ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Castiglione Torinese (Torino)

Atti del Sindaco del 13/9/2001 ai sensi dell’art. 34 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Accordo di programma ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare - campagna 2002

Provincia di Biella

Modificazione accordo di programma tra la Provincia di Biella, i comuni di Cossato e Quaregna per la realizzazione di pista ciclabile lungo la SP 300 stipulato in data 6/11/2001


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Comunicato - Avviso di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 categoria progettuale n. 13 dell’allegato A2, del progetto per la realizzazione di una Bonifica Agraria nell’Azienda Agricola Santa Rosa fase II in Comune di Casalbeltrame (NO), presentato dal Sig. Zanetta Carmelo, Legale Rappresentante della S.r.l. Valle Ticino con sede in Oleggio - Frazione San Giovanni

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Rio Luvia in Comune di Garessio con linea elettrica aerea MT a 15 kV

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Comune di Barge - Richiesta autorizzazione in linea idraulica per esecuzione dei lavori di ampliamento ponte sul torrente Grana in Via Soleabò

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Sig. Airaudo Antonio - Richiesta autorizzazione costruzione muri in c.a. di difesa spondale lungo la sponda orografica dx del Rio Secco in Comune di Bagnolo P.te

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/60 - Comune di Villar S. Costanzo - Richiesta autorizzazione per realizzazione scogliere e ripristino sezione idraulica

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle risorse idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Oggetto del procedimento: Comune di Rovasenda (VC) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo del Consorzio Bonifica Baraggia Vercellese ubicato in località Cascina Bianca - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bogogno (Novara)

Statuto comunale

Comune di Genola (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di La Loggia (Torino)

Modifica allo Statuto comunale

Comune di Savigliano (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07.06.2001)

Comune di Villanova d’Asti (Asti)

Modifiche allo statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobile

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione della graduatoria provvisoria

Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.10.2001 divenuta esecutiva il 16.11.2001 - Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) delle aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di nuovo impianto DI.7A - DI.7B denominato “Rilate” - Approvazione progetto Definitivo

Comune di Borgolavezzaro (Novara)

Deliberazioni del Consiglio comunale n. 21 del 13.6.2001 divenuta esecutiva il 26.6.2001 e n. 38 del 13.9.2001 divenuta esecutiva il 18.10.2001 - Regolamento Edilizio Comunale - Approvazione

Comune di Busano (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata immobile in Vicolo Sant’Efrem di proprietà Strumia D. - Saglia M.

Comune di Collegno (Torino)

Avviso ad opponendum (Art. 360, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

Comune di Foglizzo (Torino)

Tariffe di distribuzione dell’acqua potabile a carico dell’utenze comunali

Comune di Fossano (Cuneo)

Estratto bando di concorso assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Comune di Grugliasco (Torino)

Occupazione d’urgenza e asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la realizzazione di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est

Comune di Leinì (Torino)

Bando di concorso generale n. 1 per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. di nuova costruzione o disponibili per risulta ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i.

Comune di Pombia (Novara)

Decreto di occupazione n. 1/2001. decreto di occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione opere fognarie e strada di collegamento fra la S.P. 29 (Via Brera) e il centro sportivo comunale (via L. da Vinci)

Comune di Rivoli (Torino)

Estratto del Decreto n. 1/2001 prot. 44739 - Determinazione indennità di esproprio terreni necessari per il completamento dell’area Urbanistica IN3 per il Piano Insediamenti Produttivi.

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto occupazione d’urgenza n. 198

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto occupazione d’urgenza n. 199

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto occupazione d’urgenza n. 200

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di completamento della via S. Cristina

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di sistemazione della via Rio San Gallo - prolungamento via Lombardia e realizzazione collegamento tra via S. Gallo e via Lombardia (2° lotto)

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di sistemazione della via Partigiani e collegamento tra via Milano e via Verdi con la realizzazione di via Vivaldi

Comune di Toceno (Verbano Cusio Ossola)

Decreto di occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei Parcheggi in Località Arvogno

Comune di Trofarello (Torino)

Art. 46 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e s.m.i.. Asservimento delle aree occorse per la realizzazione della nuova rete idrica interrata a seguito dell’ampliamento dell’alveo del Rio Sauglio per la confluenza del Rio Rigolfo nonchè per lo spostamento del ponticello di attraversamento del rio Sauglio con conseguente aggravio della servitù di passaggio

Comune di Usseaux (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Usseaux (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Venaria Reale (Torino)

Bando di concorso generale emesso dal comune di Venaria Reale per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nel Comune dell’ambito territoriale n. 4

Comune di Vinovo (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare della variante in itinere al progetto preliminare, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 16.4.1999, della variante generale di P.R.G.C.

Comunità Montana Valsesia - Varallo (Vercelli)

Avviso ad opponendum

Consorzio Acea - Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

Consorzio Acea - Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

Ordine Mauriziano - Torino

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili

Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 1092/74605 del 6/9/01 - Oggetto: T.U. 1775/33 - L. 36/94 - L.R. 5/94. Derivazione n. 678; Ditta: Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A. Corso d’acqua: Rio Acquestriate. presa d’atto variazione ubicazione opera di presa

Provincia di Torino

Assegnazioni contributi di cui alla L.R. n. 3/2000. Pubblicazione graduatoria degli ammessi e lista degli esclusi relative al primo semestre 2001

Provincia di Torino

Oggetto: Prat. 48/2000 Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di allargamento nell’abitato di Cascinette in prossimità dell’impianto semaforico lungo la S.P. 74 di Chiaverano

Provincia di Torino

Prat. 67/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione incroci pericolosi sulla circonvallazione di Santena lungo la S.P. 122 di Chieri

Provincia di Torino

Prat. 85/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla costruzione del nuovo istituto tecnico industriale di Rivoli

Regione Piemonte - Direzione regionale opere pubbliche - settore opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania

R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 97

Residenza Assistenziale Albergo di S. Croce - Villastellone (Torino)

Estratto avviso d’asta vendita fondi di proprietà dell’Ente siti nei Comuni di Villastellone e Cambiano

Società Canavesana Servizi S.p.A. - Ivrea (Torino)

Convocazione dell’assemblea degli azionisti


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Castiglione Torinese (Torino)

Atti del Sindaco del 13/9/2001 ai sensi dell’art. 34 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Accordo di programma ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare - campagna 2002

IL SINDACO

Rilevato che:

Su iniziativa del Sindaco di Castiglione Torinese è stata indetta per il giorno 7/9/2001 una riunione per la stipula di un accordo di programma riguardante la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare, tra i Sindaci dei Comuni di Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese, Volpiano.

In detta riunione tutte le Amministrazioni convocate hanno espresso il proprio consenso unanime alla stipula dell’accordo di programma “ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare”, e pertanto in tale data lo hanno sottoscritto.

L’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 c. 1) deve essere approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alla competenza del Sindaco di Castiglione Torinese.

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Il Sindaco

Approva l’accordo di programma “ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare”, sottoscritto il 7/9/2001 dai Sindaci dei Comuni di Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese e Volpiano, il quale costituisce parte integrante del presente atto.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell’accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Castiglione Torinese, 13 settembre 2001

Il Sindaco
Terenzio Laureri

Accordo di programma

ex art. 34 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare.

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Castiglione Torinese, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24.10.1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi:

sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data odierna

Tra

i Comuni di Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese, Volpiano

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 34 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

Art. 1
Finalità

Terminata nel 2000 la prima fase di studio del territorio, di mappatura dei focolai larvali e monitoraggio delle specie di zanzare presenti, e il primo anno di interventi effettuati nel 2001, utilizzando tutti i dati raccolti, nel 2002 si intende procedere con l’aggiornamento della mappatura dei focolai larvali e alla realizzazione di un programma di interventi di disinfestazione tramite metodi di lotta biologica e integrata, utilizzando prodotti larvicidi con cui trattare i focolai larvali di culicidi segnalati.

Verrà inoltre svolta attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare.

Art. 2
Finanziamento

1. La spesa massima dell’intervento per la seconda fase è stimata in L. 177.526.500 pari ad euro 91.684,78 IVA inclusa da ripartirsi tra i singoli Comuni pro-quota in proporzione alla superficie territoriale di competenza come risulta dall’allegato “A” al presente accordo:

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Castiglione Torinese la quota a suo carico, così come segue:

- assunzione formale dell’impegno di spesa da parte del responsabile competente, relativo all’onere a carico del Comune per l’intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Castiglione Torinese che dovrà essere effettuata al maturare di debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all’art. 1;

2. I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accordo, cedono irrevocabilmente al Comune di Castiglione Torinese le quote contributive assegnate dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 24.10.1995, n. 75, autorizzando la stessa Regione Piemonte ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all’ente promotore.

3. Il Comune di Castiglione Torinese, al termine dell’intervento, presenterà a tutti gli enti aderenti dettagliato rendiconto delle somme attribuite a spese, restituendo eventuali economie.

Art. 3
Modalità e tempi

L’ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all’art. 2.1 ed approvato il seguente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell’art. 34 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, procederà all’individuazione del personale Responsabile Tecnico-scientifico e Tecnico di Campo a cui affiderà la materiale esecuzione delle attività di cui l’art. 1 del presente accordo, che si dovrà concludere entro il 2002. Tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti per il seguito degli interventi.

Art. 4
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Castiglione Torinese e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante degli stessi designato.

Detto Collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Castiglione Torinese.

Art. 5
Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta, in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l’Arbitrato, da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in Castiglione Torinese il 7 settembre 2001.

Comune di Brandizzo F.to il Sindaco Buscaglia Roberto

Comune di Castiglione Torinese F.to il Sindaco Laurari Terenzio

Comune di Gassino Torinese F.to il Sindaco Varetto Maria Carla

Comune di Rivalba F.to il Sindaco Rosso Davide

Comune di San Mauro Torinese F.to il Sindaco Coggiola Giacomo

Comune di San Raffaele Cimena F.to il Sindaco Corrù Angelo

Comune di Settimo Torinese F.to il Sindaco Ossola Giovanni

Comune di Volpiano F.to il Sindaco Goia Francesco

Allegato (fare riferimento al file PDF) “A”

Elenco dei comuni aderenti all’accordo di programma per il progetto di intervento di lotta biologica alle zanzare e riparto dei costi:



Costo totale dell’intervento    L.    177.526.500    pari ad euro 91.684,78
Contributo regionale    L.    88.763.250    pari ad euro 45.842,39
Spese da ripartire tra gli enti    L.    88.763.250    pari ad euro 45.842,39
Totale superficie territoriale            14.191 Ha
Costo intervento per Ha    L.    12.509    pari ad euro 6.46
Popolazione residente            104.481 unità
Costo intervento per abitante    L.    1.699,13    pari ad euro 0,87

Comuni    Superficie    Popolazione residente    quota a carico     quota a carico     Totale
            del Comune     del Comune
            (50% del totale)      (50% del totale)
            ripartizione     ripartizione
            per superficie    per popolazione
Brandizzo    641    7.555    2.004.695    3.209.226    5.213.921
Castiglione T.se    1.417    5.497    4.431.595    2.335.025    6.766.620
Gassino T.se    2.045    9.069    6.395.633    3.852.346    10.247.979
Rivalba    1.091    971    3.412.047    412.463    3.824.510
San Mauro T.se    1.255    18.179    3.924.948    7.722.108    11.647.056
San Raffaele Cimena    1.200    2.878    3.752.938    1.222.522    4.975.460
Settimo T.se    3.300    47.202    10.320.581    20.050.550    30.371.130
Volpiano    3.242    13.130    10.139.188    5.577.385    15.716.574

Totale    14.191    104.481    44.381.625    44.381.625    88.763.250






Provincia di Biella

Modificazione accordo di programma tra la Provincia di Biella, i comuni di Cossato e Quaregna per la realizzazione di pista ciclabile lungo la SP 300 stipulato in data 6/11/2001

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta

è approvata la modificazione dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Biella e i Comuni di Quaregna e Cossato, per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP 300.

(omissis)

Il Presidente
Orazio Scanzio


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Comunicato - Avviso di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 categoria progettuale n. 13 dell’allegato A2, del progetto per la realizzazione di una Bonifica Agraria nell’Azienda Agricola Santa Rosa fase II in Comune di Casalbeltrame (NO), presentato dal Sig. Zanetta Carmelo, Legale Rappresentante della S.r.l. Valle Ticino con sede in Oleggio - Frazione San Giovanni

In data 9.11.2001 il Sig. Zanetta Carmelo, Legale Rappresentante della S.r.l. Valle Ticino con sede in Oleggio - Frazione San Giovanni, ha depositato presso l’Ufficio di Deposito Progetti - Ufficio V.I.A. - dell’Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio, sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 40/1998, categoria progettuale n. 13 dell’allegato A2, copia degli elaborati relativi al progetto per la realizzazione di una Bonifica Agraria, finalizzati al miglioramento fondiario su alcuni terreni appartenenti all’Azienda Agricola Santa Rosa di proprietà della Dott.ssa Busolo e Distinti in Catasto Terreno Comune di Casalbeltrame per la durata di anni 3 dall’autorizzazione, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata all’Amministrazione Provinciale di Novara - Ufficio Deposito Progetti - in data 9.11.2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale “La Stampa”, pubblicato in data 6.11.2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378430, per quarantacinque giorni a partire dal 9.11.2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 6 e dall’art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale, Tutela e Sviluppo del Territorio, Dott. Alberto Ventura, telefono 0321/378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell’atto.

Il Responsabile del Procedimento
Alberto Ventura



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Rio Luvia in Comune di Garessio con linea elettrica aerea MT a 15 kV

Data di avvio: 23 ottobre 2001

N. di protocollo dell’istanza: 35927

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Comune di Barge - Richiesta autorizzazione in linea idraulica per esecuzione dei lavori di ampliamento ponte sul torrente Grana in Via Soleabò

Data di avvio: 23/10/2001

N. di protocollo dell’istanza: 35963

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Sig. Airaudo Antonio - Richiesta autorizzazione costruzione muri in c.a. di difesa spondale lungo la sponda orografica dx del Rio Secco in Comune di Bagnolo P.te

Data di avvio: 30/10/2001

N. di protocollo dell’istanza: 37077

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/60 - Comune di Villar S. Costanzo - Richiesta autorizzazione per realizzazione scogliere e ripristino sezione idraulica

Data di avvio: 7/11/2001

N. di protocollo dell’istanza: 38003

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle risorse idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Oggetto del procedimento: Comune di Rovasenda (VC) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo del Consorzio Bonifica Baraggia Vercellese ubicato in località Cascina Bianca - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 14/11/2001.

N. di protocollo dell’istanza: 8815 N. assegnato: 244

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all’istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bogogno (Novara)

Statuto comunale

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo Pretorio

Art.6 Stemma e Gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.7 Organi

Art.8 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 8 Consiglio Comunale

Art. 10 Sessioni e convocazioni

Art.11 Commissioni

Art. 12 Gruppi consiliari

Art. 13 Consiglieri

Art.14 Diritti e Doveri dei Consiglieri

Art. 15 Il Sindaco

Art. 16 Attribuzioni di Amministrazione

Art. 17 Attribuzioni di vigilanza

Art. 18 Attribuzioni di organizzazione

Art. 19 Linee programmatiche di mandato

Art. 20 ViceSindaco

Art. 21 Cessazione dalla carica

Art. 22 Impedimento permanente del Sindaco

Art. 23 Mozione di sfiducia

Art. 24 Giunta Comunale

Art. 25 Nomina della Giunta Comunale

Art. 26 Attribuzioni

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 27 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 28 Principi e criteri organizzativi

Art. 29 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 30 Segretario Comunale

Art. 31 Ruolo e funzioni

Art. 32 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 33 Dipendenti comunali

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 34 Servizi pubblici comunali

Art. 35 Aziende Speciali ed Istituzioni

Art. 36 Società per azioni o a responsabilità limitata

CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 37 Convenzioni

Art. 38 Consorzi

Art. 39 Accordi e Conferenze

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE -

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 40 Partecipazione dei cittadini

Art. 41Referendum comunale

Art. 42 Associazionismo

Art. 43 Volontariato

CAPO II DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 44 Accesso agli atti

Art. 45 Diritto di informazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 46 Finanza e Contabilità

Art. 47 Ordinamento tributario

Art. 48 Bilancio e Rendiconto di Gestione

Art. 49 Disciplina dei contratti

Art. 50 Revisione economico-finanziario

Art. 51 Principi generali del controllo interno

Art. 52 Tesoreria

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 53 Modifiche dello Statuto

Art. 54 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1
Principi fondamentali

1. La Comunità di Bogogno è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2
Finalità

1.Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione Italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

2.Il Comune ricerca la cooperazione e la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla attività amministrativa.

3.In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale, dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d)la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e)il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

f)la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione.

Art.3
Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali presenti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4
Territorio e sede comunale

1.La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Arbora, Montecchio e Bogogno e dai cascinali sparsi storicamente riconosciuti dalla Comunità.

2.Il territorio del Comune si estende per ha 843 e confina con i Comuni di Agrate Conturbia, Cressa, Suno, Veruno e Borgomanero.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell’agglomerato di Bogogno, ch’è il capoluogo.

4.Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sala consiliare del Centro Sociale “Cesare Pavese”. In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

5.La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art.5
Albo Pretorio

1.La giunta individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3.il Segretario dell’ente cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art.6
Stemma e Gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “BOGOGNO”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 7 agosto 1992.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove esita un interesse pubblico.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.7
Organi di governo

1.Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

2.Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

3.Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività di impulso e propositiva nei confronti del Consiglio.

Art.8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

8. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.

9. L’originale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all’originale dal segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.

Art.9
Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l’assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4.Il Consiglio Comunale per tutti gli atti di propria competenza assume anche gli eventuali impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

5. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell’organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all’uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

8. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art.10
Sessioni e convocazioni

1.L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2.Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione

3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di ventiquattro ore

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. I lavori sono presieduti dal Sindaco.

5. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione può avvenire almeno ventiquattrore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima nel caso di sessioni ordinarie; due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 12 ore prima nei casi si convocazione d’urgenza.

7. La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione".

8. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono assolti dal Vice sindaco in caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni rimozione o decesso del Sindaco.

Art.11
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire Commissioni.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistemo di rappresentanza plurima o per delega.

3. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso organo consiliare, con le modalità previste dal regolamento. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all’amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità e idoneità all’espletamento dell’incarico.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco o gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

5. Ove saranno istituite commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo la Presidenza sarà attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art.12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei consigliere, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino formati di almeno 2 consiglieri.

Art.13
I Consiglieri

1.La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l’intera comunità.

2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale cessano dalla carica nei casi di incompatibilità prevista dalla legge, e in caso di morte";

4 Il consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive dal Consiglio è dichiarato decaduto;

5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. E’ pronunciata dal Consiglio non prima di dieci giorni dall’avvenuta notifica della relativa proposta;

6. La valutazione dell’accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in consiglio in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento.

7. Alla surroga dei consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta;

8. E’ facoltà di ogni singolo consigliere presentare per iscritto, e presentare al Consiglio le dimissioni dalla carica; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede, non oltre dieci giorni dalla presentazione all’Ufficio protocollo, alla surroga.

9.La surrogazione del Consigliere deceduto deve avvenire entro dieci giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.

10.La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo.

11.I Consiglieri Comunali hanno titolo ad un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.

12.Il gettone di presenza, può essere a richiesta trasformato in indennità di funzione, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.

Art.14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono disciplinati dal regolamento.

2.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei modi e con i limiti previsti dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

3.Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l’ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l’ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

6. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Art. 16
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di essi a singoli assessori o consiglieri. In particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.18 del D.lvo 267/2000
d. emana le ordinanze con tingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art.50 del D.Lvo 267/2000.

e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo.

f. conferisce e revoca al segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni.

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili.

Art.17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali. le sistituzioni e le società per azioni, apparteneti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente, o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull’attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume inziiative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuattivi espressi dalla giunta.

Art.18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consilgieri ;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliarti e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Articolo 19
Linee Programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante tutto il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti entro venti giorni dall’avvenuta notifica di deposito nella segreteria comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Articolo 20
Vicesindaco

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L’incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall’esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art.21
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.

Art. 22
Impedimento permanente del Sindaco

1. L’impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all’amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 23
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art.24
Giunta Comunale

1.La giunta comunale è l’organo di governo che collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o Statuto, al Sindaco e ai responsabili di servizi.

2.Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente

Art.25
Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiori a quattro di cui il Vice-Sindaco di nomina sindacale.

2. Due assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la loro delega.

4. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

5. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

6. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art.26
Attribuzioni

1.La Giunta Comunale, che agisce con provvedimenti deliberativi collegiali, compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Essa riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

2.La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, ai responsabili dei servizi."

3.La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi, al Segretario comunale.

c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) definisce condizioni per accordi, approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, ed in materia urbanistica approva i piani di edilizia privata convenzionata previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le competenze consiliari;

f) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;

g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e riservati su proposta del responsabile del servizio interessato;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici e privati nei casi non disciplinati dall’apposito regolamento o non previsti nei documenti programmatici di bilancio;

n) decide in ordine alla controversie che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente in merito alle competenze funzionali;

o) adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

p) Autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell’ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell’ente.

4. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all’eventuale impegno di spesa.

Art.27
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l’assessore anziano. L’anzianità tra gli assessori è determinata dall’età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 28
Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 29
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

Art.30
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art.31
Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio di Segretario generale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei servizi e dagli altri regolamenti nonchè tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

6. Nel caso sia istituita la figura del direttore generale, le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

7. Quando non risulta stipulata una convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere attribuite al Segretario Comunale sentita la Giunta.

Art. 32
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7.I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare la funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.In caso di assenza dei responsabili la responsabilità è attribuita al direttore per quanto di competenza.

8. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato.

Art. 33
Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 34
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 35
Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

3. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 36
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

CAPO III
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 37
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 38
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 39
Accordi e Conferenze

1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3.Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 40
Partecipazione dei cittadini

1. L’amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 41
Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L’indizione del referendum può essere chiesta anche dal 30% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.

6. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 42
Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 43
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell’Amministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

CAPO II
DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE
DEL CITTADINO

Art. 44
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l’ufficio competente a trattare l’affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell’istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

4. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzatO al fine di garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 45
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell’ambito della sede municipale, denominato “Albo Pretorio”. Può essere effettuata, a seconda dell’interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. L’affissione viene curata dal segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 46
Finanza e Contabilità

1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

4. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d’ufficio.

Art. 47
Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 48
Bilancio e Rendiconto di Gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.

3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 49
Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 50
Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione .

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell’ambito del Comune.

Art. 51
Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

Art.52
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere e tenute a dare comunicazione all’ente 15 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 53
Modifiche dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.



Comune di Genola (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Definizione.

Art. 2. Autonomia.

Art. 3. Sede.

Art. 4. Territorio.

Art. 5. Stemma - Gonfalone - Fascia Tricolore - Distintivo del Sindaco.

Art. 6. Pari opportunità.

Art. 7. Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi.

Art. 8. Conferenza Stato - Città - Autonomie locali.

Art. 9. Tutela dei dati personali.

TITOLO II

ORGANI COSTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10. Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenze.

Art. 11. Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo.

Art. 12. Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri.

Art. 13. Sessioni del Consiglio.

Art. 14. Esercizio della potestà regolamentare.

Art. 15. Commissioni consiliari permanenti.

Art. 16. Costituzione di commissioni speciali.

Art. 17. Indirizzi per le nomine e le designazioni.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 18. Elezione del Sindaco e rappresentanza legale.

Art. 19. Linee programmatiche.

Art. 20. Dimissioni del Sindaco.

Art. 21. Vice Sindaco.

Art. 22. Delegati del Sindaco.

Art. 23. Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione.

Art. 24. Nomina della Giunta.

Art. 25. La Giunta - Composizione e presidenza.

Art. 26. Competenze della Giunta.

Art. 27. Funzionamento della Giunta.

Art. 28. Cessazione dalla carica di assessore.

Art. 29. Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30. Partecipazione dei cittadini.

Art. 31. Riunioni ed assemblee.

Art. 32. Consultazioni.

Art. 33. Istanze e proposte.

Capo II

REFERENDUM

Art. 34. Azione referendaria.

Art. 35. Disciplina del referendum.

Art. 36. Effetti del referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 37. Istituzione dell’ufficio - Nomina - Requisiti - Durata.

Art. 38. Prerogative e mezzi - Rapporti con il Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 39. Albo Pretorio.

Art. 40. Svolgimento dell’attività amministrativa.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’

Art. 41. Demanio e patrimonio.

Art. 42. Ordinamento finanziario e contabile.

Art. 43. Revisione economico-finanziaria.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 44. Forma di gestione.

Art. 45. Gestione in economia.

Art. 46. Aziende speciali.

Art. 47. Istituzioni.

Art. 48. Società.

Art. 49. Concessione a terzi.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50. Convenzioni.

Art. 51. Accordi di programma.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52. Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 53. Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 54. Organizzazione del personale.

Art. 55. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

Art. 56. Incarichi esterni.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 57. Segretario comunale - Direttore generale.

Art. 58. Vice Segretario comunale.

Art. 59. Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 60. Avocazione.

Art. 61. Ufficio di staff.

Art. 62. Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63. Entrata in vigore.

Art. 64. Modifiche dello statuto.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Genola è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in via Roma, n. 25. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Genola.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, in funzione di Presidente del Consiglio. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono messe a disposizione dei consiglieri comunali, da parte del responsabile del servizio, almeno due giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco o, in sua assenza, il consigliere anziano con funzioni di Presidente, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 6 (sei) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 (quattro) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco - Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 18
Elezione del Sindaco e rappresentanza legale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. La rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio, spetta al Sindaco, ed è esercitata dai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 (quattro) assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di quattro. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lett. i) ed l), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da trecento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 34
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 36
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 37
Istituzione dell’ufficio - Nomina - Requisiti - Durata

1. E istituito nel Comune, anche in convenzione con altri enti locali, l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, tra cittadini residenti nel Comune che offrano garanzie di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Deve possedere i medesimi requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di Consigliere Comunale. La sua carica è incompatibile con quella di Consigliere del Comune di Genola, e non può essere parente o affine fino al 4° grado con amministratori, segretario e dipendenti del Comune di Genola.

