Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)

Atto di approvazione dell’accordo di programma tra Regione Piemonte - Provincia del Verbano Cusio Ossola - Comunità Montana Monte Rosa - Comune di Macugnaga per la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca

Il Sindaco

Richiamato l’art. 34 del D.Lgs. 267 del 18/8/01;

Richiamato il D.G.R. 24/11/97 n. 27-23223;

Vista la deliberazione G.C. n. 120 in data 5/7/01 di approvazione schema di Protocollo di Intesa;

Visto il Protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione di un Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del comune di Macugnaga e della Valle Anzasca sottoscritto in data 2/8/01;

Visto il verbale della Conferenza dei soggetti interessati all’Accordo, Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana Monte Rosa, Comune di Macugnaga, ai sensi art. 5.1 D.G.R. 24/11/97 n. 27-23223, in data 2/8/01;

Visto il Verbale della conferenza dei soggetti interessati all’accordo, Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana Monte Rosa, Comune di Macugnaga

Ai sensi art. 6.4 D.G.R. 24/11/97 n. 27-23223, in data 8/11/01;

Vista la Deliberazione C.C. in data 13/11/01 n. 40 di approvazione Accordo di Programma;

Visto che l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca è stato sottoscritto in data 15/11/01;

decreta

1° - Di approvare, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa, il Comune di Macugnaga, sottoscritto in data 15/11/’01 e finalizzato alla realizzazione del Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca.

2° - Di dare atto che l’Accordo di programma è costituito da una premessa e da n. 17 articoli.

Il Sindaco
Teresio Valsesia

Accordo di Programma
ai sensi dell’art. 34 decreto lgs. 18/8/2000 n. 267
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

tra

Regione Piemonte
Provincia Verbano-Cusio-Ossola
Comunità Montana Monte Rosa
Comune di Macugnaga

per

la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca consistente nei seguenti interventi:

(omissis)

tutto ciò premesso, le parti

convengono

Titolo primo:
Attività congiunte

Articolo 1

Validità delle premesse e delle tabelle

Le premesse e le tabelle fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, mentre gli Studi di Fattibilità, i progetti preliminari e la documentazione richiamata nel testo sono depositati presso il Comune a disposizione delle Parti.

Articolo 2

Oggetto

Oggetto del presente Accordo di Programma è la realizzazione, con relativo finanziamento, degli interventi inseriti nel Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, da realizzarsi nel Comune di Macugnaga e precisamente:

0) Coordinamento: consulenza amministrativa e legale al soggetto promotore per il coordinamento e l’attuazione dell’Accordo di programma, valutata all’1% dell’importo complessivo oltre a I.V.A. 20% (L. 149.000.000);

A1) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), limitatamente alle opere elettromeccaniche (L. 3.465.000.000);

A2) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), opere civili di miglioria e scale mobili (L. 820.000.000);

B) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi” (L. 2.060.000.000);

C) Riqualificazione del Centro sportivo polifunzionale comunale con tappeti trasportatori a nastro in sostituzione delle sciovie esistenti a servizio degli sciatori principianti a scopo didattico per l’insegnamento dello sci (L. 578.000.000);

D) Cessione da parte della Soc. Funivie di Macugnaga del primo tronco della funivia (Macugnaga-Alpe Bill) in favore del Comune di Macugnaga, al fine di garantire la gestione unitaria di entrambi gli impianti di arroccamento (revisione generale-spese accessorie, L. 1.200.000.000); l’importo dovrà essere oggetto di verifica peritale asseverata da parte di tecnico nominato dal Comune;

E1) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - I lotto - fornitura generatori di neve (L. 595.000.000);

E2) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - II lotto - esecuzione pista, opere edili e idrauliche (L. 2.000.000.000);

F) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili (L. 1.000.000.000);

G) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva (L. 360.000.000);

H) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti (L. 140.000.000).

Il totale degli investimenti del presente Accordo di programma è rimasto inalterato rispetto a quanto previsto nel Protocollo di Intesa mentre alcuni importi relativi a singoli progetti hanno subito aggiustamenti; gli importi si intendono comprensivi delle spese di progettazione e di ogni altra spesa tecnica, della consulenza amministrativa e legale per l’attuazione del presente Accordo, delle spese notarili e delle spese per la perizia asseverata, oltre che dell’I.V.A.

