Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2001 n. 65-4534

L.R. 22 dicembre 1995, n. 95. “Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese”. Bando: apertura domande IV tranche, art. 7, commi 7 e 8, approvazione istruzioni operative

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La L.R. 95/95 “Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese” all’art. 9, comma 3 prevede che la Giunta Regionale annualmente fissi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l’entità degli aiuti, le priorità tra settori e le diverse tipologie di intervento.

La D.G.R. 24-19577 del 2 giugno 1997 ha approvato le Istruzioni operative di cui al comma 1 dell’art. 9.

Le D.D.G.R. n.87-22886 e 88-22887 del 27 ottobre 1997 hanno fissato i criteri operativi per la gestione della legge in oggetto.

La D.G.R. n. 158-21204 del 21 luglio 1997 avente per oggetto “L.R. 95/95. Interventi per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese - Disposizioni attuative D.G.R. 24-19577 del 2/6/97 per quanto riguarda la concessione di contributi ad imprenditori agricoli a titolo principale di cui all’art. 4 comma 1, lettera C, per realizzazione di investimenti di trasformazione, commercializzazione, conservazione, valorizzazione, vendita prodotti agricoli aziendali” prevede che i contributi in conto interesse previsti dall’art. 7.8 vengano liquidati in modo forfettizzato attualizzato direttamente all’imprenditore agricolo purchè dimostri di avere contratto con l’istituto di credito un prestito a cinque anni di importo almeno pari all’investimento riconosciuto dalla Regione.

La D.G.R. 50- 27647 del 21/06/1999 ha esteso agli altri beneficiari della L.R.95/95 la medesima agevolazione.

La D.G.R. n. 1-24386 del 20 aprile 1998 relativa a “Prime disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure riguardanti gli interventi gestiti dalla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura” riguarda, tra l’altro, gli interventi previsti agli artt. 6 e 7 della L.R. 95/95.

Vista la D.G.R. n. 52-1001 del 2/10/2000 “ Adeguamento dei regimi di aiuto riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con riferimento agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo”.

Visto il DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Visto il D.lgs. 18/05/2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Alla luce dell’esperienza di gestione delle prime tre tranche di domande, è emersa la necessità di apportare alcuni adeguamenti alle Istruzioni operative che tengano conto anche delle normative sopra citate.

Considerata la necessità di promuovere iniziative nell’ambito delle imprese agroindustriali, ad integrazione delle iniziative per le quali è previsto il finanziamento dal P.S.R., si è ritenuto opportuno aprire in tempi brevi i termini per la presentazione delle domande di finanziamento degli interventi ordinari di cui all’art 7, commi 7 (adeguamento tecnologico) e 8 (acquisto macchine) della Legge 95/95, in favore dei beneficiari di cui all’art. 4 comma 1, lettere a, b, d, f.

Sentita in data 25/10/2001 la Commissione regionale consultiva per l’agroindustria di cui all’art. 11 della L.R. 95/95.

Sentita in data 19/11/2001 la III Commissione consiliare;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. E’ disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi dell’art. 7, comma 7 (adeguamento tecnologico) e comma 8 (acquisto macchine), della L.R. 22/12/95, n.95, dal 10/12/2001 al 12/04/2002.

2. Sono approvate le istruzioni operative di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

3. Per la presente apertura di domande è destinata la somma complessiva di L. 10.700.000.000 (euro 5.526.088,82) ripartita sul bilancio della Regione Piemonte degli anni 2003 e 2004.

In dettaglio:

Art. 7.7 L. 10.100.000.000 (euro 5.216.214,68)

Art. 7.8 L. 600.000.000 (euro 309.874,14)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato A

L.R. 22/12/1995, n. 95. Art. 7, commi 7 e 8 “INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE PIEMONTESE” - Istruzioni operative

INDICE

I PARTE GENERALE

1. FINALITA’ GENERALI

2. PROGRAMMAZIONE

3. POLITICA COMUNITARIA

4. BENEFICIARI

5. CRITERI

6. ESCLUSIONI

7. PUNTEGGI

8. PROCEDURE

9. RICORSI

10. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

11. NORME TECNICHE

12. VINCOLO DI DESTINAZIONE

13. MODULISTICA

II INTERVENTI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

2. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO (art. 7, punto 7)

3. ACQUISTO MACCHINE (art. 7, punto 8)

I PARTE GENERALE

1. FINALITA’ GENERALI.

Con la legge regionale n. 95/95 la Regione si propone lo sviluppo dell’agroindustria nel tessuto economico piemontese attraverso:

* la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche ed in particolare quelle ottenute con metodi rispettosi dell’ambiente e della salute degli agricoltori e dei consumatori.

