Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 2001, n. 17/R
Regolamento regionale recante: Modalità per lassegnazione di borse a
sostegno della spesa delle famiglie per listruzione. Anno scolastico 2001-2002.
Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2001, n. 106;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74-4612 del 26 novembre
2001
emana
il seguente regolamento:
MODALITÀ PER LASSEGNAZIONE DI BORSE
Art. 1.
(Oggetto)
1. La Regione, nel quadro dei principi dettati dallarticolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62 e delle norme attuative previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, definisce gli interventi
e le modalità operative per laccesso al beneficio dellassegnazione delle
borse di studio.
2. La borsa di studio è un sostegno economico alla spesa sostenuta dalla
famiglia per listruzione e non costituisce né un rimborso spese, né un
beneficio legato al merito.
Art. 2.
(Beneficiari)
1. La borsa di studio è rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel
territorio regionale frequentanti le scuole, statali e paritarie, elementari,
medie e secondarie superiori.
2. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore ovvero dallo studente maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui
indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94
(lire 20.588.235).
3. Ai fini dellindividuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto
indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e i relativi
decreti attuativi.
Art. 3.
(Condizioni di ammissibilità e tipologie di spese)
1. Per lammissione al beneficio il tetto minimo di spesa effettivamente
sostenuta e documentata deve essere almeno di euro 51,65 (lire 100.000)
per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici (ad esempio
materiali, attrezzature ed ausili didattici, con esclusione dei libri di
testo già ricompresi in altra specifica normativa).
2. Detta spesa deve essere autocertificata dal richiedente allatto della
presentazione della domanda al fine del controllo della veridicità delle
informazioni fornite, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
(Enti competenti e collaborazioni)
1. La Regione dà attuazione agli interventi per la concessione delle borse
di studio tramite i Comuni sede di Autonomia scolastica, i quali possono
avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dellarticolo 5,
comma 5, del d.p.c.m. 106/2001, per la raccolta delle richieste e per lerogazione
delle borse di studio.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla più ampia diffusione e
pubblicizzazione dellintervento nellambito delle rispettive competenze.
Art. 5.
(Flusso procedurale, istruttoria richieste
1. La Regione, entro il 10 gennaio, invia ai Comuni ed alle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione attuativa
del presente regolamento unitamente ai moduli di richiesta per la concessione
della borsa di studio, predisposti dalla Regione. Le Istituzioni scolastiche
statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso
scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni
e loro famiglie.
2. I Comuni sede di Autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione
delle Istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i
termini e le modalità di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole.
3. I Comuni sede di Autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle
richieste devono informare le Istituzioni scolastiche, definire la data
di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio
ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie.
4. Gli allievi residenti e frequentati le scuole ubicate in Comuni piemontesi
presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma
2, oppure al Comune sede di Autonomia scolastica nel caso di cui al comma
3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre
Regioni presentano la richiesta al Comune di residenza, secondo le modalità
e i termini fissati dal Comune stesso.
5. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi
della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione
fiscale dellimporto della stessa, ai sensi dellarticolo 1, comma 10,
della legge 62/2000.
6. Ai Comuni compete listruttoria delle richieste per la concessione della
borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli
non conformi, nonchè la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio
del 20 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili
suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati
relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anchesse suddivise per
tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine
del 20 marzo non sono prese in considerazione.
7. La Regione, sulla base del numero delle richieste per la concessione
della borsa di studio comunicate dai Comuni entro i termini previsti e
delle modalità di determinazione di cui allarticolo 6, predispone il piano
di ripartizione dei fondi ai Comuni entro il 15 aprile. Entro la stessa
data la Regione comunica al Ministero delleconomia e delle finanze i dati
relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.
8. Con successivo specifico atto, la Regione attribuisce i fondi ai Comuni
per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.
Art. 6.
(Modalità di determinazione e
1. Lentità della borsa varia in relazione al numero di richieste pervenute
nei termini ed è differenziata per ordine e grado di istruzione e comunque
limporto massimo non può essere superiore ad euro 51,65 (lire 100.000)
per gli alunni della scuola elementare, ad euro 154,94 (lire 300.000) per
gli alunni della scuola media inferiore e ad euro 258,23 (lire 500.000)
per quelli della scuola secondaria superiore.
2. Qualora rispetto allimporto massimo definito al comma 1 si determinassero
delle economie, la Regione incrementa limporto fissato al comma 1 per
gli alunni della scuola secondaria superiore.
3. I Comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono lassegnazione delle
borse di studio di pari importo e provvedono allerogazione del beneficio
agli aventi diritto.
4. Ai fini dellerogazione delle borse di studio i Comuni possono avvalersi
della collaborazione delle scuole, ai sensi dellarticolo 5, comma 5, del
d.p.c. m. 106/2001.
Art. 7.
(Monitoraggio e controllo)
1. La Regione attiva le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo
sulla finalizzazione delle risorse destinate alle borse di studio, ai sensi
dellarticolo 5, comma 6, del d.p.c.m. 106/2001.
2. La Regione trasmette la scheda per il monitoraggio ai Comuni competenti
unitamente alla comunicazione ai Comuni relativa al piano di ripartizione
dei fondi.
3. I Comuni provvedono ai controlli previsti dal d.lgs. 109/1998 e successive
modificazioni e integrazioni, secondo le prassi amministrative in atto
negli stessi.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 30 novembre 2001
Enzo Ghigo
DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA
DELLE
FAMIGLIE PER LISTRUZIONE.
ANNO SCOLASTICO 2001-2002.
LEGGE 10 MARZO 2000,
N. 62
E D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001, N. 106.
e detrazione fiscale)
di erogazione della borsa di studio)