Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Avviso di rettifica
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali,
ai sensi dellarticolo 122, comma 4, della Costituzione.
Larticolo 2 comma 1 della legge regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2001, parte I, a pagina 16, con un errore
materiale, deve intendersi così correttamente formulato:
1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per
le opinioni espresse e i voti dati nellesercizio delle loro funzioni..
Larticolo 3 comma 1 della legge regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2001, parte I, a pagina 16, con un errore
materiale, deve intendersi così correttamente formulato:
1. Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti allautorità
giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nellesercizio delle
sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio
regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale..
Legge regionale 19 novembre 2001, n. 32.