Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 70-4440

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Ampliamento e rinnovo della cava di sabbia e ghiaia” sita in localita’ C.na Giarone del Comune di Frassineto Po (AL), presentato dalla Societa’ ELMA S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “Rinnovo e Ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in località C.na Giarone del Comune di Frassineto Po (TO), presentato dalla ditta E.L.M.A. S.r.l. con sede in Saluzzo Via Cavour 31, in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto proposto risulta definito in coerenza con l’esigenza di tutela delle componenti ambientali coinvolte, consentendo peraltro il raggiungimento di rinaturalizzazione compatibile con le caratteristiche pertinenziali del corso d’acqua dei luoghi;

- la prosecuzione dell’attività estrattiva nello stesso sito consente il prosieguo della connessa attività di valorizzazione mediante lavaggio e selezione del materiale che risulta essere già da sempre condotta in un’ottica di compatibilità e di rispetto delle risorse ambientali senza implicare impatti aggiuntivi;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte e già sperimentate nel corso delle precedenti autorizzazioni;

- la sequenza dei lavori di coltivazione, che va ad interessare in successione l’ampliamento strettamente connesso all’area già in coltivazione, consente un recupero ambientale in corso d’opera limitando in tal modo l’esposizione di rilevanti superfici scoperte;

- gli interventi di recupero ambientale, progettati in linea di massima sulla base delle esperienze già eseguite, garantiscono un efficace reinserimento delle aree di cava nel contesto ambientale della zona destinandole ad un uso naturalistico in un ambiente destinato prevalentemente all’agricoltura elevando in tal modo il grado di biodiversità dell’area.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo dell’autorizzazione ambientale ed urbanistica ex D.lgs. n. 490/99, è vincolato all’osservanza dalle seguenti condizioni:

- la ditta è tenuta ad acquisire l’autorizzazione per la derivazione delle acque per il lavaggio del materiale presso l’impianto;

- la ditta è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni previste nel disciplinare di coltivazione e di recupero, comprensivo dell’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione:

- siano vincolanti le prescrizioni in ordine alla realizzazione del progetto previste nella determina n. 132 del 24.09.2001 del Settore Gestione Beni Ambientali;

- lo scarico delle acque in falda sia conforme all’art. 29 co. 1 lett. d del D.lgs. 152/1999; a questo proposito lo Sportello Unico per le attività produttive competente per territorio è tenuto a verificare la conformità di quanto sopra;

- sia mantenuto in efficienza il canale che convoglia le acque di impianto fino al lago di cava; pertanto il suddetto canale sia periodicamente dragato dai limi depositati; i suddetti limi siano utilizzati per gli interventi di recupero ambientale;

- le acque di lavaggio non siano trattate con flocculanti o altre sostanze al fine di ottenere la decantazione delle stesse;

- le analisi relative al controllo delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, di cui all’allegato A, siano integrate da un commento sviluppato secondo le tabelle 19 e 20 all. 2 D.lgs. 152/1999;

- siano sempre disponibili in cantiere i dispositivi per il contenimento dei liquidi o altre sostanze a seguito di sversamenti accidentali.

Di dare atto, altresì, che:

- il Comune di Frassineto Po si è impegnato a rilasciare l’autorizzazione ex l.r. 69/1978 entro 60 giorni dalla ricezione del presente atto;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

- di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Alla presente deliberazione sono allegati per farne parte integrante i verbali della Conferenza di Servizi del 4 aprile 2001, 8 maggio 2001 e 6 settembre 2001 nonché l’allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ex l.r. 69/1978.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito-progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)