Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Provincia di Torino

Bando per l’assegnazione dei contributi relativi al 2º Semestre 2001 diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi taxi e noleggio con conducente ed autovettura

1. Riferimenti normativi

1.1. Il presente provvedimento ha la finalità di stabilire, per l’anno 2001, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto, tra i soggetti aventi diritto, dei fondi destinati all’incentivazione del rinnovo del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, in applicazione della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.

2. Beneficiari

2.1. Sono beneficiari dei contributi, di cui al presente provvedimento, i soggetti individuati dall’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.

3. Requisiti richiesti

3.1. E’ ammesso a contributo l’acquisto di autovettura nuove di fabbrica, avvenuto mediante contratto di compravendita o mediante locazione finanziaria con obbligo di riscatto della proprietà per entrambi i contraenti, in sostituzione di autovettura aventi destinazione di cui all’art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 _Nuovo codice della strada", ossia destinate al servizio di noleggio con conducente e autovettura o al servizio di taxi per il trasporto di persone.

3.2. I soggetti richiedenti il contributo devono aver acquistato le nuove autovettura nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001.

In caso di locazione finanziaria il contratto di leasing non può essere anteriore al 1 gennaio 2000 ed il riscatto per l’acquisto della proprietà dell’autovettura deve essere esercitato non oltre il 31 dicembre 2001. Nel caso di riscatto successivo a tale data, il soggetto richiedente potrà partecipare ai futuri bandi, purché entro i limiti temporali di validità della sopra citata legge regionale (2000-2004).

3.3. Per la concessione del contributo in oggetto, le autovettura da sostituire devono essere possedute dal soggetto richiedente da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo, sempre con destinazione di cui al precedente 3.1.

4. Entità del contributo

4.1. Il contributo è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto delle autovettura di cui all’art. 3, comma 1, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura. In caso di acquisizione dell’autovettura, già in locazione finanziaria, la determinazione della suddetta misura del 20% è computata sul prezzo d’acquisto sostenuto dal concedente il bene in locazione, ed il limite massimo di contribuzione, non superiore a lire 5 milioni, è commisurato al valore di riscatto.

4.2. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con altri contributi previsti da norme statali, regionali e comunitarie.

5. Concessione del contributo

5.1. Il contributo accordato verrà liquidato al proprietario dell’autovettura, che ne abbia fatto istanza ai sensi dell’art. 7, in un’unica soluzione subordinatamente alla riscossione dei trasferimenti regionali di finanziamento della citata L.R. 3/2000.

6. Presentazione delle domande

6.1. Per il secondo semestre dell’anno 2001 le domande devono essere presentate dal 5 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002.

6.2. Le domande, redatte in conformità ad apposito modulo, in bollo, devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra a mano presso:

Provincia di Torino - Segreteria del Servizio Trasporti - 3º Piano - Via Lagrange n. 2, Torino

con il seguente orario: dal Lunedì al Giovedì 9,00 - 12,00/14,00 -16,00; Venerdì 9,00 - 12,00

oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della Carta d’identità del soggetto richiedente.

6.3. Ove il suddetto termine cada in giorno festivo, esso viene prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.

Del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall’Ufficio incaricato a ricevere le domande di cui trattasi. Non sono consentiti altri mezzi di presentazione della domanda.

6.4. Le domande trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, ma non pervenute alla Provincia di Torino entro dieci giorni dal termine di scadenza, di cui al comma 1, non saranno ammesse al finanziamento del semestre corrente; saranno, comunque, prese in considerazione nel bando successivo.

6.5. Le domande che riportano dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno ammesse al finanziamento e dell’esito verrà data informazione all’interessato al fine della ripresentazione della domanda, fermo restando i termini di cui al comma 6.1.

7. Formazione della graduatoria

7.1. Le domande pervenute che avranno superato l’istruttoria amministrativa di conformità a quanto prescritto saranno inserite, al fine del finanziamento, in graduatoria, sentita la Commissione consultava provinciale di cui all’art. 5 della legge regionale n. 24/1995.

La graduatoria sarà formulata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati. Le domande non ammesse al finanziamento saranno elencate in una “lista degli esclusi”.

7.2. Qualora si verifichino situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando l’anzianità della vettura da sostituire.

7.3. La graduatoria avverrà sulla base dei criteri di priorità sotto indicati:

1) anzianità d’immatricolazione dell’autovettura da sostituire:

- per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, a partire dal 6º anno dalla data d’immatricolazione: punti 1 (uno);

2) svolgimento del servizio in comuni compresi nelle seguenti classi di dimensione demografica:

- comuni appartenenti all’Area Metropolitana torinese, come individuata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 51 - 2395/2000 dell’11/4/2000, avente per oggetto: “Servizio pubblico taxi nell’area metropolitana di Torino. Proposta di modifica ed integrazione del regolamento tipo per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L.R. 23/2/95 n. 24": punti 4 (quattro);

3) svolgimento del servizio in aree a domanda debole:

- servizio esercitato in uno dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Provincia di Torino: punti 3 (tre);

4) impiego di automobile a propulsione elettrica o mista (tradizionale ed elettrica): punti 2 (due).

7.4. Ai soggetti esclusi dal contributo verrà data comunicazione dell’esito, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

7.5. Nella formazione della graduatoria sono fin d’ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio.

8. Pubblicità

8.1. Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte trenta giorni prima del termine di scadenza della presentazione della domanda. Il bando e la relativa domanda sono inoltre inserite nel sito Internet www.provincia.torino.it, nonchè affisse all’Albo pretorio della Provincia di Torino.

8.2. La graduatoria e la lista degli esclusi saranno pubblicate all’Albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell’esito delle domande. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet www.provincia.torino.it.

9. Efficacia delle domande

9.1. Le domande ammesse al contributo verranno soddisfatte nei limiti dello stanziamento regionale. Le escluse per insufficienza del finanziamento regionale verranno automaticamente riconsiderate nel bando successivo, sino al termine del periodo previsto dalla L.R. n. 3/2000 (2000-2004), ed inserite nella nuova graduatoria.

10. Presentazione dei documenti

10.1. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla fine della pubblicazione prevista dall’art. 8.2. gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, in originale o in copia conforme emessa nel periodo di cui al suddetto art. 3 comma 2, di acquisto, della nuova autovettura per la quale si chiede il contributo, avvenuto con contratto di compravendita o con riscatto come previsto nel contratto di leasing.

10.2. La mancata ricezione della documentazione, entro il termine indicato al punto 10.1., comporta l’esclusione dal finanziamento per il secondo semestre dell’anno 2001.

Copia del bando e del modulo di domanda può essere ritirato presso il Servizio Trasporti della Provincia di Torino, Via Lagrange, 2 Tel. 011.8613526/7.

Torino, 5 dicembre 2001

Il Dirigente Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri