Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 6-4545
Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia
residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata. Legge 17 febbraio 1992,
n. 179, legge regionale 6/08/1996, n. 59 (FIP 1996), legge regionale 24/03/1997,
n. 16 (FIP 1997), legge regionale 6/12/1999, n. 31 (FIP 1999)
A relazione dellAssessore Botta
La legge 5/8/1978, n. 457 ad oggetto Norme per ledilizia residenziale
attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili,
nellambito dei limiti di cui alla lettera n) dellart. 3, per gli interventi
di edilizia residenziale pubblica.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per
lEdilizia Residenziale, con decreto del 5/8/1994 ha determinato i nuovi
limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23/01/1995 ha
approvato i nuovi limiti di costo per ledilizia residenziale sovvenzionata
e agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la
D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000.
Larticolo 8 dellallegato A della citata D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995
prevede, tra laltro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti
di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata
sulla base della variazione percentuale fatta registrare dallindice ISTAT
generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello precedente.
Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, avente oggetto Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti
locali, in attuazione dei capi I della legge 15/03/1997, n. 59" prevede,
tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia
residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle
linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera
a)).
La legge regionale 15/03/2001, n. 5, avente titolo Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 26/04/2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione
del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII,
Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative
di competenza della Regione elenca anche la seguente: la definizione dei
criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare
nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di
costo.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2701 del 9/04/2001 ad
oggetto Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di
edilizia residenziale agevolata. Legge 5/08/1978 n. 457, legge 17/02/1992
n. 179, L.R. 6/08/1996 n. 59, L.R. 24/03/1997 n. 16 e L.R. 6/12/1999 n.
31. si è provveduto ad aggiornare, sulla base delle variazioni fatte registrare
dallindice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale, i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia
agevolata i cui lavori sarebbero iniziati entro il 30 giugno 2001.
Ritenuto opportuno:
- aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati
ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma e della legge regionale
6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), i massimali di costo stabiliti con la D.G.R.
n. 4-2701 del 9/04/2001 sulla base della variazione percentuale fatta registrare
dallindice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale fra il mese di giugno 2000 ed il mese di giugno 2001;
- stabilire, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
finanziati ai sensi della legge 179/92 e s.m.i., che i massimali di costo
di realizzazione tecnica per gli interventi di nuova costruzione e recupero
edilizio fissati dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e s.m.i. i cui
lavori inizieranno entro il 30 giugno 2002 sono aggiornati ai sensi dellarticolo
8 dellallegato A alla citata deliberazione, sulla base della variazione
percentuale fatta registrare dallindice ISTAT generale nazionale del costo
di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994
ed il mese di giugno 2001, che risulta essere pari al + 14,569%.
la Giunta Regionale;
- vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
- vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP);
visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale
del Comitato per lEdilizia Residenziale, del 5/8/1994;
- vista la D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e la D.G.R. n. 9-29499 del
1/03/2000;
- visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112;
- vista la legge regionale 15/03/2001, n. 5;
vista la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001;
con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
delibera
1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata
finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma e della legge
regionale 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), i massimali di costo stabiliti con
la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001 sulla base della variazione percentuale
fatta registrare dallindice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2000 ed il mese di
giugno 2001 che risulta essere pari al +2,228%.
2) di stabilire, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
finanziati ai sensi della legge 179/92 e s.m.i., che i massimali di costo
di realizzazione tecnica per gli interventi di nuova costruzione, recupero
edilizio e manutenzione straordinaria fissati dalla D.G.R. n. 29-42602
del 23/01/1995 i cui lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2001 ed inizieranno
entro il 30 giugno 2002 sono aggiornati ai sensi dellarticolo 8 dellallegato
A alla citata deliberazione, sulla base della variazione percentuale
fatta registrare dallindice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di
giugno 2001, che risulta essere pari al + 14,569%.
3) nellallegato A sono riportati, per gli interventi di edilizia agevolata
finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, delle leggi
regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999
n. 31 (FIP 1999), e per gli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati
ai sensi della legge n. 179/92 e s.m.i. i limiti massimi di costo vigenti
o aggiornati con il presente provvedimento. Sono fatte salve le definizioni
e le modalità disciplinate dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995.
La presente Deliberazione compreso lAllegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
(omissis)