Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Avviso di rettifica

Legge regionale  19 novembre 2001, n. 32.

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione.

L’articolo 2 comma 1 della legge regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2001, parte I, a pagina 16, con un errore materiale, deve intendersi così correttamente formulato:

“1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.”.

L’articolo 3 comma 1 della legge regionale in oggetto,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2001, parte I, a pagina 16, con un errore materiale, deve intendersi così correttamente formulato:

“1. Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.”.