Nella definizione progettuale a venire i costi potranno subire ulteriori lievi aggiustamenti; nel caso in cui si verifichino costi supplementari la relativa copertura sarà a carico del Comune, fatto salvo sia l’eventualità di procedere ad Accordi integrativi, sia quanto previsto al successivo art. 8, penultimo e ultimo capoverso.

La documentazione tecnica e amministrativa relativa a detti interventi è depositata presso il Comune di Macugnaga.

Articolo 3

Soggetto responsabile e settori regionali competenti

Al Comune competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di Soggetto Promotore della realizzazione degli interventi previsti nel Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, oggetto del presente Accordo.

Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative per le attività inerenti la stipula dell’Accordo di Programma da parte della Regione nonché per il co-finanziamento delle opere e delle attività di cui all’art. 2 è il Settore Organizzazione turistica, Turismo sociale, Tempo libero della Direzione Turismo Sport Parchi.

Titolo secondo
Compiti ed obblighi delle parti

Articolo 4

Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente Accordo (in seguito dette più brevemente le “Parti”) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli che seguono.

Le Parti si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare gli interventi nonché per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle rispettive competenze.

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi le Parti si impegnano, in relazione alle proprie competenze, a compiere ogni attività prevista nelle premesse nonché negli allegati al presente Accordo.

Articolo 5

Progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali

Le fasi di progettazione, direzione lavori, l’esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione dei progetti, nonché l’affidamento mediante contratti di appalto ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana sono promosse e gestite dal Comune.

Con riferimento a quanto precisato nelle premesse al presente Accordo nonché in relazione a quanto evidenziato dalla citata Tabella 1, il Comune si impegna ad acquisire, prima dell’avvio dei lavori, i pareri e le autorizzazioni sovra locali necessarie; ugualmente per gli interventi la cui realizzazione è subordinata a variazione dello strumento urbanistico (F e G) il Comune provvederà all’approvazione di tali varianti secondo la procedura ordinaria prevista dalla L.U.R. (Legge Urbanistica Regionale).

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà e dall’operato del Comune, non risulti possibile dare corso alla realizzazione di uno o più interventi, fatto salvo il mantenimento delle finalità generali e dell’efficacia del Piano Operativo, ciò comporterà la decadenza degli interventi interessati e, in relazione all’uso dei finanziamenti non utilizzati, la possibilità di stipulare accordi integrativi da promuovere secondo le medesime procedure previste per il presente Accordo.

Prima dell’avvio dell’intervento A1 il Comune provvederà a entrare in possesso gratuitamente dalla Società Funivie di Macugnaga del secondo tronco della funivia (Alpe Bill - Monte Moro); entro l’estate del 2002 il Comune provvederà a entrare in possesso del primo tronco della funivia (Macugnaga - Alpe Bill) riconoscendo alla Società le spese sostenute per la manutenzione straordinaria una volta verificato l’importo mediante perizia eseguita da un tecnico abilitato incaricato dal Comune, in maniera da poter appaltare la gestione dell’intera funivia prima dell’inizio della stagione invernale 2002-2003.

Articolo 6

Gestione e destinazione d’uso

Le modalità di gestione delle opere realizzate saranno definite dal Comune secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e comunque nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Articolo 7

Comunicazione e controllo

L’attività di comunicazione relativamente al complesso degli interventi è a carico del Comune che si impegna a fornire ai Settori Regionali, Provinciali e della Comunità Montana competenti tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio sull’avanzamento dell’esecuzione delle opere.

Inoltre il Comune si impegna a fornire agli Enti aventi titolo, a norma di legge e del presente Accordo, tutte le informazioni richieste relativamente alla documentazione tecnico-amministrativa e contabile e alle opere.

Articolo 8

Finanziamento degli interventi

Il Comune, la Regione, la Provincia e la Comunità Montana, in virtù degli atti assunti preliminarmente a tal scopo (Documento 7), si impegnano ad erogare i fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nel presente Accordo mediante cofinanziamento per un importo globale di L. 12.367.000.000.

Potranno concorrere all’attuazione del presente Accordo, mediante convenzione, anche enti di diritto pubblico o privato con quote che andranno a ridurre l’onere regionale.

L’eventuale concorso finanziario di tali nuovi soggetti non costituirà modifica sostanziale all’Accordo e, pertanto, il necessario aggiornamento di quest’ultimo seguirà la procedura prevista al secondo comma del successivo art. 14.