* la tutela ed il miglioramento del reddito degli agricoltori;

* il consolidamento o l’accrescimento dell’occupazione nelle imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione agroindustriale;

* il miglioramento della qualità igienico sanitaria, organolettica e di servizio dei prodotti agricoli, zootecnici ed agroalimentari;

Gli strumenti individuati per l’ottenimento delle finalità generali sono:

* l’innovazione tecnologica degli impianti;

* l’innovazione di processo e di prodotto;

* il rafforzamento dell’integrazione orizzontale e verticale tra le imprese operanti nelle diverse filiere;

* la riorganizzazione delle funzioni aziendali attraverso la implementazione di sistemi di qualità e l’adozione di idonea strumentazione analitica;

* l’adeguamento di locali ed impianti alle normative sanitarie, a quelle della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;

* la riduzione dei costi di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

* l’impiego di personale qualificato e specializzato per l’attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica e commerciale;

* la realizzazione di progetti commerciali e di marketing innovativi su target mirati.

2. PROGRAMMAZIONE.

Con la legge regionale n. 95/95 la Regione disciplina gli interventi per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese attraverso l’utilizzo coordinato delle risorse finanziarie della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea.

Le iniziative per essere ammesse ai benefici regionali debbono essere in armonia con:

* gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato (2000/C 28/02), pubblicati sul GUCE - serie C del 1 febbraio 2000 ed in particolare quelli relativi al miglioramento delle condizioni per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

* Il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Piemonte (P.S.R., Reg.1257/99 e n. 1750/99)

3. POLITICA COMUNITARIA.

Gli interventi sono conformi alle norme fissate dalla UE in tema di aiuti di Stato per gli investimenti relativi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato (2000/C 28/02), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. BENEFICIARI.

Di seguito vengono riportate le definizioni dei beneficiari dei finanziamenti previsti nelle presenti norme:

a) Cooperative agricole e loro consorzi, ivi comprese le Piccole società cooperative di cui all’art. 11 del D.L. n. 40 dell’1/2/1996, iscritte nella sezione agricola del Registro prefettizio o che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dalla legge e, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo.

b) Associazioni dei Produttori riconosciute dallo Stato o dalla Regione come di seguito individuate:

- Organizzazioni produttori ortofrutticoli previste dall’attuale OCM (Reg. 2200/96 e seguenti)

- Associazioni di produttori operanti in settori diversi dall’ortofrutta costituite ai sensi del Reg. CEE n. 1360/78 e della L.R. n. 27/80.

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D. lgs. 228/2001, le Associazioni dei Produttori dovranno trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dall’art. 26 del D.lgs. stesso, in caso contrario il contributo concesso verrà revocato.

c) Società di capitali con finalità di operare nel settore agroindustriale il cui capitale sia posseduto per almeno il 50% da uno o più dei seguenti soggetti:

* cooperative agricole iscritte al Registro prefettizio e loro consorzi;

* associazioni ed organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute;

* imprenditori agricoli a titolo principale;

* consorzi di difesa di cui all’art. 10 della L. 185/92.

La quota capitale del 50% può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico.

Ai sensi della vigente legislazione sono società di capitali:

* Società per azioni (art. 2325 del Codice Civile);

* Società in accomandita per azioni (art. 2462 del Codice Civile);

* Società a responsabilità limitata (art. 2772 del Codice Civile).

d) Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile, senza fini di lucro, il cui statuto preveda tra gli scopi sociali il trattamento di sottoprodotti inquinanti derivanti da processi di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

5. CRITERI.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto compreso nell’allegato I (Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, art. 2.3).

