Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 6-4545

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata. Legge 17 febbraio 1992, n. 179, legge regionale 6/08/1996, n. 59 (FIP 1996), legge regionale 24/03/1997, n. 16 (FIP 1997), legge regionale 6/12/1999, n. 31 (FIP 1999)

A relazione dell’Assessore Botta

La legge 5/8/1978, n. 457 ad oggetto “Norme per l’edilizia residenziale” attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell’art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, con decreto del 5/8/1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23/01/1995 ha approvato i nuovi limiti di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000.

L’articolo 8 dell’allegato “A” della citata D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 prevede, tra l’altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello precedente.

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, avente oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione dei capi I della legge 15/03/1997, n. 59" prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a)).

La legge regionale 15/03/2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo”.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2701 del 9/04/2001 ad oggetto “Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata. Legge 5/08/1978 n. 457, legge 17/02/1992 n. 179, L.R. 6/08/1996 n. 59, L.R. 24/03/1997 n. 16 e L.R. 6/12/1999 n. 31.” si è provveduto ad aggiornare, sulla base delle variazioni fatte registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata i cui lavori sarebbero iniziati entro il 30 giugno 2001.

Ritenuto opportuno:

- aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma e della legge regionale 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), i massimali di costo stabiliti con la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001 sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2000 ed il mese di giugno 2001;

- stabilire, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata finanziati ai sensi della legge 179/92 e s.m.i., che i massimali di costo di realizzazione tecnica per gli interventi di nuova costruzione e recupero edilizio fissati dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e s.m.i. i cui lavori inizieranno entro il 30 giugno 2002 sono aggiornati ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato “A” alla citata deliberazione, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2001, che risulta essere pari al + 14,569%.

la Giunta Regionale;

- vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

- vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

- vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP);

visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, del 5/8/1994;

- vista la D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000;

- visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112;

- vista la legge regionale 15/03/2001, n. 5;

vista la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma e della legge regionale 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), i massimali di costo stabiliti con la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001 sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2000 ed il mese di giugno 2001 che risulta essere pari al +2,228%.

2) di stabilire, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata finanziati ai sensi della legge 179/92 e s.m.i., che i massimali di costo di realizzazione tecnica per gli interventi di nuova costruzione, recupero edilizio e manutenzione straordinaria fissati dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 i cui lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2001 ed inizieranno entro il 30 giugno 2002 sono aggiornati ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato “A” alla citata deliberazione, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2001, che risulta essere pari al + 14,569%.

3) nell’allegato “A” sono riportati, per gli interventi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), e per gli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 e s.m.i. i limiti massimi di costo vigenti o aggiornati con il presente provvedimento. Sono fatte salve le definizioni e le modalità disciplinate dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995.

La presente Deliberazione compreso l’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

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