Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Codice  18.2
D.D. 21 novembre 2001, n. 201

Legge 5 agosto 1978, n. 457, legge 17 febbraio 1992, n. 179, legge regionale 6/8/1996, n. 59 (FIP 1996), legge regionale 24/3/1997, n. 16 (FIP 1997) e legge regionale 6/12/1999, n. 31 (FIP 1999) - Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata

L’art.  20 della legge  5 agosto 1978 n. 457 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l’accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abilitazioni destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative edilizia a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate ad essere date in locazione costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell’articolo 3 della citata legge n. 457/78; l’aggiornamento è effettuato, ai sensi dell’articolo 2, dal C.I.P.E. su proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.

Le modalità per la determinazione del reddito sono stabilite dall’articolo 21 della legge 5/8/1978 n. 457 e dall’art. 8 del “Regolamento per l’esecuzione dei Programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata”, promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23 giugno 1994.

Il decreto legislativo 31/3/1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in   attuazione del capo I della legge 15/3/1997, n. 59, al titolo III, Capo II sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la “fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonchè alla determinazione dei relativi canoni”.

La legge regionale 15/3/2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/4/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica”.

Con le leggi regionali 6/8/1996, n. 59 e 24/3/1997, n. 16, Fondo Investimenti Piemonte (FIP), è stata, tra l’altro, approvata la Scheda Edilizia Residenziale Agevolata che prevede l’erogazione di anticipazione finanziarie per l’acquisizione di aree o immobili al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale, da concedere ai cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l’accesso ai benefici di edilizia agevolata. I limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti di edilizia agevolata da realizzare con fondi regionali sono stati stabiliti con la D.G.R. n. 161-18390 del 14/4/1997.

Con la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000 sono stati variati i limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi delle L.R. 6/8/1996, n. 59 (FIP 1996) e 24/3/1997, n. 16 (FIP 1997), adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo 2000.

Con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001 sono stati stabiliti i limiti massimi di reddito per l’accesso all’Edilizia Agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi finanziati ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179, 8º Programma di edilizia residenziale agevolata, dando atto che i limiti di reddito degli acquirenti, degli assegnatari o dei locatari delle unità abitative realizzate mediante l’utilizzo dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica lettera A) punto 2, sono quelli di cui alla D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000.

Considerato che occorre quindi variare i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1972, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti con la D.G.R. n. 4 - 1224 del 6 novembre 2000 e con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2000 ed il mese di marzo 2001, che risulta essere pari al + 2,785%

Il dirigente

- vista la legge 5 agosto 1978, n. 457,

- vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.,

- vista la legge regionale 6/8/1996, n. 59 (FIP,

- vista la legge regionale 24/3/1997, n. 16 (FIP),

- vista la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 20000,

- vista la D.G.R. D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001,

- vista la legge regionale 15/3/2001, n. 5,

- visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D. Lgs. n. 470/93,

- visto l’art. 22 della legge regionale del 8/8/1997, n. 51,

determina

1) di variare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5/8/1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1972, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti con la D.G.R. n. 4-1224 del 6 novembre 2000 e con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2000 ed il mese di marzo 2001, che risulta essere pari al + 2,785%, così come indicato sull’allegato “A” alla presente determinazione;

2) di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente, arrotondati alle 100.000 lire superiori;

3) di stabilire che i nuovi limiti di reddito di cui al precedente punto 1) si applicano per gli acquisti e le assegnazioni di alloggi che saranno effettuate successivamente alla data di adozione della presente determinazione.

L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato