Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 72-4442

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ampliamento di cava di gneiss sita in località Casette lotti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN)”, presentato dalla Ditta ALPE di Ribotta F.lli S.n.c.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di “Ampliamento e rinnovo della cava sita in località Casette lotti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN)”, presentato dalla Ditta ALPE di Ribotta F.lli S.n.c. con sede in Via Cave n. 265 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto proposto risulta definito in coerenza con l’esigenza di tutela delle componenti ambientali coinvolte;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione, già sperimentate, e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- l’attività estrattiva è proposta in sincronia con l’evoluzione dei cantieri limitrofi in attesa che vengano approvati i Piani Attuativi dei Poli Estrattivi previsti, nel II° stralcio del D.P.A.E., a garanzia di un’evoluzione programmata e maggiormente rispettosa dell’ambiente per un impiego più funzionale delle sinergie disponibili tra tutti gli operatori del settore;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che non compromettono la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- l’evoluzione dei lavori consente, già nella fase iniziale il recupero ambientale e la stabilizzazione di superfici che non sono direttamente interessate dalla coltivazione ma che sono ricomprese nell’area di cava;

- gli interventi di recupero ambientale garantiscono un soddisfacente reinserimento delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, fermo restando che, in fase di attuazione, potranno essere introdotte modifiche migliorative alla luce di nuove tecniche che si rendessero eventualmente disponibili;

- l’attività estrattiva in località Casette costituisce parte di una realtà produttiva di pietra ornamentale del Piemonte di interesse internazionale.

Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso d’opera previsti nell’allegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978;

- devono essere attuate le prescrizioni previste nell’atto unico n. 12710 del 30 ottobre 2001, ex l.r. 45/1989 di seguito riportate:

- deve essere regolarmente mantenuta la cunetta laterale della S.P. posta a valle dell’area di coltivazione;

- le aree poste a monte dei muri a blocchi sui fronti F2A ed F1B devono risultare completamente sistemate (mediante profilatura, inerbimento e cespugliamento) entro la prima fase di coltivazione; analoghi tempi d’intervento dovranno essere rispettati per la sistemazione della zona a Sud dell’area destinata a servizi; entro la seconda fase di coltivazione dovrà anche essere completata la stessa sistemazione sul fronte F2B;

- tutte le piste d’accesso ai piazzali di lavoro dell’area estrattiva devono essere muniti di cunetta laterale; quest’ultima deve essere mantenuta in efficienza mediante interventi di regolare manutenzione durante le stagioni piovose;

- gli interventi d’inerbimento previsti in progetto devono essere realizzati con tecniche di semina potenziata (del tipo nero-verde o bianco-verde).

La ditta è tenuta inoltre a realizzare e a presentare quanto previsto nella nota n. 45026 del 16 ottobre 2001 della Provincia di Cuneo che di seguito sono riportate:

- entro trenta giorni dalla data della delibera di autorizzazione l’istante deve fornire una relazione tecnica applicativa contente le metodologie di recupero con la specifica formulazione di un miscuglio erbaceo da utilizzarsi nella fascia di contatto tra il sito estrattivo e l’area vasta indisturbata. Deve altresì essere formulata una metodologia al fine di incrementare la variabilità ecologica del miscuglio contenuto negli elaborati progettuali (r.d.s. introduzione di specie accessorie come Plantago major etc.); in considerazione della difficoltà di preparazione del letto di semina devono essere esplicate le tecniche di semina potenziata da utilizzarsi nella fascia perimetrale;

- si dovrà procedere al recupero delle scarpate della strada di accesso;

- sarà necessario prevedere la realizzazione di matrici cellulosiche in corrispondenza della scarpata ovest e della zona sud; la messa a dimora delle specie arbustive dovrà inoltre seguire criteri naturaliformi, evitando l’impianto a sesti regolari;

- la messa a dimora del faggio (Fagus sylvatica) deve essere realizzata solo nelle zone più “fresche”, dove le condizioni del substrato non richiedono caratteristiche pioniere ai soggetti arborei impiantati;

- siano realizzate soglie in materiale pietroso a protezione della strada provinciale;

- in coincidenza con l’inizio dei lavori relativi al progetto deve essere dato corso al recupero ambientale con interventi di rivegetazione naturalistica, arborea e arbustiva sulla scarpata a valle della pista di accesso al corso Casette;

- in corso d’opera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità e gli scopi del progetto approvato.

Di dare atto ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 del rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali:

- il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi favorevolmente con atto unico n. 12710 del 30 ottobre 2001, ai sensi della l.r. 45/1989;

- il Responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali ha provveduto con determina n. 154 del 30 ottobre 2001 all’autorizzazione ai sensi del D.lgs. 490/1999.

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998 che:

- il Comune di Bagnolo Piemonte si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione della presente deliberazione;

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte integrante:

- atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 12710 del 30 ottobre 2001 del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;

- contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- nota della Provincia di Cuneo n. 45026 del 16 ottobre 2001.

- verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute del 23 marzo 2001, 10 aprile 2001, 16 ottobre 2001 e 24 ottobre 2001;

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)