Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del dirigente del Servizio Gestione risorse idriche n. 496 - 243021 del 8.11.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 496 - 243021 del 8.11.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alle Sig.re Comba Maria e Comba Iva la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Noce nel territorio del Comune di Frossasco in misura di mod. max 0.12 (l/sec 12) e medi 0.008 (l/sec 0.8) per irrigare Ha 2.05.44 di terreni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso irriguo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.6.2001;

“(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha l’obbligo di lasciare defluire liberamente a valle un deflusso minimo istantaneo pari a:

- fino al 31/12/2004 21.32 l/s

- dal 1/1/2005 50 l/s

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, comporta l’applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. A carico del Concessionario saranno eseguire e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentare.

(omissis)

Art. 11 - Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’annuo canone pari a lire 6.400 (seimilaquattrocento) relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2000, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica.

(omissis)