Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 41-4411

Approvazione di linee di indirizzo sulla formazione della figura dell’educatore professionale ed autorizzazione di nuovi corsi di formazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare, per le considerazioni espresse in precedenza, quanto segue:

- il riferimento istituzionale unico per il corso di Educatore Professionale sarà il Corso di laurea interfacoltà tra le facoltà di Medicina, Scienza della formazione e Psicologia;

- la preparazione dell’Educatore Professionale dovrà prevedere il superamento di 180 crediti distribuiti tra 20 crediti in lingua straniera, informatica, dissertazione finale, eccetera, 100 crediti a base pedagogica / professionale, psicologica e sociologica, 10 crediti di tirocinio specifico, 50 di area medico - sanitaria. Sono previsti 60 crediti in aggiunta per l’eventuale acquisizione del profilo dell’Animatore socio-educativo;

- nel 2005, anno in cui termineranno gli studi i primi studenti del corso universitario, anche i diplomati regionali iscritti nel 2001-2002 (ultimo anno di attivazione del primo corso nelle scuole regionali attuata con la presente Deliberazione) concluderanno i loro studi, integrando, se lo vorranno, il loro attestato di qualifica con il conseguimento di un titolo universitario attraverso 60 crediti;

- il ricorso al finanziamento del Fondo Sociale Europeo sarà ammissibile per i corsi regionali sino alla data del 2004, fatta salva la possibilità per l’Università di accedere al medesimo fondo anche in seguito;

- nel corso universitario per Educatore Professionale i crediti di tirocinio saranno organizzati e gestiti dalle scuole regionali e tali attività (compreso il finanziamento delle stesse) formeranno oggetto di protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e le Università piemontesi, contenenti anche la definizione dei rapporti finanziari. Analogamente, saranno oggetto di protocollo d’intesa le attività didattiche, finalizzate in particolare all’acquisizione di competenze professionali nell’ambito dei crediti previsti nel piano di studi; dovrà essere tenuta in particolare considerazione l’esperienza maturata dai docenti nell’ambito delle scuole regionali;

- per quanto attiene le sedi, dovrà essere mantenuto il decentramento attuale su più sedi ove già operano le strutture formative per mantenere il necessario decentramento sul territorio. Le sedi attuali sono in Torino, Novara e nella provincia di Cuneo, a Fossano e Cuneo;

- coloro che abbiano conseguito un diploma o un attestato di qualifica regionale con la frequenza ad un corso di base o di riqualificazione, ai sensi della normativa vigente nella Regione Piemonte potranno seguire o dei corsi a loro dedicati da tenersi presso l’Università e/o un inserimento progressivo degli stessi nei corsi che l’Università inizierà a tenere a partire dal 2002-2003;

- sarà regolarizzato il riconoscimento da parte regionale del titolo di studio “Laurea in Scienza dell’ Educazione - indirizzo Educatore professionale” ai fini dell’inserimento nelle strutture lavorative del comparto sociale mediante le modificazioni della normativa regionale in vigore nella Regione Piemonte.

2) di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la realizzazione di un corso triennale di prima formazione per Educatori Professionali per il comparto socio-assistenziale, con l’avvio del primo anno di corso nell’anno scolastico 2001/2002 presso le seguenti sedi formative e per il numero di posti accanto a ciascuna indicato:

- SFEP del Comune di Torino 30 posti

- Fondazione FEYLES di Torino 30 posti

- SFEP del Comune di Novara 30 posti

- Az. Reg. U.S.L. n. 15 di Cuneo 30 posti

- Az. Reg. U.S.L. n. 17 di Fossano 30 posti,

nonché di proseguire i corsi di riqualificazione degli operatori in servizio.

Per quanto riguarda il profilo professionale, i requisiti di formazione e il programma dei corsi si farà riferimento alla D.C.R. 20 febbraio 1987, n. 392-2437 e alla D.C.R. 19 gennaio 1988, n. 693-532, nonché all’aggiornamento del programma didattico di cui alla nota dell’Assessorato alla Sanità prot. 8431/54 del 2 ottobre 1991.

In esito alla frequenza ai corsi stessi sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale, ai sensi dall’art. 14 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, valido ai fini dello svolgimento delle funzioni di educatore professionale nel comparto socio-assistenziale, conforme al modello approvato con determinazione del dirigente del Settore Standard Formativi 30 marzo 1999, n. 156.

(omissis)