Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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Comune di Entracque (Cuneo)

Decreto n. 1/2001. Oggetto: Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione infrastrutture a servizio degli impianti sciistici - Costruzione sovrappasso sulla strada provinciale

Il Responsabile del Servizio

- Visto il provvedimento della Giunta Comunale n. 53 in data 8/8/2000 divenuto esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione infrastrutture a servizio degli impianti sciistici - Costruzione sovrappasso sulla strada provinciale

- Visto il provvedimento della Giunta Comunale n. 94 del 5/9/2001, dichiarato immediatamente eseguibile, con cui è stato disposto di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

- Considerato che l’approvazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti all’approvazione stessa, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

- Visto l’art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza;

- Richiamati gli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge e 3 gennaio 1978, n. 1,

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Entracque l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Entracque e identificati come nell’elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di realizzazione infrastrutture a servizio degli impianti sciistici - Costruzione sovrappasso sulla strada provinciale:

Proprietà Dalmazia Trieste S.p.A.- Partita n. 3891 - Foglio 57 mapp. 196 sup. da occupare mq. 267

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione dell’indennità di occupazione l’Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Entracque, 28 settembre 2001

Il Responsabile del Servizio
Laura Baudino