5.1 Requisiti di ammissibilità. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla Legge i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive;

b) rispettare i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) fornire prove sufficienti dell’esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti;

d) gli impianti oggetto di finanziamento devono aver sede nel territorio piemontese, (qualora l’investimento fosse inserito in una iniziativa a carattere interregionale la Regione finanzia gli interventi che riguardano il territorio e gli interessi economici piemontesi);

e) i prodotti lavorati e/o trasformati dalle cooperative o loro consorzi devono provenire per almeno il 60% dal conferimento dei soci fatto salvo comprovati motivi di forza maggiore per un periodo limitato di tempo;

f) le Società di capitali e le imprese di trasformazione devono garantire una adeguata e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici che da esse derivano attraverso la sottoscrizione di accordi interprofessionali e la stipula di contratti di coltivazione e vendita, ai sensi della legge n. 88/88, di durata non inferiore a cinque anni a partire dal momento in cui entra in funzione l’impianto, pena la restituzione delle agevolazioni ricevute.

5.2 Dimostrazione di alcuni requisiti di ammissibilità.

a) Redditività economica.

Le imprese al fine di dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario, devono dimostrare in sede di presentazione della domanda un indice di redditività dell’impresa , ottenuto dal bilancio riclassificato, ed identificato con il margine operativo lordo della gestione caratteristica (collegata cioè all’attività tipica dell’azienda) calcolato relativamente all’ultimo anno e ai tre anni successivi la realizzazione dell’investimento.

La metodologia da adottare è quella indicata dalle istruzioni operative per la Misura G del Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte.

b) Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali si intendono soddisfatti quando vi è il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie delle normative obbligatorie vigenti al momento della presentazione della domanda, fatte salve le eventuali deroghe concesse. Tali requisiti saranno “autocertificati” da parte dell’impresa beneficiaria all’atto di presentazione della domanda e, a richiesta dell’Ufficio competente, dovrà essere dimostrato l’avvenuto adeguamento entro le scadenze stabilite dalla legislazione. Il quadro normativo (disposizioni comunitarie, nazionali e regionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali con riferimento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è riportato sul PSR.

6. ESCLUSIONI.

Oltre alle cause di esclusione indicate successivamente per ciascuna tipologia di intervento, non sono ammissibili i seguenti investimenti:

* investimenti iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;

* acquisto del terreno;

* sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata e di comprovata necessità.

* acquisto di macchinari ed attrezzature usate;

* investimenti che prevedano il mero trasferimento di proprietà di un bene materiale da un operatore economico ad un altro, salvo che si tratti di strutture produttive dismesse da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda, o che siano state utilizzate per attività non agricole, purchè, in entrambi i casi, siano previsti investimenti significativi a fini di razionalizzazione e ristrutturazione per attività agroindustriali;

* acquisto di strutture per la cui realizzazione siano stati erogati contributi pubblici;

* demolizioni,

* lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento,

* acquisto di materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento,

* attrezzature per il contenimento e l’imballaggio dei prodotti (bins, cassette, pallets, barriques, ecc...)

* investimenti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato

* investimenti che riguardino la fabbricazione o commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Gli investimenti in ogni caso devono essere coerenti con gli obiettivi, le politiche, i contenuti e le priorità dei Piani di settore di cui all’articolo 3 della legge, nonché dei Piani di settore redatti ai sensi del Reg. CE 1257/99.

Verrà valutata caso per caso l’ammissibilità di tutte le opere non strettamente produttive (sale riunioni, recinzioni, piazzali, alloggi custode, ...) che, comunque, devono essere inserite in un idoneo progetto produttivo.

La spesa per IVA, imposte, o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

7. PUNTEGGI.

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme per la classificazione e la ripartizione del territorio regionale si rimanda alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12/5/1988 e successive modificazioni. La collina depressa è equiparata alla collina.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio occorre fare riferimento unicamente alla zona altimetrica in cui è ubicato lo stabilimento oggetto o sede degli investimenti.