I costi degli interventi, comprese le spese di progettazione e ogni altra spesa tecnica e le consulenze amministrative e legali necessarie per l’attuazione del presente Accordo, sono così ripartiti:

Regione Piemonte (72%) L. 8.867.000.000

Comune di Macugnaga (16%) L. 2.000.000.000

Provincia del V.C.O. (8%) L. 1.000.000.000

Comunità Montana (4%) L. 500.000.000

Totale (100%) L. 12.367.000.000

Il Comune previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 15, potrà utilizzare gli eventuali importi residui non impegnati nella realizzazione delle suddette opere, a seguito di ribassi d’asta, di economie verificatesi in occasione di adeguamenti progettuali, ecc., per finanziare opere di miglioria degli interventi compresi nel presente Accordo o per la realizzazione di eventuali altri nuovi interventi.

In quest’ultimo caso, dovranno essere stipulati Accordi integrativi da promuoversi secondo le procedure vigenti.

Articolo 9

Tempi di esecuzione degli interventi

I tempi di esecuzione degli interventi sono visualizzati nel cronoprogramma di cui alla Tabella 2 e qui di seguito descritti.

Coordinamento (inizio: stipula Accordo, termine: fine Accordo di Programma):

0) Consulenza amministrativa e legale al soggetto promotore per il coordinamento e l’attuazione dell’Accordo.

Prima fase (inizio: stipula Accordo, termine presunto: primavera 2003):

A1) Riqualificazione della funivia Alpe Bill - Monte Moro (2° tronco) limitatamente alle opere elettromeccaniche (l’impianto elettromeccanico dovrà entrare in funzione entro il 2002 al fine di garantirne l’esercizio a fini turistici per la stagione 2002-2003); preliminarmente verrà ceduto gratuitamente dalla Società Funivie di Macugnaga tale tronco della funivia Alpe Bill - Monte Moro;

B) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi”;

C) Riqualificazione del Centro sportivo polifunzionale comunale con tappeti trasportatori a nastro in sostituzione delle sciovie esistenti a servizio degli sciatori principianti a scopo didattico per l’insegnamento dello sci;

D) Cessione da parte della Soc. Funivie di Macugnaga del primo tronco della funivia (Macugnaga-Alpe Bill) in favore del Comune, al fine di garantire la gestione unitaria di entrambi gli impianti di arroccamento a partire dalla stagione 2002/2003.

Seconda fase (inizio: primavera 2003, termine presunto: primavera 2004):

A2) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), opere civili di miglioria e scale mobili;

E1) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune - I lotto - fornitura generatori di neve;

E2) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune II lotto - esecuzione pista, opere edili e idrauliche.

Terza fase (inizio: primavera 2004, termine presunto: primavera 2005):

F) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili;

G) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva;

H) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti.

Articolo 10

Trasferimento delle risorse

Il cofinanziamento della Regione riguarda i seguenti interventi: A1, A2, B, C, D, E1, oltre alle prestazioni di cui alla fase di Coordinamento e di consulenza (fase 0), come risulta dalla Tabella 3.

La Regione Piemonte - Settore Organizzazione Turistica, per gli interventi contraddistinti dai codici A1, A2, B, C, E1 destinatari della propria quota di cofinanziamento, si impegna ad erogare al Comune, su richiesta dello stesso, le somme di cui all’art. 8 secondo le seguenti modalità:

10% del finanziamento assegnato all’affidamento della progettazione da parte del Comune, a seguito di presentazione del relativo provvedimento di incarico;

40% del finanziamento alla comunicazione dell’inizio dei lavori;

40% del finanziamento al raggiungimento del 30% dei lavori (in base ai S.A.L. approvati);

10% o minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo e del quadro finale delle spese sostenute.

Il Comune si impegna a fornire alla Regione, ai fini dell’erogazione dei finanziamenti previsti, le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti gli interventi secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli stessi Settori regionali competenti.

Per quanto concerne l’intervento D la Regione Piemonte si impegna all’erogazione del relativo finanziamento su richiesta del Comune ed a favore di quest’ultimo secondo le seguenti modalità:

100% del finanziamento assegnato o minor somma, a seguito di presentazione di perizia asseverata a cura di tecnico incaricato dal Comune e del conseguente provvedimento comunale inerente la cessione. Il Comune di Macugnaga si impegna a sua volta a presentare a seguito dell’avvenuta cessione la documentazione amministrativa e contabile di riscontro.

