Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 49-4419

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Sezione Regionale Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’allegato documento, quale parte integrante della presente deliberazione, relativo alla regolamentazione dei rapporti e lo schema di rendicontazione, fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Sezione Regionale Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla firma del presente accordo.

(omissis)

Allegato

Oggetto: Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.AS. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - Comitato Regionale del Piemonte ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.N.

Premesso che:

- La L.R. 12 dicembre 1997 n. 61 “norme per la programmazione sanitaria e per il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1997 - 1999 fornisce precise indicazioni in materia di emergenza sanitaria ed in particolare modo sulle modalità di svolgimento della fase del soccorso extraospedaliero richiamando in proposito il D.P.R. 27/3/92;

- Su tutto il territorio piemontese sono state attivate le Centrali Operative provinciali del ‘’118’’ con lo scopo di coordinare tutti i mezzi di soccorso sanitario aerei e terrestri;

- atteso che nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è assicurato nella maggior parte dei casi da Associazioni di Volontariato che, per antica tradizione sono dedite a tale attività e che, attualmente, risultano Associate alla ‘’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze";

- risulta necessario provvedere alla revisione dell’Accordo Regionale con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Sezione Regionale Piemonte già siglato tra Regione Piemonte e detta organizzazione in data 5/8/98 con validità triennale;

quanto sopra premesso:

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

L’ Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, di seguito denominata A.N.P.AS, Comitato Regionale Piemonte, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Luciano Dematteis, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale di Via Sabaudia 164 - Grugliasco (TO),

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Associazioni di Pubblica Assistenza aderenti all’A.N.P.AS. e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per l’attività di trasporto sanitario di emergenza mediante autoambulanze, nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.N. a mezzo di autoambulanze ed autoveicoli.

2) le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale fra ciascuna delle Associazioni e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92 n. 42 nonché dall’art. 9 della L.R. 29.08.94 n. 38 e per quanto concerne l’attività di emergenza sanitaria dal comma tre, art. 5 D.P.R. 27.3.92 da apposite convenzioni.

3) Sarà cura della Regione Piemonte definire, in accordo con le Aziende Regionali, l’opportunità di attribuire alle Centrali Operative le competenze in materia di coordinamento del trasporto sanitario non urgente inclusi nel presente accordo.

ART.1
REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI
PER L’ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.AS, disciplinate dalla Legge 266 del 18.08.91 e dalla L.R. 29.08.94 n. 38, accedono operativamente al sistema di urgenza ed emergenza territoriale previsto dal D.P.R. 27/3/92 ed alle altre tipologie di trasporto sopra descritte, purché dette Associazioni abbiano ottenuto da almeno sei mesi l’iscrizione ai Registri Regionali del volontariato di cui all’art. 3 della L.R. 29.08.94 n. 38 (l’iscrizione al registro regionale del volontariato non è richiesta per la Croce Verde di Torino in quanto configurata giuridicamente I.P.A.B).

- Le convenzioni potranno altresì essere stipulate solo con le Associazioni in regola con le disposizioni regionali in materia di autorizzazioni allo svolgimento delle attività di trasporto infermi di cui alla L.R. 29 ottobre 1992 n. 42.

I requisiti per l’autorizzazione al soccorso devono essere verificati annualmente dagli Organi competenti delle Aziende Sanitarie.

- L’Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con le singole Associazioni secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

- L’Azienda Regionale provvede ad inviare copia della convenzione stipulata alla competente Direzione dell’Assessorato Sanità della Regione Piemonte.

- Secondo quanto previsto dall’art. 10 L.R. 29.08.94 N. 38, sono criteri di priorità nella scelta delle Associazioni da convenzionare:

a) lo svolgimento dell’attività nel territorio per il quale si richiede l’intervento;

b) la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);

c) la garanzia di una continuità oraria di servizio se richiesto dalla natura dell’attività da convenzionare.

ART. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO

L’oggetto della convenzione è costituito:

a)- dalle attività dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, effettuabili dalle Associazioni di Volontariato, disposti dalla Centrale Operativa competente per territorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/3/92 e dalla normativa regionale in materia;

b)- le attività di trasporto interospedaliero e le attività di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.N. disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali

ART. 3
PUNTO DI PARTENZA E/O BASE OPERATIVA
DISPONIBILITA’ E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività di emergenza sanitaria devono essere indicati i punti di partenza e le basi operative presso cui sosteranno i mezzi di soccorso convenzionati, compresi i mezzi convenzionati in forma estemporanea.

