Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2001, n. 2 - 4473

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Lequio Tanaro (CN). Variante n. 3/2000 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 3/2000 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Lequio Tanaro (CN), adottata con deliberazione consiliare n. 29 in data 1.8.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante, delle modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 26.10.2001, che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 3/2000 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Lequio Tanaro, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 29 in data 1.8.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Norme di Attuazione e Tabelle di zona

- Tav.0 - Legende in scala 1:5000 e 1:2000

- Tav.1 - Previsioni territorio comunale in scala 1:5000

- Tav.2 - Previsioni capoluogo in scala 1:2000

- Tav.3 - Previsioni frazione Costamagna in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche normative

Art. 21 - Aree destinate a Servizi Pubblici:

- punto 5, 1º comma - al termine del 1º comma il testo si intende integrato con l’aggiunta del seguente disposto: “tali strutture non dovranno superare i 400 mc. di volume e in altezza non dovranno superare i 3,50 mt”;

- si intende inoltre aggiunto un nuovo ultimo comma che recita: “Per la nuova area a servizi destinata a museo etnografico individuata in loc. Costamagna, l’intervento edilizio massimo ammesso sarà quello volto al recupero del fabbricato esistente tramite Restauro e Risanamento Conservativo, così come descritto al precedente Art. 9 Interventi edilizi e loro definizioni, punto 4, lettera C)”.