Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2001, n. 70-4539

Ordinanza del Ministro dell’interno con delega alla protezione civile n. 3146/2001, art. 7 - Prima applicazione dei disposti di cui alla legge 267/1998, art. 1, comma 5

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di procedere ad una prima attuazione dell’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3146 in data 15 agosto 2001, al fine di destinare ai Comuni di cui all’allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, risorse finanziarie per la realizzazione di programmi di delocalizzazione ovvero di rilocalizzazione di edifici privati destinati ad abitazione posti in zona a rischio idraulico ed idrogeologico;

2. di stabilire che, a tal fine, i Comuni di cui all’Allegato A, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, predispongono e presentano specifici programmi di delocalizzazione ovvero di rilocalizzazione, a sostegno delle rispettive richieste di finanziamento;

3. di incaricare le Direzioni regionali Opere Pubbliche, con compiti di coordinamento, Difesa del suolo, Servizi Tecnici di Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Industria, Commercio e Artigianato, per la valutazione istruttoria delle situazioni emerse e definite nell’allegato A;

4. di individuare quali requisiti necessari e criteri di priorità per l’ammissibilità dei finanziamenti i seguenti:

A) Sotto il profilo della condizione di pericolosità, vulnerabilità e di conseguente rischio idrogeologico delle zone ove insistono i fabbricati, si definiscono i seguenti requisiti quali condizioni di ammissibilità:

a) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale permanente di sgombero per motivi precauzionali;

b) fabbricati collocati in fascia fluviale A e B;

c) fabbricati collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI);

Qualora l’area ove insiste l’edificio non rientri nelle fattispecie sopra indicate, il Comune procede, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art.6 della deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po di adozione del PAI e dell’art.18 delle Norme di attuazione del PAI, all’adeguamento dello strumento urbanistico.

B) Con riferimento agli aspetti urbanistici, si dovranno assumere i seguenti indirizzi:

a) gli edifici da rilocalizzare non devono essere stati realizzati in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici operanti;

b) le aree di atterraggio delle nuove edificazioni dovrebbero essere preferibilmente individuate tra quelle già destinate ad usi residenziali;

c) l’individuazione dei lotti prescelti per la rilocalizzazione potrà altresì avvenire nel rispetto dei disposti del 10° comma dell’art.27 della L.R.56/1977.

C) Per quanto attiene ai criteri di priorità nell’attribuzione dei finanziamenti, i Comuni formulano i programmi di rilocalizzazione, prevedendo incentivi per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione primaria.

D) Relativamente ai parametri per il calcolo del contributo da destinare ai privati, nell’ambito del finanziamento al Comune, occorre far riferimento ai criteri individuati dalla L.365/2000 e specificati nella direttiva 30 gennaio 2001 del Dipartimento della Protezione civile. In tal senso, il contributo sarà commisurato alla superficie massima di 200 mq., con la valutazione delle spese per la demolizione dei fabbricati esistenti, così come previsto dalla lett. a) del paragrafo 1.3 della predetta direttiva, che contempla la procedura relativa ai benefici inerenti le prime case. Per quanto riguarda le seconde case, disciplinate dalla lett. b), si ritiene in questa fase di soprassedere trattandosi, ai sensi dell’ordinanza, di una prima attuazione urgente dell’art.1, comma 5, della L.267/1998.

Al contributo così commisurato può essere aggiunta la spesa che le Amministrazioni locali dovranno sostenere per spese generali e indagini tecniche, per l’acquisizione delle aree espropriate per pubblica utilità, per le opere di urbanizzazione necessarie nonché per la riduzione in pristino delle aree relitte che dovranno essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, secondo quanto previsto dagli articoli 18 bis e 40 delle Norme di attuazione del PAI.

5. di individuare, in esito alle istruttorie condotte, con successivo provvedimento le risorse necessarie alle finalità di cui al punto n.1, a valere sulle risorse indicate dall’art.7 dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3146 del 15 agosto 2001.

6. di affidare alla Direzione Opere Pubbliche l’incarico di provvedere agli impegni di spesa e al conseguente trasferimento delle risorse con propri atti amministrativi.

 (omissis)