Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 73361 del 30 ottobre 2001 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 26.6.1997 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche da Ronzano Luigina in Ramello per concessione di derivazione d’acqua dal rio Valmaggiore e dal torrente Triversa nei Comuni di Cantarana (At) e di Villafranca d’Asti (At) ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere a Ronzano Luigina in Ramello la derivazione di mod. max. 0,23 di acqua dal rio Valmaggiore e dal torrente Triversa nei Comuni di Cantarana (At) e di Villafranca d’Asti (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 17.700 (Euro 9.14), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scole e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito - (omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

- a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.), pari in questo caso a litri/sec. 16,66, relativamente al rio Valamaggiore, ed a litri/sec. 102,41, relativamente al torrente Triversa.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 7 - Deflusso Minimo Vitale

E’ fatta salva la possibilità dell’Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 17 novembre 2001

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia