Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice  5.9
D.D. 27 novembre 2001, n. 175

Modifica del giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale

Premesso che l’art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte individua nel Bollettino Ufficiale lo strumento istituzionale di pubblicità degli atti amministrativi dell’Ente Regione;

dato atto che l’art. 65 dello Statuto non individua un giorno di uscita del Bollettino e che, per consuetudine risalente ai primi anni di attività della Regione, tale giorno è stato fissato nel mercoledi;

dato atto che ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale” il Bollettino Ufficiale deve concorrere a garantire ai cittadini l’"effettiva e agevole" conoscenza degli atti amministrativi della Regione;

considerato che al fine di ottemperare pienamente alle finalità prescritte dalla norma indicata al punto precedente è necessario fornire le notizie riguardanti gli atti e le iniziative della Regione con maggiore celerità possibile;

dato atto che, alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, frequentamente sorge la necessità di dare notizia sul Bollettino, con assoluta urgenza, di atti appena approvati dalla Giunta Regionale;

considerato che, per consentire alla Direzione del Bollettino di disporre la pubblicazione di atti sul Bollettino nella stessa settimana nella quale si è tenuta la seduta di Giunta Regionale che ha approvato gli atti medesimi (normalmente il lunedì), appare opportuno spostare il giorno di pubblicazione del Bollettino medesimo, edizioni cartacea ed informatica, al giovedì, in modo da conciliare le esigenze di celerità con i tempi tecnici di stampa;

premesso che sullo spostamento della pubblicazione del Bollettino al giovedì la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole  nella seduta del 12/11/2001;

premesso che dell’innovazione sopra esposta verrà data adeguata ed immediata notizia ai Direttori Regionali, mediante comunicazione ufficiale, e ai lettori del Bollettino, mediante idonei avvisi sul Bollettino medesimo, edizioni cartacea ed informatica;

dato atto che lo spostamento del giorno di pubblicazione, peraltro previsto dal capitolato speciale d’oneri tra le facoltà legittimamente esercitabili dalla stazione appaltante, non incide in modo significativo sul sinallagma contrattuale posto in essere con la ditta appaltatrice della stampa, la quale peraltro, avvertita in proposito, non ha sollevato obiezioni di sorta;

dato atto che l’innovazione sopra esposta non comporta alcun aggravio di spesa;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1 - 2194 del 12/2/2001 e nella seduta del 12/11/2001;

determina

1. di disporre che la data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte I, II, III ed eventuali supplementi, edizione cartacea ed informatica, venga spostata al giovedì di tutte le settimane dell’anno;

2. di disporre che di tale innovazione, che non comporta aggravi di spesa, venga data notizia ai Direttori Regionali mediante comunicazione ufficiale e ai lettori del Bollettino mediante idonei avvisi sull’edizione cartacea ed informatica.

Il Dirigente responsabile
Valeria Repaci