Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001
Comune di Entracque (Cuneo)
Decreto n. 1/2001. Oggetto: Occupazione durgenza dei beni immobili occorrenti per lesecuzione dei lavori di realizzazione infrastrutture a servizio degli impianti sciistici - Costruzione sovrappasso sulla strada provinciale
Il Responsabile del Servizio
- Visto il provvedimento della Giunta Comunale n. 53 in data 8/8/2000 divenuto esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione infrastrutture a servizio degli impianti sciistici - Costruzione sovrappasso sulla strada provinciale
- Visto il provvedimento della Giunta Comunale n. 94 del 5/9/2001, dichiarato immediatamente eseguibile, con cui è stato disposto di procedere alloccupazione durgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con lindicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;
- Considerato che lapprovazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti allapprovazione stessa, ai sensi dellart. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;
- Visto lart. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante lattribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e durgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza;
- Richiamati gli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge e 3 gennaio 1978, n. 1,
decreta
Art. 1
E disposta a favore del Comune di Entracque loccupazione durgenza degli immobili in Comune di Entracque e identificati come nellelenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di realizzazione infrastrutture a servizio degli impianti sciistici - Costruzione sovrappasso sulla strada provinciale:
Proprietà Dalmazia Trieste S.p.A.- Partita n. 3891 - Foglio 57 mapp. 196 sup. da occupare mq. 267
Art. 2
Loccupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.
Art. 3
Allatto delleffettiva occupazione degli immobili, lente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.
Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con lintervento di due testimoni che non siano dipendenti dellEnte interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Art. 4
Lavviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora, dovrà essere notificato dalloccupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo allalbo del Comune in cui sono siti gli immobili.
Art. 5
Al fine della determinazione dellindennità di occupazione lEnte occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione ai proprietari interessati.
Art. 6
Lindennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo e comunicata al proprietario, a cura delloccupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
Art. 7
Il decreto perde efficacia ove loccupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 8
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.
Entracque, 28 settembre 2001
Il Responsabile del Servizio
Laura Baudino