Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice D3S4
D.D. 29 ottobre 2001, n. 671

Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti vacanti nella dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio Regionale (categoria C), per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico informatico gestionale presso il Consiglio Regionale del Piemonte”. Organizzazione tecnica e logistica della prima prova scritta; spese di affitto per la sede della prova. Spesa di L. 1.020.000, già impegnata con D.D. n. 16/2001 sul cap. 4030, art. 9, esercizio finanziario 2001

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di affidare a terzi, per le considerazioni analiticamente valutate in premessa, parte dell’organizzazione tecnica e logistica finalizzata allo svolgimento della prima prova scritta del concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico informatico gestionale presso il Consiglio Regionale del Piemonte”, indetto con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 33, del 24/01/2001 (e il cui relativo bando è stato approvato con determinazione n. 265, del 27/04/2001;

a) che tale affidamento è fatto a favore dell’"Istituto scolastico Madre Cabrini" (corrente in Via Montebello, 28 bis - Torino), per l’utilizzo di idonee sale per l’espletamento della prima prova scritta del citato concorso, a fronte di un canone d’affitto pari a L. 1.020.000 (comprensive di I.V.A.), alle condizioni indicate nell’offerta presentata dallo stesso Istituto (e agli atti dell’Amministrazione regionale);

b) di esonerare il predetto Istituto dal versamento della cauzione, poichè, ai sensi della L.R. n. 8/84, ricorrono i requisiti della notoria solidità della stessa, nonchè il miglioramento del prezzo delle prestazioni offerte;

c) che, secondo il disposto dell’art. 33, lett. d), della citata L.R. n. 8/84, la stipulazione del relativo contratto, essendo di modico importo, avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

d) che, ai sensi della L.R. n. 8/84, art. 37, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal predetto Istituto, o di loro ritardo nell’esecuzione dei contratti, saranno applicate le sanzioni previste dai contratti stessi e che, comunque, per inadempimento è da intendersi anche la oggettiva mancanza di esatta esecuzione delle prestazioni dovute (con gli effetti e le conseguenze previste dal Capo. XIV, del Libro VI, del Codice Civile, relativo alla risoluzione dei contratti, e salvo sempre il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno).

Il Direttore regionale
Wally Montagnin