Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 71-4441
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale
relativo al progetto di ampliamento e rinnovo della cava sita in localita
Ciafalco lotti 20 - 21 e 2 fuori corso, del Comune di Bagnolo Piemonte
(CN) presentato dalla Ditta Maurino Antonio
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al
progetto di ampliamento e rinnovo della cava sita in località Ciafalco
lotti 20 - 21 e 2 fuori corso del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) presentato
dalla Ditta Maurino Antonio con sede in Via I° Maggio n. 306 del Comune
di Luserna S. Giovanni (TO), in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile
per le motivazioni di seguito evidenziate:
- il progetto proposto risulta definito in coerenza con lesigenza di tutela
delle componenti ambientali coinvolte;
- per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione,
già sperimentate, e di recupero ambientale che non snaturano la capacità
riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;
- lattività estrattiva è proposta in sincronia con levoluzione dei cantieri
limitrofi in attesa che vengano approvati i Piani Attuativi dei Poli Estrattivi
previsti, nel II° stralcio del D.P.A.E., garanti di unevoluzione programmata
e maggiormente rispettosa dellambiente per un impiego più funzionale delle
sinergie disponibili tra tutti gli operatori del settore;
- per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione
e di recupero ambientale che non compromettono la capacità riproduttiva
delle risorse naturali coinvolte;
- levoluzione dei lavori consente, già nella fase iniziale il recupero
ambientale e la stabilizzazione di superfici che, pur ricomprese nellarea
di cava, non sono direttamente interessate dalla coltivazione;
- gli interventi di recupero ambientale garantiscono un soddisfacente reinserimento
delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, ferma restando la
possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative
alla luce di nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione
e concordate con l ARPA;
- lattività estrattiva in località Ciafalco costituisce parte di una realtà
produttiva di pietra ornamentale del bacino della Pietra di Luserna di
interesse internazionale.
Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:
- siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione
di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso dopera previsti
nellallegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978;
- devono essere attuate le prescrizioni previste nellatto unico n. 12709
del 30 ottobre 2001, ex l.r. 45/1989 di seguito riportate:
- deve essere regolarmente mantenuta la cunetta laterale della S.P. posta
a valle dellarea di coltivazione;
- le aree poste a monte dei muri a blocchi sui fronti F2A ed F1B devono
risultare completamente sistemate (mediante profilatura, inerbimento e
cespugliamento) entro la prima fase di coltivazione; analoghi tempi dintervento
dovranno essere rispettati per la sistemazione della zona a Sud dellarea
destinata a servizi; entro la seconda fase di coltivazione dovrà anche
essere completata la stessa sistemazione sul fronte F2B;
- nessun tipo di materiale deve essere scaricato a valle della pista di
accesso a quota 1.212 m s.l.m.;
- per quanto riguarda il lotto 2.f.c., durante ed al termine della coltivazione
deve essere assicurato lo sgrondo naturale delle acque meteoriche raccolte
dal piazzale di base (quote 1.213 - 1.200 m s.l.m.);
- su tutte le piste di accesso ai lotti deve essere conservata e mantenuta
per tutta la durata della coltivazione, la cunetta laterale per lo smaltimento
delle acque meteoriche; il piano viabile di questi tracciati deve avere
una pendenza trasversale dell1% rivolta verso la predetta cunetta;
- entro la 1a fase di coltivazione devono essere realizzati gli interventi
di ripristino ambientale previsti sulle scarpate a valle della pista di
accesso al piazzale basale (da quota 1.212 m s.l.m.).
Siano attuate tutte le prescrizioni e richieste previste nella nota n.
46179 del 24 ottobre 2001 della Provincia di Cuneo che di seguito sono
riportate:
a) entro trenta giorni dalla data della delibera di autorizzazione listante
deve fornire una relazione tecnica applicativa contenente un miscuglio
erbaceo specifico da utilizzare nel recupero della pista di accesso al
piazzale basale. Detto elaborato deve contenere una sezione tipo concretamente
attuabile delle canalette di scolo e devono essere previste le modalità
operative che permettano linsediamento della copertura erbacea continua;
b) in considerazione delle condizioni locali allesaurirsi delle diverse
fasi dellattività estrattiva e della probabile approssimativa preparazione
dei letti di semina nel ripristino dello strato erbaceo deve essere utilizzata
esclusivamente una tecnica di idrosemina potenziata con laddizione di
sostanze miglioratrici come derivati cellulosici o torba (i primi in dosi
non inferiori a 60g/m2 ed i secondi in quantità pari a 150 g/m2);
c) nellimpossibilità di utilizzare il fiorume per il suo difficle reperimento,
al fine di incrementare la variabilità ecologica del miscuglio contenuto
negli elaborati progettuali devono essere introdotte specie accessorie
come Plantago major etc.;
d) il faggio (Fagus sylvatica) venga utilizzato solo nelle zone più fresche,
dove le condizioni del substrato non richiedono caratteristiche pioniere
ai soggetti arborei impiantati.
Inoltre lAmministrazione comunale dintesa con A.R.P.A., nellambito dei
compiti di supporto tecnico, previsto dalla l.r. 40/1998 e nelle more di
approvazione dei piani attuativi dei poli estrattivi, concordi un piano
di monitoraggio relativamente alla qualità delle acque del rio Bialot Ciafalco,
secondo lindice I.B.E. e lanalisi dei solidi sospesi con prelievi a monte
e immediatamente a valle della discarica Galiverga.
Di dare atto che ai sensi dellart. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:
- il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore
regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi
favorevolmente con atto unico n. 12709 del 30 ottobre 2001, ai sensi della
l.r. 45/1989;
- il Responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali ha provveduto con
determina n. 159 del 30 ottobre 2001 ad autorizzare lintervento ai sensi
del D.lgs. 490/1999 senza prescrizioni.
Di dare atto, altresì, che:
- il Comune di Bagnolo Piemonte si impegna ad autorizzare lintervento
estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione
dellautorizzazione ex D.lgs. 490/1999;
- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte
integrante:
- atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 12709 del 30 ottobre 2001 del Corpo Forestale
dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;
- contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva;
- verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute
del 18 aprile 2001, 7 maggio 2001 e 24 ottobre 2001;
- nota della Provincia di Cuneo n. 46179 del 24 ottobre 2001.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio Deposito Progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
(omissis)