Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 19-4315

Avviso pubblico per l’integrazione dell’elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale approvato con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Con DGR n. 103-689 del 31.7.2000 la Giunta regionale indiceva un avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, stabilendo che detto elenco venisse aggiornato a partire dall’anno 2001. Occorre, pertanto, indire nuovo avviso pubblico per integrare l’elenco di idonei approvato con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000.

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 590/1994 detto avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al fine di garantire, ai sensi della l. 241/1990 e della l.r. 27/1994, un’adeguata informazione in merito all’avviso, contenente le indicazioni sui requisiti per la nomina, sul regime delle incompatibilità, sui termini e le modalità di presentazione della domanda, nonché il fac-simile della stessa con allegata scheda analitica, si ritiene necessaria la pubblicazione del testo dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), nonché la pubblicazione di un breve comunicato inerente l’emanazione dell’avviso su tre quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa”, “La Repubblica” ed “Il Sole 24 Ore”, ritenuti idonei per le finalità esposte.

Il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che i candidati debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;

- specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

Considerato che si procede ad una integrazione dell’elenco di idonei già costituito e che la normativa di riferimento relativa ai requisiti non è stata modificata, si ritiene opportuno proporre che i criteri di cui all’art. 2, comma 3, l. r. 39/1995 per la valutazione del possesso dei requisiti siano quelli stessi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva per le nomine, con DGR n. 103-689 del 31.7.2000.

Ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e della l.r. 25.7.1994, n. 27 si individua quale struttura responsabile del procedimento per l’integrazione dell’elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria costituito con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000 il Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali della Direzione Programmazione sanitaria dell’Assessorato Programmazione sanitaria-psichiatria ed emergenza 118-assistenza sanitaria e quale responsabile del procedimento il dott. Giorgio Lucco, responsabile del Settore stesso.

Per la verifica del possesso dei requisiti, da effettuare in conformità ai criteri di valutazione previsti dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000 e secondo le modalità applicative di cui alla DGR n. 39-1874 del 28.12.2000, si ritiene di ricostituire la commissione di esperti individuata con DGR n. 103-689 del 31.7.2000 e composta dall’arch. Luigi Robino, direttore regionale, esperto in materia sanitaria, dalla dott.ssa Giuliana Bottero, direttore regionale, esperto in materia giuridico-amministrativa, e dall’ing. Ruggero Teppa, direttore regionale, esperto in materia di assistenza sociale.

Visto il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

visto il d.p.r. n. 445/2000;

vista la l.r. 10/1995;

vista la l.r. 39/1995;

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte in premessa, all’unanimità,

delibera

- di indire un avviso pubblico per integrare l’elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale approvato con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000;

- di stabilire che i criteri di cui all’art. 2, comma 3, l. r. 39/1995 per la valutazione del possesso dei requisiti siano quelli stabiliti con DGR n. 103-689 del 31.7.2000;

- di approvare l’allegato avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e da inserire sul sito Internet della Regione Piemonte;

- di approvare la pubblicazione di un comunicato inerente l’emanazione dell’avviso stesso sui tre quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa”, “La Repubblica” ed “Il Sole 24 Ore”;

- di individuare quale struttura responsabile del procedimento per l’integrazione dell’elenco di idonei alla nomina a di direttore generale di azienda sanitaria costituito con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000 il Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali della Direzione Programmazione sanitaria dell’Assessorato Programmazione sanitaria - psichiatria ed emergenza 118-assistenza sanitaria e quale responsabile del procedimento il dott. Giorgio Lucco, responsabile del Settore stesso;

- di disporre che per la verifica del possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina, da effettuare in conformità ai criteri di valutazione previsti dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000 e secondo le modalità applicative di cui alla DGR n. 39-1874 del 28.12.2000, sia costituita un’apposita commissione composta dall’arch. Luigi Robino, direttore regionale, esperto in materia sanitaria, dalla dott.ssa Giuliana Bottero, direttore regionale esperto in materia giuridico-amministrativa, dall’ing. Ruggero Teppa, direttore regionale, esperto in materia di assistenza sociale, individuati quali esperti nella materia ai sensi dell’art. 11, comma 3 della l.r. n. 10/1995.

(omissis)

Il testo dell’avviso pubblico che segue, relativo alla D.G.R. 19-4315 del 5.11.2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 30.11.2001, IV Serie Speciale (Ndr)

Allegato

Avviso pubblico per l’integrazione dell’elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale approvato con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000.

