Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 78-4448
LR 41/98, art. 2, co. 2, lett.d - Dlgs 28/02/2000, n. 81, art.8, co. 1
- L 23/12/2000, n. 388, art. 78, co. 2, lett. d) - Misure aggiuntive di
stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle
situazioni di maggiore difficoltà a favore dei soggetti di cui allart.
2, co. 1 del predetto decreto. Indirizzi e risorse allInps ed alle Province.
Riduzione di accantonamento sul cap. 11420/2001
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di stabilire lulteriore utilizzo dei soggetti, di cui allart. 2, comma
1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pari a n. 307, risultati
non stabilizzati a seguito dei provvedimenti di avvio a stabilizzazione
adottati, dagli Enti utilizzatori, di cui allart. 1, comma 1 del citato
decreto, ai sensi dellart. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 ed in conformità agli indirizzi stabiliti dalla deliberazione della
Giunta Regionale 2 - 3359 del 29 giugno 2001, per il completamento delle
attività socialmente utili in essere alla data del 31 dicembre 2001 fino
al 30 giugno 2002.
Di stabilire ladozione, a partire dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2002,
da parte delle Province piemontesi entro il cui territorio risultano presenti
quote dei sopra citati i soggetti non stabilizzati e parimenti, dellAmministrazione
Regionale, di appositi programmi di attività e spesa finalizzati alla realizzazione
di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica del lavoro e per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà a favore dei sopra
citati n. 307 soggetti, nel quadro degli indirizzi in materia di avvicinamento
domanda - offerta di lavoro, ivi comprese azioni formative, stabiliti dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 20 -3574 del 23/07/2001, in attuazione
delle linee 2 e 3 delle Misure A2 e A3 del complemento del Programma operativo
regionale FSE ob. - 3 - 2000/2006.
Di stabilire ai fini della realizzazione dei sopra indicati programmi di
attività e spesa da parte delle Province il trasferimento della somma residua
dalla spesa necessaria per il pagamento degli assegni per attività socialmente
utili effettuati nel corso dellanno 2001, pari a lire 2.685.492.050 già
accantonate a favore della Direzione formazione professionale - lavoro,
secondo la ripartizione di seguito indicata:
- lire 17.495.062 a favore della Provincia di Alessandria,
- lire 113.717.905 a favore della Provincia di Asti,
- lire 244.930.871 a favore della Provincia di Cuneo,
- lire 2.116.902.528 a favore della Provincia di Torino,
- lire 17.495.062 a favore della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola.
Le predette somme sono già state accantonate a favore della Direzione regionale
15 formazione professionale lavoro.
Di stabilire ai fini della realizzazione del sopra indicato programma di
attività e spesa da parte della Amministrazione Regionale la riduzione
dellaccantonamento n. 100675 sul cap. 11420/2001, a favore della Direzione
regionale 15 formazione professionale - lavoro da: lire 12.761.537.156
a lire 12.586.586.534, pari a lire 174.950.622 e di accantonare pari somma
a favore della Direzione regionale 27 sanità pubblica a carico dello stesso
cap. 11420/2001 (A. 101428).
Di stabilire che alla liquidazione delle sopra indicate somme, a favore
delle Province, lAmministrazione Regionale provveda subordinatamente e
successivamente lacquisizione agli atti ed alla relativa verifica di conformità
agli indirizzi, dei sopra indicati programmi di attività e spesa entro
il 30 maggio 2002.
Di stabilire che lAgenzia Piemonte Lavoro svolga servizi di assistenza
tecnica, ai fini dellattuazione del presente provvedimento, a favore delle
Province nonché attività di controllo relativa agli interventi finanziati
ed alla relativa valutazione dei risultati occupazionali conseguiti, anche
ai fini delleventuale revoca del contributo in caso di mancata realizzazione
delle attività previste dal programma o non conformi con il programma stesso.
Di stabilire altresì, che nel caso in cui la spesa prevista per la realizzazione
degli interventi compresi nel programma di attività e spesa di ogni singola
Provincia, acquisito agli atti, risulti inferiore alla quota di fondi trasferita
dal presente atto, la somma non utilizzata sarà liquidata, previa istanza,
a favore di altre Province la cui analoga previsione di spesa risulti superiore
alla somma trasferita.
(omissis)