Per la predisposizione della graduatoria i punteggi attribuibili ai singoli progetti sono i seguenti:

* beneficiario con sede operativa in zona montana (D.C.R. n. 826-6658 del 12/05/1988)  punti 5

* beneficiario con sede operativa in zona ob. 2, phasing out, o in zona parco (non ricadente in zona montana) punti 2

* beneficiario con sede operativa in zona individuata come colpita da calamità naturali riconosciute, negli ultimi 18 mesi (alluvione, terremoto, trombe d’aria) punti 1

* cantierabilità del progetto (dimostrata mediante: autorizzazioni e concessioni edilizie, contratti d’acquisto, buoni d’ordine, ecc... relativi al 100% degli investimenti previsti nel progetto) punti 3

* beneficiario che trasforma e commercializza prodotti biologici (almeno 50% del totale trasformato/commercializzato) punti 2

* beneficiario che trasforma e commercializza prodotti VQPRD, DOP, IGP (almeno 50% del totale trasformato/commercializzato) o che abbia ottenuto il riconoscimento per l’etichettatura facoltativa delle carni di cui al Reg.CE 1760/2000 punti 1

* beneficiario che abbia ottenuto la certificazione del sistema di qualità e/o del sistema di audit ambientale punti 1

* imprese che trasformano/commercializzano materia prima agricola che sia almeno per l’80% prodotta sul territorio della Regione Piemonte punti 2

A parità di punteggio, la priorità viene stabilita sulla base dei seguenti criteri da utilizzare progressivamente:

* opere da realizzarsi in zone classificate montagna

* aziende che dimostrano di trasformare e/o commercializzare una maggiore percentuale di prodotti agricoli di provenienza regionale

* aziende che non hanno attualmente in corso altre domande di finanziamento sulla L.R. 95/95 e sul Fondo Investimenti Piemonte (FIP)

8. PROCEDURE.

8.1 Domande. Le domande dovranno essere presentate al Settore Sviluppo Agroindustriale dell’Assessorato Agricoltura e Qualità, C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino, dal giorno successivo all’approvazione del bando da parte della Giunta Regionale fino al 05/04/2002.

Le domande vanno presentate in carta libera, su modelli predisposti dall’Assessorato, allegando la documentazione prevista dalle istruzioni; la documentazione, se non diversamente specificato, deve essere prodotta in originale.

Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell’ufficio se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’ufficio provvede, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 27/94, a dare comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.

8.2. Preistruttoria e assegnazione dei punteggi. Il Settore Sviluppo Agroindustriale effettuerà una preistruttoria con eventuali accertamenti in loco per valutare l’esistenza dei requisiti fondamentali.

Entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande l’Amministrazione provvede ad archiviare le istanze giunte fuori termine, quelle non corredate dalla documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. L’archiviazione delle domande sarà comunicata agli interessati specificando le motivazioni.

Terminata la fase di preistruttoria, il Settore Sviluppo Agroindustriale provvederà ad assegnare i punteggi ed a formare le graduatorie.

8.3. Determinazione di approvazione delle graduatorie. L’Assessorato, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l’agroindustria di cui all’art. 11, predisporrà la determinazione del Direttore regionale con la quale verranno approvate le graduatorie per singolo intervento.

La determinazione stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa ed il relativo contributo a carico del bilancio regionale.

Per le istanze non finanziabili l’Assessorato darà comunicazione motivata del mancato accoglimento a tutti i soggetti interessati.

8.5. Istruttoria. Il Settore Sviluppo Agroindustriale dopo la determinazione del Direttore, provvederà a definire l’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento del responsabile del Settore con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa, l’importo del contributo in conto capitale e/o del contributo in conto interessi, verranno fissate le necessarie prescrizioni e verranno effettuati gli impegni di spesa.

8.6 . Anticipo. Dopo l’approvazione del progetto, purchè gli investimenti siano iniziati, le Ditte possono richiedere un anticipo fino all’80% (in un’unica soluzione), su presentazione di fideiussione bancaria in favore della Regione Piemonte di importo pari all’importo richiesto.

8.7. Collaudo. I contributi a saldo saranno erogati, su richiesta dei beneficiari, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti e a seguito della presentazione della documentazione prescritta con il provvedimento dirigenziale di concessione di cui al punto 8.5.

9. RICORSI.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione e revoca delle istanze devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R., con obbligo per l’Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione deve contenere l’indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Contro i provvedimenti del Settore Sviluppo Agroindustriale gli interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica, avanzare ricorso gerarchico in carta legale al Direttore regionale competente.

