Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 72-4442
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale
relativo al progetto di Ampliamento di cava di gneiss sita in località
Casette lotti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN),
presentato dalla Ditta ALPE di Ribotta F.lli S.n.c.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo
delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto
di Ampliamento e rinnovo della cava sita in località Casette lotti 1A,
1B, 1C, 1D, 1E, 1F, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), presentato dalla
Ditta ALPE di Ribotta F.lli S.n.c. con sede in Via Cave n. 265 del Comune
di Bagnolo Piemonte (CN), in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile
per le motivazioni di seguito evidenziate:
- il progetto proposto risulta definito in coerenza con lesigenza di tutela
delle componenti ambientali coinvolte;
- per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione,
già sperimentate, e di recupero ambientale che non snaturano la capacità
riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;
- lattività estrattiva è proposta in sincronia con levoluzione dei cantieri
limitrofi in attesa che vengano approvati i Piani Attuativi dei Poli Estrattivi
previsti, nel II° stralcio del D.P.A.E., a garanzia di unevoluzione programmata
e maggiormente rispettosa dellambiente per un impiego più funzionale delle
sinergie disponibili tra tutti gli operatori del settore;
- per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione
e di recupero ambientale che non compromettono la capacità riproduttiva
delle risorse naturali coinvolte;
- levoluzione dei lavori consente, già nella fase iniziale il recupero
ambientale e la stabilizzazione di superfici che non sono direttamente
interessate dalla coltivazione ma che sono ricomprese nellarea di cava;
- gli interventi di recupero ambientale garantiscono un soddisfacente reinserimento
delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, fermo restando che,
in fase di attuazione, potranno essere introdotte modifiche migliorative
alla luce di nuove tecniche che si rendessero eventualmente disponibili;
- lattività estrattiva in località Casette costituisce parte di una realtà
produttiva di pietra ornamentale del Piemonte di interesse internazionale.
Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:
- siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione
di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso dopera previsti
nellallegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978;
- devono essere attuate le prescrizioni previste nellatto unico n. 12710
del 30 ottobre 2001, ex l.r. 45/1989 di seguito riportate:
- deve essere regolarmente mantenuta la cunetta laterale della S.P. posta
a valle dellarea di coltivazione;
- le aree poste a monte dei muri a blocchi sui fronti F2A ed F1B devono
risultare completamente sistemate (mediante profilatura, inerbimento e
cespugliamento) entro la prima fase di coltivazione; analoghi tempi dintervento
dovranno essere rispettati per la sistemazione della zona a Sud dellarea
destinata a servizi; entro la seconda fase di coltivazione dovrà anche
essere completata la stessa sistemazione sul fronte F2B;
- tutte le piste daccesso ai piazzali di lavoro dellarea estrattiva devono
essere muniti di cunetta laterale; questultima deve essere mantenuta in
efficienza mediante interventi di regolare manutenzione durante le stagioni
piovose;
- gli interventi dinerbimento previsti in progetto devono essere realizzati
con tecniche di semina potenziata (del tipo nero-verde o bianco-verde).
La ditta è tenuta inoltre a realizzare e a presentare quanto previsto nella
nota n. 45026 del 16 ottobre 2001 della Provincia di Cuneo che di seguito
sono riportate:
- entro trenta giorni dalla data della delibera di autorizzazione listante
deve fornire una relazione tecnica applicativa contente le metodologie
di recupero con la specifica formulazione di un miscuglio erbaceo da utilizzarsi
nella fascia di contatto tra il sito estrattivo e larea vasta indisturbata.
Deve altresì essere formulata una metodologia al fine di incrementare la
variabilità ecologica del miscuglio contenuto negli elaborati progettuali
(r.d.s. introduzione di specie accessorie come Plantago major etc.); in
considerazione della difficoltà di preparazione del letto di semina devono
essere esplicate le tecniche di semina potenziata da utilizzarsi nella
fascia perimetrale;
- si dovrà procedere al recupero delle scarpate della strada di accesso;
- sarà necessario prevedere la realizzazione di matrici cellulosiche in
corrispondenza della scarpata ovest e della zona sud; la messa a dimora
delle specie arbustive dovrà inoltre seguire criteri naturaliformi, evitando
limpianto a sesti regolari;
- la messa a dimora del faggio (Fagus sylvatica) deve essere realizzata
solo nelle zone più fresche, dove le condizioni del substrato non richiedono
caratteristiche pioniere ai soggetti arborei impiantati;
- siano realizzate soglie in materiale pietroso a protezione della strada
provinciale;
- in coincidenza con linizio dei lavori relativi al progetto deve essere
dato corso al recupero ambientale con interventi di rivegetazione naturalistica,
arborea e arbustiva sulla scarpata a valle della pista di accesso al corso
Casette;
- in corso dopera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti
i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni
si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento
del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità
e gli scopi del progetto approvato.
Di dare atto ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 del rilascio delle
seguenti autorizzazioni ambientali:
- il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore
regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi
favorevolmente con atto unico n. 12710 del 30 ottobre 2001, ai sensi della
l.r. 45/1989;
- il Responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali ha provveduto con
determina n. 154 del 30 ottobre 2001 allautorizzazione ai sensi del D.lgs.
490/1999.
Di dare atto, altresì, ai sensi dellart. 13 della l.r. 40/1998 che:
- il Comune di Bagnolo Piemonte si impegna ad autorizzare lintervento
estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione
della presente deliberazione;
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte
integrante:
- atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 12710 del 30 ottobre 2001 del Corpo Forestale
dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;
- contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva;
- nota della Provincia di Cuneo n. 45026 del 16 ottobre 2001.
- verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute
del 23 marzo 2001, 10 aprile 2001, 16 ottobre 2001 e 24 ottobre 2001;
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio Deposito Progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
(omissis)