Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2001, n. 33-4502

Legge regionale 17.5.1976, n. 28 e s.m.i., prenotazione sul Bilancio pluriennale dell’importo di L. 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99) sul Cap. 26530

A relazione dell’Assessore Botta:

Vista la Legge regionale 6.12.1999, n. 31 con la quale è stata, tra l’altro, approvata la Scheda di Edilizia Residenziale Agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie a favore di Comuni, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà divisa ed indivisa, Imprese di costruzione e Cooperative di produzione lavoro e loro Consorzi per la realizzazione di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata;

vista la Legge regionale 17.5.1976 n.28 e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte può concedere contributi integrativi semestrali ai Comuni, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che realizzano alloggi da concedere in locazione permanente ai nuclei familiari in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia agevolata;

vista la Legge regionale 15.3.2001, n.5, art. 91, in attuazione del Decreto legislativo 31.3.1998, n.112, con la quale sono state trasferite ai Comuni, in materia di edilizia residenziale pubblica funzioni relative a:

a) fabbisogno di E.R.P.,

b) tipologie di intervento,

c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi sul proprio territorio,

e delegate le funzioni relative a:

a) accertamento requisiti soggettivi,

b) accertamento requisiti oggettivi

richiamata la D.G.R. n. 14-1635 dell’11.12.2000 con la quale sono state approvate alcune specificazioni relative alle indicazioni contenute nella Legge regionale 31/99 e con la quale sono state ripartite fra i Comuni le risorse finanziarie di cui agli obiettivi previsti dalla citata Legge. Dalla data di comunicazione, avvenuta il 19.12.2000, di attribuzione al Comune delle risorse finanziarie decorrono i termini, 18 mesi, entro i quali gli operatori devono addivenire all’inizio dei lavori, pena la revoca di diritto del contributo concesso;

considerato che l’ammontare dell’anticipazione finanziaria concessa ai sensi della Legge regionale 6.12.1999, n. 31, stante i costi di realizzazione degli alloggi, comporterebbe l’applicazione da parte degli operatori di canoni di locazione superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, rendendo di fatto scarsamente attuabili le proposte di intervento ammesse a finanziamento, i Comuni, le A.T.C. e le Cooperative indivise hanno richiesto i contributi integrativi ai sensi della Legge regionale 18.05.1976, n. 28 e s.m.i.. Tali contributi vengono concessi alfine di consentire l’accesso ad una abitazione in locazione alle categorie sociali più deboli a canoni di affitto contenuti;

vista la D.G.R. n. 2-3423 del 9.07.2001, con la quale sono stati richiamati i criteri e gli indirizzi per l’attivazione degli interventi finanziati, ed è stato altresì individuato il limite massimo di spesa per la concessione dei contributi, di cui alla Legge regionale 28/76 e s.m.i., che ammonta a lire 8.000.000.000 annui a regime;

richiamata la D.D. n. 121 del 24.07.2001, con la quale è stata effettuata la ricognizione dei finanziamenti attribuiti dai Comuni agli operatori ammessi al finanziamento della L.R. 31/99, ed è stato altresì individuato l’ammontare complessivo dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., nel rispetto dei limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 2-3423 del 9.07.2001;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di prenotare sul Bilancio pluriennale, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di L..10.000.000.000 sul cap. 26530, a valere sui contributi di cui alla Legge regionale 28/76 e s.m.i., per la quota di lire 4.000.000.000 sul Bilancio 2002 (100252/P) e per la quota di lire 6.000.000.000 sul Bilancio 2003 (100042/P).

(omissis)