Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 40-4334

Legge 11 dicembre 2000, n. 365 e Direttiva Dipartimento Protezione civile 30 gennaio 2001, art. 2. Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi in conto interessi e la prestazione delle garanzie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Le premesse fanno parte della presente deliberazione.

Per la concessione dei contributi in conto interessi ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 30 gennaio 2001 del Dipartimento della protezione civile l’istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA è autorizzata a stipulare accordi con gli istituti di credito sulla base dei criteri contenuti nell’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Finpiemonte, quale titolare e beneficiario finale delle somme destinate alla concessione delle garanzie ai sensi dell’art. 2.6 della Direttiva, è autorizzata a stipulare appositi accordi con le strutture di garanzia collettiva fidi costitute e ed operanti sul territorio regionale sulla base dei criteri contenuti nell’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Negli accordi di cui ai paragrafi precedenti sono disciplinati i dettagli delle operazioni di finanziamento in ordine alle scadenze fisse delle rate semestrali, alle modalità di calcolo del tasso prescelto e alle modalità di accredito del contributo alle imprese da parte degli istituti di credito.

La Convenzione tra Regione e Finpiemonte rep. 5899 del 20 giugno 2001 è integrata con quanto disposto dal presente provvedimento.

(omissis)