Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Comune di Orbassano (Torino)

Decreto n. 3/2001 del 28/11/2001 - Determinazione e offerta delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio per l’espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del progetto di riqualificazione del giardino di via San Rocco

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico

(omissis)

decreta

Art. 1

Nel termine di quindici giorni dall’inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del summenzionato “avviso di deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi a procedimento espropriativo” non sono state presentate osservazioni scritte da parte di soggetti interessati.

Art. 2

L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio, in favore dell’avente diritto, per l’espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione del progetto di riqualificazione del giardino ubicato in Orbassano - Via San Rocco, è determinata nella seguente misura:

- area contraddistinta al Catasto Terreni alla Partita 3708 Foglio 21 mappale n. 629/c, proprietà: Soc. Coop. a responsabilità limitata Consorzio Agrario Provinciale di Torino con sede in Torino - omissis -, P.IVA: - omissis -; superficie soggetta ad espropriazione mq. 3.173; valutazione area L. 260.186.000 (duecentosessantamilioni centottantaseimila), pari a Euro 134.374,85.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 12 - secondo comma - della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i. i suddetti proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notificazione del presente decreto, hanno diritto di convenire con il Comune espropriante l’accettazione, nel qual caso debbono comunicare per iscritto la loro volontà di accettazione. In caso di silenzio l’indennità come sopra proposta si intende rifiutata.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 5 bis - secondo comma - del D.L. 11/7/1992 n. 333 convertito con modificazioni nella Legge 8/8/1992 n. 359, i proprietari delle aree edificabili con destinazione residenziale potranno convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo e prima, comunque, dell’emissione del provvedimento definitivo, la cessione volontaria del bene. In tal caso all’indennità di espropriazione non verrà applicata la riduzione del 40% prevista al primo comma del medesimo art. 5 bis della legge n. 359/1992 e potrà essere, quindi, corrisposta l’indennità proposta al precedente art. 2.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante.

Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 6

L’indennità di espropriazione sarà assoggettata all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. 633/72, in quanto il soggetto espropriato è una società commerciale; verrà, pertanto, disposto il pagamento della suddetta imposta a fronte di presentazione di regolare fattura emessa dalla ditta espropriata.

Art. 7

Il presente decreto verrà notificato a cura del Comune agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inoltre verrà inserito per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8

Avverso il contenuto del presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034 e dell’art. 16 della Legge 28/1/1977 n. 10, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato, come disposto dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico
Roberto Modugno