Il mezzo può essere utilizzato dalla Centrale Operativa “118" di riferimento anche al di fuori del territorio di competenza secondo quanto previsto dai protocolli operativi predisposti dal responsabile medico della Centrale stessa. Se la postazione di partenza del mezzo di soccorso è messa a disposizione dalle Aziende Sanitarie Regionali, i pertinenti locali dovranno risultare idonei alla sosta dell’ambulanza e del personale.

Dovranno inoltre essere indicati il numero e il tipo dei mezzi in servizio nonché l’orario di attività.

La caratteristica dei mezzi di soccorso individuati dalla L.R. 12/12/97 n. 61 e quelli di trasporto dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 17/12/87 n. 553 e successive ed alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 616 del 22.2.2000.

Le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.

ART. 4
UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI CHIAMATA.

EMERGENZA SANITARIA:

Ai sensi del D.P.R. 27/3/92 la Regione Piemonte ha istituito le Centrali Operative provinciali connesse al numero unico “118".

Le Centrali Operative “118", coordinano sul territorio i servizi di emergenza sanitaria oggetto del presente accordo

Sarà cura della Regione o dell’Aziende Sanitarie Regionali competenti garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le sedi delle Associazioni convenzionate per l’esecuzione del servizio.

Ai sensi del II comma, art. 4 D.P.R. 27/3/92 il Responsabile Medico organizzativo della Centrale “118" stabilisce i criteri di gestione dei servizi attraverso appositi protocolli operativi.

Le Aziende Sanitarie dovranno, in accordo con il Responsabile Medico della Centrale Operativa competente, stabilire condizioni che non contrastino con i protocolli di Centrale.

I mezzi convenzionati in forma continuativa (escluse quindi le attività in estemporanea) per il soccorso operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa “118" e le Associazioni convenzionate non possono impegnarli per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

L’ Associazione convenzionata e coordinata dalla Centrale Operativa “118" non può gestire, organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

TRASPORTO ORDINARIO:

Le Aziende Sanitarie Regionali dispongono le attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero svolte in regime di convenzionamento con le Associazioni di Volontariato di cui al precedente art. 1

Per una migliore organizzazione dei trasporti, al fine di favorire minore disagio possibile all’utenza, le Aziende Sanitarie programmano in tempo utile, la dove possibile, i trasporti da effettuare, comunicando all’Associazione convenzionata la programmazione stabilita.

Qualora, secondo quanto enunciato dal precedente articolo 3, le Centrali Operative del 118 si assumano le competenze di coordinamento dei trasporti sanitari non urgenti o interospedalieri, saranno stabiliti, di concerto tra la Centrale Operativa, le aziende Regionali interessate, l’A.N.P.AS., dettagliati protocolli operativi.

I mezzi convenzionati per detti trasporti saranno utilizzati in accordo alle disposizioni contenute dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende Sanitarie Locali e/o Ospedaliere di riferimento.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le Associazioni con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

Dovrà inoltre essere prevista annualmente la trasmissione alle Aziende Sanitarie Regionali e alla Centrale Operativa, da parte dell’ Associazione l’elenco dei mezzi impiegati.

In rapporto a particolari esigenze operative le Associazioni potranno usufruire di mezzi di soccorso e/ o di trasporto di proprietà delle Aziende Sanitarie Regionali.

ART.5
MEZZI DI COMUNICAZIONE

I sistemi di radiocollegamento saranno concordati tra Aziende sanitarie regionali e Associazioni.

ART.6
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L’ Associazione deve assicurare nelle strutture operanti in base al presente accordo, la presenza del personale nella misura minima e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente e sul Direttore Sanitario dell’ Associazione.

Il personale, volontario o dipendente, addetto all’emergenza sanitaria ed alle attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero, deve frequentare corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 3, punto m L.R. 42/92 e dalle direttive impartite dall’Assessorato alla Sanità.

Il personale operante sui mezzi di cui al presente accordo si dovrà attenere ai protocolli operativi del sistema “118" riguardanti la gestione dei mezzi, modulistica, procedure di servizio e tecniche di intervento.

