Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2001, n. 70-4539
Ordinanza del Ministro dellinterno con delega alla protezione civile n.
3146/2001, art. 7 - Prima applicazione dei disposti di cui alla legge 267/1998,
art. 1, comma 5
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di procedere ad una prima attuazione dellarticolo 7 dellordinanza
del Ministro dellInterno n. 3146 in data 15 agosto 2001, al fine di destinare
ai Comuni di cui allallegato A, che fa parte integrante della presente
deliberazione, risorse finanziarie per la realizzazione di programmi di
delocalizzazione ovvero di rilocalizzazione di edifici privati destinati
ad abitazione posti in zona a rischio idraulico ed idrogeologico;
2. di stabilire che, a tal fine, i Comuni di cui allAllegato A, entro
30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, predispongono
e presentano specifici programmi di delocalizzazione ovvero di rilocalizzazione,
a sostegno delle rispettive richieste di finanziamento;
3. di incaricare le Direzioni regionali Opere Pubbliche, con compiti di
coordinamento, Difesa del suolo, Servizi Tecnici di Prevenzione, Pianificazione
e Gestione Urbanistica, Industria, Commercio e Artigianato, per la valutazione
istruttoria delle situazioni emerse e definite nellallegato A;
4. di individuare quali requisiti necessari e criteri di priorità per lammissibilità
dei finanziamenti i seguenti:
A) Sotto il profilo della condizione di pericolosità, vulnerabilità e di
conseguente rischio idrogeologico delle zone ove insistono i fabbricati,
si definiscono i seguenti requisiti quali condizioni di ammissibilità:
a) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale permanente di sgombero per
motivi precauzionali;
b) fabbricati collocati in fascia fluviale A e B;
c) fabbricati collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico
ai sensi del Piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI);
Qualora larea ove insiste ledificio non rientri nelle fattispecie sopra
indicate, il Comune procede, nellambito degli adempimenti previsti dallart.6
della deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dellAutorità
di bacino del Po di adozione del PAI e dellart.18 delle Norme di attuazione
del PAI, alladeguamento dello strumento urbanistico.
B) Con riferimento agli aspetti urbanistici, si dovranno assumere i seguenti
indirizzi:
a) gli edifici da rilocalizzare non devono essere stati realizzati in contrasto
con le previsioni degli strumenti urbanistici operanti;
b) le aree di atterraggio delle nuove edificazioni dovrebbero essere preferibilmente
individuate tra quelle già destinate ad usi residenziali;
c) lindividuazione dei lotti prescelti per la rilocalizzazione potrà altresì
avvenire nel rispetto dei disposti del 10° comma dellart.27 della L.R.56/1977.
C) Per quanto attiene ai criteri di priorità nellattribuzione dei finanziamenti,
i Comuni formulano i programmi di rilocalizzazione, prevedendo incentivi
per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione primaria.
D) Relativamente ai parametri per il calcolo del contributo da destinare
ai privati, nellambito del finanziamento al Comune, occorre far riferimento
ai criteri individuati dalla L.365/2000 e specificati nella direttiva 30
gennaio 2001 del Dipartimento della Protezione civile. In tal senso, il
contributo sarà commisurato alla superficie massima di 200 mq., con la
valutazione delle spese per la demolizione dei fabbricati esistenti, così
come previsto dalla lett. a) del paragrafo 1.3 della predetta direttiva,
che contempla la procedura relativa ai benefici inerenti le prime case.
Per quanto riguarda le seconde case, disciplinate dalla lett. b), si ritiene
in questa fase di soprassedere trattandosi, ai sensi dellordinanza, di
una prima attuazione urgente dellart.1, comma 5, della L.267/1998.
Al contributo così commisurato può essere aggiunta la spesa che le Amministrazioni
locali dovranno sostenere per spese generali e indagini tecniche, per lacquisizione
delle aree espropriate per pubblica utilità, per le opere di urbanizzazione
necessarie nonché per la riduzione in pristino delle aree relitte che dovranno
essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, secondo quanto
previsto dagli articoli 18 bis e 40 delle Norme di attuazione del PAI.
5. di individuare, in esito alle istruttorie condotte, con successivo provvedimento
le risorse necessarie alle finalità di cui al punto n.1, a valere sulle
risorse indicate dallart.7 dellordinanza del Ministro dellInterno n.
3146 del 15 agosto 2001.
6. di affidare alla Direzione Opere Pubbliche lincarico di provvedere
agli impegni di spesa e al conseguente trasferimento delle risorse con
propri atti amministrativi.
(omissis)