivi lanno. (da 30
a 59 unità presenti o da 10.000 a 19.999 servizi svolti - 1 coordinatore
tecnico, da 60 a 89 unità o da 20.000 a 29.999 servizi - 2 coordinatori
tecnici, ecc.)
Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura
di n. 1 addetto alla pulizia e disinfezione dei locali dellAssociazione
stessa.
I costi per il personale amministrativo, per i coordinatori tecnici e per
laddetto alla pulizia saranno ripartiti in base al rapporto intercorrente
tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli
elementi positivi di reddito dellesercizio di riferimento (ricavi da convenzione,
liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).
E naturalmente facoltà dellAssociazione affidare a ditte esterne i servizi
amministrativi, di pulizia e manutenzione anziché gestirli in proprio e
la ripartizione dei suddetti costi avverrà in modo analogo a quanto sin
qui descritto.
Eventuali costi sostenuti dallAssociazione per remunerazione del consulente
del lavoro, saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed
imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.
Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dellAssociazione
trasmettere lelenco nominativo del personale dipendente in servizio per
la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento
contrattuale e della mansione svolta.
Qualsiasi variazione inerente il numero del personale con contratto di
lavoro subordinato inerente la convenzione dovrà essere preventivamente
concordato con lAzienda Sanitaria di riferimento.
VOLONTARI
Qualora lAzienda Sanitaria non provveda direttamente, per ogni automezzo
in servizio H/24 saranno riconoscibili i rimborsi documentati per i pasti
dei volontari nella misura massima di 4 pasti al giorno (al costo di L.
12.000 - 6,2 ? - cadauno).
Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora lAssociazione faccia
ricorso a personale dipendente con mansioni di autista/barelliere, come
dal seguente schema:
1 dipendente = 23 pasti settimanali
2 dipendenti = 18 pasti settimanali
3 dipendenti = 13 pasti settimanali
4 dipendenti = 8 pasti settimanali
5 dipendenti = 3 pasti settimanali
6 dipendenti = nessun rimborso
Saranno unicamente rimborsate le spese dei volontari inerenti eventuali
percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per labitazione
per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dellOrgano
Direttivo dellAssociazione e nella misura di 1/5 del costo della benzina
super al litro, per ogni Km percorso. Sarà cura del convenzionato predisporre
idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.
Formazione : Saranno riconosciuti i costi relativi agli allegati A e B
come da direttive regionali prot. 3555/54 del 25-07-96 e prot. 5220/54
del 06-11-96, attuative del D.G.R. n. 217-46120 del 23-05-95 e del D.G.R.
n. 92-12880 del 14-10-96 ed eventuali e successive modifiche e integrazioni,
secondo le indicazioni del Settore Organizzazione, Personale e Formazione
delle Risorse Umane.
Assicurazione: Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni
obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.
Eventuali costi sostenuti dal convenzionato destinati ad attività aggregative,
ricreative e di premiazione del personale volontario saranno da concordarsi
con lAzienda Sanitaria di riferimento.
Il totale dei costi da personale volontario sin qui descritti saranno imputati
a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate
a tale titolo dai volontari rispetto alle ore complessive di servizio prestate
dai volontari durante tutto larco dellanno o, qualora non fosse possibile,
utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola
convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dellesercizio
di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative,
poste finanziarie e straordinarie).
Nel conteggio delle ore prestate dal personale volontario saranno da considerare
oltre alle ore di servizio su automezzo anche quelle relative alloperatività
(servizio 24H) ed al personale con funzioni di centralinista.
OBIETTORI DI COSCIENZA
I costi elencati in tabella saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando
il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo dagli obiettori
rispetto alle ore complessive di servizio prestate dagli stessi durante
tutto larco dellanno o, utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi
preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi
di reddito dellesercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità,
contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).
Per il servizio di emergenza sanitaria saranno unicamente riconoscibili
i costi sostenuti a tale titolo per obiettori di coscienza in possesso
dei requisiti formativi regionali.
DIVISE
Per quanto concerne labbigliamento è riconosciuto il costo per lacquisto
di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con
bande rifrangenti, nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali,
come da distinta seguente, per ogni postazione in H /24 :
N. 1 paio di pantaloni;
N. 1 maglione invernale in lana (non certificato);
N. 1 gilet senza maniche;
N. 1 camicia/maglietta polo (non certificate);
N. 1 giaccone sfoderabile.
N. 1 paio di calzature.
MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO
Le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente (come da disposizione
regionali) alla fornitura del presente materiale; in carenza totale o parziale
i costi relativi saranno ripartiti (ad esclusione dei materiali di diretta
imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi
svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente
durante tutto larco dellanno. La suddetta percentuale sarà calcolata
sui servizi effettuati dal singolo automezzo se si tratta di materiale
in dotazione unicamente allo stesso.