ART.7
RESPONSABILITA’

Il Direttore/Responsabile Sanitario dell’Associazione convenzionata è responsabile di tutte quelle iniziative rivolte al personale dell’Associazione stessa al fine di ottenere la migliore prestazione di soccorso possibile nel rispetto delle norme convenzionali, dei protocolli operativi e della rispondenza dei mezzi ai rispettivi requisiti igienici sanitari previsti e delle modalità di corretta conservazione degli strumenti. Con le stesse modalità, risponde altresì di tutti gli altri servizi sanitari svolti in regime di convenzionamento con l’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento.

ART.8
REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE
DEI SERVIZI PRESTATI

Per ragioni medico-legali e per consentire la corretta elaborazione dei dati di attività del sistema centralizzato di soccorso e trasporto sanitario urgente, tutti i servizi di emergenza sanitaria dovranno essere registrati dagli operatori compilando il modulo di rilevazione prestabilito con le caratteristiche previste dal D.M. 15/5/92 fornito dalle Centrali Operative. Sarà inoltre cura delle Associazioni convenzionate registrare e conservare idonei moduli prenumerati dei servizi inerenti le altre attività di trasporto interospedaliero, le attività di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

ART. 9
ELEMENTI VARIABILI DELLE CONVENZIONI

L’Azienda Sanitaria Regionale competente potrà concordare con l’Associazione convenzionata la presa in carico di alcuni degli oneri di servizio, quali la fornitura di farmaci o attrezzature particolari e garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall’attività convenzionata.

Nei casi in cui, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, sia necessario provvedere alla disponibilità di mezzi di soccorso avanzato, le Aziende Regionali Sanitarie forniscono personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART.10
COMPENSI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso delle spese alle Associazioni convenzionate ai sensi dell’art. 9 L.R. 29.08.94 n. 38, posto che le stesse dovranno essere complessivamente quantificate sulla base di preventivi annualmente concordati tra Aziende Sanitarie Regionali e l’Associazione convenzionata, si dovrà fare riferimento, ai seguenti due sistemi base che definiscono i rapporti economici in rapporto alla presenza dei mezzi di trasporto e soccorso, come evidenziato dall’allegato schema di preventivo/rendiconto:

A) svolgimento del servizio in forma continuativa: con rapporto economico basato prevalentemente sulle ore di presenza sempre con riferimento per i riscontri dell’attività minuta e delle relative fatturazioni a copertura delle spese documentate e sostenute per lo svolgimento dell’attività convenzionata,

B) svolgimento del servizio in forma estemporanea: con rapporto economico basato esclusivamente sulla quantità di servizi e/o sul numero di Km percorsi.

Le caratteristiche dell’attività di trasporto sanitario di emergenza obbligano comunque a limitare l’utilizzo di rapporti economici basati esclusivamente sulla quantità di servizi o sul numero di Km percorsi.

 Il convenzionamento per attività estemporanea si può quindi applicare nei seguenti casi:

a)- sul territorio da servire è già presente un’ambulanza di soccorso 24 ore su 24 ma può servire un supporto in relazione ai tempi e alla gravità dell’intervento da effettuare;

b)- tutti quei casi in cui non è giustificabile, per ragioni di limitata densità di popolazione, la presenza 24 ore su 24 di ambulanze di soccorso;

c)- casi particolari quali l’assistenza sanitaria prestata da ambulanze durante manifestazioni di massa o altri eventi occasionali preventivamente concordati con la Centrale Operativa 118 sentita l’ Azienda Sanitaria competente;

d)- l’associazione non garantisca l’operatività 24 ore su 24;

e)- casi in cui presso la sede di stazionamento del mezzo sia già presente un’autoambulanza di soccorso avanzato e non sia giustificabile la presenza di un mezzo di soccorso di base 24 ore su 24.

Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio in forma estemporanea, l’Azienda Sanitaria riconoscerà, previa comunicazione, un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto in misura pari alla variazione media annuale accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente con decorrenza 1 gennaio 2003. In caso di assistenze sanitarie per manifestazioni di massa od altri eventi occasionali preventivamente concordati che implichino la presenza di uno o più mezzi di soccorso saranno stipulati specifici accordi economici. Tali rimborsi spese, al pari di quelli previsti per i servizi in estemporanea, non saranno soggetti a rendiconto.

ART.11
ASSICURAZIONI

In conformità di quanto previsto dall’art.3, punto T, L.R. 04.11.92 n.42, nonché dell’art. 4 l. 11.08.92 n.266 l’Associazione convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze Assicurative:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell’attività convenzionata;

- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività del personale volontario;

L’Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L’Associazione convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, da parte del personale medico e/o infermieristico nell’espletamento della propria professione.