Sui ricorsi gerarchici decide il Direttore regionale competente entro 90 giorni dalla loro presentazione, sentito il parere della Commissione consultiva per l’agroindustria di cui all’art. 11 della Legge.

Avverso tutti i provvedimenti dell’Amministrazione Regionale è consentito il ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

10. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive mediante controlli a campione e, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R..

Ai sensi dell’art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

11. NORME TECNICHE.

11.1. Inizio lavori. A partire dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione prevista, l’interessato può iniziare i lavori od effettuare gli acquisti a proprio rischio.

L’inizio dei lavori per le opere edili viene attestato dalla comunicazione inviata al Comune; per gli acquisti si fa riferimento alla data di fatturazione.

L’inizio dei lavori non comporta impegno alcuno per l’Amministrazione ai fini di un eventuale finanziamento.

11.2. Varianti. Sono ammesse varianti tecniche al progetto approvato in istruttoria, previa autorizzazione della Amministrazione regionale, sempre che le modifiche rientrino nell’ambito della stessa tipologia di investimento e nel limite dell’impegno complessivo di spesa stabilito in precedenza.

La domanda di variante deve essere presentata all’Ufficio che ha eseguito l’istruttoria corredata dalla seguente documentazione:

* copia del verbale dell’organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante alla presentazione della variante;

* progetto completo di variante (disegni, relazione tecnica, computo metrico estimativo, preventivi, ecc.).

* concessione edilizia di variante nei casi previsti dalle vigenti leggi

* perizia asseverata di congruità dei prezzi e quantità.

Si possono apportare, senza preventiva autorizzazione, compensazioni tra voci di spesa che restino nel limite del 15% di ognuna di esse, nell’ambito della spesa massima complessivamente ammessa.

La variazione della marca o della ditta fornitrice di manufatti, impianti e attrezzature non si configura come variante e pertanto non necessita di preventiva autorizzazione.

Varianti che, conseguentemente alla mancata realizzazione di opere e/o acquisti, comportino una riduzione superiore al 30% della spesa ammessa complessiva a finanziamento costituiranno motivo di revoca dell’intero finanziamento.

Non sono ammesse varianti in sanatoria.

11.3. Tempo di esecuzione delle opere. Il termine per l’esecuzione delle opere è stabilito di norma in dodici mesi a far data dall’approvazione del progetto, salvo casi particolari e motivati per i quali si può arrivare sino a diciotto mesi.

Trascorso il termine assegnato senza l’avvenuta esecuzione delle opere e senza che sia stato richiesto il relativo accertamento, l’agevolazione decade con conseguente recupero delle somme eventualmente versate a titolo di anticipo maggiorate degli interessi legali.

Tuttavia in casi di comprovata impossibilità, non dipendente dalla volontà dell’interessato e sempreché i lavori siano in avanzato stato di esecuzione, può essere concessa, su apposita richiesta, una proroga per un tempo limitato.

11.4. Liquidazione con riserva per opere ed impianti. L’Amministrazione regionale può procedere alla liquidazione delle agevolazioni concesse relative alla costruzione di opere ed impianti anche in assenza delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, (vigili del fuoco, autorità sanitaria, comuni, ecc.) sempreché l’interessato dimostri di aver tempestivamente adempiuto a quanto in suo dovere per ottenere il rilascio della suddetta documentazione e su presentazione di fideiussione bancaria in favore della Regione Piemonte di importo pari all’importo richiesto.

Rimane a carico del beneficiario l’obbligo di presentare i documenti mancanti entro il termine stabilito dall’Amministrazione e comunque non appena ne venga in possesso, pena la decadenza delle agevolazioni e la conseguente restituzione delle somme riscosse maggiorate degli interessi legali.

11.5. Congruità di prezzi e quantità. Le Ditte per dimostrare la congruità dei prezzi del progetto devono presentare una perizia asseverata, circostanziata e motivata, senza l’obbligo di fare riferimento a prezzari, ma facendo riferimento a preventivi dettagliati e computo metrico le quantità riportate nel quale, dovranno essere dichiarate congrue .