COSTI AMMINISTRATIVI
Spese postali
Imposte e tasse
Sconti ed abbuoni passivi
Cancelleria
Consulenze (specificare)
Canoni manutenzione vari (specificare)
Beni strumentali inferiori ad 1 milione (specificare)
Emolumenti Revisori dei Conti
Altro (specificare)
I suddetti costi saranno imputati (eccetto i costi di diretta imputazione)
utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola
convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dellesercizio
di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative,
poste finanziarie e straordinarie).
QUOTE DI AMMORTAMENTO
Automezzi
Arredamenti
Macchine ufficio
Impianti radio
Attrezzature ambulanze
Hardware
Software
Fabbricati e capannoni
Altro (specificare)
Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale
sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed
integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:
% QUOTE AMMORTAMENTO
Ad eccezione delle spese per ristrutturazione locali e software, in quanto
trattasi di immobilizzazioni immateriali, per tutte le altre voci sarà
riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito
dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio unambulanza,
essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento
che segue:
ANNO % AMMORTAMENTO
E compito dellAzienda Sanitaria acquistare in proprio i beni strumentali.
Essa potrà delegare a tale titolo lAssociazione Convenzionata, riconoscendole
le quote di ammortamento annue ed eventuali interessi passivi per finanziamento
del bene in sede di acquisto. La quota di ammortamento sarà in qualsiasi
caso riconosciuta allAssociazione anche quando il bene sia stato donato
alla stessa da parte di terzi od acquistata con il contributo in denaro
sempre di terzi.
Sarà inoltre possibile, previo accordo scritto tra le parti, autorizzare
lutilizzo degli ammortamenti anticipati in aggiunta a quelli ordinari
sopra esposti, dimezzando i tempi di totale ammortamento del mezzo. Il
ricorso a tale ipotesi, dovrà comunque garantire la messa a disposizione
dei beni sino al raggiungimento degli standard massimi di utilizzo degli
stessi, anche se già interamente ammortizzati negli esercizi precedenti.
STANDARD
STRUMENTAZIONI SANITARIE
E compito dellAzienda Sanitaria fornire le strumentazioni sanitarie e
le apparecchiature definite dalle norme e dai protocolli regionali di riferimento.
In carenza totale o parziale i costi relativi saranno riconosciuti in base
alla tabella ministeriale sopra esposta.
AUTOMEZZI
Gli automezzi dovranno essere sempre conformi, per quanto riguarda le dimensioni
e le caratteristiche, al D.M. 553/87 e successivi ed equipaggiate secondo
le indicazioni regionali, anche per quanto concerne gli eventuali automezzi
sostitutivi del mezzo titolare. Inoltre per il servizio di emergenza sanitaria
le ambulanze dovranno essere dotate di preriscaldatore (solo se il mezzo
non staziona in luogo chiuso o protetto), condizionatore ed ABS al fine
di garantire la massima qualità del servizio svolto. Per il servizio di
Emergenza Sanitaria 118" gli automezzi dovranno essere sostituiti al raggiungimento
dei 150.000 Km. di percorrenza complessiva e non dovranno comunque avere
più di 5 anni di vita dalla data della prima immatricolazione. Nel caso
si preveda il raggiungimento della percorrenza massima di 150.000 Km. in
un numero di anni minore ai 5 previsti, è consentito lutilizzo dellammortamento
anticipato secondo le norme di legge.
Per quanto concerne il servizio di emergenza sanitaria 118" in forma estemporanea
è consentito luso di automezzi con massimo 8 anni o 150.000 Km di vita
dalla data della prima immatricolazione. Eventuali deroghe saranno concordate
dallAssociazione con lUnità Operativa competente dellAzienda Sanitaria.
La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti
modalità:
* AUTOMEZZI - IMPIANTI RADIO percentuale di utilizzo del singolo automezzo
calcolata sulla percorrenza chilometrica;
* ATTREZZATURE AMBULANZE percentuale di utilizzo del singolo automezzo
calcolata sul numero di servizi svolti;
* EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO con la stessa modalità
utilizzata per limputazione dei costi di gestione della sede;
* ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO -HARDWARE - SOFTWARE con la stessa modalità
utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.
ALTRI COSTI
Interessi passivi
Oneri bancari
Costi generali automezzi
Varie (specificare)
Alle Associazioni saranno riconosciuti gli interessi passivi per ritardato
pagamento delle fatture emesse a copertura dei servizi convenzionati nei
modi e nei termini stabiliti dallaccordo regionale in materia. Il rimborso
di dette spese, se superiori agli interessi legali di legge, avverrà a
seguito della presentazione, da parte delle Associazioni, di idonea documentazione
a dimostrazione del ricorso a fidi bancari a causa dei ritardi nei pagamenti
degli anticipi dovuti sul preventivo e limporto riconosciuto sarà, come
per le altre voci, la spesa effettivamente sostenuta dallAssociazione
a tale titolo.