ART.12
CONTRASSEGNI

L’Associazione è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il marchio “118”.

L’esposizione del marchio “118” sugli indumenti del personale volontario o dipendente potrà essere utilizzata esclusivamente al servizio di soccorso “118”.

ART.13
ARBITRATO

Qualsiasi controversia relativa ad inadempimento di clausole convenzionali sarà sottoposta all’esame della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’art. 16 del presente accordo, e presieduta dal Funzionario individuato dal Settore Regionale competente o, in mancanza, dal Presidente del tribunale del Foro competente.

ART.14
DURATA

Il presente accordo decorre dal 1.1.2002 ed ha validità quinquennale e potrà essere rinnovato sentito il parere della Commissione di cui al seguente art. 16.

ART.15
PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO

Le Organizzazioni di volontariato convenzionate per le attività di soccorso sanitario con il S.S.N. , collaborano alla definizione dei protocolli organizzativi del servizio di cui all’art. 4.

ART.16
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

E’ istituita, presso l’Assessorato Regionale alla Sanità, apposita Commissione Tecnica al fine di:

1)- Procedere alla stesura della proposta di rinnovo dell’Accordo Quadro entro 3 mesi dalla scadenza;

2)- Procedere alla stesura di proposte di modifica o integrazione del presente Accordo;

3)- Sovrintendere almeno semestralmente allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;

4)- Procedere annualmente all’analisi comparativa dei costi;

5)- Esprimere, su richiesta delle parti, parere in merito ad eventuali controversie in atto tra le Aziende Sanitarie od Ospedaliere e le singole Associazioni;

6)- Attuare gli adempimenti ed esprimere i pareri richiesti dalla Giunta Regionale.

Detta Commissione è costituita da :

- 2 rappresentanti nominati dall’ A.N.P.AS;

- 2 rappresentanti nominati dalla C.R.I.;

- 4 rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell’Assessorato Sanità della Regione Piemonte;

- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART.17
SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE SISTEMA
DI EMERGENZA 118
ED ALTRI TRASPORTI DI COMPETENZA
DEL SSN

Premessa: Al fine di consentire una corretta rendicontazione, come da risultanze di bilancio, indipendentemente dalla durata della convenzione (durata massima non oltre la scadenza del presente Accordo) occorre fare riferimento al bilancio consuntivo annuale.

 Entro due mesi alla scadenza di ciascuna sarà cura dell’Associazione provvedere alla redazione di idoneo/i preventivo/i di spesa per l’esercizio successivo, da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento. Il preventivo di spesa, annuale o pluriennale, è da compilarsi utilizzando i moduli allegati. Nel caso di convenzioni pluriennali sarà cura dell’Associazione provvedere alla redazione di preventivo per la durata della convenzione strutturato per ogni singolo anno.

Eventuali modifiche al preventivo pluriennale potranno essere presentate a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione. Le modifiche dovranno essere concordate tra le parti.

L’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento deve garantire l’approvazione delle singole convenzioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L’Associazione provvede a fatturare con cadenza anche mensile all’Ente convenzionante gli anticipi sui rimborsi delle spese derivanti da ogni singola convenzione.

L’Ente convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro e non oltre le seguenti scadenze:

Convenzioni inerenti il Sistema di Emergenza “118”: entro 30 giorni fine mese dalla data di fatturazione;

Altre convenzioni: entro 90 giorni dalla data di fatturazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno l’Associazione deve trasmettere all’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento dettagliata rendicontazione delle spese realmente sostenute per il servizio, da attuarsi mediante l’idoneo modulo allegato ed in accordo al presente schema di rendicontazione. Detta rendicontazione deve accompagnare il bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento, adottato dall’Associazione, e costituirne parte integrante.

Qualora l’Associazione non provveda ad inoltrare la documentazione prevista entro il termine del 30 giugno, l’Azienda Sanitaria sospenderà l’erogazione dei finanziamenti per quanto riguarda il saldo dell’anno oggetto del rendiconto, e per le Aziende in regola con i pagamenti, quelli inerenti la convenzione in corso.

In caso di richiesta e verifica da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale o dell’ufficio regionale di competenza delle documentazioni di spesa e delle pezze giustificative inerenti la rendicontazione delle singole convenzioni, l’Associazione dovrà fornire in visione presso la propria sede o in sede concordata tra Azienda e Associazione stessa.