Con DGR n. 19-4315 del 5/11/2001 la Giunta regionale ha deciso di indire un avviso pubblico per integrare, come previsto dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000, l’elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale (ASR) approvato con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000, da utilizzare per la copertura delle sedi che si rendessero vacanti.

Possono presentare istanza coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al d. lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dalla legge 17.10.1994, n. 590 e dal d. lgs. n. 229/1999, di seguito riportati:

* diploma di laurea;

* specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato, in conformità al disciplinare contratto approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Non possono essere nominati direttori generali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 11 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e dalla l. 18.1.1992, n. 16 e s.m.i..

La carica di direttore generale è, inoltre, incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 3, comma 9 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dall’art. 66, comma 1 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e dalla l.r. 23.3.1995, n. 39 e s.m.i..

La domanda, redatta in carta legale secondo il fac-simile allegato al presente avviso (che può essere scaricato dal sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

1) cognome e nome;

2) data e luogo di nascita;

3) residenza;

4) codice fiscale;

5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

6) l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti);

8) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla carica previste dalla legge 18.1.1992, n. 16 e s.m.i., dall’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., dall’art. 66, comma 1 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 13 della l.r. n. 39/1995 (ovvero indicazione delle cause di incompatibilità ed impegno a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico ) (1);

9) il diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data del conseguimento, dell’autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata;

10) il possesso degli specifici requisiti di cui al d. lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dalla legge 17.10.1994, n. 590 e dal d. lgs. n. 229/1999;

11) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione delle funzioni di direttore generale dell’azienda per la quale la nomina è fatta, nonché le condizioni del disciplinare - contratto approvato dalla Giunta regionale;

12) l’autorizzazione alla Regione Piemonte al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 finalizzato agli adempimenti connessi ai procedimenti di integrazione dell’elenco degli idonei e di nomina a direttore generale di azienda sanitaria;

13) l’indirizzo e recapito telefonico ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

* Curriculum del candidato contenente anche le cariche elettive e non ricoperte, datato e firmato;

* Scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato al fac-simile di domanda, attinente i requisiti per l’idoneità alla nomina a direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata;

* Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato Programmazione sanitaria - psichiatria ed emergenza 118-assistenza sanitaria - Direzione Programmazione sanitaria - Settore Assetto istituzionale e organi collegiali - c.so Regina Margherita 153 bis - 10122 Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande possono essere consegnate direttamente all’ufficio “Assetto istituzionale SSR” del Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali, c.so Regina Margherita 153 bis, Torino, Pal. A, Piano rialzato, da lunedì a giovedì (h. 9.00-12.00; 14.00-16.00) e al venerdì (h. 9.00-12.00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata (in tal caso, ai fini del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data del timbro postale).

Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento “Domanda Direttore generale azienda sanitaria -2001".

Non sono considerate valide le domande comunque presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande presentate oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;

b) le domande non corredate dagli allegati sopra indicati.

I candidati hanno l’onere di comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico. La Regione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione regionale stessa.

Ai dati forniti dai candidati si applicano le disposizione in materia di dati personali previste dalla legge n. 675/1996 e s.m.i.. Tali dati non rivestono carattere di segretezza e potranno essere resi pubblici secondo le modalità stabilite dalla legge.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 25 luglio 1994, n. 27 la struttura responsabile del procedimento per l’integrazione dell’elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria costituito con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000 è il Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali della Direzione Programmazione sanitaria dell’Assessorato Programmazione sanitaria - psichiatria ed emergenza 118-assistenza sanitaria, c.so Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino; responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Lucco, responsabile del Settore stesso.

La verifica del possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina è effettuata, in conformità ai criteri di valutazione previsti dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000 (2) e secondo le modalità applicative di cui alla DGR n. 39-1874 del 28.12.2000 (3), da un’apposita commissione composta dall’arch. Luigi Robino, direttore regionale, esperto in materia sanitaria, dalla dott.ssa Giuliana Bottero, direttore regionale, esperto in materia giuridico-amministrativa, dall’ing. Ruggero Teppa, direttore regionale, esperto in materia di assistenza sociale, individuati quali esperti nelle materie, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della l.r. n. 10/1995.

