Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi dei settori commerciali - Comunicato 30 novembre 2001, Prot. n. 20723/17.1

Adempimenti comunali successivi alla conclusione dei procedimenti di rilascio del nullaosta regionale per le autorizzazioni a posto fisso ai sensi della legge 112/91 - Comunicazione

Ai Signori Sindaci
dei Comuni del Piemonte
LORO SEDI

Poiché in data 17 dicembre 2001 si concluderanno, secondo quanto comunicato con nota n. 20302 del 23/11/2001, i procedimenti regionali di nullaosta al rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica a posto fisso, ai sensi della legge 112/91, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa gli adempimenti cui i Comuni dovranno dar corso nella fase successiva.

A partire dal giorno successivo alla conclusione dei procedimenti in sede regionale, cioè dal 18 dicembre 2001 i comuni:

1. sono tenuti, anzitutto, a concludere in sede locale tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio, in attuazione della legge 112/91, a seguito di nullaosta regionale;

2. dopo aver completato i procedimenti suddetti, potranno dare l’avvio all’applicazione della nuova normativa, in attuazione del d.lgs. 114/98 (cfr., in particolare, la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001), in riferimento ai seguenti adempimenti:

a) reistituzione formale dei mercati esistenti;

b) esame e definizione delle istanze di miglioria ricevute a partire dal 23 aprile 1991 fino all’11 aprile 2001;

c) procedimenti di bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso.

Reistituzione dei mercati esistenti

In particolare la reistituzione formate dei mercati esistenti è atto dovuto di semplice forma attraverso il quale, ai presupposti normativa del mercato già esistente, individuati in base alla legge 112/91 o alle norme previgenti, vengono sostituiti gli attuali presupposti, ai sensi del d.lgs. 114/98. Contestualmente, data l’avvenuta chiusura dei procedimenti di assegnazione dei posteggi sulla base della legge 112/91, i Comuni dovranno opportunamente, in occasione della reistituzione, aggiornare la situazione (e le relative planimetrie del mercato) dei posteggi rimasti liberi sui mercati per le future assegnazioni. Trattandosi di un atto di semplice forma non è richiesta una preventiva programmazione.

Allo stesso modo non sono soggette a programmazione preventiva, in quanto non concretano modificazioni sostanziali, nè conseguono a scelte di natura discrezionale, le seguenti variazioni dell’assetto mercatale:

- variazioni di minima entità, rese necessarie da esigenze di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza;

- suddivisione dell’area mercatale in due distinti comparti: alimentare ed extralimentare, in adeguamento alle norme igienico sanitarie.

Per ragioni di economia procedimentale i Comuni potranno, qualora lo ritengano opportuno, adottare le suddette variazioni con lo stesso atto di reistituzione formale; in ogni caso affinché ciò realizzi una reale semplificazione dei procedimenti ed una effettiva contrazione dei tempi di realizzazione, occorre che le variazioni di cui trattasi siano già, al momento della conclusione dei procedimenti di rilascio ex 112/9, chiaramente definite e non soltanto delineate quali ipotesi futuribili. In questo ultimo caso i Comuni vi dovranno invece provvedere con un atto del tutto distinto e successivo rispetto alla reistituzione, per evitare che uno strumento di semplificazione finisca con il divenire un elemento di paralisi del regolare corso degli adempimenti in attuazione del d.lgs. 114/98.

Si rammenta da ultimo che l’adozione dell’atto di reistituzione è soggetto a formali consultazioni con le organizzazioni provinciali delle categorie interessate e con i rappresentanti del mercato oggetto di intervento.

Istanze di miglioria pervenute a partire dal 23-4-1991 fino al 11-4.-2001

Dopo aver provveduto alla reistituzione dei mercati ed aver quindi definito in assoluta chiarezza la situazione dei posteggi disponibili per le future assegnazioni, i Comuni sono tenuti a esaminare ed a definire le istanze di “miglioria”’ pervenute a partire dal 23 aprile 1991, fino all’11 aprile 2001, ai sensi della legge 112/91.

Si precisa che i Comuni non dovranno attendere alcuna espressione di parere da parte degli uffici regionali per poter procedere con la definizione delle istanze di miglioria. Il parere già previsto dall’art. 4 c. 1 lett. g) della legge regionale 17/95 non è infatti più richiesto dalla nuova disciplina regionale.

Per quanto attiene alle modalità di procedimento si rimanda a quanto previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Titolo IV, Capo I.

Gli uffici regionali sono a disposizione per fornire la documentazione relativa alle istanze di miglioria esistente agli atti, nel caso in cui ciò si renda necessario per il completamento delle pratiche in sede locale.

Procedimenti di bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso

Soltanto dopo aver terminato i procedimenti relativi alle migliorie richieste fra il 23 aprile 1991 e l’11 aprile 2001, i Comuni potranno procedere con l’adozione dei bandi per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso, ai sensi del d.lgs. 114/98, secondo i criteri e le modalità previsti dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, al Titolo IV, Capo II.

Il Dirigente del Settore
Patrizia Vernoni

Visto:
Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto