Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 71-4441

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di ampliamento e rinnovo della cava sita in localita’ Ciafalco lotti 20 - 21 e 2 fuori corso, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato dalla Ditta Maurino Antonio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento e rinnovo della cava sita in località Ciafalco lotti 20 - 21 e 2 fuori corso del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato dalla Ditta Maurino Antonio con sede in Via I° Maggio n. 306 del Comune di Luserna S. Giovanni (TO), in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto proposto risulta definito in coerenza con l’esigenza di tutela delle componenti ambientali coinvolte;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione, già sperimentate, e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- l’attività estrattiva è proposta in sincronia con l’evoluzione dei cantieri limitrofi in attesa che vengano approvati i Piani Attuativi dei Poli Estrattivi previsti, nel II° stralcio del D.P.A.E., garanti di un’evoluzione programmata e maggiormente rispettosa dell’ambiente per un impiego più funzionale delle sinergie disponibili tra tutti gli operatori del settore;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che non compromettono la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- l’evoluzione dei lavori consente, già nella fase iniziale il recupero ambientale e la stabilizzazione di superfici che, pur ricomprese nell’area di cava, non sono direttamente interessate dalla coltivazione;

- gli interventi di recupero ambientale garantiscono un soddisfacente reinserimento delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, ferma restando la possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative alla luce di nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione e concordate con l’ ARPA;

- l’attività estrattiva in località Ciafalco costituisce parte di una realtà produttiva di pietra ornamentale del bacino della Pietra di Luserna di interesse internazionale.

Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso d’opera previsti nell’allegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978;

- devono essere attuate le prescrizioni previste nell’atto unico n. 12709 del 30 ottobre 2001, ex l.r. 45/1989 di seguito riportate:

- deve essere regolarmente mantenuta la cunetta laterale della S.P. posta a valle dell’area di coltivazione;

- le aree poste a monte dei muri a blocchi sui fronti F2A ed F1B devono risultare completamente sistemate (mediante profilatura, inerbimento e cespugliamento) entro la prima fase di coltivazione; analoghi tempi d’intervento dovranno essere rispettati per la sistemazione della zona a Sud dell’area destinata a servizi; entro la seconda fase di coltivazione dovrà anche essere completata la stessa sistemazione sul fronte F2B;

- nessun tipo di materiale deve essere scaricato a valle della pista di accesso a quota 1.212 m s.l.m.;

- per quanto riguarda il lotto 2.f.c., durante ed al termine della coltivazione deve essere assicurato lo sgrondo naturale delle acque meteoriche raccolte dal piazzale di base (quote 1.213 - 1.200 m s.l.m.);

- su tutte le piste di accesso ai lotti deve essere conservata e mantenuta per tutta la durata della coltivazione, la cunetta laterale per lo smaltimento delle acque meteoriche; il piano viabile di questi tracciati deve avere una pendenza trasversale dell’1% rivolta verso la predetta cunetta;

- entro la 1a fase di coltivazione devono essere realizzati gli interventi di ripristino ambientale previsti sulle scarpate a valle della pista di accesso al piazzale basale (da quota 1.212 m s.l.m.).

Siano attuate tutte le prescrizioni e richieste previste nella nota n. 46179 del 24 ottobre 2001 della Provincia di Cuneo che di seguito sono riportate:

a) entro trenta giorni dalla data della delibera di autorizzazione l’istante deve fornire una relazione tecnica applicativa contenente un miscuglio erbaceo specifico da utilizzare nel recupero della pista di accesso al piazzale basale. Detto elaborato deve contenere una sezione tipo concretamente attuabile delle canalette di scolo e devono essere previste le modalità operative che permettano l’insediamento della copertura erbacea continua;

b) in considerazione delle condizioni locali all’esaurirsi delle diverse fasi dell’attività estrattiva e della probabile approssimativa preparazione dei letti di semina nel ripristino dello strato erbaceo deve essere utilizzata esclusivamente una tecnica di idrosemina potenziata con l’addizione di sostanze miglioratrici come derivati cellulosici o torba (i primi in dosi non inferiori a 60g/m2 ed i secondi in quantità pari a 150 g/m2);

c) nell’impossibilità di utilizzare il fiorume per il suo difficle reperimento, al fine di incrementare la variabilità ecologica del miscuglio contenuto negli elaborati progettuali devono essere introdotte specie accessorie come Plantago major etc.;

d) il faggio (Fagus sylvatica) venga utilizzato solo nelle zone più “fresche”, dove le condizioni del substrato non richiedono caratteristiche pioniere ai soggetti arborei impiantati.

Inoltre l’Amministrazione comunale d’intesa con A.R.P.A., nell’ambito dei compiti di supporto tecnico, previsto dalla l.r. 40/1998 e nelle more di approvazione dei piani attuativi dei poli estrattivi, concordi un piano di monitoraggio relativamente alla qualità delle acque del rio Bialot Ciafalco, secondo l’indice I.B.E. e l’analisi dei solidi sospesi con prelievi a monte e immediatamente a valle della discarica Galiverga.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:

- il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi favorevolmente con atto unico n. 12709 del 30 ottobre 2001, ai sensi della l.r. 45/1989;

- il Responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali ha provveduto con determina n. 159 del 30 ottobre 2001 ad autorizzare l’intervento ai sensi del D.lgs. 490/1999 senza prescrizioni.

Di dare atto, altresì, che:

- il Comune di Bagnolo Piemonte si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell’autorizzazione ex D.lgs. 490/1999;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte integrante:

- atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 12709 del 30 ottobre 2001 del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;

- contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute del 18 aprile 2001, 7 maggio 2001 e 24 ottobre 2001;

- nota della Provincia di Cuneo n. 46179 del 24 ottobre 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)