Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Sant’Ambrogio di Torino (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia comunale

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Stemma e gonfalone

PARTE PRIMA - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 Organi del Comune

Art. 7 Consiglio Comunale

Art. 8 Composizione ed elezione del Consiglio

Art. 9 Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 10 Competenze del Consiglio

Art. 11 Prerogative delle minoranze consiliari

Art. 12 Informazione

Art. 13 Convocazione del consiglio

Art. 14 Commissioni consiliari

Art. 15 Consiglieri Comunali

Art. 16 Diritti dei Consiglieri

Art. 17 Giunta Comunale

Art. 18 Elezioni e prerogative

Art. 19 Composizione

Art. 20 Pari opportunità

Art. 21 Funzionamento della Giunta

Art. 22 Competenze della Giunta

Art. 23 Durata in carica della Giunta e dei singoli componenti

Art. 24 Revoca degli Assessori

Art. 25 Il Sindaco

Art. 26 Competenze del Sindaco

Art. 27 Vicesindaco ed anzianità degli Assessori

TITOLO III - L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 28 Principi e criteri fondamentali dell’azione amministrativa

Art. 29 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Art. 30 Il Segretario Comunale

Art. 31 Responsabili dei servizi

Art. 32 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

Art. 33 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 34 Albo Pretorio

TITOLO IV - SERVIZI COMUNALI

Art. 35 Forme di gestione

Art. 36 Istituzioni e Aziende Speciali

Art. 37 Cooperazione

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 38 La gestione economica

Art. 39 Il Revisore del conto

Art. 40 I beni comunali

Art. 41 I beni demaniali

Art. 42 I beni patrimoniali

SECONDA PARTE - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO VI - LA COOPERAZIONE E LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 43 Principi generali

Art. 44 Convenzioni

Art. 45 Consorzi

Art. 46 Accordi di programma

Art. 47 Unione di Comuni

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 48 Principio della partecipazione

Art. 49 Associazionismo e partecipazione

Art. 50 Forme di consultazione della popolazione

Art. 51 Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 52 Referendum

Art. 53 Diritto di accesso

Art. 54 Diritto di informazione e pubblicità degli atti

Art. 55 Interventi nel procedimento amministrativo

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 Lo Statuto

Art. 57 I Regolamenti

Art. 58 Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia comunale

Il Comune di Sant’Ambrogio di Torino esercita la propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, al fine di promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta, tenendo conto delle sue tradizioni e delle caratteristiche del proprio territorio.

Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

L’autogoverno della comunità si realizza con gli istituti e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 2
Finalità

Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà, libertà e giustizia, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali, per la piena attuazione dell’eguaglianza e la pari dignità tra i cittadini. In particolare attua il principio di parità tra uomo e donna.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte politiche; sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni.

Il Comune tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Il Comune, per il raggiungimento delle finalità suddette, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche nella forma del gemellaggio.

Art. 3
Programmazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria azione con quella degli altri enti territoriali.

Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare la gestione e l’organizzazione dei servizi stessi alla Comunità Montana, a Consorzi tra Comuni e tra Comuni e Provincia ed alle altre forme associative tra Enti Locali previste dalla legge.

Art. 4
Territorio e sede comunale

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, ed è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle frazioni San Pietro e Bertassi, con un’estensione di Kmq. 8,59. Il Comune di Sant’Ambrogio di Torino è confinante con i seguenti comuni: Avigliana, Valgioie, Chiusa San Michele, Caprie e VillarDora.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Il palazzo civico, sede comunale, è situato in Sant’Ambrogio, piazza XXV Aprile 4.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consigli Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Sant’Ambrogio di Torino” e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo del 25 febbraio 1936, così formato: “d’azzurro al leone d’oro accostato da due colonne d’argento sostenenti la prima una stella d’oro, la seconda una fiamma al naturale, il tutto movente da un muro d’oro muragliato di nero”.

Il motto che accompagna lo stemma è “Fortis custodit atrium”.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

L’uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

PARTE PRIMA
ORIETAMENTO STRUTTURALE

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
Organi del Comune
Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Art. 7
Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico e amministrativo.

Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi in cui le sedute devono essere segrete.

Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Si considerano ordinarie le sole sedute aventi all’ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

Le sessioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 8
Composizione ed elezione del Consiglio

L’elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e la durata in carica dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, successivamente alla pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali e sino al rinnovo dell’Organo ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

In caso di mancata partecipazione di un consigliere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, questo ne pronuncia la decadenza.

E Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato nelle lezioni il maggior numero di voti.

Art. 9
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

L’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono disciplinate dal Capo II, art.55 e seguenti del T.U. approvato con D.Legislativo 267/2000.

Art. 10
Competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono stabilite dall’art.42 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Art. 11
Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 12
Informazione

Le sedute del Consiglio comunale possono essere aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi della comunità.

Il Consiglio comunale deve porre in essere tutte le attività necessarie per l’effettivo diritto all’informazione della comunità. In particolare il consiglio provvederà all’esercizio dell’informazione preventiva e successiva, sulle date e sugli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle commissioni in esso operanti.

Art. 13
Convocazione del consiglio

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L’avviso con l’elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Negli stessi termini di tempo l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno devono essere pubblicati all’Albo pretorio.

Quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo all’ordine del giorno le questioni proposte.

Il Consiglio delibera validamente con l’intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

Art. 14
Commissioni consiliari

Per favorire il maggior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può istituire commissioni propositive e consultive permanenti per la proposta e la discussione di situazioni amministrative e con il compito di esaminare i più importanti atti deliberativi del Consiglio esprimendo su essi un parere preliminare.

Il Consiglio può altresì istituire commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali di indagine e di inchiesta per l’esame di questioni che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti, su materie individuate unicamente dal Consiglio comunale, con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.

Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali per l’esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

I lavori delle commissioni sono pubblici, salvo i casi in cui l’oggetto della discussione può ledere il diritto alla riservatezza si società o persone. L’avviso della convocazione delle commissioni sarà affisso all’Albo pretorio.

Art. 15
Consiglieri Comunali

La posizione giuridica o lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

Ciascun Consigliere, se non residente nel Comune, deve eleggere un domicilio nel territorio comunale. In mancanza di domicilio eletto, gli atti saranno notificato presso la sede comunale.

Art. 16
Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dall’amministrazione tutte le notizie ed informazioni in suo possesso utili all’espletamento del loro mandato, con le modalità stabilite da apposito regolamento, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi.

I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni che vengono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di presentare per iscritto al Sindaco o agli Assessori da esso delegati interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo, alle quali dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in particolari materie che rivestano rilevanza per l’attività dell’Ente, riferendone al Sindaco stesso o all’Assessore competente.

Art. 17
Giunta Comunale

La Giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

La Giunta importa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 18
Elezioni e prerogative

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi degenerali di governo. Gli Assessori entrano in carica all’atto di notifica della nomina. Le cause di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dal T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Assessori saranno verificate dall’organo stesso nella sua prima seduta.

Art. 19
Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 (sei) assessori scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 20
Pari opportunità

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi Collegiali del comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

Art. 21
Funzionamento della Giunta

Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all’ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ne dirige e coordina le attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

La Giunta è validamente riunita con l’intervento di almeno tre dei suoi componenti. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto consuntivo, il quale può essere convocato a cadenze periodiche.

Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Tutte le votazioni in Giunta sono palesi.

Art. 22
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e predispone gli atti nei casi indicati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Riferisce al Consiglio annualmente sulla propria attività.

Dà attuazione agli indirizzi generali di governo dettati dal Consiglio, mediante atti generali indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del Responsabile del procedimento, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali.

Approva gli accordi di contrattazione decentrata e adotta tutti gli atti di Amministrazione che non siano attributi dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi.

E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Definisce i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali.

Art. 23
Durata in carica della Giunta e dei singoli componenti

La cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia è disciplinata dall’art. 52 del T.U. approvato con D.Lgs.267/2000.

Art. 24
Revoca degli Assessori

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate dall’Assessore stesso al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la nomina di altro Assessore.

Il Sindaco provvede a sostituire gli Assessori revocati o dimissionari e delle nomine dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 25
Il Sindaco

Il Sindaco è il capo del governo locale eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza degli organi del Comune agli atti approvati dal Consiglio Comunale.