In caso di disaccordo le parti potranno addivenire alla Commissione Consultiva Regionale per pareri e decisioni.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI “118”

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SANITARIE

Leasing

Assicurazione

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione attrezzature sanitarie

Leasing attrezzature sanitarie

Beni strumentali inferiori ad 1 milione

Pulizia e disinfezione

Carburante

Interessi passivi da finanziamento

I costi qui elencati sono da riconoscersi, nel caso di turnazione di più mezzi o in caso di sostituzione del mezzo titolato, in percentuale ai Km. percorsi. Nel caso invece di utilizzo di unico mezzo dedicato i costi saranno riconosciuti al 100%. Al fine di una corretta ripartizione, l’Associazione dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per automezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati. Dette schede riepilogative dovranno essere allegate ai singoli Consuntivi.

La percentuale da imputare ai mezzi usati in sostituzione del mezzo titolare è calcolabile mettendo in rapporto i Km. totali percorsi dal mezzo nel corso dell’anno ed i Km. realmente percorsi per la convenzione di riferimento.

La voce manutenzione straordinaria potrà essere riconosciuta qualora il fatto che l’ha provocata non sia dovuto a dolo e/o a colpa grave del conducente.

A tale proposito saranno inoltre riconosciuti i costi assicurativi inerenti la tutela giudiziaria in caso di sinistro. Sarà inoltre facoltà dell’Azienda Sanitaria riconoscere gli eventuali premi relativi alle Polizze assicurative Kasco.

I carburanti saranno imputati al netto di eventuali rimborsi UTIF maturati.

Gli eventuali interessi passivi per finanziamento del mezzo saranno imputati solo per la parte inerente l’esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

TELECOMUNICAZIONI

Manutenzione apparati radio

Concessioni ministeriali radio

Canone locazione ponte

I costi sopradescritti, riconoscibili quando il collegamento tra Associazione ed automezzo non sia garantito da strumentazione in dotazione dell’ Azienda Sanitaria di riferimento, saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento (percorrenza chilometrica).

I costi comuni (concessione e canone) saranno ripartiti in unità di eguale importo, tante quanti sono gli apparati radio utilizzati per il servizio e quindi imputati in accordo alla percentuale Km. servizio/Km. complessivi singolo automezzo.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Locazione

Riscaldamento

Pulizia e disinfezione

Spese condominiali

Costi utenze (gas,telefono.energia elettrica,acqua, ecc.)

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Assicurazione

Imposte e tasse inerenti la sede

Varie

I costi inerenti la gestione della struttura saranno riconosciuti, in proporzione dei locali impiegati, anche quando si preveda una postazione distaccata dalla sede dell’Associazione stessa. Ad eccezione dei costi direttamente imputabili al servizio, gli altri costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

COSTO DEL PERSONALE

Personale dipendente dell’Associazione (autisti, barellieri e coordinatori tecnici)

Personale dipendente dell’Associazione (amministrativo)

Personale dipendente dell’Associazione (addetti pulizia e disinfezione)

Abbigliamento

Costi consulenze per personale dipendente

Volontari spese pasti

Volontari rimborso spese (avvicendamenti)

Volontari assicurazioni

Formazione allegati A e B

Volontari formazione (altre convenzioni)

Obiettori di coscienza assicurazione

Obiettori di coscienza quota annua di convenzionamento

PERSONALE DIPENDENTE

Per quanto concerne il personale dipendente dell’Associazione sono riconosciuti i costi relativi alla retribuzione, agli oneri ed al TFR di competenza dell’esercizio. Per ogni automezzo in servizio H/24 è ammesso un limite massimo di rimborso pari a 4 dipendenti autisti e/o barellieri, assunti con contratto di lavoro subordinato ed inquadrati con livello:

 A4 del Contratto Collettivo Nazionale A.N.P.AS. e realtà ad essa aderenti

Cat. B ex 5° del Contratto Croce Verde di Torino

con esclusivo utilizzo per il servizio in convenzione. Tenuto conto della particolari problematiche del territorio torinese, agli Enti operanti, previo accordo scritto con l’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento, potrà essere riconosciuto il costo aggiuntivo pari a due unità nel caso di difficoltà di copertura del servizio sulle 24 ore. Nel computo possono essere ricompresi gli eventuali costi da personale dipendente sostitutivo di quello titolato al servizio assente per ferie.