Tale perizia deve essere eseguita da un professionista iscritto al relativo albo utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione.

Non sono previste maggiorazioni imputabili ad inflazione, imprevisti e aggiornamento prezzi.

11.6. Spese generali e tecniche. La percentuale massima ammissibile per spese generali e tecniche è fissata come segue:

* 8% dell’importo relativo ad opere edili ed impianti produttivi fissi;

* 2,5% dell’importo relativo a macchine ed attrezzature mobili

Ai fini della determinazione delle spese generali fanno parte delle opere edili anche gli impianti elettrici, idrici, termici, ecc.. necessari ad assicurare una normale funzionalità agli stabilimenti.

11.7 Quietanze. Le fatture presentate unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo devono essere quietanzate dalle ditte emittenti. La dicitura “pagato” apposta sulle fatture non è sufficiente. Per essere regolarmente quietanzata la fattura deve riportare gli estremi delle modalità di pagamento (contante, ricevuta bancaria, cambiale, ecc.) e deve essere datata e firmata. In alternativa può essere allegato alla fattura copia del bonifico bancario o della ricevuta bancaria, ovvero lettera della ditta emittente la fattura di dichiarazione di quietanza. Tale lettera deve riportare l’intestazione della ditta emittente la fattura stessa, gli estremi di quest’ultima, le modalità e i tempi di pagamento nonché la formula di quietanza liberatoria.

12. VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Le strutture e le attrezzature fisse realizzate con il contributo regionale non possono essere distolte dalle finalità e dall’uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienate, totalmente o parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla richiesta di collaudo; i macchinari e le attrezzature mobili, per un periodo di cinque anni dal loro acquisto.

E’ ammessa, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, l’alienazione anticipata di strutture, di impianti e di macchinari, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

L’inosservanza dei termini sopraindicati, anche quando ciò avviene in conseguenza della cessazione dell’attività dell’impresa e, se trattasi di società, anche in caso di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento, comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse e il recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

13. MODULISTICA.

Per il presente bando, i modelli predisposti dall’Assessorato Agricoltura e Qualità da utilizzare sono:

* domanda (modello 01/95);

* catastino soci cooperative (modello 02/95)

* elenco soci per le società di capitali (mod. 03/95)

* elenco fornitori per società di capitali (modello 04/95 );

* scheda rilevamento dati tecnico-economici (modello 05/95);

* scheda di auto-attribuzione del punteggio (modello 06/95)

* modello richiesta anticipo

* modello richiesta collaudo

* perizia asseverata di congruità di prezzi e quantità

* perizia asseverata di collaudo

* fac-simile garanzia fidejussoria per anticipo

* fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione

* fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

II INTERVENTI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La spesa minima ammissibile per le domande di contributo presentate ai sensi del presente bando è pari a 25.000 euro, la spesa massima ammissibile è pari a 520.000 euro.

Gli investimenti per il commercio al minuto (spacci, negozi, punti vendita, ecc...) saranno finanziati nel limite di spesa massima ammissibile di 120.000 euro.

Le abitazioni del personale di custodia saranno finanziati nel limite di spesa massima ammissibile di 62.000 euro.

Tali limiti di spesa devono essere considerati cumulativamente per l’art. 7 commi 7 e 8.

2. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO (art. 7, punto 7)

2.1 Iniziative finanziabili. Fatte salve le esclusioni contenute nella parte generale delle presenti istruzioni, sono finanziabili:

a) la costruzione ed il potenziamento;

b) la ristrutturazione e l’ ammodernamento;

c) l’acquisto

di impianti produttivi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

Tra le iniziative finanziabili sono compresi gli interventi per la tutela dell’ambiente, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, e lo smaltimento dei sottoprodotti ottenuti dai processi di trasformazione aziendale. Tali investimenti sono finanziabili esclusivamente se realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali oppure se tesi a superare i requisiti minimi in vigore.

L’acquisto di strutture esistenti è ammesso solo quando si tratti di impianti agroalimentari dismessi da almeno 1 anno, oppure di stabilimenti utilizzati per attività non agricole per i quali siano previsti investimenti significativi a fini di razionalizzazione e ristrutturazione per attività agroindustriali.