3. Il Difensore Civico rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio Comunale, ed in ogni caso fino alla nomina del successivo.

Art. 38
Prerogative e mezzi -
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, ed interviene su richiesta dei cittadini e degli altri soggetti o per propria iniziativa, nel caso di ritardi, irregolarità, inerzia, omissione, illegittimità dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità ed imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Può convocare il responsabile del servizio o del procedimento per conoscere lo stato delle pratiche e richiedere documenti ed informazioni, comunicargli le irregolarità ed i vizi rilevati, e invitarlo ad assumere i necessari provvedimenti; può comunicare agli organi ad esso sovraordinati le proprie osservazioni, e se il provvedimento adottato non tiene conto delle comunicazioni, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.

4. L’Amministrazione Comunale assicura al Difensore Civico sede, personale, strutture ed attrezzature idonee per l’espletamento delle funzioni.

5. Al Difensore civico è riconosciuta un’indennità pari a quella prevista per gli Assessori comunali. Viene altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del suo ufficio.

6. Presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla sua attività, che viene discussa in pubblica adunanza.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 39
Albo pretorio

1. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 40
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 41
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 42
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 44
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 45
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, lettere e) ed f), dell’articolo 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 57
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 97, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 58
Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 59
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 60
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 61
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 62
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 64
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



Comune di La Loggia (Torino)

Modifica allo Statuto comunale

Dopo il Capo III - Referendum e diritto di accesso - del Titolo II - Partecipazione popolare - della Parte II - Ordinamento funzionale - è aggiunto il seguente capo:

Capo IV - Difensore civico

Articolo 68 bis - Difensore civico

1. Mediante stipula di convenzioni con la Provincia o altri enti locali, il Comune può procedere all’istituzione in forma associata di un difensore civico.

2. Il difensore civico svolge compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, di propria iniziativa o sulla base delle istanze pervenute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’articolo 127 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con le convenzioni di cui al comma 1, sono definite le modalità di nomina, la durata in carica, la sede, i mezzi di funzionamento e le modalità operative di svolgimento delle funzioni assegnate.

4. Il difensore civico, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera in piena autonomia rispetto agli organi politici e gestionali e, senza alcun onere né formalità, ha accesso agli atti amministrativi dell’ente. Ha inoltre titolo a richiedere e ottenere dai funzionari e dall’amministrazione comunale chiarimenti, dati e notizie in loro possesso.

5. Il difensore civico relaziona almeno annualmente al Consiglio comunale sull’attività svolta, con riferimento agli eventuali abusi, disfunzioni, ritardi, e carenze rilevate nei confronti dei cittadini ed ai rimedi adottati dall’amministrazione comunale.

6. Il Comune, nei rapporti con i cittadini, garantisce in ogni circostanza, mediante adeguate forme di pubblicità ed informazione, la possibilità per chiunque di ricorrere al difensore civico.



Comune di Savigliano (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07.06.2001)

Si ripubblica - nel testo vigente - lo Statuto del Comune di Savigliano che erroneamente è stato pubblicato, in data 14 novembre 2001 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 nella stesura precedente.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Sede comunale, stemma e gonfalone

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5 - Organi

Art. 6 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 7 - Consiglio comunale

Art. 8 - Presidenza del Consiglio comunale

Art. 9 - Consigliere anziano

Art. 10 - Sessioni e convocazione

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Conferenza dei Capigruppo

Art. 17 - Il Sindaco

Art. 18 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 - Vicesindaco

Art. 21 - Mozioni di sfiducia

Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 23 - Giunta comunale

Art. 24 - Composizione

Art. 25 - Nomina

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

Art. 27 - Competenze e deliberazioni

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28 - Partecipazione popolare

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29 - Associazionismo

Art. 30 - Volontariato

Capo III - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 31 - Consultazioni

Art. 32 - Petizioni

Art. 33 - Proposte

Art. 34 - Referendum

Art. 35 - Accesso agli atti

Art. 36 - Diritto di informazione

Art. 37 - Istanze

Capo IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 38 - Istituzione

Art. 39 - Requisiti

Art. 40 - Esame delle candidature

Art. 41 - Elezione

Art. 42 - Attribuzioni e poteri

Art. 43 - Rapporti con il Consiglio comunale

Art. 44 - Gratuità e durata dell’ufficio

Capo V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 46 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 47 - Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 48 - Determinazione del contenuto dell’atto

TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 49 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 50 - Servizi pubblici comunali

Art. 51 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 52 - Aziende speciali

Art. 53 - Struttura delle aziende speciali

Art. 54 - Istituzioni

Art. 55 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 56 - Convenzioni

Art. 57 - Consorzi

Art. 58 - Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Capo I - UFFICI

Art. 59 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 60 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 61 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 62 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 63 - Il Segretario del Comune

Art. 64 - Funzioni del Segretario generale

Art. 65 - Vicesegretario generale

Art. 66 - Direttore generale

Art. 67 - Compiti del Direttore generale

Art. 68 - Funzioni del Direttore generale

Art. 69 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 70 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 71 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 72 - Collaborazioni esterne

Art. 73 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Art. 74 - Controllo interno

Capo III - LA RESPONSABILITA’

Art. 75 - Responsabilità verso il Comune

Art. 76 - Responsabilità verso terzi

Art. 77 - Responsabilità dei contabili

Capo IV - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 78 - Ordinamento

Art. 79 - Attività finanziaria del Comune

Art. 80 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 81 - Bilancio comunale

Art. 82 - Rendiconto della gestione

Art. 83 - Attività contrattuale

Art. 84 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 85 - Tesoreria

Art. 86 - Controllo economico della gestione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 88 - Pareri obbligatori

Art. 89 - Potestà regolamentare

Art. 90 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 91 - Approvazione e revisione statutaria

Art. 92 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Savigliano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Savigliano nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Savigliano ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storico linguistiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) promozione di una cultura del dialogo e dell’accoglienza verso le persone che hanno scelto e sceglieranno la città di Savigliano quale loro sede di residenza o lavoro;

e) promozione di una cultura di solidarietà e ricerca degli strumenti operativi idonei a favore delle fasce più deboli, con particolare riferimento alle persone disabili, agli anziani ed a quanti incontrino difficoltà nell’integrazione sociale;

f) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;

h) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

i) promozione di attività ed iniziative volte alla tutela ed al benessere del bambino;

l) tutela della sicurezza di tutti i cittadini;

m) valorizzare i cittadini, la famiglia, così come definita dalle vigenti leggi, e tutte le formazioni sociali;

n) riconoscere il ruolo della famiglia quale ambito primario di assistenza;

o) tutelare i diritti dei cittadini anche attraverso la predisposizione ed il rispetto di una Carte dei Servizi elaborata dall’Amministrazione Comunale. In essa sono definite le caratteristiche delle prestazioni erogate, i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento.

Art. 3
Sede Comunale, stemma e gonfalone

1. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in C.so Roma n° 36: le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono tenersi in luoghi diversi per particolari esigenze.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Savigliano.

3. Lo stemma del Comune è come descritto dal R.D. del 1° aprile 1937. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a particolari iniziative, il Sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali, in caso di motivate esigenze.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia e con la Regione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo: è presieduto dal Presidente del Consiglio le cui competenze sono disciplinate da leggi e regolamenti.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 6
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 8
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dall’Assemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza. Lo stesso dovrà riportare almeno la metà dei voti dei consiglieri assegnati.

2. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la metà dei voti assegnati, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.

4. Qualora il Presidente sia assente o debba essere rieletto la presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.

5. In tale qualità il Presidente:

a) controlla l’esistenza del numero legale;

b) dichiara aperta la seduta;

c) sceglie gli scrutatori;

d) concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l’ordine col quale hanno chiesto la parola;

e) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi all’argomento gli oratori che se ne allontanino;

f) cura l’osservanza delle leggi;

g) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli argomenti in discussione;

h) richiama all’ordine gli oratori che non ottemperino ai suoi richiami e toglie loro la parola quando continuino a non obbedirgli;

i) può ordinare che venga espulso dall’uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l’arresto;

l) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni con l’assistenza degli scrutatori;

m) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta l’adunanza.

Art. 9
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n° 81/93.

2. A parità di cifra elettorale si ha per consigliere anziano il più anziano di età.

3. Egli esercita le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio durante la prima seduta consiliare fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea e in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Il regolamento fissa i termini di convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio contestualmente alla convocazione di cui al comma 3) e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente alla convocazione del Consiglio o, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima della riunione.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento,

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, al Consiglio, che ne prende atto.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, nominati con criterio proporzionale, e possono avvalersi di tecnici esterni. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare, anche attraverso l’attività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.

4. I consiglieri hanno la facoltà di richiedere che il gettone di presenza venga trasformato in indennità di funzione in base all’art. 23 della legge n° 265/1999.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Generale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. I gruppi non corrispondenti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni devono essere composti da almeno due consiglieri; potrà essere formato da un solo membro quel gruppo che corrisponde alla lista elettorale nella quale il consigliere è stato eletto, quando gli altri eletti siano confluiti in gruppi diversi.

Art. 16
Conferenza dei Capigruppo

1. E’ istituita, presso questo Comune, la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere a quanto indicato dall’art. 39 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

2. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 17
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 18
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dal D.Lgs. n° 267/2000;

d) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei casi di emergenze di cui all’art. 50 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n° 267/2000;

e) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) nomina e revoca il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta comunale;

g) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario generale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio stabilisce la composizione ed il funzionamento di questa commissione.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti degli organi burocratici dell’Ente, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività: le modalità verranno stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 24
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sette assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Il Sindaco nomina gli assessori che possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere: il consigliere che venisse quindi nominato assessore cesserà dalla carica di consigliere all’atto della accettazione della nomina, con surrogazione a favore del primo dei consiglieri non eletto.

Art. 25
Nomina

1. Il Vicensindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti cinque componenti ivi incluso il Presidente.

Art. 27
Competenze e deliberazioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. n° 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, al Direttore e ai Responsabili di Settore.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa unanime determinazione dei suoi componenti: ad esse possono comunque partecipare, se richiesti, i responsabili di settore, i revisori dei conti ed altri esperti di volta in volta individuati.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
Partecipazione e Decentramento

Art. 28
Partecipazione Popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva uno o più regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e Volontariato

Art. 29
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tale fine il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti e gruppi politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Il Comune può richiedere il rendiconto che evidenzi l’impiego dei contributi in denaro o natura erogati alle associazioni, con le modalità che verranno stabilite in apposito regolamento.

6. Ogni qual volta gli Organi del Comune debbano affrontare argomenti rilevanti per i rispettivi ambiti di tutela delle associazioni: Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), Ente Nazionale Sordomuti (ENS), Unione Italiana Ciechi (UIC), dovrà essere dato avviso alle rappresentanze locali di tali associazioni, le quali avranno facoltà di accesso agli atti relativi, ove non coperti da segreto ai sensi delle vigenti norme e nel rispetto della normativa sulla privacy, nonchè di presentare osservazioni e proposte.

Art. 30
Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, sociale, culturale ed ambientale.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

CAPO III
Modalità di Partecipazione

Art. 31
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi singolarmente o in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. Lo può fare attraverso una petizione scritta.

2. La raccolta delle adesioni alla petizione dovrà essere autenticata in calce.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla presentazione al Sindaco.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 400 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro sessanta giorni.

7. Comunque a tutte le petizioni dovrà essere risposto entro i limiti di legge.

Art. 33
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario generale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora le proposte riguardino problemi di interesse frazionale il numero si riduce a 200.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le decisioni di cui al comma precedente sono pubblicate nell’Albo Pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. Le firme in calce dovranno essere autenticate.

Art. 34
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a 1800 degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nella precedente legislatura. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale

b) Regolamenti comunali

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici

d) Ordine e sicurezza pubblici

e) Bilancio di previsione e relative variazioni, Bilancio consuntivo.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con il risultato referendario.

Art. 35
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal Segretario generale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 37
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 38
Istituzione

1. Nell’intento di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, la civica amministrazione istituisce l’ufficio del difensore civico.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli che seguono, tempi e modalità di istituzione saranno definiti da successive e specifiche norme di attuazione.

Art. 39
Requisiti

1. Il regolamento definisce i requisiti per l’elezione all’ufficio e per la presentazione della candidatura fermo restando che:

allo stesso possono concorrere:

- cittadini elettori del Comune;

- cittadini in possesso di adeguata professionalità in materie giuridiche di settore;

- cittadini in grado attraverso documentato curriculum di vantare imparzialità ed indipendenza di giudizio;

- cittadini di età non inferiore ad anni 40;

le modalità di presentazione della candidatura:

- devono essere adeguatamente divulgate;

- devono consentire termini adeguati per l’inoltro ed il deposito della stessa.