Per quanto concerne l’attività di Coordinamento e consulenza, la Regione si impegna all’erogazione del relativo finanziamento, su richiesta del Comune e a favore di quest’ultimo, secondo le seguenti modalità:

100% del finanziamento assegnato o minor somma necessaria, a seguito dell’assegnazione formale dell’incarico di consulenza (o degli incarichi) da parte del Comune di Macugnaga e relativa presentazione del provvedimento di incarico comprensivo del disciplinare.

Il Comune di Macugnaga si impegna, a sua volta, ad utilizzare tale finanziamento per l’affidamento dell’incarico di consulenza provvedendo alla liquidazione degli onorari secondo modalità temporali, da definire nello stesso disciplinare di incarico, che risultino proporzionali alla progressione delle attività di coordinamento e di consulenza connesse con l’attuazione e la durata complessiva dell’Accordo.

Il Comune si impegna altresì a fornire alla Regione, in occasione di ognuna delle liquidazioni di onorario eseguite, una relazione sintetica sullo svolgimento delle attività di coordinamento e di consulenza svolte fino a quel momento comprensiva della documentazione contabile di riscontro.

La Provincia per l’intervento destinatario della propria quota di cofinanziamento si impegna ad erogare il finanziamento di cui all’art. 8 al Comune su richiesta dello stesso, secondo le seguenti modalità:

10% del finanziamento assegnato all’affidamento della progettazione da parte del Comune a seguito di presentazione del relativo provvedimento di incarico

40% del finanziamento alla comunicazione dell’inizio dei lavori

40% del finanziamento al raggiungimento del 30% dei lavori (in base ai S.A.L. approvati)

10% o minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo e del quadro finale delle spese sostenute.

Il Comune si impegna a fornire alla Provincia le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti gli interventi, secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli uffici competenti.

La Comunità Montana per ognuno degli interventi destinatari della propria quota di cofinanziamento si impegna ad erogare i finanziamenti di cui all’art. 8 al Comune su richiesta dello stesso, secondo le seguenti modalità:

10% del finanziamento assegnato all’affidamento della progettazione da parte del Comune a seguito di presentazione del relativo provvedimento di incarico

40% del finanziamento alla comunicazione dell’inizio dei lavori

40% del finanziamento al raggiungimento del 30% dei lavori (in base ai S.A.L. approvati)

10% o minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo e del quadro finale delle spese sostenute.

Il Comune si impegna a fornire alla Comunità Montana le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti l’intervento, secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli uffici competenti.

Articolo 11

Tempi e validità dell’Accordo

Il Comune si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro l’anno 2005, termine di validità dell’accordo.

Eventuale proroga del termine di validità dell’Accordo potrà essere concessa, a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, dal Collegio di Vigilanza.

Titolo Terzo
Disposizioni finali

Articolo 12

Vincolatività dell’Accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 13

Modifiche ai progetti

Eventuali varianti in corso d’opera relative ai progetti compresi nel presente Accordo, conformi alle norme vigenti in materia, dovranno essere preventivamente comunicate al Collegio di Vigilanza.

Articolo 14

Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e con le procedure vigenti in materia di promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale proposte dalle Parti saranno valutate dal Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all’approvazione degli Enti sottoscrittori senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Articolo 15

Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Il Collegio, per l’esercizio delle predette funzioni, è composto da:

un componente nominato dall’Assessore al Turismo della Regione

un componente nominato dal Presidente della Provincia

un componente nominato dalla Comunità Montana Monte Rosa

un componente nominato dal Sindaco del Comune che lo presiede.

Articolo 16

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art. 15.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, le controversie saranno esaminate e risolte da un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà formato da 4 membri, uno designato dalla Regione, uno dalla Provincia, uno dalla Comunità Montana e uno dal Comune i quali giudicheranno con equità la questione entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

Articolo 17

Approvazione e pubblicazione

Il presente Accordo, definito nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 24/11/1997, n. 27-23223, è approvato a norma dell’art. 34 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali mediante provvedimento di approvazione del Sindaco, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Macugnaga, 15 novembre 2001

Per la Regione Piemonte
L’Assessore al Turismo
Ettore Racchelli

Per la Provincia Verbano-Cusio-Ossola
Il Presidente
Ivan Guarducci

Per la Comunità Montana Monte Rosa
Il Presidente
Gian Franco Rainelli

Per il Comune di Macugnaga
Il Sindaco
Teresio Mario Valsesia

Tabelle, parte integrante del presente accordo di programma: Omissis