Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del dirigente del Servizio Gestione risorse idriche n. 495 - 243011 del 8.11.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 495 - 243011 del 8.11.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Acque Potabili S.p.A. la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Messa con presa in Comune di Rubiana ad uso potabile, in misura di mod. medi 0,05 (5 l/s) e max 0,20 (20 l/s);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso idropotabile, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definitiva dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.7.2001;

(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari

In merito alla richiesta di deroga al valore del Deflusso Minimo Vitale (DMV) ai sensi dell’art. 4 comma a e c della D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa, dallo stramazzo tipo Cipolletti (collegato alla scala di risalita dell’ittiofauna), una portata minima istantanea pari a 20 l/s; come definito negli elaborati progettuali la base minore dello stramazzo dovrà essere di m. 0.25 e la base maggiore di m. 0.35.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

Inoltre il concessione deve predisporre in corrispondenza dello stramazzo per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto.

Secondo quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino con nota agli atti, la scala di risalita dell’ittiofauna dovrà essere realizzata con una pendenza contenuta entro il 15% con una adeguata ampiezza dei bacini di riposo tra uno stramazzo e il successivo.

“(omissis)

Art. 12 - Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo di Lire 545.026, pari ad Euro 281.48, corrispondente al canone minimo previsto per l’uso idropotabile. Tale importo è aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

(omissis)"