Art. 40
Esame delle candidature

1. Scaduto il termine fissato all’articolo che precede, la Conferenza dei Capigruppo esamina le candidature e, scartate quelle inammissibili, compila un ruolo degli aventi titolo con i relativi requisiti di professionalità per il successivo inoltro al Consiglio comunale.

Art. 41
Elezione

1. L’elezione del difensore civico è disposta dal Consiglio comunale con il voto - per schede segrete - della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Qualora dopo tre successive votazioni - in tre sedute - nessuno dei candidati abbia ottenuto il quorum previsto si procede a distanza non inferiore a trenta giorni ad una votazione di ballottaggio fra i canditati che nell’ultima delle tre votazioni precedenti abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 42
Attribuzioni e poteri

1. Spetta al difensore civico:

a) verificare e vigilare sul corretto esercizio della funzione amministrativa;

b) sollecitare l’adozione degli atti ingiustificatamente ritardati;

c) segnalare ai responsabili ed all’autorità di governo del Comune le disfunzioni rilevate e gli accorgimenti necessari per consentirne il recupero;

d) richiamare all’attenzione dei Responsabili degli uffici gli atti assunti in violazione di leggi o di regolamenti o comunque viziati da eccesso di potere;

e) sollecitare dalla civica amministrazione l’esercizio della potestà di autotutela.

2. Per l’esercizio delle sue attribuzioni - a termine di regolamento - viene riconosciuta al difensore civico la potestà di richiedere agli uffici ogni notizia ed informazione utile all’espletamento del mandato e di poter disporre per l’audizione dei funzionari interessati.

Art. 43
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta annualmente una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e le sue valutazioni sul grado di funzionalità, efficienza e trasparenza della funzione amministrativa.

2. La relazione viene discussa in Consiglio comunale entro tre mesi dalla sua presentazione.

Art. 44
Gratuità e durata dell’ufficio

1. Salvo il rimborso delle spese documentate l’ufficio del difensore civico è gratuito.

2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che l’ha eletto.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 48
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 49
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con Enti ed associazioni.

Art. 50
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 52
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 54
Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 55
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 56
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art 36 - 2° comma del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 58
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Uffici

Art. 59
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, al Segretario generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la loro azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale, al Segretario generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 62
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario generale, verso il responsabile degli uffici e dei servizi e verso l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, dal Segretario generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 63
Il Segretario del Comune

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nella apposita sezione dell’Albo Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il suo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione.

3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 64
Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme rispettivamente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

2. Il Segretario generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario generale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

6. Ove non sia stato nominato il Direttore generale provvederà ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

7. Il Segretario generale inoltre sovrintenderà alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi e dei settori.

Art. 65
Vicesegretario generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario generale individuandolo in uno dei funzionari in possesso della qualifica funzionale apicale.

2. Il Vicesegretario generale collabora con il Segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 66
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 67
Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovraintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale, sentita la Giunta comunale.

Art. 68
Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell’Ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs n° 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore generale od al Segretario generale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) provvedono alla gestione degli obiettori di coscienza in servizio presso i rispettivi servizi;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale o del Segretario generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

n) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore a quella del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 74
Controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 286/99.

CAPO III
La responsabilità

Art. 75
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

4. Le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative secondo le modalità stabilite nei regolamenti del Comune.

Art. 76
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario generale, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario generale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario generale, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento. La stessa disciplina si applica a coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.

CAPO IV
Finanza e contabilità

Art. 78
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione dell’organo competente, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n° 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel Responsabile del settore finanziario o suo delegato.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale, di norma, in base ai prezzi di mercato.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 81
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 82
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei Revisori dei conti.

Art. 83
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29.

Art. 85
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante all’Ente;

c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

Art. 86
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 87
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 88
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 89
Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare nei limiti e con le modalità fissate dalla legge e dallo statuto completa e definisce l’ordinamento locale.

2. La stessa, quindi, deve soddisfare ad esigenze di unicità e di coerenza dell’ordinamento che i regolamenti vanno a costituire.

3. Salvo diverse disposizioni della legge e dello statuto gli stessi vanno adottati a maggioranza di voti.

4. I regolamenti adottati entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione a seguito dell’esame favorevole dell’organo di vigilanza, se richiesto.

5. La previsione di una successiva omologazione non condiziona l’applicabilità della norma regolamentare.

Art. 90
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 91
Approvazione e revisione statutaria

1. Lo statuto viene approvato secondo le modalità fissate dall’art. 6 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000. Analogo procedimento viene seguito per le modifiche e le abrogazioni.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

5. Eventuali variazioni territoriali che comportino anche variazioni demografiche non daranno luogo a modificazioni dello Statuto qualora queste ultime siano contenute nel 3% della consistenza precedente.

Art. 92
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio di questo Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato quindi, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.



Comune di Villanova d’Asti (Asti)

Modifiche allo statuto comunale

Con deliberazione del C.C. del 28.9.2001 n. 35, esaminata dal CO.RE.CO. - Alessandria - senza rilievi, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale:

Articolo 6: L’oggetto dell’articolo “Stemma e gonfalone” è da leggersi “Stemma, gonfalone e festa patronale”.

Dopo l’ultimo comma viene aggiunto il seguente:

“4. In concomitanza della Festa di Sant’Isidoro, Santo Patrono, il lunedì successivo alla prima domenica del mese di settembre di ogni anno si riconosce come festività e solennità civile”

Art. 18

Competenze della Giunta e degli Assessori

Dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:

“5. In particolare la Giunta Comunale:

a) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

b) adotta, nel rispetto dei regolamenti, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

c) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni. Per le controversie tributarie il regolamento comunale di settore stabilirà le modalità di stare in giudizio e di transare;

d) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, come pure i capitolati di affidamento dei servizi;

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

f) autorizza l’utilizzo delle somme a specifica destinazione d’uso in termine di cassa e l’anticipazione di tesoreria;

g) nomina i componenti di commissione di concorso pubblico".

Art. 22

Sindaco

Dopo il comma 5 vengono aggiunti i seguenti:

“6. Nomina i componenti della Commissioni Consiliari, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio Comunale, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o ad altri.

7. Acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

8. Promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

9. Può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le IPAB e le società cui partecipa l’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza.

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta".

Il comma 7 è da leggersi 11.

Dopo il comma 11 viene aggiunto il seguente:

“12. Nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell’apposito albo”.

Il comma 6 è da leggersi 13.

Dopo il comma 13 vengono aggiunti i seguenti:

“14. Nomina i messi notificatori.

15. Affida incarichi fiduciari, sentita la Giunta Comunale, per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedura selettiva.

16. Nomina, sentito il Segretario Comunale, i Segretari delle varie Commissioni Comunali, di cui ne curano la verbalizzazione, che di norma sono i responsabili di settore".

Art. 28

Il Segretario Comunale

Comma 3 lett. a): è abrogata la dizione “delle varie Commissioni comunali di cui ne cura la verbalizzazione”.

Comma 3 lett. c): detto comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

“c) partecipa, su indicazione del Sindaco, alle sedute delle Commissioni Comunali con funzioni consultive”.

Comma 3: dopo la lettera e) viene aggiunta la seguente lettera:

“f) può essere designato responsabile di un settore o di un servizio secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici”.

Articolo 74

Regolamenti

Dopo l’ultimo comma vengono aggiunti i seguenti:

“7. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale, sono punite con le sanzioni amministrative di cui all’art. 10 della Legge n. 689/1981 nei limiti e con le procedure da esse previste.

8. L’entità delle sanzioni di norma è stabilita nei regolamenti; nel caso di mancata previsione si procede ai sensi del succitato art. 10 della Legge n. 689/1981”.

Art. 76

Ordinanze

Il comma 3 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

“3. Il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Nel caso l’emergenza investa il territorio di più Comuni il Sindaco per il proprio territorio adotta le misure necessarie nelle more che intervengano Provincia, Regione e Stato, secondo le rispettive competenze”.

Dopo l’ultimo comma viene aggiunto il seguente:

“6. Le contravvenzioni alle disposizioni delle ordinanze e l’entità delle sanzioni sono normate secondo il disposto dei commi 7 ed 8 dell’art. 74, avente oggetto ”Regolamenti", del presente Statuto".

Il Segretario Comunale
Elia Calogero Pirriatore


ALTRI ANNUNCI

ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobile

L’Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, il giorno 17/12/2001 alle ore 14,30 nella sala ex Comitato, sita al 1º della propria sede in Savigliano, Via Ospedali n. 14, procederà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo di base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23.5.1924 n. 827, alla vendita all’incanto del seguente immobile:

Fabbricato - Immobile in Racconigi - P.zza Vittorio Emanuele n. 2

- Intestazione: Azienda Sanitaria Locale n. 17.

- Partita: 1004341 (ex 548 N.C.E.U.)

- Foglio: 51

- Particelle:

- N.ri 290 sub. 1 - 345 Sub. 8, P.zza V.: Emanuele n. 2, Piano S-T-1, Categoria A/2, Classe 2, Vani 7.50, Rendita 1.012.500;

- N. 290 Sub. 2, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T:, Categoria C/2, Classe 3, Mq. 28, Rendita 100.800;

- N. 290 Sub. 3, P.zza V. Emanuele N. 2, Piano T., Categoria C/2, Classe 3, Mq. 21, Rendita 75.600.

- N. 345 Sub. 1, P.zza V. Emanuele N. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 9, Mq. 28, Rendita 1.783.600;

- N. 345 Sub. 2, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 10, Mq. 38, Rendita 2.815.800;

- N. 345 Sub. 3, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T. Categoria C/1, Classe 10, Mq. 47, Rendita 3.482.700;

- N. 345 Sub. 4, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 8, Mq. 20, Rendita 1.094.000;

- N. 345 Sub. 5, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 8, Mq. 24, Rendita 1.312.800;

- N. 345 Sub. 6, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 1, Categoria A/4, Classe 2, vani 1, Rendita 62.000;

- N. 345 Sub. 7, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S - T - 1, Categoria A/2, Vani 10, Rendita 1.350.000;

- n. 345 Sub. 9, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 1, Categoria A/4, Classe 5, Vani 3.5, Rendita 346.500;

- N. 345 Sub. 10, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 2, Categoria A/4, Classe 2, Vani 1, Rendita 62.000;

- N. 345 Sub. 11, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 2, Categoria A/4, Classe 5, Vani 4, Rendita 396.000;

- N. 345 Sub. 12 P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S - 2 Categoria A/4, Classe 5, vani 4, Rendita 396.000;

- n. 345 Sub. 13, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S - 2, Categoria A/2, Classe 1, Vani 7, Rendita 805.000;

- N. 345 Sub. 14, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S = 2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 4, Rendita 340.000;

- N. 345 Sub. 15, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 2, Categoria A/4, Classe 4,Vani 3.5, Rendita 297.500;

- N. 345 Sub. 16, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 3, Categoria A/4, Classe 2, Vani 4, Rendita 248.000.

Prezzo di base d’asta Lire 1.040.000.000 Euro 537.115,17

Deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, del 10% del valore di base d’asta sopraelencato.

Le offerte corredate dalla prescritta documentazione, il tutto in competente bollo ove richiesto, dovranno pervenire a questa Azienda Sanitaria Locale, Via Ospedali n. 14, 12038 Savigliano, a mezzo raccomandata R.R. in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “asta pubblica per la vendita di immobili in Racconigi, P.zza V. Emanuale IIº o a mezzo agenzia autorizzata tassativamente entro e non oltre le ore 12 del giorno 12/12/2001.

Copia integrale dell’avviso ed eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimoniale/Legale (Via Ospedali n. 14 Savigliano - tel. 0172/719528 - fax 719560).

Il Direttore Generale
Antonio Fabbricatore




Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione della graduatoria provvisoria

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di San Damiano Macra e nella Sede dell’A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 4/7/2001 dal Comune di San Damiano Macra.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 14 novembre 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio




Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.10.2001 divenuta esecutiva il 16.11.2001 - Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) delle aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di nuovo impianto DI.7A - DI.7B denominato “Rilate” - Approvazione progetto Definitivo

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Riunitosi in seduta il giorno 16.11.2001

ha deliberato

1) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare del Piano per insediamenti Produttivi (P.I.P.) delle aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di nuovo impianto DI.7A - DI.7B denominato “Rilate”, contenute nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare, ai sensi degli artt. 40 e 42 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., il Piano per insediamenti Produttivi (P.I.P.) delle aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di nuovo impianto DI.7A - DI.7B denominato “Rilate” ___ omissis ___

3) Di mandare al dirigente del Settore Urbanistica per gli adempimenti di competenza ed in particolare affinché pubblichi ai sensi dell’art. 40, 3° comma della L.R. 56/77 e s.m. ed i. la presente deliberazione di approvazione del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) “Rilate” sul B.U.R. della Regione Piemonte e trasmetta per conoscenza copia del piano in oggetto alla Regione Piemonte.

(omissis)

Asti, 19 novembre 2001

Il Sindaco
Luigi Florio




Comune di Borgolavezzaro (Novara)

Deliberazioni del Consiglio comunale n. 21 del 13.6.2001 divenuta esecutiva il 26.6.2001 e n. 38 del 13.9.2001 divenuta esecutiva il 18.10.2001 - Regolamento Edilizio Comunale - Approvazione

Il Consiglio comunale

con atti n. 21 del 13.6.2001 e n. 38 del 13.9.2001

ha deliberato

di approvare il Regolamento edilizio del Comune di Borgolavezzaro, nello schema predisposto composto di n. 70 articoli, conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 in data 1.9.2001.

Borgolavezzaro, 13 novembre 2001

Il Sindaco
Gianluigi Lovati




Comune di Busano (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del servizio

in conformità a quanto disposto dall’art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sui lavori pubblici

avverte

Che avendo l’appaltatore dei lavori di ristrutturazione edificio comunale da adibire a biblioteca - Impresa Arkaia S.r.l., ultimato i lavori in base al contratto d’appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Busano Canavese, 14 novembre 2001

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Bartolomeo Rolle




Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata immobile in Vicolo Sant’Efrem di proprietà Strumia D. - Saglia M.

Il Sindaco

Visti gli artt. 27 e 30 della legge 5/8/1978 n. 457 e l’art. 47 della L.R. n. 56 del 5/121977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto consiliare n. 52 del 28.9.2001 è stato approvato in via definitiva il piano di recupero di iniziativa privata relativo ad immobile di proprietà Strumia D. e Saglia M. sito in Vicolo Sant’Efrem e censito a Catasto Terreni al Foglio XXIII/A mappale 516.

Caramagna Piemonte, 23 ottobre 2001

Il Sindaco
Brunetto




Comune di Collegno (Torino)

Avviso ad opponendum (Art. 360, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F sui L.P.

avverte

che avendo, l’Impresa Baden Italiana S.p.A. con sede in Desenzano sul Garda (BS) - Via Ticino 2, appaltatrice dei lavori di costruzione della condotta per il riutilizzo delle acque reflue depurate al servizio della nuova area destinata agli insediamenti produttivi, ultimato i lavori in base al contratto d’appalto, chiunque vanti crediti verso questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero, per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune, istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dal Raggruppamento di Imprese, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Collegno, 22 novembre 2001

Il Sindaco
Umberto D’Ottavio




Comune di Foglizzo (Torino)

Tariffe di distribuzione dell’acqua potabile a carico dell’utenze comunali

Il Sindaco

Vista la deliberazione della G.C. n. 101 del 12.9.2001, esecutiva ai sensi di legge, a rettifica di quanto pubblicato sul BUR numero 20 del 16 maggio 2001, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e bocche antincendio per l’anno 2001, sono le seguenti:

Usi domestici m.i. 100 mc/anno
da mc    0    a mc.    100    L/mc 478
da mc    101    a mc.    200    L/mc 550
da mc.    201    a mc.    500    L/mc 754
oltre mc.    501            L/mc/874
Uso allevamento animali
consumo libero                L/mc 276
Uso agricolo
da mc.    0    a mc.    120    L/mc 478
da mc.    121    a mc.    180    L/mc 550
oltre mc 181                L/mc 754
Uso artigianale - commerciale - industriale
minimo impegnato*                L/mc 550
eccedenza*                L/mc 874

*Il minimo impegnato e l’eccedenza sono stabiliti per ogni singola utenza con deliberazione della Giunta Comunale.

Bocche antincendio
Bocca principale    L.    19.640
Bocca secondaria    L.    5.268
Spiombatura contatore    L.    10.777

Le quote mensili per noli contatori restano confermate secondi i disposti dei provvedimenti C.I.P. n. 45/74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fogliazzo, 15 novembre 2001

Il Sindaco
Giuseppe Bertolino




Comune di Fossano (Cuneo)

Estratto bando di concorso assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

E’ indetto Bando di Concorso Generale, per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 28/3/1995, n. 46 s.m.i.).

Possono partecipare i cittadini residenti oppure che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell’ambito territoriale n. 40 della Regione Piemonte (Comuni di Fossano, Genola, Cervere, BeneVagienna, Trinità, Salmour, S. Albano Stura).

La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di Fossano - Ufficio Assegnazione Alloggi - Via Roma 91.

Possono concorrere i lavoratori italiani emigrati all’estero e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 11/1/2002.




Comune di Grugliasco (Torino)

Occupazione d’urgenza e asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la realizzazione di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est

Il Dirigente Settore LL.PP.

In esecuzione della legge 25.6.1865 n. 2359 artt. 4 e seguenti e della legge 22.10.71 n. 865 artt. 10 e 11 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

che presso la segreteria del Settore LL.PP., Piazza Matteotti 50, dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e presso il Comando Polizia Municipale, Piazza Matteotti 40, nei giorni di sabato e domenica - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - per 20 giorni consecutivi dal 28.11.01, data di inserzione di questo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio del Comune, sono depositati i seguenti atti affinchè chiunque possa prenderne visione:

- copia conforme all’originale della deliberazione di G.C. n. 283 del 9.8.01 del Comune di Grugliasco con la quale è stato approvato:

- il progetto esecutivo di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King. da via Olevano al collettore consortile est;

- la procedura espropriativa e l’elaborato denominato piano particellare d’esproprio con allegato l’elenco ditte espropriante in cui vengono evidenziate le aree occorrenti per la realizzazione dell’opera anzidetta;

- gli elaborati progettuali esecutivi approvati con la deliberazione di G.C. n. 283 del 9.8.01;

- il piano particellare d’esproprio ed elenco Ditte espropriande approvati con la deliberazione di G.C. n. 283 del 9.8.01;

- copia Tavola e del P.R.G.C. vigente in scala 1:2000;

- copia Tavola 1.06.1 del Progetto Definitivo del P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 20.7.1999 in scala 1:2000.

Durante il termine suddetto gli interessati possono presentare osservazioni scritte a norma della legge 22.10.1971 n. 865, depositandole presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Grugliasco.

Grugliasco, 20 novembre 2001

Il Dirigente Settore LL.PP.
Massimo Porchetti




Comune di Leinì (Torino)

Bando di concorso generale n. 1 per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. di nuova costruzione o disponibili per risulta ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i.

Possono partecipare i cittadini residenti o che prestano attività lavorativa nei Comuni di: Leinì, Lombardore, San Benigno, Settimo Tor.se e Volpiano.

Data inizio presentazione domande 26/11/2001 - Scadenza ore 12,00 14/1/2002.

I canoni di locazione saranno determinati in base alla L.R. 46/1995 e s.m.i..

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 011-99.86.365 Sig.ra Basso/011-99.86.362 Sig.ra Landra).

L’Assessore alla Casa    Il Sindaco
Carmela Masi    Nevio Coral




Comune di Pombia (Novara)

Decreto di occupazione n. 1/2001. decreto di occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione opere fognarie e strada di collegamento fra la S.P. 29 (Via Brera) e il centro sportivo comunale (via L. da Vinci)

ll Responsabile dell’Area Tecnica

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Varallo Pombia n. 65 del 22 Maggio 2001 e la delibera della Giunta Comunale del Comune di Pombia n. 75 del 24 Maggio 2001 esecutive ai sensi ex art. 47 comma 2 della Legge n. 142/90, con la quale è stato approvato per ogni effetto di Legge il progetto tecnico a livello Esecutivo dei lavori di costruzione

opere fognarie e strada di collegamento fra la S.P. 29 (Via Brera) e il Centro Sportivo Comunale (Via L. Da Vinci), esplicitando contestualmente, a norma dell’art. 1 della legge 03 Gen. 1978, n. 1, la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, nonché l’urgenza ed indifferibilità di esecuzione dei relativi lavori;

Visto che con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24 Maggio 2001 è stata disposta in favore del Comune di Pombia l’occupazione d’urgenza, delle aree necessarie per l’esecuzione delle suddette opere, così come individuate dal Piano particellare d’esproprio allegato al progetto innanzi descritto, consistente nell’elaborato descrittivo e grafico redatto attraverso le risultanze della mappa catastale;

Considerato e dato atto:

- che il suindicato atto deliberativo è stato pubblicato a norma di Legge senza opposizione, e che pertanto sono diventati esecutivi ad ogni effetto di legge;

- che sono stati indicati i mezzi di finanziamento;

- che è stato conferito ampio mandato al Sottoscritto Responsabile dell’area Tecnica per porre in esecuzione la disposta occupazione d’urgenza tramite formale decreto di occupazione;

Riconosciuta la regolarità degli atti procedurali innanzi indicati;

Tenuto conto dei termini stabiliti per farsi luogo all’inizio e compimento dei lavori stabiliti con la precitata Deliberazione della G.C. n. 75 del 24 Mag. 2001 e di seguito riassunti:

a) termine inizio dei lavori e procedure d’esproprio: entro un anno dalla data di approvazione del progetto;

b) termine per il compimento dei lavori e delle procedure espropriative: entro cinque anni dalla data di approvazione del progetto;

Visto la legge 25.6.1865, n. 2359 e succ. mod. ed integrazioni;

Visto la legge 22.10.1971, n. 865 e succ. mod. ed integrazioni;

Visto la legge 28.1.1977, n. 10 e succ. mod. ed integrazioni;

Visto la legge 3.1.1978, n. 1 e succ. mod. ed integrazioni;

Visto l’art. 106 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

Visto la legge 127/97 e s.m.i.;

Richiamati gli atti deliberativi innanzi citati;

in specifica esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 24 Maggio 2001 innanzi descritta;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24 Maggio 2001 è stata disposta in favore del Comune di Pombia l’occupazione d’urgenza, necessaria per l’esecuzione delle suddette opere;

decreta

Art. 1

Per le esigenze di esecuzione dell’opera pubblica innanzi descritta e per le motivazioni di cui in premessa, é disposta in favore del Comune di Pombia (NO) l’occupazione d’ urgenza, di parte degli immobili siti in Comune Censuario ed Amministrativo di Pombia (NO), così come individuati graficamente sul piano particellare (ove sono descritti nella loro consistenza catastale) e riassunti in estrema sintesi in calce al presente Decreto.

Art. 2

Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente Decreto.

Art. 3

L’occupazione può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso, che dovrà avvenire nel termine di cui al precedente art. 2 con le modalità di cui alle norme richiamate in premessa, salvo il rispetto dei termini come innanzi stabiliti e citati.

Art. 4

Lo stato di consistenza degli immobili, prescritto dagli artt. 71 e 76 della Legge 25.6.1865, n. 2359, sarà redatto in concomitanza con la stesura del verbale di immissione nel possesso degli immobili medesimi, da tecnico all’uopo incaricato.

Art. 5

Il prenominato Tecnico, in uno con il personale strettamente d’aiuto e con i mezzi necessari ed ai testimoni, è autorizzato ad introdursi nelle aree oggetto di occupazione per la redazione degli atti di cui al precedente art. 4, nonché per l’eventuale effettuazione di misurazione, rilievi, apposizione di termini e di picchetti, e per ogni altra operazione tecnico - peritale che dovesse necessitare per porre compiutamente in esecuzione il presente Decreto. I relativi verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con i proprietari risultanti dagli atti catastali ovvero, in loro assenza o in caso di rifiuto di firma, con intervento di due Testimoni che non siano dipendenti di questo Comune. Al contraddittorio sono ammessi anche l’eventuale Fittavolo, Mezzadro ,Colono e Compartecipante.

Dovrà essere verbalizzata ogni richiesta od osservazione che sarà formalmente rappresentata dai Proprietari o dai Precitati aventi diritto.

Art. 6

L’avviso del Responsabile dell’Area Tecnica, di convocazione per la redazione dello stato di Consistenza e contestuale verbale di immissione nel possesso, nonché per l’ effettuazione delle operazioni peritali e preliminari innanzi descritte, contenente il giorno, luogo ed ora dello svolgimento delle medesime, sarà notificato, dal Comune di Pombia ai proprietari risultanti dagli atti catastali dei fondi da occuparsi almeno 20 giorni prima e, entro lo stesso termine sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Pombia, ove rimarrà ininterrottamente sino alla data in cui avranno luogo le predette operazioni peritali.

Art. 7

L’indennità di occupazione sarà successivamente stabilita, in seguito alla valutazione dei verbali peritali innanzi citati, in base alle vigenti disposizioni di Legge, ed al relativo pagamento sarà provveduto con i fondi di Bilancio già impegnati formalmente per tale scopo con gli atti deliberativi più volte innanzi citati.

Art. 8

Il presente decreto sarà a cura del Comune, notificato, ai proprietari espropriandi, entro il termine di cui al precedente Art. 6; entro lo stesso termine sarà altresì pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 9

Elenco descrittivo sommario e sintetico degli immobili da occuparsi: (la superficie d’occupazione è individuata graficamente nel Piano Particellare d’ Esproprio pubblicato all’Albo Pretorio del Comune)

dispone

che alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi, prescritto dagli artt. 71, 1° com. e 76 della legge 25 Giu. 1856, n. 2359, provveda, in conformità all’incarico conferitogli con Determina del Responsabile del Servizio n. 154 del 31 Ott. 2001, il Geom. Matteo Sartore con studio tecnico in Varallo Pombia Via Parrocchia n. 3, a termine di quanto disposto dall’art. 3 legge n. 1/78, contemporaneamente all’immissione nel possesso ed alla redazione del relativo verbale.

