Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 70-4440
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale
relativo al progetto di Ampliamento e rinnovo della cava di sabbia e ghiaia
sita in localita C.na Giarone del Comune di Frassineto Po (AL), presentato
dalla Societa ELMA S.r.l.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto
di Rinnovo e Ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in località C.na
Giarone del Comune di Frassineto Po (TO), presentato dalla ditta E.L.M.A.
S.r.l. con sede in Saluzzo Via Cavour 31, in quanto la sua realizzazione
risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:
- il progetto proposto risulta definito in coerenza con lesigenza di tutela
delle componenti ambientali coinvolte, consentendo peraltro il raggiungimento
di rinaturalizzazione compatibile con le caratteristiche pertinenziali
del corso dacqua dei luoghi;
- la prosecuzione dellattività estrattiva nello stesso sito consente il
prosieguo della connessa attività di valorizzazione mediante lavaggio e
selezione del materiale che risulta essere già da sempre condotta in unottica
di compatibilità e di rispetto delle risorse ambientali senza implicare
impatti aggiuntivi;
- per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione
e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle
risorse naturali coinvolte e già sperimentate nel corso delle precedenti
autorizzazioni;
- la sequenza dei lavori di coltivazione, che va ad interessare in successione
lampliamento strettamente connesso allarea già in coltivazione, consente
un recupero ambientale in corso dopera limitando in tal modo lesposizione
di rilevanti superfici scoperte;
- gli interventi di recupero ambientale, progettati in linea di massima
sulla base delle esperienze già eseguite, garantiscono un efficace reinserimento
delle aree di cava nel contesto ambientale della zona destinandole ad un
uso naturalistico in un ambiente destinato prevalentemente allagricoltura
elevando in tal modo il grado di biodiversità dellarea.
Il giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo dellautorizzazione
ambientale ed urbanistica ex D.lgs. n. 490/99, è vincolato allosservanza
dalle seguenti condizioni:
- la ditta è tenuta ad acquisire lautorizzazione per la derivazione delle
acque per il lavaggio del materiale presso limpianto;
- la ditta è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni previste nel disciplinare
di coltivazione e di recupero, comprensivo dellallegato A, che è parte
integrante della presente deliberazione:
- siano vincolanti le prescrizioni in ordine alla realizzazione del progetto
previste nella determina n. 132 del 24.09.2001 del Settore Gestione Beni
Ambientali;
- lo scarico delle acque in falda sia conforme allart. 29 co. 1 lett.
d del D.lgs. 152/1999; a questo proposito lo Sportello Unico per le attività
produttive competente per territorio è tenuto a verificare la conformità
di quanto sopra;
- sia mantenuto in efficienza il canale che convoglia le acque di impianto
fino al lago di cava; pertanto il suddetto canale sia periodicamente dragato
dai limi depositati; i suddetti limi siano utilizzati per gli interventi
di recupero ambientale;
- le acque di lavaggio non siano trattate con flocculanti o altre sostanze
al fine di ottenere la decantazione delle stesse;
- le analisi relative al controllo delle caratteristiche chimico-fisiche
e biologiche, di cui allallegato A, siano integrate da un commento sviluppato
secondo le tabelle 19 e 20 all. 2 D.lgs. 152/1999;
- siano sempre disponibili in cantiere i dispositivi per il contenimento
dei liquidi o altre sostanze a seguito di sversamenti accidentali.
Di dare atto, altresì, che:
- il Comune di Frassineto Po si è impegnato a rilasciare lautorizzazione
ex l.r. 69/1978 entro 60 giorni dalla ricezione del presente atto;
- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;
- di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi allA.R.P.A. linizio
lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.
Alla presente deliberazione sono allegati per farne parte integrante i
verbali della Conferenza di Servizi del 4 aprile 2001, 8 maggio 2001 e
6 settembre 2001 nonché lallegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione
e Verifica Attività Estrattiva ex l.r. 69/1978.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio Deposito-progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
(omissis)