Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001
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Codice 18.2
Legge 5 agosto 1978, n. 457, legge 17 febbraio 1992, n. 179, legge regionale
6/8/1996, n. 59 (FIP 1996), legge regionale 24/3/1997, n. 16 (FIP 1997)
e legge regionale 6/12/1999, n. 31 (FIP 1999) - Aggiornamento dei limiti
di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica Agevolata
Lart. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 stabilisce i limiti massimi
di reddito, per laccesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abilitazioni
destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative
edilizia a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione
o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari
di abitazioni destinate ad essere date in locazione costruite da comuni
o da istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui
a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale
ai sensi della lettera o) dellarticolo 3 della citata legge n. 457/78;
laggiornamento è effettuato, ai sensi dellarticolo 2, dal C.I.P.E. su
proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.
Le modalità per la determinazione del reddito sono stabilite dallarticolo
21 della legge 5/8/1978 n. 457 e dallart. 8 del Regolamento per lesecuzione
dei Programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime
di edilizia agevolata-convenzionata, promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del
23 giugno 1994.
Il decreto legislativo 31/3/1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15/3/1997, n. 59, al titolo III, Capo II sezione
III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra
le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la fissazione
dei criteri per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati
allassistenza abitativa, nonchè alla determinazione dei relativi canoni.
La legge regionale 15/3/2001, n. 5, avente titolo Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 26/4/2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione
del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") al Titolo VII, Capo III,
art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza
della Regione elenca anche la seguente: la determinazione dei limiti di
reddito e dei requisiti soggettivi per laccesso ai benefici delledilizia
residenziale pubblica.
Con le leggi regionali 6/8/1996, n. 59 e 24/3/1997, n. 16, Fondo Investimenti
Piemonte (FIP), è stata, tra laltro, approvata la Scheda Edilizia Residenziale
Agevolata che prevede lerogazione di anticipazione finanziarie per lacquisizione
di aree o immobili al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale,
da concedere ai cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente per laccesso ai benefici di edilizia agevolata.
I limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti di edilizia
agevolata da realizzare con fondi regionali sono stati stabiliti con la
D.G.R. n. 161-18390 del 14/4/1997.
Con la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000 sono stati variati i limiti di
reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi delle
L.R. 6/8/1996, n. 59 (FIP 1996) e 24/3/1997, n. 16 (FIP 1997), adeguandoli
alla variazione dellindice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese
di marzo 2000.
Con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001 sono stati stabiliti i limiti massimi
di reddito per laccesso allEdilizia Agevolata per gli interventi finanziati
ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi finanziati
ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179, 8º Programma di edilizia
residenziale agevolata, dando atto che i limiti di reddito degli acquirenti,
degli assegnatari o dei locatari delle unità abitative realizzate mediante
lutilizzo dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 dicembre
1999, n. 31 (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica lettera A) punto
2, sono quelli di cui alla D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000.
Considerato che occorre quindi variare i limiti di reddito degli assegnatari
e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata
finanziata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio
1972, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP
1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti
con la D.G.R. n. 4 - 1224 del 6 novembre 2000 e con la D.G.R. n. 4-2768
del 17/4/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare
dallindice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2000 ed il
mese di marzo 2001, che risulta essere pari al + 2,785%
Il dirigente
- vista la legge 5 agosto 1978, n. 457,
- vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.,
- vista la legge regionale 6/8/1996, n. 59 (FIP,
- vista la legge regionale 24/3/1997, n. 16 (FIP),
- vista la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 20000,
- vista la D.G.R. D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001,
- vista la legge regionale 15/3/2001, n. 5,
- visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D. Lgs.
n. 470/93,
- visto lart. 22 della legge regionale del 8/8/1997, n. 51,
determina
1) di variare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli
art. 20 e 21 della legge 5/8/1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi
della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1972, n. 179
- VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997
n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), stabiliti con la D.G.R.
n. 4-1224 del 6 novembre 2000 e con la D.G.R. n. 4-2768 del 17/4/2001,
sulla base della variazione percentuale fatta registrare dallindice ISTAT
del costo della vita fra il mese di marzo 2000 ed il mese di marzo 2001,
che risulta essere pari al + 2,785%, così come indicato sullallegato A
alla presente determinazione;
2) di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente
sulla base dellindice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di
marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dellanno
precedente, arrotondati alle 100.000 lire superiori;
3) di stabilire che i nuovi limiti di reddito di cui al precedente punto
1) si applicano per gli acquisti e le assegnazioni di alloggi che saranno
effettuate successivamente alla data di adozione della presente determinazione.
Lallegato A fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione
che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dellart. 8 della L.R. 51/97 e dellart. 65 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 21 novembre 2001, n. 201
Giuseppina Franzo