Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 73-4443
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale
relativo al progetto di coltivazione di feldspati nelle aree Valle, Vigna
e Bue allinterno della concessione mineraria denominata Gabella nei
Comuni di Masserano e Curino (BI) presentato dalla Ditta SASIL S.p.A. con
sede in Brusnengo (BI), Via Liberta n. 8
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al
progetto di coltivazione del giacimento di feldspato nelle località Valle
e Vigna, comprese nella concessione mineraria denominata Gabella nei Comuni
di Curino e Masserano (BI) presentato dalla SASIL S.p.A. con sede in Brusnengo
(BI), Via Libertà n. 8 in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile
per le motivazioni di seguito evidenziate e già richiamate in premessa:
- per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione
e di recupero ambientale che non compromettono la capacità riproduttiva
delle risorse naturali coinvolte;
- levoluzione dei lavori limitata ai primi 10 anni e il recupero ambientale
in corso dopera riducono lesposizione in tempi lunghi di cospicue superfici
scoperte;
- gli interventi di recupero ambientale, garantiscono il reinserimento
delle aree della miniera nel contesto ambientale della zona costituito
da aree boscate, ferma restando la possibilità di introdurre, in fase di
attuazione, modifiche migliorative alla luce delle nuove tecniche che potranno
essere messe eventualmente a disposizione;
- la coltivazione del giacimento della concessione Gabella mantiene i livelli
produttivi di feldspato che costituisce la materia prima per lindustria
della ceramica;
- dal giudizio positivo di compatibilità ambientale resta esclusa la coltivazione
del giacimento previsto nellarea denominata Bue in quanto la coltivazione
del terzo lotto, non consente il recupero ambientale in tempi accettabili
sotto il profilo ambientale del secondo lotto venendo quindi a determinare
superfici scoperte per un periodo di tempo eccessivamente prolungato. La
tempistica prevista per il recupero ambientale del secondo lotto infatti,
non consente un controllo delle acque superficiali su una vasta area con
evidenti possibilità di tracimazione nei fossi collettori di acque torbide,
provenienti dai piazzali e dal fronte, ed inoltre non esclude la possibilità
di dissesti, ancorché localizzati, dei fronti non recuperati in stretta
continuità temporale con i lavori di coltivazione.
- Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:
- siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione
del giacimento e al recupero ambientale nonché i controlli in corso dopera
previste nellallegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e
Verifica Attività Estrattive;
- devono essere attuate le prescrizioni previste nella determina n. 159
del 30 ottobre 2001 del Settore Gestione Beni Ambientali ex D.lgs. 490/1999
e nei pareri ex l.r. 45/1989 di seguito riportate:
1) i lavori devono essere eseguiti a regola darte e, in corso dopera,
si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i
pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del
D.M. 11 marzo 1988 n. 47. Gli scavi devono essere opportunamente armati,
ove necessario.
2) Nel corso dei lavori devono essere verificati gli assunti geotecnici
al fine di adempiere al dettato del D.M. 11 marzo 1988 n. 47. Tali verifiche
e, se del caso, leventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, devono
far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, è
necessario provvedere con idonee opere di consolidamento.
3) Si deve provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche
e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il
formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle
stesse.
4) Le scarpate devono avere uninclinazione tale da garantire la stabilità
anche a lungo termine; deve essere controllata la stabilità dei fronti
della miniera e qualora se ne presenti la necessità, effettuare adeguati
interventi di scoronamento e risagomatura delle scarpate.
5) Il perimetro della miniera, nei tratti confinanti con i rii locali,
deve essere delimitato tenendo conto della fascia di rispetto dei corsi
dacqua imposta dalla normativa vigente.
6) E necessario effettuare adeguate opere di antierosione superficiale
e inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti.
7) Il materiale di risulta proveniente dalla miniera, deve essere depositato
in idoneo sito, onde evitare fenomeni di dissesto al contesto circostante.
8) La zona umida compresa nel perimetro della concessione deve essere esclusa
da ogni progetto di sfruttamento.
Inoltre la Ditta è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- entro 3 mesi sia presentato un aggiornamento di recupero ambientale,
relativo al secondo lotto con relazione, planimetria e sezioni relative
alla sistemazione definitiva del secondo lotto;
- le canalette di regimazione delle acque superficiali, nei tratti principali
che conferiscono le acque verso lesterno, siano rivestite alfine di evitare
fenomeni erosivi; per i restanti tratti interni alla miniera sulle canalette
siano messi in opera interventi di ingegneria naturalistica;
- entro 3 mesi, sia presentata una nuova proposta progettuale per linnesto
lungo la S.P. 234 al Settore Lavori Pubblici della Provincia di Biella
alfine di ottenere la dovuta concessione per ladeguamento del suddetto
innesto per il miglioramento della sicurezza;
- non sia realizzata la zona umida, inizialmente prevista nel progetto
di recupero peraltro esclusa nelle integrazioni, comprensiva del progetto
Lontra, in quanto la proposta non è stata valutata ai sensi dellart. 30
punto 10 l.r. 70/1996 ed inoltre non sono state valutate le caratteristiche
qualitative delle acque;
- entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione sia presentata
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore della Regione Piemonte
- Direzione Industria dellimporto di L. .485.000.000. pari a Euro 250.482.
come previsto dal parere del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento
provinciale di Vercelli e Biella.
La presente determinazione assorbe lautorizzazione ex l.r. 45/1989 in
virtù dei pareri sopra citati espressi dal Settore Prevenzione Territoriale
del Rischio Geologico - area di Asti, Vercelli e Biella - e dal Corpo Forestale
dello Stato - Coordinamento provinciale di Vercelli e Biella.
Di dare atto che ai sensi dellart. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:
il Responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali ha provveduto con
determina n. 159 del 30 ottobre 2001 ai sensi del D.lgs. 490/1999.
Di dare atto, altresì, che:
- la Direzione Industria, si impegna ad autorizzare lintervento estrattivo
ex R.D. 1443/1927 e s.m.i., entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione
dellautorizzazione ex D.lgs. 490/1999;
- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di
tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte
integrante:
- pareri, ex l.r. 45/1989, n. 5508 pos. IV 1-3 del 19 ottobre 2001 del
Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Vercelli e Biella
e del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - area di
Asti, Vercelli e Biella, n. 11618/20.5 del 28 settembre 2001;
- contributo tecnico, del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;
- verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute
del 28 marzo 2001, 18 aprile 2001, 19 ottobre 2001.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio Deposito Progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
(omissis)