Sono da comprendersi nei costi generali automezzi tutte le voci di spese
relative a piccoli acquisti/manutenzioni non direttamente imputabili al
singolo mezzo (fusibili, lampadine, ecc.) da ripartirsi sulla base dei
KM percorsi.
Tutte le voci di costo non ricomprese nel preventivo approvato dallAzienda
Sanitaria dovranno essere preventivamente concordate con lAzienda stessa.
Eventuali scostamenti tra il Preventivo e il Consuntivo superiori al 5%
e non imputabili a fenomeni preventivamente concordati con lAzienda, straordinari
o comunque non giustificati da un maggior utilizzo dei beni di consumo
derivanti da implementazione del servizio da parte dellAzienda, dovranno
essere obbligatoriamente trattati in sede di Commissione Consultiva Regionale
di cui allart.16.
QUOTE A.N.P.AS.
calcolati sul totale dei costi sin qui esposti 4%
Alle Associazioni aderenti allA.N.P.AS. sarà riconosciuto il 4% del totale
dei costi sin qui elencati.
A fronte di detto importo lA.N.P.AS. si impegna a:
* Istituire appositi corsi di formazione per il personale amministrativo
delle Associazioni in merito al presente schema di rendicontazione;
* Fornire la consulenza tecnica necessaria alla predisposizione dei preventivi
e dei consuntivi delle singole convenzioni;
* Coadiuvare le singole Associazioni in situazioni di problematiche e/o
contenzioso con lAzienda Sanitaria Regionale di riferimento;
* Garantire la qualità del servizio prevenendo qualsiasi forma di devianza
rispetto alla convenzione stipulata, mediante controlli trimestrali;
* Autorizzare, con vincolo di parere obbligatorio, la presentazione dei
preventivi e dei consuntivi delle singole convenzioni, attestando la veridicità
di quanto presentato e la rispondenza ai dettami del presente Accordo;
* Partecipare, attraverso due rappresentanti, alla commissione di cui allart.
16 dellaccordo regionale.
CONVENZIONE DI EMERGENZA SANITARIA
I servizi effettuati in forma estemporanea sono esonerati da rendicontazione
e sono riconosciuti i seguenti rimborsi spese:
L. 65.000 (euro 33,57) per ogni intervento effettuato entro una percorrenza
di Km. 25, comprensiva di andata e ritorno;
L. 1.500 (euro 0,77) per ogni Km. percorso oltre i 25Km., comprensivo di
andata e ritorno, da sommarsi alla quota sopra prevista di L. 65.000;
L. 32.500 (Euro 16,78) per ogni ora o frazione di sosta del mezzo (solo
nei casi in cui il mezzo sia richiesto dalla C.O. 118" di competenza.
Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio
in forma estemporanea, lAzienda Sanitaria Regionale riconoscerà, a partire
dal 1° gennaio 2003 e previa comunicazione, un aggiornamento annuo sul
rimborso dovuto, in misura pari alla variazione annuale (media) accertata
dallISTAT dellindice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatisi nellanno precedente.
N.B.: in sede di contrattazione tra le parti sara possibile derogare a
quanto sin qui enunciato previa obbligatoria e dettagliata motivazione
scritta da allegare in convenzione.
REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI
PER LACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE
OGGETTO DELLACCORDO
PUNTO DI PARTENZA E/O BASE OPERATIVA
DISPONIBILITA E TIPOLOGIA DEI
MEZZI
UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI CHIAMATA.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
RESPONSABILITA
REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE
DEI SERVIZI PRESTATI
ELEMENTI VARIABILI DELLE CONVENZIONI
COMPENSI
ASSICURAZIONI
CONTRASSEGNI
ARBITRATO
DURATA
PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
SPESE FISCALI
DI EMERGENZA 118
ED ALTRI TRASPORTI DI
COMPETENZA
DEL SSN
EDIFICI 3 %
COSTRUZIONI LEGGERE 10%
MOBILI ED ARREDAMENTO 10%
ATTREZZATURA
SPECIFICA 12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE DUFFICIO 12%
MACCHINE UFFICIO
ELETTROMECCANICHE
ED ELETTRONICHE (compresi i computer
ed i sistemi telefonici
elettronici) 20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 20%
AUTOVETTURE E SIMILI 25%
AMBULANZE 25%
SPESE
RISTRUTTURAZIONE LOCALI 20%
SOFTWARE 20%
1 12,5
2 25
3 25
4 25
5 12,5
IN FORMA ESTEMPORANEA