A tal fine il Geom. Matteo Sartore potrà introdursi nelle proprietà private.


Mappali da occupare:

Nome    Cognome    Indirizzo    Località    Prov    CAP    Fg    Map    Sup.    Sup. da
                                    occupare

Pieramilva    Melone    (omissis)    Varallo Pombia    NO    28040    3    1    1820    490

Loridana    Melone    (omissis)    Courmaior    Ao    11013    3    359    1740    270

Anna    Silvestri    (omissis)    Castelletto Sopra Tcino    NO    28053    3    256    1310    180

Anna    Silvestri    (omissis)    Castelletto Sopra Tcino    NO    28053    3    3    520    20

Sandro    Pistocchini    (omissis)    Pombia    No    28050    3    23    2870    310

Paolo    Pistocchini    (omissis)    Pombia    No    28050    3    12    6360    80

Sandro    Pistocchini    (omissis)    Pombia    No    28050    3    291    1670    50

Maria Rosa    Cardani    (omissis)    Pombia    No    28050    3    291    1670    50

G.Carlo    Pistocchini    (omissis)    Pombia    No    28050    1    291    1670    50

Tersilvio    Maggioni    (omissis)    Pombia    No    28050    3    3    520    20

Alfio    Maggioni    (omissis)    Pombia    No    28050    3    3    520    20

Elsa    Negri    (omissis)    Pombia    No    28050    3    3    520    20

Giuliano     Dormetti    (omissis)    Pombia    No    28050    3    10    3080    80

Ermenegilda     Bonetto    (omissis)    Pombia    No    28050    3    10    3080    80

Maria    Silvestri    (omissis)    Pombia    No    28050    3    256    1310    180

Maria    Silvestri    (omissis)    Pombia    No    28050    3    26    1540    20

Pietro    Silvestri    (omissis)    Pombia    No    28050    3    256    1310    180

Pietro    Silvestri    (omissis)    Pombia    No    28050    3    26    1540    20

Antonino    Mastroianni    (omissis)    Pombia    No    28050    3    27    1200    310

Carmen    Silvestri    (omissis)    Pombia    No    28050    3    26    1540    20

Rosa Maria    Melone    (omissis)    Pombia    No    28050    3    4    500    10

M.Antonietta    Carbonoli    (omissis)    Pombia    No    28050    3    4    500    10

Carla    Colombo    (omissis)    Pombia    No    28050    3    5    520    10

Carla    Colombo    (omissis)    Pombia    No    28050    2    322    3010    570

Carla    Colombo    (omissis)    Pombia    No    28050    2    25    3020    470

Ernesta    Sacchi    (omissis)    Castelletto Sopra Ticino    No    28053    3    301    1720    60

Ernesta    Sacchi    (omissis)    Castelletto Sopra Ticino    No    28053    3    25    2420    150

Congregazione     Procuratore legale
cristiana     Guerratta Patrick
dei Testimoni
di Geova        (omissis)    Borgoticino    No    28040    3    2    2650    160

Carlo     Colombo    (omissis)    Castelletto Sopra Ticino    No    28053    2    24    3640    560

Luigi    Silvestri    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    3    314    1310    15

Giovanni     Colombo    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    3    290    1630    45

Giovanni     Colombo    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    3    9    1880    25

Ester     Silvestri    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    3    290    1630    45

Ester     Silvestri    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    3    9    1880    25

M. Angela     Crevacore    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    2    20    6580    175

Pietro    Colombo    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    2    20    6580    175

Bruno    Lideo    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    2    13    1080    190

Giuffrida    Gavagnin    (omissis)    Varallo Pombia    No    28040    2    13    1080    190

Tersilvio    Maggioni    (omissis)    Pombia    No    28050    3    3    520    20

Paolo     Colombo    (omissis)    Pombia    No    28050    2    262    2180    10

Roberto    Cunati    (omissis)    Somma Lombardo    Va        3    5    520    10

Roberto    Cunati    (omissis)    Somma Lombardo    Va        2    322    3010    570

Roberto    Cunati    (omissis)    Somma Lombardo    Va        2    25    3020    470

Antonino    Mastroianni    (omissis)    Pombia    No    28050    2    27    1200    310





Comune di Rivoli (Torino)

Estratto del Decreto n. 1/2001 prot. 44739 - Determinazione indennità di esproprio terreni necessari per il completamento dell’area Urbanistica IN3 per il Piano Insediamenti Produttivi.

Il Dirigente dell’Area Programmazione
e Sviluppo del Territorio

Visto il nuovo Piano di Insediamenti Produttivi per il completamento dell’area urbanistica “In3" in Cascine Vica, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 24/2/1994.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 81 del 28/9/2001 con la quale si è approvato il Piano particellare di esproprio delle aree ancora da acquisire nell’ambito del nuovo Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) per il completamento dell’area urbanistica “In3" in Cascine Vica.

(omissis)

Richiamato l’articolo 25 del vigente Statuto Comunale, il quale conferisce appunto ai Dirigenti Comunali la competenza e responsabilità di dare esecuzione agli atti deliberativi;

Richiamate le norme vigenti in materia ed in particolare le leggi 22/10/1971 n. 865, 8/8/1992 n. 359, 7/8/1990 n. 241, 30/12/1991 n. 413, 15/5/1997 n. 127, 16/6/1998 n. 191, il Dlg. 30/12/1998 n. 504, il Dlg. n. 77/1995, nonchè l’articolo 71 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

decreta

Art. 1

Le indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari aventi diritto per l’espropriazione dei terreni necessari per il completamento dell’area urbanistica “In3" del vigente Piano Insediamenti Produttivi in Cascine Vica, sono determinate, con esclusione di maggiorazioni, conguagli o rimborsi di sorta, come segue:

1) - Perna Vittorio - foglio 22 mappale 312 di mq. 6 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) L. 106.740 (Euro 55,13), b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 177.900 (Euro 91,88).

2) - Ghiglione & Monetti S.n.c. - foglio 64 mappale 198 di mq. 69 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) L. 1.228.214 (Euro 634,32) oltre IVA, b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 2.047.023 (Euro 1.057,20) oltre IVA; foglio 64 mappale 257 di mq. 76 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) L. 1.352.815 (Euro 698,67) oltre IVA, b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 2.254.692 (Euro 1.164,45) oltre IVA; foglio 64 mappale 256 di mq. 199 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) - L. 3.542.240 (Euro 1.829,41) oltre IVA, b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 5.903.733 (Euro 3.049,02) oltre IVA; foglio 64 mappale 291 di mq. 5 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) L. 89.001 (Euro 45,97) oltre IVA; b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 148.335 (Euro 76,61) oltre IVA.

3) Bert Rinaldo - foglio 64 mappale 164 di mq. 52 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) L. 925.610 (Euro 478,04), b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 1.542.684 (Euro 796,73).

4) Filippa Agostino, Filippa Giulia, Ronco Agostino - foglio 65 mappale 140 di mq. 11 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%)- L. 195.802 (Euro 101,12), b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 326.337 (Euro 168,54); foglio 65 mappale 205 di mq. 19 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) - L. 338.204 (Euro 174,67); b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) - L. 563.673 (Euro 291,11).

5) Beltramino Pietro - foglio 65 mappale 207 di mq. 10 - a) indennità in caso di non accettazione (importo ridotto del 40%) L. 178.002 (Euro 91,93), b) indennità in caso di cessione volontaria (importo senza riduzione del 40%) L. 296.670 (Euro 153,22).

Tutte le suddette indennità sono comprensive delle indennità aggiuntive di eventuali fittavoli coltivatori diretti e di ogni altro diritto che chiunque possa vantare sugli immobili.

In ogni fase del procedimento espropriativo i soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria dei beni e comunque prima dell’emissione del trasferimento coatto.

In caso di cessione volontaria si applica l’indennità senza riduzione del 40%, come sopra quantificata ai punti b).

Ai sensi dell’articolo 16 del Dlg. 30/12/1992, qualora ne sussistano i presupposti, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Ai sensi dell’art. 11 della legge 413 del 30/12/1991 le indennità di esproprio, qui determinate, da corrispondere a soggetti che non esercitano imprese commerciali, sono soggette alla ritenuta d’imposta del 20%.

Art. 2

Sono richiamati i termini per il compimento delle espropriazioni e per l’esecuzione dei lavori, fissati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/9/2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato a cura del Dirigente dell’Area Programmazione e Sviluppo del Territorio della Città di Rivoli, agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire alla Città di Rivoli, dichiarazione di accettazione dell’indennità determinata e di cessione volontaria dell’immobile, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità stessa si intende rifiutata, e quindi da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 5

Estratto del presente decreto, sarà inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’Albo Pretorio della Città di Rivoli e comunicato alla Regione.

Art. 6

Avverso il contenuto del presente decreto, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni, al Capo dello Stato.

Art. 7

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, la competenza del procedimento è dell’Area Programmazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata (responsabile arch. Manuela Menzio - 0119511776) con sede in Rivoli, via Orsiera 25.

Rivoli, 8 novembre 2001

Il Dirigente dell’Area
Livio Mandrile




Comune di Saluzzo (Cuneo)

Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione

In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 511 del 15 novembre 2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2001 n. 30-4135

Legge n. 431/98, art. 11 - Legge n. 21/2001, art. 1.-

Legge Regionale 3 settembre 2001 n. 22, art. 25/4°comma

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

rende noto

che è stato pubblicato il bando di concorso generale per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2001 n. 30-4135

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431; Legge n. 21/2001, art. 1.

Legge Regionale 3 settembre 2001 n. 22, art. 25/4°comma

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 12 gennaio 2002.

Il Sindaco
Stefano Quaglia




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto occupazione d’urgenza n. 198

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Settimo Torinese è autorizzata l’occupazione d’urgenza, per la durata di anni 5 dalla data di immissione nel possesso, delle aree necessarie per i lavori di sistemazione della via Partigiani e collegamento tra via Milano e via Verdi con la realizzazione di via Vivaldi;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 27 - mapp. 425p, da occupare mq. 119 di proprietà: A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa - con sede in Torino - c.so Dante n. 14 - - Presidente Ardito Giorgio (omissis) - domiciliato per la carica in C.so Dante 14 - Torino;

2) Fg. 27 - mapp. 336p, da occupare per mq. 261 di proprietà: Condominio di Via Partigiani 6,6a,6b,6c, via Verdi 58,58b - (omissis) - Amministratore Soc. GE.ST.IMM. S.a.s. di Furfaro Patrizia & C. - con studio in Settimo T.se - Via Aragno, 12 -(omissis);

3) Fg 27 - mapp. 1046p, da occupare per mq. 4 di proprietà: Griva Rosa - (omissis);

4) F 27 - mapp. 722p, da occupare per mq. 21 di proprietà: 1/2 Griva Maddalena - (omissis); 1/2 Griva Rosa - (omissis);

5) Fg 27 - map. 335p, da occupare per mq. 32 di proprietà: Condominio ANSA - (omissis) - Amministratore Studio Effezeta di Zanella geom. Fabio - con studio in Settimo T.se - via Milano 5 - (omissis);

6) Fg. 27 - mapp. 820p, da occupare per mq. 100 - 882p, da occupare per mq. 11 di proprietà: Falchero Giuseppe - (omissis);

Le superfici da occupare, misurate graficamente su base catastale e soggette a possibile variazione in sede di frazionamento, sono individuate nell’allegato estratto, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione delle aree, di cui al precedente articolo, non avvenga entro tre mesi dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3

La città di Settimo Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso, l’indennità d’occupazione che sarà determinata, secondo i dispositivi di legge, con altro provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4

Il Direttore del Settore è incaricato della notifica del presente decreto alle ditte proprietarie ed aventi diritto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune.

ordina

al tecnico geom. Grosso Corrado, con studio in Settimo Torinese - via Leinì n. 2 ed iscritto all’albo dei geometri di Torino e Provincia al n. 5327 - di procedere, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 - commi 2° e 3° - della legge 3.1.1978, n. 1, alla compilazione degli stati di consistenza delle aree da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il professionista sopra incaricato potrà introdursi nelle proprietà, previo avviso, che sarà notificato agli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della presa possesso, recante la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni autorizzate con il presente decreto.

Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico di cui sopra è fissato in tre mesi dal presente provvedimento.

avvisa

che in forza del presente provvedimento il giorno 12 dicembre 2001 con inizio alle ore 9.30 sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o, in assenza di questi, di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di presa possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali fittavoli e/o coltivatori, i quali possono partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza oltre a darne comunicazione al Comune.