Qualora il suddetto personale svolgesse la propria attività su più tipologie di servizio e/o convenzione saranno imputati i costi relativi, unicamente in base alle ore effettivamente svolte per la singola convenzione e per il singolo dipendente. Nelle operatività 24/ H saranno imputate anche le ore di “attesa” del personale dipendente sottraendo dalle ore complessive lavorate nell’anno, dal singolo dipendente, le ore prestate in servizi non inerenti al convenzionamento.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun servizio.

Nella valutazione congiunta (Associazione ed Azienda) potrà essere riconosciuto il costo derivante da personale amministrativo secondo i seguenti criteri di massima :

 n. 1 dipendente ogni 200 unità di personale (sino a 200 unità presenti - 1 dipendente amministrativo, da 201 a 400 unità - 2 dipendenti amministrativi, ecc.) complessivamente operante all’interno dell’Associazione (dipendenti + volontari + obiettori di coscienza) e di un quadro dirigente quando siano presenti in organico e riconoscibili, un minimo di 6 dipendenti amministrativi, con contratto di lavoro subordinato. Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di 1 coordinatore tecnico qualora siano presenti almeno 30 unità di personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere o quando l’Associazione svolga almeno 10.000 servizi complessivi l’anno. (da 30 a 59 unità presenti o da 10.000 a 19.999 servizi svolti - 1 coordinatore tecnico, da 60 a 89 unità o da 20.000 a 29.999 servizi - 2 coordinatori tecnici, ecc.)

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla pulizia e disinfezione dei locali dell’Associazione stessa.

I costi per il personale amministrativo, per i coordinatori tecnici e per l’addetto alla pulizia saranno ripartiti in base al rapporto intercorrente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

E’ naturalmente facoltà dell’Associazione affidare a ditte esterne i servizi amministrativi, di pulizia e manutenzione anziché gestirli in proprio e la ripartizione dei suddetti costi avverrà in modo analogo a quanto sin qui descritto.

Eventuali costi sostenuti dall’Associazione per remunerazione del consulente del lavoro, saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell’Associazione trasmettere l’elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

Qualsiasi variazione inerente il numero del personale con contratto di lavoro subordinato inerente la convenzione dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda Sanitaria di riferimento.

VOLONTARI

Qualora l’Azienda Sanitaria non provveda direttamente, per ogni automezzo in servizio H/24 saranno riconoscibili i rimborsi documentati per i pasti dei volontari nella misura massima di 4 pasti al giorno (al costo di L. 12.000 - 6,2 ? - cadauno).

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l’Associazione faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di autista/barelliere, come dal seguente schema:

1 dipendente = 23 pasti settimanali

2 dipendenti = 18 pasti settimanali

3 dipendenti = 13 pasti settimanali

4 dipendenti = 8 pasti settimanali

5 dipendenti = 3 pasti settimanali

6 dipendenti = nessun rimborso

Saranno unicamente rimborsate le spese dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l’abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell’Organo Direttivo dell’Associazione e nella misura di 1/5 del costo della benzina super al litro, per ogni Km percorso. Sarà cura del convenzionato predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

Formazione : Saranno riconosciuti i costi relativi agli allegati A e B come da direttive regionali prot. 3555/54 del 25-07-96 e prot. 5220/54 del 06-11-96, attuative del D.G.R. n. 217-46120 del 23-05-95 e del D.G.R. n. 92-12880 del 14-10-96 ed eventuali e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane.

Assicurazione: Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Eventuali costi sostenuti dal convenzionato destinati ad attività aggregative, ricreative e di premiazione del personale volontario saranno da concordarsi con l’Azienda Sanitaria di riferimento.

Il totale dei costi da personale volontario sin qui descritti saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo dai volontari rispetto alle ore complessive di servizio prestate dai volontari durante tutto l’arco dell’anno o, qualora non fosse possibile, utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Nel conteggio delle ore prestate dal personale volontario saranno da considerare oltre alle ore di servizio su automezzo anche quelle relative all’operatività (servizio 24H) ed al personale con funzioni di centralinista.

OBIETTORI DI COSCIENZA

I costi elencati in tabella saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo dagli obiettori rispetto alle ore complessive di servizio prestate dagli stessi durante tutto l’arco dell’anno o, utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Per il servizio di emergenza sanitaria saranno unicamente riconoscibili i costi sostenuti a tale titolo per obiettori di coscienza in possesso dei requisiti formativi regionali.