2.2 Agevolazioni previste.

- Contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile per investimenti localizzati in zone classificate di montagna;

- Contributo in conto capitale fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile per investimenti localizzati in zone classificate di pianura e collina ;

2.3 Procedure e documentazione.

Le domande, redatte su modello di domanda 01/95, dovranno essere presentate al Settore Sviluppo Agroindustriale dell’Assessorato, entro la data prevista dalla D.G.R. di approvazione del bando, accompagnate dalla seguente documentazione:

1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente con gli estremi di omologazione;

2. certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative agricole (se non è mai stato presentato) nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante della società da cui risultino gli estremi dell’iscrizione (solo per le cooperative e loro consorzi);

3. copia del provvedimento di riconoscimento delle Associazione dei Produttori Agricoli oppure indicazione degli estremi del provvedimento nel caso in cui il riconoscimento sia stato effettuato dalla Regione;

4. copia della delibera dell’organo competente, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l’intervento regionale (importo e descrizione del progetto) e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti;

5. elenco dei soci (mod. 02/95) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per cooperative e associazioni dei produttori);

6. elenco dei soci (mod. 03/95) con l’indicazione della qualifica e della percentuale di capitale posseduta da ognuno, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per le società di capitali);

7. elenco dei fornitori della materia prima (mod.04/95) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per le società di capitali) ;

8. copia degli accordi interprofessionali e dei contratti di coltivazione e vendita stipulati ai sensi della Legge n. 88/88 (solo per le società);

9. copia dell’ultima revisione biennale oppure della revisione straordinaria eseguita dal Ministero del Lavoro o dalle Organizzazioni cooperativistiche ufficialmente riconosciute (solo per le cooperative);

10. copia dell’ultimo bilancio di esercizio, recante gli estremi di deposito, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale dell’assemblea che ha approvato il bilancio;

11. certificato di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante della società e l’elenco degli amministratori;

12. computo metrico di massima distinto per categorie di opere (opere edili, macchinari, attrezzature, ecc.);

13. scheda rilevamento dati tecnico-economici (mod. 05/95);

14. scheda di auto-attribuzione del punteggio (modello 06/95);

15. dichiarazione di conformità all’originale dei documenti presentati in copia resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante unitamente a fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

2.4 Documentazione istruttoria. Le iniziative che hanno superato la fase di preistruttoria dovranno essere completate con la seguente documentazione:

1. computo metrico dettagliato di spesa, distinto per categorie di opere, che comprenda anche i macchinari e le attrezzature, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico progettista (anche solo quantitativo);

2. disegni dettagliati delle opere da eseguire con l’indicazione delle eventuali opere preesistenti (colorate in blu), di quelle da demolirsi (colorate in giallo) e di quelle da costruirsi (colorate in rosso). Inoltre dovrà prodursi una planimetria di insieme di tutti i fabbricati su scala 1:500 con riportati gli estremi catastali;

3. preventivi dettagliati di spesa di Ditte specializzate a scelta del beneficiario;

4. perizia asseverata di congruità di prezzi e quantità indicati nei preventivi;

5. relazione tecnica dettagliata, con l’indicazione del tempo occorrente per la realizzazione delle opere, firmata dal legale rappresentante e dal tecnico progettista;

6. titolo di possesso del terreno su cui devono sorgere le opere o dello stabilimento in cui devono essere installati i macchinari (certificato catastale, copia dell’atto di acquisto debitamente trascritto, compromesso di vendita, contratto di affitto registrato, ecc.);

7. copia della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto esecutivo;

8. concessione edilizia;

9. certificazione camerale uso antimafia (se il contributo supera L. 300.000.000).