Settimo Torinese, 12 novembre 2001

Il Responsabile Uff. E.    P. Il Direttore
A. M. Nadal    G. Serra




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto occupazione d’urgenza n. 199

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Settimo Torinese è autorizzata l’occupazione d’urgenza, per la durata di anni 5 dalla data di immissione nel possesso, delle aree necessarie per i lavori completamento di via S. Cristina;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 42 - mapp. 3 di mq. 35.736 di cui 691 da occupare - mapp. 63 di mq. 5.013 di cui mq 454 da occupare - mapp. 138 di mq 427 di cui mq. 318 da occupare di proprietà: Pirelli S.p.A. - con sede in Settimo T.se - via Torino 91 - P.I. 05051420155;

2) Fg. 42 - mapp. 26 di mq. 1.006 di cui mq. 3 di proprietà: 1/2 Catalano Salvatore - (omissis); 1/2 Regruto Bruna in Catalano - (omissis);

3) Fg 42 - mapp. 137 di mq. 174 di cui mq. 174 da occupare di proprietà: Provincia di Torino - Dirigente Ing. Masera Dario - con sede in Torino Via M. Vittoria 12;

4) F 44 - mapp. 23 di mq. 424 di cui mq. 40 da occupare - mapp. 87 di mq. 39.611 di cui mq. 2.179 da occupare - mapp. 122 di mq. 75 di cui mq. 75 da occupare - mapp. 123 di mq. 278 di cui mq. 235 da occupare di proprietà: Sisport Fiat S.p.A. - legale rappresentante Walter Rosa Brusin (omissis);

5) Fg 47 - mapp. 4 di mq. 13.396 di cui mq. 66 da ococupare di proprietà: San Marco S.r.l. - con sede in Torino Via Colli 14;

Le superfici da occupare, misurate graficamente su base catastale e soggette a possibile variazione in sede di frazionamento, sono individuate nell’allegato estratto, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione delle aree, di cui al precedente articolo, non avvenga entro tre mesi dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3

La città di Settimo Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso, l’indennità d’occupazione che sarà determinata, secondo i dispositivi di legge, con altro provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4

Il Direttore del Settore è incaricato della notifica del presente decreto alle ditte proprietarie ed aventi diritto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune.

ordina

al tecnico geom. Grosso Corrado, con studio in Settimo Torinese - via Leinì n. 2 ed iscritto all’albo dei geometri di Torino e Provincia al n. 5327 - di procedere, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 - commi 2° e 3° - della legge 3.1.1978, n. 1, alla compilazione degli stati di consistenza delle aree da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il professionista sopra incaricato potrà introdursi nelle proprietà, previo avviso, che sarà notificato agli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della presa possesso, recante la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni autorizzate con il presente decreto.

Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico di cui sopra è fissato in tre mesi dal presente provvedimento.

avvisa

che in forza del presente provvedimento il giorno 17 dicembre 2001 con

inizio alle ore 9.30 sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o, in assenza di questi, di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di presa possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali fittavoli e/o coltivatori, i quali possono partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza oltre a darne comunicazione al Comune.

Settimo Torinese, 15 novembre 2001

Il Responsabile Uff. E.    P. Il Direttore
A. M. Nadal    G. Serra




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto occupazione d’urgenza n. 200

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Settimo Torinese è autorizzata l’occupazione d’urgenza, per la durata di anni 5 dalla data di immissione nel possesso, delle aree necessarie per i lavori di sistemazione della via Rio San Gallo - prolungamento via Lombardia e realizzazione collegamento tra via Rio San Gallo e via Lombardia (2° lotto).

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 23 - mapp 59 di mq. 411 di cui mq. 17 in occupazione temporanea di proprietà: Rosso Giuseppe - (omissis);

2) Fg. 23 - mapp. 180 di mq. 2.491 di cui mq. 57 in occupazione temporanea di proprietà: 1/2Rosso Giuseppe - (omissis) - 1/2 Volpatto Anna in Rosso - (omissis);

3) Fg. 23 - mapp. 61 di mq. 7.620 di cui mq. 151 in occupazione temporanea di proprietà: 1/2 Nardozza Vincenzo - (omissis) - 1/2 Caruso Maria in Nardozza - (omissis);

4) Fg. 23 - mapp. 62 di mq. 15.280 di cui mq. 964 da occupare di proprietà: Nardozza Vincenzo - (omissis);

5) Fg 23 - mapp. 216 di mq. 5.600 di cui mq. 669 da occupare di proprietà: 1/3 Careggio Giovanni - (omissis) - 1/9 Careggio Clementino - (omissis) - 1/9 Careggio Aldo (omissis) - 1/9 Careggio Giovanni - (omissis) - 1/3 Ferraudo Luigina in Galeazzi - (omissis);

6) Fg. 23 - mapp. 218 di mq. 5.372 di cui mq. 867 da occupare definitivamente e mq. 56 in occupazione temporanea - mapp. 220 di mq. 118 di cui mq. 7 da occupare - mapp. 221 di mq. 3.198 di cui mq. 745 da occupare definitivamente e mq. 67 in occupazione temporanea - mapp. 222 di mq. 392 di cui mq. 45 da occupare - mapp. 224 di mq. 3.309 di cui mq. 2.422 da occupare di proprietà: 1/2 Bossi Giuseppe - (omissis) - 1/2 Mascolino Maria Antonietta in Bossi - (omissis);

7) Fg, 27 - mapp. 96 di mq. 2.931 di cui mq. 265 di proprietà: Cernusco S.p.A. con sede in Settimo Torinese - Via Rantano 9 - (omissis);

8) Fg. 25 - mapp. 239 di mq. 8.254 di cui mq. 31 da occupare - mapp. 241 di mq. 2.994 totalmente da occupare di proprietà: 5/12 Sussetto Clara vd. Pecchio - (omissis) - 5/12 Sussetto Elisabetta vd. Aprà - (omissis); 1/12 Pecchio Maria Luisa in Balbo - (omissis) - 1/12 Aprà Gianluigi - (omissis):

Le superfici da occupare, misurate graficamente su base catastale e soggette a possibile variazione in sede di frazionamento, sono individuate nell’allegato estratto, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione delle aree, di cui al precedente articolo, non avvenga entro tre mesi dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3

La città di Settimo Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso, l’indennità d’occupazione che sarà determinata, secondo i dispositivi di legge, con altro provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4

Il Direttore del Settore è incaricato della notifica del presente decreto alle ditte proprietarie ed aventi diritto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune.

ordina

al tecnico geom. Grosso Corrado, con studio in Settimo Torinese - via Leinì n. 2 ed iscritto all’albo dei geometri di Torino e Provincia al n. 5327 - di procedere, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 - commi 2° e 3° - della legge 3.1.1978, n. 1, alla compilazione degli stati di consistenza delle aree da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il professionista sopra incaricato potrà introdursi nelle proprietà, previo avviso, che sarà notificato agli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della presa possesso, recante la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni autorizzate con il presente decreto.

Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico di cui sopra è fissato in tre mesi dal presente provvedimento.

avvisa

che in forza del presente provvedimento il giorno 18 dicembre 2001 con inizio alle ore 9.30 sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o, in assenza di questi, di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di presa possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali fittavoli e/o coltivatori, i quali possono partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza oltre a darne comunicazione al Comune.

Settimo Torinese, 16 novembre 2001

Il Responsabile Uff. E.    P. Il Direttore
A. M. Nadal    G. Serra




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di completamento della via S. Cristina

Il Direttore

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

rende noto

che presso il Settore dell’Ambiente & del Territorio si trovano depositati i seguenti atti: relazione esplicativa, mappe catastali, elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e stralcio dei piani urbanistici vigenti, approvati con deliberazione G.C. n. 244 in data 6.7.2001, relativi agli immobili da espropriare per i lavori di completamento della via S. Cristina;

Chiunque possa avervi interesse, può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Settore Ambiente e Territorio di questo Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà il 28/11/2001 e terminerà in data 12/12/2001.

Settimo Torinese, 16 novembre 2001

Il Funzionario Delegato
dal Direttore
Anna Maria Nadal




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di sistemazione della via Partigiani e collegamento tra via Milano e via Verdi con la realizzazione di via Vivaldi

Il Direttore

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

rende noto

che presso il Settore dell’Ambiente & del Territorio si trovano depositati i seguenti atti: relazione esplicativa, mappe catastali, elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e stralcio dei piani urbanistici vigenti, approvati con deliberazione G.C. n. 240 in data 6.7.2001, relativi agli immobili da espropriare per i lavori di sistemazione della via Partigiani e collegamento tra via Milano e via Verdi con la realizzazione di via Vivaldi;

Chiunque possa avervi interesse, può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Settore Ambiente e Territorio di questo Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà il 28/11/2001 e terminerà in data 12/12/2001.

Settimo Torinese, 14 novembre 2001

Il Funzionario Delegato
dal Direttore
Anna Maria Nadal




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di sistemazione della via Rio San Gallo - prolungamento via Lombardia e realizzazione collegamento tra via S. Gallo e via Lombardia (2º lotto)

Il Direttore

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

rende noto

che presso il Settore dell’Ambiente & del Territorio si trovano depositati i seguenti atti: relazione esplicativa, mappe catastali, elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e stralcio dei piani urbanistici vigenti, approvati con deliberazione G.C. n. 242 in data 6.7.2001, relativi agli immobili da espropriare per i lavori di sistemazione della via Rio San Gallo - prolungamento via Lombardia e realizzazione collegamento tra via S. Gallo e via Lombardia (2° lotto);

Chiunque possa avervi interesse, può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Settore Ambiente e Territorio di questo Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà il 27/11/2001 e terminerà in data 18/12/2001.

Settimo Torinese, 19 novembre 2001

Il Funzionario Delegato dal Direttore
Anna Maria Nadal




Comune di Toceno (Verbano Cusio Ossola)

Decreto di occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei Parcheggi in Località Arvogno

Il Responsabile del Servizio
Gestione Opere Pubbliche

(omissis)

decreta

Art. 1) In favore del Comune di Toceno è autorizzata l’occupazione d’urgenza dei seguenti immobili siti nel Comune di Toceno, occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione Parcheggi in Località Arvogno, limitatamente nelle parti allegate negli allegati del progetto definitivo ed esecutivo citato in premessa, così individuati secondo gli attuali dati del Catasto e così di seguito descritti:

Art. 2) L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui all’art. 1 può essere protratta ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 218 e del 23.10.2001, fino a tre anni dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall’apposito verbale;

Art. 3) Al momento della effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso delle parti e in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza e quello di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1/78.

Art. 4) La convocazione dei proprietari e degli altri interessati di cui all’art. 3 per la redazione dello stato di consistenza e l’immissione nel possesso è disposta per il giorno 15 dicembre 2001 alle ore 10,00 e successive. Il luogo di convocazione per ciascun interessato, corrisponde alla rispettiva proprietà indicata con i dati catastali nel presente decreto, il quale, indicando il luogo, il giorno e l’ora delle operazioni, vale quale avviso di convocazione e sarà notificato agli interessati dal Comune di Toceno almeno venti giorni prima della data fissata per le operazioni medesime ed affisso per lo stesso periodo all’Albo Pretorio.

Art. 5) In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di sottoscrizione si procederà comunque con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Amministrazione Comunale.

Art. 6) Il presente Decreto sarà notificato agli eventi diritto nelle forme di legge e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7) il Geom. Paolo Saglio Rossini, con studio in Santa Maria Maggiore, procederà alla compilazione a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 1/78, degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione.

A tal fine il predetto professionista, accompagnato dai testimoni, potrà introdursi nelle proprietà private, ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Art. 8) L’indennità di occupazione è stata determinata ai sensi di legge. Si dà atto che la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 23.10.2001 ha previsto complessivamente per le operazioni di occupazione la somma di lire 955.000 e per le operazioni di espropriazione o cessione bonaria la somma di lire 3.820.000;

Art. 9) Il Comune di Toceno provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari catastali delle aree da occuparsi. Ai proprietari sarà altresì inviata copia autentica del verbale di consistenza e di immissione nel possesso.

Art. 10) ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge 241/90, si rende noto che in forza dell’art. 113 della Costituzione e dell’art. 34 del D.Lgs. n. 80/98 contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile del Servizio
Francesco Cerasoli




Comune di Trofarello (Torino)

Art. 46 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e s.m.i.. Asservimento delle aree occorse per la realizzazione della nuova rete idrica interrata a seguito dell’ampliamento dell’alveo del Rio Sauglio per la confluenza del Rio Rigolfo nonché per lo spostamento del ponticello di attraversamento del rio Sauglio con conseguente aggravio della servitù di passaggio

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Privata ed Urbanistica

(omissis)

decreta

Art. 1

A favore del Comune di Trofarello è imposta la servitù permanente a carico del fondo in Trofarello (TO) distinto in Catasto Terreni, sezione censuaria di Trofarello, al foglio n. 11 particella n. 97 (ex 28 A) di proprietà del Sig. Bosio Matteo (omissis) e della Sig.ra Molino Rosanna, comproprietaria (omissis) a seguito della modifica alla rete idrica interrata per l’eliminazione dell’interferenza con l’ampliamento dell’alveo del Rio Sauglio per la confluenza con il rio Rigolfo (Allegato A) nonché per l’aggravio di servitù di passaggio già esistente a seguito dello spostamento del ponticello di attraversamento del Rio Sauglio (Allegato B), il tutto come risulta rappresentato nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per gli atti processuali civili.

