Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 78-4448

LR 41/98, art. 2, co. 2, lett.d - Dlgs 28/02/2000, n. 81, art.8, co. 1 - L 23/12/2000, n. 388, art. 78, co. 2, lett. d) - Misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà a favore dei soggetti di cui all’art. 2, co. 1 del predetto decreto. Indirizzi e risorse all’Inps ed alle Province. Riduzione di accantonamento sul cap. 11420/2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di stabilire l’ulteriore utilizzo dei soggetti, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pari a n. 307, risultati non stabilizzati a seguito dei provvedimenti di avvio a stabilizzazione adottati, dagli Enti utilizzatori, di cui all’art. 1, comma 1 del citato decreto, ai sensi dell’art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in conformità agli indirizzi stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 2 - 3359 del 29 giugno 2001, per il completamento delle attività socialmente utili in essere alla data del 31 dicembre 2001 fino al 30 giugno 2002.

Di stabilire l’adozione, a partire dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2002, da parte delle Province piemontesi entro il cui territorio risultano presenti quote dei sopra citati i soggetti non stabilizzati e parimenti, dell’Amministrazione Regionale, di appositi programmi di attività e spesa finalizzati alla realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà a favore dei sopra citati n. 307 soggetti, nel quadro degli indirizzi in materia di avvicinamento domanda - offerta di lavoro, ivi comprese azioni formative, stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20 -3574 del 23/07/2001, in attuazione delle linee 2 e 3 delle Misure A2 e A3 del complemento del Programma operativo regionale FSE ob. - 3 - 2000/2006.

Di stabilire ai fini della realizzazione dei sopra indicati programmi di attività e spesa da parte delle Province il trasferimento della somma residua dalla spesa necessaria per il pagamento degli assegni per attività socialmente utili effettuati nel corso dell’anno 2001, pari a lire 2.685.492.050 già accantonate a favore della Direzione formazione professionale - lavoro, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- lire 17.495.062 a favore della Provincia di Alessandria,

- lire 113.717.905 a favore della Provincia di Asti,

- lire 244.930.871 a favore della Provincia di Cuneo,

- lire 2.116.902.528 a favore della Provincia di Torino,

- lire 17.495.062 a favore della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola.

Le predette somme sono già state accantonate a favore della Direzione regionale 15 formazione professionale lavoro.

Di stabilire ai fini della realizzazione del sopra indicato programma di attività e spesa da parte della Amministrazione Regionale la riduzione dell’accantonamento n. 100675 sul cap. 11420/2001, a favore della Direzione regionale 15 formazione professionale - lavoro da: lire 12.761.537.156 a lire 12.586.586.534, pari a lire 174.950.622 e di accantonare pari somma a favore della Direzione regionale 27 sanità pubblica a carico dello stesso cap. 11420/2001 (A. 101428).

Di stabilire che alla liquidazione delle sopra indicate somme, a favore delle Province, l’Amministrazione Regionale provveda subordinatamente e successivamente l’acquisizione agli atti ed alla relativa verifica di conformità agli indirizzi, dei sopra indicati programmi di attività e spesa entro il 30 maggio 2002.

Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro svolga servizi di assistenza tecnica, ai fini dell’attuazione del presente provvedimento, a favore delle Province nonché attività di controllo relativa agli interventi finanziati ed alla relativa valutazione dei risultati occupazionali conseguiti, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo in caso di mancata realizzazione delle attività previste dal programma o non conformi con il programma stesso.

Di stabilire altresì, che nel caso in cui la spesa prevista per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di attività e spesa di ogni singola Provincia, acquisito agli atti, risulti inferiore alla quota di fondi trasferita dal presente atto, la somma non utilizzata sarà liquidata, previa istanza, a favore di altre Province la cui analoga previsione di spesa risulti superiore alla somma trasferita.

(omissis)