Il T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge ed adotta ordinanze contingibili e urgenti nelle materia indicate dalla legge.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza ed i poteri relativi.

I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono regolati dalla legge.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i Cittadini”.

Art. 26
Competenze del Sindaco

Il Sindaco rappresenta il Comune, assicurando l’unità dell’attività politico - amministrativa dello stesso, ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

Il Sindaco ha facoltà di delega ai singoli Assessori su oggetti determinanti.

Coordina e stipula l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politica - amministrativa del Comune.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco decide con proprio atto la Costituzione in giudizio del Comune e la proposizione delle liti e individua il legale di fiducia.

Art. 27
Vicesindaco ed anzianità degli Assessori

Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo le previsioni di Legge.

TITOLO III
L’ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 28
Principi e criteri fondamentali
dell’azione amministrativa

Il Comune uniforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza ed imparzialità.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si attua in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

L’Organizzazione amministrativa è ispirata al principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione che è svolta dai responsabili dei servizi e dal Segretario Comunale se incaricato dal Sindaco con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.

Gli uffici si ripartono in aree funzionali secondo criteri di flessibilità, al fine di assicurare la permanente rispondenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi alle attività di competenza del Comune ed agli obiettivi indicati dagli organi di governo dell’Ente.

Art. 29
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 30
Il Segretario comunale

Per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale potrà essere costituito un servizio unico fra il Comune di S. Ambrogio ed altri Comuni, sulla base di apposita convenzione che dovrà essere approvata dai Consiglio Comunali degli Enti interessati.

Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le competenze, svolge funzioni di collaborazione consulenza ed assistenza nei confronti degli organi del Comune.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

- Il Sindaco può affidare al segretario le funzioni previste dall’art.107 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

- Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Il Sindaco può affidare al Segretario le funzioni del Direttore Generale.

Art. 31
Responsabili dei servizi

Ai responsabili dei servizi, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 3/2/1998 n. 29 e successive modifiche e integrazioni nonché in base alle disposizioni dell’art.109 comma 2 del T.U. possono essere attribuite dal Sindaco attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, di cui all’art.107 del T.U..

Essi sono preposti alle singole aree dell’organizzazione del Comune, e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli Organi elettivi

Ai responsabili dei servizi incaricati delle funzioni gestionali di cui all’art.107 del T.U. compete l’affidamento degli incarichi professionali sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 32
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

Gli atti monocratici sono sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai Capigruppo, alla Giunta Comunale e ad altri Organi se previsto dalla Legge, al fine di favorire l’esercizio delle attività di controllo.

Art. 33
Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

E in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 34
Albo pretorio

Nel Palazzo Civico, in luogo accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare al Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO IV
SERVIZI COMUNALI

Art. 35
Forme di gestione

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere riservati in via esclusiva all’amministrazione oppure essere svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stati stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; in particolare modo allorché il servizio può essere effettuato da associazioni di volontariato legalmente riconosciute o cooperative, senza fini di lucro;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale: in tale caso il Comune può sottoscrivere accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e con le cooperative sociali;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art.116 del T.U..

I modi e le forme di organizzazione dei servizi vengono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 36
Istituzioni e Aziende Speciali

L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina degli Amministratori delle aziende, il Sindaco provvede alla nomina.

La revoca degli amministratori dell’azienda può avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l’istituzione, organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Gli organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Con il regolamento di cui al precedente articolo vengono disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l’amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 37
Cooperazione

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA

Art. 38
La gestione economica

Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha, altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Quando lo Stato o la Regione prevedono con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Nell’ambito delle entrate patrimoniali correlate alla fruizione di servizi pubblici da parte dell’utenza possono essere previste diversificazioni tariffarie tra utenti residenti e non residenti sul territorio comunale, in base alla valutazione di effettive differenze tra le diverse posizioni soggettive ed allo scopo di compensare il maggior onere gravante sul Comune per il costo del servizio. La differenziazione tariffaria trova la sua giustificazione nel principio di ragionevolezza ed in ogni caso la tariffa per i non residenti non può eccedere il costo unitario del servizio fruito.