A conclusione del procedimento l’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La struttura responsabile procederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati inseriti nell’elenco, in attuazione di quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 ed in conformità alle disposizioni regionali in materia.

In caso di nomina all’interessato verrà richiesto di presentare, a titolo di collaborazione, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e comunque di quanto dichiarato nella scheda analitica allegata alla domanda.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’ufficio competente (dott.ssa Patrizia Quattrone, tel. 011.432.2241-3039 fax 011.432.4641).


NOTE:

(1) art. 3, comma 9 del d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

“Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e’ eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’unita’ sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di membro di parlamento, nonché con l’esistenza di rapporti in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l’unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.”

art. 66, comma 1 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267

“1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.”

art. 3, comma 11, d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.:

“Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata."

art. 13, l. r. n. 39/1995:

“1. Le nomine di competenza della Giunta ... sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: “Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale” e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell’organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all’articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze Armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti."

(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 3, l.r. 39/1995, le nomine di competenza della Giunta regionale sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta sentita la Commissione consultiva per le nomine; con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria la DGR n. 103-689 del 31.7.2000 ha definito i criteri di valutazione del possesso del requisito dell’esperienza quinquennale come segue:

“Tenuto conto che il decreto legislativo n. 229/1999 di riforma sanitaria configura le aziende sanitarie quali enti dotati di autonomia imprenditoriale, la cui attività deve essere informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si svolge mediante atti di diritto privato, e considerato il rilevante ruolo attribuito al direttore generale, preposto all’azienda quale responsabile della gestione complessiva, cui compete, tra l’altro, l’adozione dell’atto aziendale di diritto privato che disciplina organizzazione e funzionamento dell’azienda stessa, si ritiene di non considerare attività professionale ai fini dell’avviso le esperienze relative ad attività libero-professionale, né quelle relative all’esercizio di mandato politico, né quelle di mera consulenza, né, nel caso di società pubbliche o private, quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per l’amministratore delegato, o il socio accomandatario, e per il consigliere delegato con incarichi operativi.

L’attività professionale di cui sopra deve essere stata svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso per un periodo, anche non continuativo di almeno cinque anni.

Detta attività deve, inoltre, riferirsi a funzioni effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale.

L’attività di amministratore di enti o aziende sanitarie viene considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in qualità di organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale, commissario) successivamente all’attuazione della legge 4 aprile 1991, n. 111.

Per “attività di direzione tecnica o amministrativa” verrà considerata l’attività di direzione di strutture organizzative svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero studio, ricerca, ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione.

L’attività di direzione sarà, inoltre, ritenuta qualificata se esercitata con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovrà essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilità verso l’esterno."

(3) Come risulta dalla DGR n. 39-1874 del 28.12.2000, la Commissione istituita con DGR n. 103-689 del 31.7.2000 per la verifica del possesso dei requisiti ha applicato i criteri di valutazione stabiliti con la DGR stessa come segue:

- è stata considerata rilevante:

* l’attività di amministratore di enti o aziende sanitarie, qualora svolta in qualità di organo monocratico, con esclusione degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione, eccezion fatta per l’amministratore delegato, il socio accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);

* l’attività di partecipazione alla direzione strategica aziendale e l’attività di direzione di strutture caratterizzate da autonomia e complessità in enti e aziende sanitarie; in mancanza del titolare della posizione funzionale apicale sono state prese in considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di qualifica inferiore purché le funzioni stesse fossero state conferite con atto formale;

* l’attività svolta in posizione dirigenziale con autonomia gestionale in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal d. lgs. 29/1993 e s.m.i. in merito alla separazione tra competenze degli organi di direzione politica e responsabilità gestionali dirigenziali, nonché l’attività dirigenziale svolta a capo delle principali articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione apicale, con responsabilità verso l’esterno, indipendentemente dall’adozione di atti che impegnano l’ente (rilevanza esterna);

- non è stata considerata rilevante:

* l’attività di magistrato qualora non connessa a responsabilità di direzione di struttura come definita dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000;

* la presidenza di consigli di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000;

* l’esperienza professionale il cui grado di qualificazione come previsto dalla DGR n. 103-689 del 31.7.2000 non risultasse adeguatamente comprovato;

- il periodo di esperienza almeno quinquennale svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso si considera utilmente maturato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Fac-simile domanda