Art. 3

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 28.11.2001.

Il presente decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Trofarello, 20 novembre 2001

Il Responsabile del Servizio
Nicola Palla




Comune di Usseaux (Torino)

Avviso ad opponendum

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della legge 1895, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici e art. 189 comma 1 D.P.R. 554/99.

AVVERTE

che avendo l’appaltatore dei lavori di pronto intervento per la realizzazione opere di regimazione delle acque di piattaforma lungo la strada Usseaux - Balboutet 1° stralcio, impresa Arienti S.r.l. con sede in Ricca Di Diano D’Alba (Cn) Strada Alba - Cortemilia n. 42, ultimati i lavori in base al contratto d’appalto n. 339 del 18/6/2001, chiunque vanti crediti verso di questi per occuapzioni permanenti o temporanei di immobili ovvero di danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Usseaux, 15 novembre 2001

Il Responsabile del servizio
Massimo Alisio




Comune di Usseaux (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Servizio

ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della legge 1895, n. 2248, allegato f), sui lavori pubblici e art. 189 comma 1 D.P.R. 554/99.

avverte

che avendo l’appaltatore dei lavori di pronto intervento per consolidamento spalla sinistra del ponte sul torrente Chisone lungo la strada per Laux 1° stralcio, impresa.Arienti S.r.l. con sede in.Ricca di Diano d’Alba (CN) Strada Alba - Cortemilia n. 42, ultimati i lavori in base al contratto d’appalto n. 339 del 18/6/2001, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanei di immobili ovvero di danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Usseaux, 15 novembre 2001

Il Responsabile del servizio
Alisio Massimo




Comune di Venaria Reale (Torino)

Bando di concorso generale emesso dal comune di Venaria Reale per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nel Comune dell’ambito territoriale n. 4

Si rende noto

che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative al bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso il comune di Venaria Reale e dell’ambito territoriale 4, dall’11 novembre 2001 al 18 dicembre 2001.

Venaria Reale, 15 novembre 2001

L’Assessore alla Casa    Il Sindaco
Margherita Grosso    Giuseppe Catania




Comune di Vinovo (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare della variante in itinere al progetto preliminare, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 16.4.1999, della variante generale di P.R.G.C.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, il combinato disposto dell’art. 15 e dell’articolo 17 comma 4;

Vista la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40;

rende noto

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 9.11.2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare di variante in itinere al progetto preliminare, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 16.4.1999, della variante generale di P.R.G.C.;

che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati all’Albo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 24.11.2001 al 24.12.2001;

che durante tale periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 09,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;

che, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito (e pertanto sino al giorno 23.1.2002), chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte della variante di piano;

che, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40, le sole osservazioni inerenti i temi ambientali della variante potranno essere inoltrate, entro il termine sopra fissato, sia al Comune di Vinovo, sia alla Regione Piemonte, quale soggetto competente all’approvazione finale dello strumento urbanistico;

che, ai fini della formulazione delle controdeduzioni di competenza comunale, verranno prese in considerazione le osservazioni formulate nel pubblico interesse entro i termini di legge, aventi ad oggetto, esclusivamente, gli elementi innovativi introdotti quali varianti rispetto al progetto preliminare di variante generale al P.R.G.C. adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 16.4.1999.

Le osservazioni dovranno essere inoltrate in duplice copia entro e non oltre il giorno 23.1.2001 e potranno essere presentate a mezzo raccomandata A/R o, in alternativa, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Vinovo, che ne rilascerà ricevuta, nel normale orario di apertura.

Vinovo, 24 novembre 2001

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco Cascone




Comunità Montana Valsesia - Varallo (Vercelli)

Avviso ad opponendum

Si avvertono gli eventuali creditori della Ditta Sodis S.r.l., avente sede in Quarona - reg. Gibellino -, esecutrice dei lavori di “Lavori di sistemazione idraulica fiume Sesia ed affluenti nei comuni di Varallo, Quarona, Borgosesia, Pila e Vocca (VC)” assunti con contratto d’appalto Rep. n. 393 in data 11.6.1999, che avendo ultimato i lavori la Ditta ha diritto a conseguire lo svincolo della cauzione prestata. In esecuzione del disposto dell’art. 189 del D.P.R. 21.9.1999, n. 554, si invitano pertanto gli eventuali creditori, per occupazione permanente o temporanea di immobili o danni relativi, dipendenti dalle opere predette, a presentare a questa Comunità Montana, nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, in competente bollo, la loro domanda di credito od opposizione allo svincolo, con i rispettivi titoli giustificativi, con diffida che, trascorso tale termine, non sarà più accettata da questo Ufficio alcuna domanda di opposizione.

Varallo, 19 novembre 2001

Il Responsabile del Procedimento
Marco Godio




Consorzio Acea - Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

A norma e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 sui lavori pubblici,

si avvisa

chiunque abbia ragioni di credito, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o immobili e danni relativi, verso l’impresa Falco Giovanni & Figlio S.n.c. - via S. da Cappella Merli n. 54 - Bricherasio (TO), esecutrice dei lavori di: “Scavo, rinterro, ripristino e opere accessorie per l’attivazione della rete e la costruzione di allacciamenti gas metano in Comune di Villar Pellice (TO) assunti in base al contratto del 4/7/2001 rep. n. 105, registrato a Pinerolo il 23/7/2001 al n. 1273 serie 1, a presentare presso il Consorzio Acea, Ufficio Protocollo, Via Vigone 42 - Pinerolo (To), nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le proprie opposizioni o reclami corredati dagli eventuali titoli di credito.

Trascorso tale termine, non saranno più prese in considerazione opposizioni o reclami e si farà luogo al pagamento delle somme dovute alla ditta soprannominata, salvo ai creditori il diritto di agire in tempo utile sulla cauzione.

Pinerolo, 14 novembre 2001

Il Direttore Generale
del Consorzio Acea




Consorzio Acea - Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

A norma e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 sui lavori pubblici,

si avvisa

chiunque abbia ragioni di credito, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o immobili e danni relativi, verso l’impresa Baudino F.lli S.r.l., - via Toscanini 81 - 10064 Pinerolo. (TO), esecutrice dei lavori di: estensione rete idrica acquedotto in frazione S. Luca e zone limitrofe nel Comune di Villafranca Piemonte I e II lotto, assunti in base al contratto del 13/7/1995. rep. n. 21, registrato a Pinerolo. il 13/7/1995 al n. 1421 serie 1, a presentare presso il Consorzio Acea, Ufficio Protocollo, Via Vigone 42 - Pinerolo (To), nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le proprie opposizioni o reclami corredati dagli eventuali titoli di credito.

Trascorso tale termine, non saranno più prese in considerazione opposizioni o reclami e si farà luogo al pagamento delle somme dovute alla ditta soprannominata, salvo ai creditori il diritto di agire in tempo utile sulla cauzione.

Pinerolo, 19 novembre 2001

Il Direttore Generale
del Consorzio Acea




Ordine Mauriziano - Torino

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili

Si rende noto che l’Ordine Mauriziano - Via Magellano, 1 - 10128 Torino - intende procedere mediante esperimento di asta pubblica ad unico incanto alla vendita, in quattro lotti, di beni immobili siti nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore (BI).

Criterio di aggiudicazione a norma dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2001

Il bando integrale è disponibile sul sito internet: www.mauriziano.it/gare/gare.htm

Per informazioni: Tel. 011/508.2222-2620-2221-5306 - Fax. 011/508.2222.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Beatrice Morani

Il Direttore Generale    Il Presidente
Gian Paolo Zanetta    Emilia Gergoglio Cordaro




Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 1092/74605 del 6/9/01 - Oggetto: T.U. 1775/33 - L. 36/94 - L.R. 5/94. Derivazione n. 678; Ditta: Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A. Corso d’acqua: Rio Acquestriate. presa d’atto variazione ubicazione opera di presa

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- Di prendere atto della nuova ubicazione del punto di presa della derivazione ad uso idropotabile stabilito a seguito delle indicazioni emerse durante la conferenza dei servizi tenuta nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale inerente il progetto di “Acquedotto del Rio Acque Striate per l’approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Gavi e Carrosio” e riportate nella D.G.R. n. 11 2837 del 23/4/01 con la quale l’autorità competente ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale dell’intera opera.

- Di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

La durata della concessione continuerà ad essere regolata dalla Determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Alessandria protocollo generale n. 8445 del 27 giugno 1997 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale e suppletivo e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente alla Regione Piemonte.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del suolo - Via - Protezione civile
Ing. Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Articolo Unico - Ubicazione opera di presa dell’acqua - La nuova ubicazione della opera di presa della derivazione concessa con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Alessandria n. 8445 di protocollo generale del 27/6/1997 è individuata dagli estratti del Foglio n. 82 della carta d’Italia “Voltaggio” I NE e dalla C.T.R. Sezione n. 213030 “Fraconalto” coordinate UTM 488000 - 4937400 alla quota di 473,40 m. s.l.m., il tutto come meglio specificato negli elaborati grafici allegati e facenti parte integrante del presente disciplinare suppletivo.

Il Responsabile del Servizio
P.I. Mario Gavazza




Provincia di Torino

Assegnazioni contributi di cui alla L.R. n. 3/2000. Pubblicazione graduatoria degli ammessi e lista degli esclusi relative al primo semestre 2001

Il Dirigente del Servizio Trasporti rende noto che è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Torino, Via Maria Vittoria n. 12 Torino, in data 28 novembre 2001, la graduatoria definitiva degli ammessi e la lista degli esclusi, per il primo semestre 2001, relative al bando di assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e autovettura, bando approvato dalla Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale n. 605/130721 del 12 giugno 2001.

Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Dirigente del Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri




Provincia di Torino

Oggetto: Prat. 48/2000 Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di allargamento nell’abitato di Cascinette in prossimità dell’impianto semaforico lungo la S.P. 74 di Chiaverano

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 12 giugno 2001, data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, alla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Cascinette di Ivrea.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 12 novembre 2001

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti




Provincia di Torino

Prat. 67/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione incroci pericolosi sulla circonvallazione di Santena lungo la S.P. 122 di Chieri

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 25/9/2001, data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Santena.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 13 novembre 2001

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti




Provincia di Torino

Prat. 85/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla costruzione del nuovo istituto tecnico industriale di Rivoli

IL Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 7 agosto 2001, data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Rivoli.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 8 novembre 2001

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti




Regione Piemonte - Direzione regionale opere pubbliche - settore opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania

R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 97

Il Responsabile del settore

Vista la domanda della Ditta Frua Cav. Mario S.p.A. - Via Domodossola, 200 - Villadossola (VB), per essere autorizzata alla esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoide dell’alveo del Fiume Toce nel Comune di Premia;

Considerato che l’intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utile di deflusso;

Visto il R.D. 25.7.1904, art. 97, la legge 18.5.1989 n. 183, la legge 5.1.1994 n. 37, le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 dell’11.12.97 e n. 18 del 26.4.01;

dispone

che la domanda suddetta, corredata da una tavola di disegni redatti dal Geom. Virgilio Saletta sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi, anche all’Albo Pretorio del Comune di Premia (VB).

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo da Lit. 20.000=, potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania presso gli Uffici di Via Romita, 13 bis a Domodossola.

Il Responsabile del Settore Vicario
Giovanni Ercole




Residenza Assistenziale Albergo di S. Croce - Villastellone (Torino)

Estratto avviso d’asta vendita fondi di proprietà dell’Ente siti nei Comuni di Villastellone e Cambiano

Residenza Assistenziale Albergo di S. Croce

Via Assom, 4 - 10029 Villastellone (To)

Si rende noto che il 21 dicembre 2001 alle ore 10 presso la Residenza Assistenziale Albergo di Santa Croce in Villastellone, Via Cossolo, 5 si procederà alla vendita mediante asta pubblica col metodo di cui all’art. 73 lett. B) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 di fondi di proprietà dell’Ente siti nei Comuni di Villastellone e Cambiano.

Per ulteriori informazioni e copia bando integrale rivolgersi alla Segreteria dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, tel. 011.9610042.

Villastellone, 14 novembre 2001

Il Presidente




Società Canavesana Servizi S.p.A. - Ivrea (Torino)

Convocazione dell’assemblea degli azionisti

Società Canavesana Servizi - S.p.A.

Sede in Ivrea (TO) Fraz. S. Bernardo - Via Novara, s.n.

Capitale Sociale L. 3.000.000.000 interamente versato

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 Ottobre 2001 è stata deliberata la convocazione dell’assemblea degli azionisti della S.C.S. S.p.A. presso la sede della Società Canavesana Servizi S.p.A. in Via Novara - San Bernardo d’Ivrea (TO), in prima convocazione per il giorno 13 Dicembre 2001 alle ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 Dicembre 2001, nello stesso luogo alle ore 21.00, con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Esame situazione economico-finanziaria anno 2001;

2. Discussione Piano Programmatico 2002;

3. Approvazione tariffe 2002;

4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Determinazioni in relazione all’art. 2446 del Codice Civile;

Dando incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere alle formalità per la convocazione.

Il Presidente
Giulio Borgo