2.5 Collaudo e liquidazione. La liquidazione del contributo verrà effettuata a seguito di specifica richiesta corredata dalla seguente documentazione:

1. perizia asseverata di collaudo;

2. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;

3. computo metrico consuntivo;

4. fatture dettagliate e quietanzate;

5. dichiarazione di iscrizione delle fatture sul registro IVA acquisti;

6. disegni esecutivi;

7. certificato di agibilità o equivalente;

8. certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio col quale si attesta che la società si trova nel pieno possesso ed esercizio dei propri diritti;

9. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione;

10.dichiarazione di conformità all’originale dei documenti presentati in copia resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante unitamente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

3. ACQUISTO MACCHINE. (art. 7, punto 8)

3.1 Iniziative finanziabili.

Acquisto macchinari ed attrezzature per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti e sottoprodotti; le strumentazioni di laboratorio, le apparecchiature informatiche e telematiche, gli automezzi adibiti unicamente al trasporto delle derrate trasformate e dei sottoprodotti derivanti dalla trasformazione aziendale, compresi gli automezzi adibiti al trasporto del latte.

Non sono finanziabili i mobili, gli arredi e le attrezzature per ufficio (telefoni, fax, fotocopiatrici,...), gli automezzi per il trasporto persone, l’attrezzatura minuta e i materiali di consumo.

3.2 Agevolazioni previste.

Contributi negli interessi su prestiti di durata quinquennale, stipulati in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, di importo pari alla spesa ammessa.

Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario, in via attualizzata, nella misura del 14% del prestito.

3.3. Procedure.

Le domande, redatte su modello 01/95, dovranno essere presentate al Settore Sviluppo Agroindustriale dell’Assessorato entro la data prevista dalla D.G.R. di approvazione del bando, accompagnate dalla seguente documentazione:

1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente con gli estremi di omologazione;

2. certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative agricole (se non è mai stato presentato) nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante della società da cui risultino gli estremi dell’iscrizione (solo per le cooperative e loro consorzi);

3. copia del provvedimento di riconoscimento delle Associazione dei Produttori Agricoli oppure indicazione degli estremi del provvedimento nel caso in cui il riconoscimento sia stato effettuato dalla Regione;

4. copia della delibera dell’organo competente, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l’intervento regionale (importo e descrizione del progetto) e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti; la delibera deve indicare l’istituto di credito finanziatore;

5. elenco dei soci (mod. 02/95) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per cooperative e associazioni dei produttori);

6. elenco dei soci (mod. 03/95) con l’indicazione della qualifica e della percentuale di capitale posseduta da ognuno, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per le società di capitali);

7. elenco dei fornitori della materia prima (mod.04/95) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per le società di capitali) ;

8. elenco dei soci con l’indicazione della percentuale di capitale posseduta da ognuno reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per le società di capitale)

9. copia degli accordi interprofessionali e dei contratti di coltivazione e vendita stipulati ai sensi della Legge n. 88/88 (solo per le società);

10. copia dell’ultima revisione biennale oppure della revisione straordinaria eseguita dal Ministero del Lavoro o dalle Organizzazioni cooperativistiche ufficialmente riconosciute (solo per le cooperative);

11. certificato di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante della società e l’elenco degli amministratori

12. elenco dettagliato delle attrezzature da acquistare con l’indicazione del relativo costo;

13. scheda rilevamento dati tecnico-economici (mod. 05/95);

14. scheda di auto-attribuzione del punteggio (modello 06/95);

15. dichiarazione di conformità all’originale dei documenti presentati in copia resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante unitamente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

3.4 Documentazione istruttoria. Le iniziative che hanno superato la fase di preistruttoria dovranno essere completate, con la seguente documentazione:

1. titolo di possesso dello stabilimento ove saranno collocati i macchinari;

2. un preventivo dettagliato di ditta specializzata per ogni attrezzatura;

3. perizia asseverata di congruità dei prezzi riportati nei preventivi

3.5 Collaudo e liquidazione. La liquidazione del contributo verrà effettuata a seguito di specifica richiesta corredata dalla sottoindicata documentazione:

1. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;

2. elenco delle attrezzature acquistate;

3. perizia asseverata di collaudo

4. fatture dettagliate e quietanzate;

5. dichiarazione di iscrizione delle fatture sul registro IVA acquisti;

6. copia autenticata del libretto di circolazione (per gli automezzi);

7. certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio col quale si attesta che la società si trova nel pieno possesso ed esercizio dei propri diritti;

8. copia del contratto di prestito stipulato con la Banca prescelta;

9. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione;

10. dichiarazione di conformità all’originale dei documenti presentati in copia resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante unitamente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.