DIVISE

Per quanto concerne l’abbigliamento è riconosciuto il costo per l’acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti, nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali, come da distinta seguente, per ogni postazione in H /24 :

N. 1 paio di pantaloni;

N. 1 maglione invernale in lana (non certificato);

N. 1 gilet senza maniche;

N. 1 camicia/maglietta polo (non certificate);

N. 1 giaccone sfoderabile.

N. 1 paio di calzature.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

Le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente (come da disposizione regionali) alla fornitura del presente materiale; in carenza totale o parziale i costi relativi saranno ripartiti (ad esclusione dei materiali di diretta imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente durante tutto l’arco dell’anno. La suddetta percentuale sarà calcolata sui servizi effettuati dal singolo automezzo se si tratta di materiale in dotazione unicamente allo stesso.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Consulenze (specificare)

Canoni manutenzione vari (specificare)

Beni strumentali inferiori ad 1 milione (specificare)

Emolumenti Revisori dei Conti

Altro (specificare)

I suddetti costi saranno imputati (eccetto i costi di diretta imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Impianti radio

Attrezzature ambulanze

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Altro (specificare)

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI    3 %
COSTRUZIONI LEGGERE    10%
MOBILI ED ARREDAMENTO    10%
ATTREZZATURA SPECIFICA    12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D’UFFICIO    12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE
ED ELETTRONICHE (compresi i computer
ed i sistemi telefonici elettronici)    20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI    20%
AUTOVETTURE E SIMILI    25%
AMBULANZE    25%
SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI    20%
SOFTWARE    20%

Ad eccezione delle spese per ristrutturazione locali e software, in quanto trattasi di immobilizzazioni immateriali, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un’ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO    % AMMORTAMENTO
1    12,5
2    25
3    25
4    25
5    12,5

E’ compito dell’Azienda Sanitaria acquistare in proprio i beni strumentali. Essa potrà delegare a tale titolo l’Associazione Convenzionata, riconoscendole le quote di ammortamento annue ed eventuali interessi passivi per finanziamento del bene in sede di acquisto. La quota di ammortamento sarà in qualsiasi caso riconosciuta all’Associazione anche quando il bene sia stato donato alla stessa da parte di terzi od acquistata con il contributo in denaro sempre di terzi.

Sarà inoltre possibile, previo accordo scritto tra le parti, autorizzare l’utilizzo degli ammortamenti anticipati in aggiunta a quelli ordinari sopra esposti, dimezzando i tempi di totale ammortamento del mezzo. Il ricorso a tale ipotesi, dovrà comunque garantire la messa a disposizione dei beni sino al raggiungimento degli standard massimi di utilizzo degli stessi, anche se già interamente ammortizzati negli esercizi precedenti.

STANDARD

STRUMENTAZIONI SANITARIE

E’ compito dell’Azienda Sanitaria fornire le strumentazioni sanitarie e le apparecchiature definite dalle norme e dai protocolli regionali di riferimento.

In carenza totale o parziale i costi relativi saranno riconosciuti in base alla tabella ministeriale sopra esposta.

AUTOMEZZI

Gli automezzi dovranno essere sempre conformi, per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche, al D.M. 553/87 e successivi ed equipaggiate secondo le indicazioni regionali, anche per quanto concerne gli eventuali automezzi sostitutivi del mezzo titolare. Inoltre per il servizio di emergenza sanitaria le ambulanze dovranno essere dotate di preriscaldatore (solo se il mezzo non staziona in luogo chiuso o protetto), condizionatore ed ABS al fine di garantire la massima qualità del servizio svolto. Per il servizio di Emergenza Sanitaria “118" gli automezzi dovranno essere sostituiti al raggiungimento dei 150.000 Km. di percorrenza complessiva e non dovranno comunque avere più di 5 anni di vita dalla data della prima immatricolazione. Nel caso si preveda il raggiungimento della percorrenza massima di 150.000 Km. in un numero di anni minore ai 5 previsti, è consentito l’utilizzo dell’ammortamento anticipato secondo le norme di legge.

Per quanto concerne il servizio di emergenza sanitaria “118" in forma estemporanea è consentito l’uso di automezzi con massimo 8 anni o 150.000 Km di vita dalla data della prima immatricolazione. Eventuali deroghe saranno concordate dall’Associazione con l’Unità Operativa competente dell’Azienda Sanitaria.

