Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 498/243039 del 8.11.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 498/243039 del 8.11.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Avataneo Giuseppe, residente in Via C. Colombo 30 (omissis), la concessione di derivazione d’acqua dal T. Banna nel territorio del Comune di Poirino in misura di mod. medi 0.16 (l/sec. 16) e massimi 0.30 (60 l/s) mediante attingimento con pompa, per irrigare Ha 15.99.29 di terreni nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 31/10/1987 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/11/1987 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31/12/2000 e sia corrisposto alla Regione Piemonte a partire dal 1/1/2001;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 23.3.2001:

(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Ditta concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 137 l/s fino al 31.12.2004 e 274 l/s a partire dal 1.1.2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaglie sulla sponda, di deposito di materiali in alveo o in prossimità dello stesso modificando l’alimetria dei luoghi e le sponde, nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed esse sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi e/o provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

L’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennità da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Art. 9 - Canone

A far tempo dal 31.10.1987, data di scadenza del precedente provvedimento di rinnovo della derivazione la Ditta concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto), al Ministero delle Finanze, i seguenti canoni:

(omissis)

A decorrere dal 1/1/2001 il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’annuo canone pari a lire 12.000 (dodicimila) relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2001, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

(omissis)