Art. 39
Il Revisore del conto

Il Consiglio comunale elegge un Revisore del Conto a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra:

a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;

b) gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.

La durata dell’incarico, le cause di cessazione l’incompatibilità ed ineleggibilità e le funzioni sono disciplinate dagli articoli 234 e seguenti del T.U. approvato con D. Lgs.267/2000.

Art. 40
I beni comunali

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 41
I beni demaniali

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Fanno altresì parte del demanio comunale, il mercato e il cimitero.

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.

Art. 42
I beni patrimoniali

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO VI
LA COOPERAZIONE E LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 43
Principi generali

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 44
Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite Convenzioni con altri Enti Locali, ai sensi dell’art.30 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Art. 45
Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire con altri Comuni o altri enti pubblici un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente statuto, in quanto compatibili.

Il Consiglio comunale approva lo Statuto dei consorzi e la convenzione ad esso allegata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

L’organizzazione, la nomina e le funzioni degli Organi Consortili sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 46
Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L’accordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’amministrazione dà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art. 47
Unione dei Comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art. 43 e dei principi del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio comunale, in presenza delle necessarie condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI
ALL’INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Art. 48
Principio della partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi in modo da favorire il loro intervento nella formazione degli atti.

L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere delle organizzazioni delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

Art. 49
Associazionismo e partecipazione

L’amministrazione comunale favorisce l’attività delle associazioni, dei comitati e degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono incentivate:

a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale: a tale fine sarà favorita la creazione di consigli di frazione, con finalità consultive e con la possibilità di nominare un proprio rappresentante. In considerazione poi della particolare situazione territoriale, tale facoltà è estesa all’area di sviluppo urbanistico situata oltre il tracciato ferroviario;

b) l’associazione Pro - Loco Sant’Ambrogio e Sacra di San Michele, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per l’aggregazione sociale, la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e per la promozione dell’attività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che l’associazione Pro - Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti al settore ed al coordinamento di particolari iniziative locali tipiche della finalità delle Pro - Loco;

c) la Polisportiva comunale, quale istituzione per la gestione dei servizi sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive.

La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni senza fine di lucro che operano sul territorio.

La partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’ente viene incentivata attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi: in particolare le commissioni consiliari quando trattano argomenti di interesse frazionale, devono favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione.

E altresì favorita la formazione di organismi a base associativa che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

L’amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Il regolamento disciplina la concessione di locali comunali alle associazioni e individua responsabilità che si devono assumere i concessionari.

Art. 50
Forme di consultazione della popolazione

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’amministrazione ritiene di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare le consultazioni, avviate dall’amministrazione comunale, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte dei cittadini, singoli o associati, sono oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Art. 51
Procedura per l’ammissione di istanze,
petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’amministrazione istanze per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione; petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; proposte, per presentare all’amministrazione comunale la soluzione dei problemi, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi comunali che devono esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’iter procedimentale, li informa motivatamente per iscritto dell’esito della medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 52
Referendum

Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’ente e, per tre anni, le materie già in oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste comunali;

b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le modalità operative per la consultazione referendaria sono oggetto di apposita normativa che, approvata dal consiglio comunale, viene successivamente depositata presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 53
Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54
Diritto di informazione e pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in armonia con le leggi statali in materia.

Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenete le indicazioni previste dalla legge.

Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Quando sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.

L’amministrazione determina con atti deliberativi il termine entro cui deve essere concluso ciascun tipo di procedimento, secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.241. I termini di cui sopra dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.

Gli aventi diritto, avuta comunicazione dell’avvio del procedimento, entro i termini stabiliti dagli atti che disciplinano l’iter dei singoli procedimenti possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del provvedimento. Il responsabile dell’istruttoria, in seguito alle richieste presentate, entro i termini stabiliti dagli atti di cui sopra, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza del privato.

I soggetti di cui al comma 1. hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56
Lo Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’art.6 comma 4 del T.U..

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art.57
I Regolamenti

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. Se i regolamenti incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere indette forme di consultazione dei soggetti interessati. Tutti i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale entrano in vigore, se la legge non prevede diversamente, dopo 10 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale, successivo all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all’Albo Pretorio.

Art. 58
Norme transitorie e finali

Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.