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

* AUTOMEZZI - IMPIANTI RADIO percentuale di utilizzo del singolo automezzo calcolata sulla percorrenza chilometrica;

* ATTREZZATURE AMBULANZE percentuale di utilizzo del singolo automezzo calcolata sul numero di servizi svolti;

* EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO con la stessa modalità utilizzata per l’imputazione dei costi di gestione della sede;

* ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO -HARDWARE - SOFTWARE con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

ALTRI COSTI

Interessi passivi

Oneri bancari

Costi generali automezzi

Varie (specificare)

Alle Associazioni saranno riconosciuti gli interessi passivi per ritardato pagamento delle fatture emesse a copertura dei servizi convenzionati nei modi e nei termini stabiliti dall’accordo regionale in materia. Il rimborso di dette spese, se superiori agli interessi legali di legge, avverrà a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni, di idonea documentazione a dimostrazione del ricorso a fidi bancari a causa dei ritardi nei pagamenti degli anticipi dovuti sul preventivo e l’importo riconosciuto sarà, come per le altre voci, la spesa effettivamente sostenuta dall’Associazione a tale titolo.

Sono da comprendersi nei “costi generali automezzi” tutte le voci di spese relative a piccoli acquisti/manutenzioni non direttamente imputabili al singolo mezzo (fusibili, lampadine, ecc.) da ripartirsi sulla base dei KM percorsi.

Tutte le voci di costo non ricomprese nel preventivo approvato dall’Azienda Sanitaria dovranno essere preventivamente concordate con l’Azienda stessa.

Eventuali scostamenti tra il Preventivo e il Consuntivo superiori al 5% e non imputabili a fenomeni preventivamente concordati con l’Azienda, straordinari o comunque non giustificati da un maggior utilizzo dei beni di consumo derivanti da implementazione del servizio da parte dell’Azienda, dovranno essere obbligatoriamente trattati in sede di Commissione Consultiva Regionale di cui all’art.16.

QUOTE A.N.P.AS.

calcolati sul totale dei costi sin qui esposti    4%

Alle Associazioni aderenti all’A.N.P.AS. sarà riconosciuto il 4% del totale dei costi sin qui elencati.

A fronte di detto importo l’A.N.P.AS. si impegna a:

* Istituire appositi corsi di formazione per il personale amministrativo delle Associazioni in merito al presente schema di rendicontazione;

* Fornire la consulenza tecnica necessaria alla predisposizione dei preventivi e dei consuntivi delle singole convenzioni;

* Coadiuvare le singole Associazioni in situazioni di problematiche e/o contenzioso con l’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento;

* Garantire la qualità del servizio prevenendo qualsiasi forma di devianza rispetto alla convenzione stipulata, mediante controlli trimestrali;

* Autorizzare, con vincolo di parere obbligatorio, la presentazione dei preventivi e dei consuntivi delle singole convenzioni, attestando la veridicità di quanto presentato e la rispondenza ai dettami del presente Accordo;

* Partecipare, attraverso due rappresentanti, alla commissione di cui all’art. 16 dell’accordo regionale.

CONVENZIONE DI EMERGENZA SANITARIA
IN FORMA ESTEMPORANEA

I servizi effettuati in forma estemporanea sono esonerati da rendicontazione e sono riconosciuti i seguenti rimborsi spese:

L. 65.000 (euro 33,57) per ogni intervento effettuato entro una percorrenza di Km. 25, comprensiva di andata e ritorno;

L. 1.500 (euro 0,77) per ogni Km. percorso oltre i 25Km., comprensivo di andata e ritorno, da sommarsi alla quota sopra prevista di L. 65.000;

L. 32.500 (Euro 16,78) per ogni ora o frazione di sosta del mezzo (solo nei casi in cui il mezzo sia richiesto dalla C.O. “118" di competenza.

 Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio in forma estemporanea, l’Azienda Sanitaria Regionale riconoscerà, a partire dal 1° gennaio 2003 e previa comunicazione, un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto, in misura pari alla variazione annuale (media) accertata dall’ISTAT dell’indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell’anno precedente.

N.B.: in sede di contrattazione tra le parti sara’ possibile derogare a quanto sin qui enunciato previa obbligatoria e dettagliata motivazione scritta da allegare in convenzione.