Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del dirigente del Servizio Gestione risorse idriche n. 494 - 242996 del 8.11.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 494 - 242996 del 8.11.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Giolitto Francesco la concessione di derivazione d’acqua nel territorio del Comune di Chiesanuova dalla Sorgente Fontana Rossa in misura di moduli max 0.055 (5,5 l/s) e medi 0.033 (3,3 l/s) e dal Rio del Monte di mod. max 0,10 (10 l/s) e medi 0,055 (5,5 l/s) ad uso ittiogenico, irriguo (superficie irrigata ha 8.49.18) e idroelettrico per produrre sul salto di m 20,40 la potenza nominale media di 2,00 kW, con restituzione nel Rio del Monte:

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 10/8/1999 data di entrata in vigore del D.P.R. 238/99, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso ittiogenico, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definitiva dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 1775/1933 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.7.2001;

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito alla richiesta di deroga al valore del Deflusso Minimo Vitale (DMV) ai sensi dell’art. 4 comma c della D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa, dallo stramazzo largo m. 0.30 e alto m. 0.20 posizionato nella traversa sul Rio del Monte, i seguenti valori di portata:

nel mese di dicembre la portata minima istantanea pari a 7,6 l/s;

nel mese di gennaio e febbraio la portata minima istantanea pari 5,9 l/s;

nel mese di marzo la portata minima istantanea pari a 9,1 l/s;

nei mesi di maggio e giugno la portata minima istantanea pari 35 l/s;

nei restanti mesi la portata minima istantanea pari a 20 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

(omissis)

Art. 13 - Canone

Per gli anni 1999 e 2000 il concessionario dovrà corrispondere al Ministero delle Finanze l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso ittogenico. In particolare per l’anno 1999 Lire 190.640 pari ad Euro 98,46 per l’anno 2000 Lire 192.928 pari ad Euro 99,64. Dallo 1/1/2001 il concessionario corrisponderà alla regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso ittiogenico, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica.

(omissis)