Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2001, n. 3-4667

Legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata. Ulteriori modalità e criteri per l’attuazione degli interventi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di adottare, ai fini dell’attuazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata VIII programma, le modalità ed i criteri seguenti:

- per gli interventi destinati alla locazione permanente, per i quali il 50% del contributo concesso deve essere restituito alla Regione a partire dal 31° anno dall’erogazione, a garanzia della restituzione del contributo, in analogia a quanto già previsto per tali tipologie d’intervento con la D.G.R. n. 40-21087 del 21.7.1997, è richiesto all’operatore beneficiario del finanziamento un atto pubblico di iscrizione di ipoteca ventennale volontaria, da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari,di 1° grado, o di 2° grado nel caso in cui vi sia anche un mutuo fondiario, a favore della Regione Piemonte e da rinnovare alla scadenza;

- nel caso in cui l’operatore non adempia anche soltanto in parte agli impegni assunti, fermo restando la posizione in graduatoria, la penalità consiste nella perdita del 20% del finanziamento concesso;

- gli alloggi destinati alla locazione permanente, realizzati da soggetti diversi dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, possono essere ceduti purché mantengano inalterata la destinazione d’uso. Il vincolo di destinazione d’uso a locazione permanente deve essere trascritto nell’atto di passaggio di proprietà;

- è possibile concentrare il finanziamento concesso per l’intervento su un numero minore di alloggi, rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, fermo restando il rispetto della misura minima di alloggi ammessi a finanziamento prevista dal bando e del contributo massimo concedibile in rapporto alle fasce di reddito;

- è possibile ridistribuire il finanziamento concesso per l’intervento su un numero maggiore di alloggi rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, nei limiti del programma d’intervento e nel rispetto delle percentuali di contributo attribuibili in rapporto alle fasce di reddito.

Avverso alla presente deliberazione è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

(omissis)