Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 73-4443

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di coltivazione di feldspati nelle aree Valle, Vigna e Bue all’interno della concessione mineraria denominata “Gabella” nei Comuni di Masserano e Curino (BI) presentato dalla Ditta SASIL S.p.A. con sede in Brusnengo (BI), Via Liberta’ n. 8

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di coltivazione del giacimento di feldspato nelle località Valle e Vigna, comprese nella concessione mineraria denominata Gabella nei Comuni di Curino e Masserano (BI) presentato dalla SASIL S.p.A. con sede in Brusnengo (BI), Via Libertà n. 8 in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate e già richiamate in premessa:

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che non compromettono la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- l’evoluzione dei lavori limitata ai primi 10 anni e il recupero ambientale in corso d’opera riducono l’esposizione in tempi lunghi di cospicue superfici scoperte;

- gli interventi di recupero ambientale, garantiscono il reinserimento delle aree della miniera nel contesto ambientale della zona costituito da aree boscate, ferma restando la possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative alla luce delle nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione;

- la coltivazione del giacimento della concessione Gabella mantiene i livelli produttivi di feldspato che costituisce la materia prima per l’industria della ceramica;

- dal giudizio positivo di compatibilità ambientale resta esclusa la coltivazione del giacimento previsto nell’area denominata Bue in quanto la coltivazione del terzo lotto, non consente il recupero ambientale in tempi accettabili sotto il profilo ambientale del secondo lotto venendo quindi a determinare superfici scoperte per un periodo di tempo eccessivamente prolungato. La tempistica prevista per il recupero ambientale del secondo lotto infatti, non consente un controllo delle acque superficiali su una vasta area con evidenti possibilità di tracimazione nei fossi collettori di acque torbide, provenienti dai piazzali e dal fronte, ed inoltre non esclude la possibilità di dissesti, ancorché localizzati, dei fronti non recuperati in stretta continuità temporale con i lavori di coltivazione.

- Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione del giacimento e al recupero ambientale nonché i controlli in corso d’opera previste nell’allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive;

- devono essere attuate le prescrizioni previste nella determina n. 159 del 30 ottobre 2001 del Settore Gestione Beni Ambientali ex D.lgs. 490/1999 e nei pareri ex l.r. 45/1989 di seguito riportate:

1) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 11 marzo 1988 n. 47. Gli scavi devono essere opportunamente armati, ove necessario.

2) Nel corso dei lavori devono essere verificati gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11 marzo 1988 n. 47. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, devono far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, è necessario provvedere con idonee opere di consolidamento.

3) Si deve provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse.

4) Le scarpate devono avere un’inclinazione tale da garantire la stabilità anche a lungo termine; deve essere controllata la stabilità dei fronti della miniera e qualora se ne presenti la necessità, effettuare adeguati interventi di scoronamento e risagomatura delle scarpate.

5) Il perimetro della miniera, nei tratti confinanti con i rii locali, deve essere delimitato tenendo conto della fascia di rispetto dei corsi d’acqua imposta dalla normativa vigente.

6) E’ necessario effettuare adeguate opere di antierosione superficiale e inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti.

7) Il materiale di risulta proveniente dalla miniera, deve essere depositato in idoneo sito, onde evitare fenomeni di dissesto al contesto circostante.

8) La zona umida compresa nel perimetro della concessione deve essere esclusa da ogni progetto di sfruttamento.

Inoltre la Ditta è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- entro 3 mesi sia presentato un aggiornamento di recupero ambientale, relativo al secondo lotto con relazione, planimetria e sezioni relative alla sistemazione definitiva del secondo lotto;

- le canalette di regimazione delle acque superficiali, nei tratti principali che conferiscono le acque verso l’esterno, siano rivestite alfine di evitare fenomeni erosivi; per i restanti tratti interni alla miniera sulle canalette siano messi in opera interventi di ingegneria naturalistica;

- entro 3 mesi, sia presentata una nuova proposta progettuale per l’innesto lungo la S.P. 234 al Settore Lavori Pubblici della Provincia di Biella alfine di ottenere la dovuta concessione per l’adeguamento del suddetto innesto per il miglioramento della sicurezza;

- non sia realizzata la zona umida, inizialmente prevista nel progetto di recupero peraltro esclusa nelle integrazioni, comprensiva del progetto Lontra, in quanto la proposta non è stata valutata ai sensi dell’art. 30 punto 10 l.r. 70/1996 ed inoltre non sono state valutate le caratteristiche qualitative delle acque;

- entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione sia presentata fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore della Regione Piemonte - Direzione Industria dell’importo di L. .485.000.000. pari a Euro 250.482. come previsto dal parere del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Vercelli e Biella.

La presente determinazione assorbe l’autorizzazione ex l.r. 45/1989 in virtù dei pareri sopra citati espressi dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - area di Asti, Vercelli e Biella - e dal Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Vercelli e Biella.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998: il Responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali ha provveduto con determina n. 159 del 30 ottobre 2001 ai sensi del D.lgs. 490/1999.

Di dare atto, altresì, che:

- la Direzione Industria, si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex R.D. 1443/1927 e s.m.i., entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell’autorizzazione ex D.lgs. 490/1999;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte integrante:

- pareri, ex l.r. 45/1989, n. 5508 pos. IV 1-3 del 19 ottobre 2001 del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Vercelli e Biella e del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - area di Asti, Vercelli e Biella, n. 11618/20.5 del 28 settembre 2001;

- contributo tecnico, del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute del 28 marzo 2001, 18 aprile 2001, 19 ottobre 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)