Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001
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Codice D3S4
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti vacanti nella dotazione
organica del personale del ruolo del Consiglio Regionale (categoria C),
per il profilo professionale di Collaboratore tecnico informatico gestionale
presso il Consiglio Regionale del Piemonte. Organizzazione tecnica e logistica
della prima prova scritta; spese di affitto per la sede della prova. Spesa
di L. 1.020.000, già impegnata con D.D. n. 16/2001 sul cap. 4030, art.
9, esercizio finanziario 2001
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. Di affidare a terzi, per le considerazioni analiticamente valutate in
premessa, parte dellorganizzazione tecnica e logistica finalizzata allo
svolgimento della prima prova scritta del concorso pubblico per esami a
n. 4 posti di categoria C, per il profilo professionale di Collaboratore
tecnico informatico gestionale presso il Consiglio Regionale del Piemonte,
indetto con deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale
n. 33, del 24/01/2001 (e il cui relativo bando è stato approvato con determinazione
n. 265, del 27/04/2001;
a) che tale affidamento è fatto a favore dell"Istituto scolastico Madre
Cabrini" (corrente in Via Montebello, 28 bis - Torino), per lutilizzo
di idonee sale per lespletamento della prima prova scritta del citato
concorso, a fronte di un canone daffitto pari a L. 1.020.000 (comprensive
di I.V.A.), alle condizioni indicate nellofferta presentata dallo stesso
Istituto (e agli atti dellAmministrazione regionale);
b) di esonerare il predetto Istituto dal versamento della cauzione, poichè,
ai sensi della L.R. n. 8/84, ricorrono i requisiti della notoria solidità
della stessa, nonchè il miglioramento del prezzo delle prestazioni offerte;
c) che, secondo il disposto dellart. 33, lett. d), della citata L.R. n.
8/84, la stipulazione del relativo contratto, essendo di modico importo,
avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
d) che, ai sensi della L.R. n. 8/84, art. 37, nel caso di inadempimento
delle obbligazioni assunte dal predetto Istituto, o di loro ritardo nellesecuzione
dei contratti, saranno applicate le sanzioni previste dai contratti stessi
e che, comunque, per inadempimento è da intendersi anche la oggettiva mancanza
di esatta esecuzione delle prestazioni dovute (con gli effetti e le conseguenze
previste dal Capo. XIV, del Libro VI, del Codice Civile, relativo alla
risoluzione dei contratti, e salvo sempre il diritto dellAmministrazione
regionale al risarcimento del danno).
Il Direttore regionale
D.D. 29 ottobre 2001, n. 671
Wally Montagnin