Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi
dei settori commerciali - Comunicato 30 novembre 2001, Prot. n. 20723/17.1
Adempimenti comunali successivi alla conclusione dei procedimenti di rilascio
del nullaosta regionale per le autorizzazioni a posto fisso ai sensi della
legge 112/91 - Comunicazione
Ai Signori Sindaci
Poiché in data 17 dicembre 2001 si concluderanno, secondo quanto comunicato
con nota n. 20302 del 23/11/2001, i procedimenti regionali di nullaosta
al rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica a posto
fisso, ai sensi della legge 112/91, si ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti circa gli adempimenti cui i Comuni dovranno dar corso nella
fase successiva.
A partire dal giorno successivo alla conclusione dei procedimenti in sede
regionale, cioè dal 18 dicembre 2001 i comuni:
1. sono tenuti, anzitutto, a concludere in sede locale tutti i procedimenti
di rilascio delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio, in
attuazione della legge 112/91, a seguito di nullaosta regionale;
2. dopo aver completato i procedimenti suddetti, potranno dare lavvio
allapplicazione della nuova normativa, in attuazione del d.lgs. 114/98
(cfr., in particolare, la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001), in riferimento
ai seguenti adempimenti:
a) reistituzione formale dei mercati esistenti;
b) esame e definizione delle istanze di miglioria ricevute a partire dal
23 aprile 1991 fino all11 aprile 2001;
c) procedimenti di bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto
fisso.
Reistituzione dei mercati esistenti
In particolare la reistituzione formate dei mercati esistenti è atto dovuto
di semplice forma attraverso il quale, ai presupposti normativa del mercato
già esistente, individuati in base alla legge 112/91 o alle norme previgenti,
vengono sostituiti gli attuali presupposti, ai sensi del d.lgs. 114/98.
Contestualmente, data lavvenuta chiusura dei procedimenti di assegnazione
dei posteggi sulla base della legge 112/91, i Comuni dovranno opportunamente,
in occasione della reistituzione, aggiornare la situazione (e le relative
planimetrie del mercato) dei posteggi rimasti liberi sui mercati per le
future assegnazioni. Trattandosi di un atto di semplice forma non è richiesta
una preventiva programmazione.
Allo stesso modo non sono soggette a programmazione preventiva, in quanto
non concretano modificazioni sostanziali, nè conseguono a scelte di natura
discrezionale, le seguenti variazioni dellassetto mercatale:
- variazioni di minima entità, rese necessarie da esigenze di adeguamento
alle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
- suddivisione dellarea mercatale in due distinti comparti: alimentare
ed extralimentare, in adeguamento alle norme igienico sanitarie.
Per ragioni di economia procedimentale i Comuni potranno, qualora lo ritengano
opportuno, adottare le suddette variazioni con lo stesso atto di reistituzione
formale; in ogni caso affinché ciò realizzi una reale semplificazione dei
procedimenti ed una effettiva contrazione dei tempi di realizzazione, occorre
che le variazioni di cui trattasi siano già, al momento della conclusione
dei procedimenti di rilascio ex 112/9, chiaramente definite e non soltanto
delineate quali ipotesi futuribili. In questo ultimo caso i Comuni vi dovranno
invece provvedere con un atto del tutto distinto e successivo rispetto
alla reistituzione, per evitare che uno strumento di semplificazione finisca
con il divenire un elemento di paralisi del regolare corso degli adempimenti
in attuazione del d.lgs. 114/98.
Si rammenta da ultimo che ladozione dellatto di reistituzione è soggetto
a formali consultazioni con le organizzazioni provinciali delle categorie
interessate e con i rappresentanti del mercato oggetto di intervento.
Istanze di miglioria pervenute a partire dal 23-4-1991 fino al 11-4.-2001
Dopo aver provveduto alla reistituzione dei mercati ed aver quindi definito
in assoluta chiarezza la situazione dei posteggi disponibili per le future
assegnazioni, i Comuni sono tenuti a esaminare ed a definire le istanze
di miglioria pervenute a partire dal 23 aprile 1991, fino all11 aprile
2001, ai sensi della legge 112/91.
Si precisa che i Comuni non dovranno attendere alcuna espressione di parere
da parte degli uffici regionali per poter procedere con la definizione
delle istanze di miglioria. Il parere già previsto dallart. 4 c. 1 lett.
g) della legge regionale 17/95 non è infatti più richiesto dalla nuova
disciplina regionale.
Per quanto attiene alle modalità di procedimento si rimanda a quanto previsto
dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Titolo IV, Capo I.
Gli uffici regionali sono a disposizione per fornire la documentazione
relativa alle istanze di miglioria esistente agli atti, nel caso in cui
ciò si renda necessario per il completamento delle pratiche in sede locale.
Procedimenti di bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto
fisso
Soltanto dopo aver terminato i procedimenti relativi alle migliorie richieste
fra il 23 aprile 1991 e l11 aprile 2001, i Comuni potranno procedere con
ladozione dei bandi per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto
fisso, ai sensi del d.lgs. 114/98, secondo i criteri e le modalità previsti
dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, al Titolo IV, Capo II.
Il Dirigente del Settore
Visto:
dei Comuni del Piemonte
LORO SEDI
Patrizia Vernoni
Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto