Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 42-4336
Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per lapprovazione dei progetti
relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di precisare modalità e tempi delle procedure per lapprovazione dei
progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino
2006 secondo lALLEGATO 1 che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
- di assicurare al presente provvedimento la massima diffusione e conoscenza,
anche al fine di eventuali modifiche a seguito della prima sperimentazione
delle procedure.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) 1
1. PREMESSA
Lart. 9 della Legge 285/2000 Interventi per i Giochi olimpici invernali
Torino 2006 disciplina le procedure per lapprovazione dei progetti ai
fini della realizzazione degli interventi, di cui agli allegati 1, 2 e
3 e delle opere connesse ai sensi dellart.1 comma 1 della legge stessa,
attraverso unapposita Conferenza di servizi articolata in due momenti:
- Conferenza di servizi di cui allart.9, commi 1 e 2, L.285/2000, di seguito
denominata Conferenza di Servizi Preliminare, convocata dalla Regione Piemonte,
anche su richiesta dellAgenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta
dellinteressato, prima della presentazione di unistanza o di un progetto
definitivo, finalizzata a verificare le modalità e le condizioni per pervenire
ai necessari atti di consenso.
- Conferenza di servizi di cui allart.9, commi da 3 a 9, L.285/2000, di
seguito denominata Conferenza di Servizi Definitiva, convocata dalla Regione
Piemonte nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo, ai fini dellapprovazione
dei progetti e dellottenimento dei necessari atti di consenso per la realizzazione
degli interventi.
Occorre armonizzare le procedure previste dal citato articolo con quelle
di cui alla Legge Regionale n.40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione (VIA) ed altre leggi e normative
vigenti che interferiscono con le procedure definite dalla L.285/2000,
anche alla luce delle indicazioni procedurali formulate con Deliberazione
della Giunta Regionale del 9 aprile 2001, n. 45-2741 Valutazione Ambientale
Strategica del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino
2006 (VAS).
In ottemperanza a quanto indicato alla lettera B del paragrafo 2 INDIRIZZI
PROCEDURALI della Deliberazione della Giunta Regionale del 9 aprile 2001,
n. 45-2741 Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi
per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, e nel rispetto dei Piani di
accompagnamento e dei criteri definiti nel Programma di attività relativo
agli adempimenti in materia ambientale per la realizzazione del Programma
Olimpico, concordato in data 3 settembre 2001 da Regione Piemonte, TOROC
e Ministero dellAmbiente, gli accorpamenti degli interventi di cui allart.1
comma 1 della L.285/2000 , anche in funzione delle Conferenze ex art.9
della L.285/2000, dovranno essere individuati dal proponente e concordati,
prima della richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare,
con la Struttura Flessibile per lattuazione del progetto Interventi per
i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", definita dalla Regione Piemonte
con D.G.R. n. 1 - 3479 del 16 luglio 2001.
La documentazione di corredo alla richiesta di convocazione della Conferenza
di Servizi Preliminare dovrà, quindi, essere redatta e presentata in osservanza
degli accorpamenti concordati e, per tutte le fasi e le procedure sotto
notate, in coerenza con le indicazioni espresse nella VAS.
La Conferenza di Servizi Preliminare esaminerà attraverso unistruttoria
complessiva ed integrata gli elaborati relativi agli interventi accorpati,
indicando le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione dei progetti definitivi, i necessari atti di consenso
nel rispetto delle prescrizioni della VAS.
Successivamente alla fase preliminare potranno essere indette Conferenze
di Servizi Definitive relative allintero accorpamento ovvero distinte
per le singole opere. Dovrà, tuttavia, essere assicurato un coordinamento
complessivo fra i diversi iter autorizzatori previsti per le singole opere
ricomprese nei diversi accorpamenti.
Gli atti autorizzatori relativi ai singoli interventi saranno comunque
distinti e opportunamente differenziati nel provvedimento finale del responsabile
di procedimento della Conferenza di Servizi Definitiva.
Sono fatte salve, per le diverse procedure di VIA regionale, le disposizioni
previste nella D.G.R. 21 - 27037 del 12 aprile 1999 concernenti lindividuazione
dellorgano tecnico di cui allart. 7 della L.R. 40/1998.
Per i progetti relativi agli impianti di Trampolini e Bob, individuati
in VAS come progetti da sottoporre a VIA, si individuano come Direzione
Regionale competente la Direzione Turismo Sport Parchi, e come Direzioni
interessate le direzioni Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione
Gestione Rifiuti, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Trasporti, Difesa
del Suolo, Opere Pubbliche, Pianificazione delle Risorse Idriche, Servizi
Tecnici di Prevenzione e Industria.
Viene di seguito delineato liter procedurale integrato per lapprovazione
dei progetti.
2. CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE
Allinterno della Conferenza di Servizi Preliminare, possono verificarsi
le seguenti ipotesi:
2.1 PROCEDURA NORMALE: nel caso di opere non soggette né alla fase di verifica,
ai sensi dellart 10 della L.R. 40/1998, né alla fase di valutazione, ai
sensi dellart.12 della L.R. 40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile
2001(VAS), né a valutazione dincidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997;
2.2 PROCEDURA CON VERIFICA: nel caso di opere soggette alla fase di verifica,
ai sensi dellart. 10 della L.R. 40/98;
2.3 PROCEDURA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE: nel caso di opere soggette
alla fase di valutazione, ai sensi dellart.12 della L.R. 40/98 o della
D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS);
2.4 PROCEDURA CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA: nel caso di opere soggette
a valutazione dincidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, e non soggette
a procedura di VIA ai sensi della legislazione vigente.
Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere intese,
concerti, nulla osta od assensi comunque denominati, la cui acquisizione
è necessaria per liter procedurale di approvazione del progetto: i soggetti
che intervengono alla conferenza dovranno essere formalmente legittimati
ad intervenire e ad esprimersi in via definitiva.
Alla Conferenza partecipa lARPA Piemonte, per le proprie competenze tecnico-scientifiche
e le proprie conoscenze in campo ambientale, a supporto di tutti gli enti
territoriali coinvolti; partecipa altresì, quando lo ritenga opportuno,
il Ministero dellAmbiente, il quale viene sistematicamente informato dellindizione
della Conferenza.
AI fine di assolvere agli oneri di pubblicità previsti dalla D.G.R. n.45-2741
del 9.04.2001 Valutazione ambientale strategica del piano degli interventi
per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006" alla lettera q) del punto
A del paragrafo 1. INDIRIZZI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE INTRINSECA, copia
degli elaborati presentati dovrà essere inviata anche allOsservatorio
Regionale dei Lavori Pubblici e messi inoltre a disposizione della Consulta
Ambientale istituita presso il TOROC.
In sede di Conferenza di Servizi Preliminare le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda linteresse
da ciascuna tutelato nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano le condizioni e gli elementi necessari per ottenere,
in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
2.1 Procedura normale
La Regione Piemonte, anche su richiesta dellAgenzia, ovvero dellinteressato,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, convoca
una Conferenza di Servizi Preliminare al fine di verificare quali siano
le condizioni per ottenere, allatto della presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella
VAS.
Ai fini dellattivazione della Conferenza, il proponente, unitamente allistanza,
dovrà presentare una documentazione progettuale avente i contenuti pari
a quelli del progetto preliminare di cui alla L.109/94 ss.mm.ii. e rispondente
alle prescrizioni del capitolo Tematiche Generali contenuto nellAllegato
A della D.G.R. n.45-2741 del 9.04.2001 Valutazione ambientale strategica
del piano degli interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006"
ed ai criteri generali per la predisposizione e lavanzamento delle varie
fasi progettuali indicati nel documento Programma di attività relativo
agli adempimenti in materia ambientale per la realizzazione del Programma
Olimpico. Tale documentazione dovrà rappresentare compiutamente le principali
soluzioni alternative valutate, le modalità realizzative proposte, tipologie
e materiali di riferimento e dovrà essere corredata dallelenco degli atti
autorizzatori, concessori e assimilati, dalla certificazione dellAmministrazione
Comunale circa i vincoli di tutela gravanti sullarea di intervento ai
sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490 Titolo I e II, dellidentificazione
cartografica dei vincoli che interferiscono con lambito interessato dallopera
nonchè dellindividuazione delle variazioni di cui allart. 9 comma 4 della
285/2000, dovrà essere trasmessa in tre copie alla Regione Piemonte, una
copia allARPA Piemonte ed una copia degli estratti progettuali di interesse
ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.
La Conferenza di Servizi si esprime entro quaranta giorni dalla convocazione.
Il procedimento si conclude con determinazione del responsabile di procedimento
individuato dal responsabile gestionale delle Conferenze di Servizi, determinato
nella D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001. La determinazione del responsabile
di procedimento è riassuntiva delle decisioni adottate in Conferenza.
2.2 Procedura con verifica
Nel caso in cui sia richiesta la fase di verifica della procedura di VIA
ai sensi dellart. 10 della L.R.40/98, lAgenzia o linteressato provvede
a trasmettere in 3 copie alla Regione Piemonte ed una allARPA Piemonte,
nonchè ai soggetti autorizzatori e allAutorità competente in materia di
VIA, gli elaborati ed i documenti ai sensi del citato art. 10 e gli approfondimenti
atti ad identificare e descrivere le alternative progettuali e localizzative,
ai sensi del comma 2, art. 9 della L.285/2000, contestualmente allistanza
di convocazione della Conferenza Preliminare di cui al precedente punto
2.1.
La Conferenza di Servizi Preliminare verrà convocata dalla Regione Piemonte
comunque entro quindici giorni dalla pubblicazione dellavviso dellavvenuto
deposito sul B.U.R.
Allinterno della Conferenza di Servizi Preliminare, lAutorità competente
in materia di VIA conduce listruttoria, anche esaminando le principali
alternative, compresa lalternativa zero, e verificando lesistenza di
eventuali elementi di incompatibilità, pure in riferimento alle localizzazioni
previste, ai sensi del comma 2, art.9 della L.285/2000, e si esprime, nei
tempi e nei modi previsti dallart.10 della L.R.40/98.
In tale sede, se il progetto risulta escluso dalla fase di valutazione,
fatte salve le indicazioni e le prescrizioni dellAutorità competente in
materia di VIA, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto
riguarda linteresse da ciascuna tutelato, nonchè sulle soluzioni progettuali
prescelte e qualora non emergano elementi preclusivi alla realizzazione
del progetto, tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento indicano,
entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza di Servizi,
le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con
le indicazioni espresse nella VAS.
Qualora risulti invece necessario sottoporre il progetto alla fase di valutazione,
lAutorità competente in materia di VIA, entro sessanta giorni dalla convocazione
della Conferenza di Servizi, fornisce indicazioni sugli approfondimenti
da compiere nellambito della redazione del progetto definitivo e del relativo
studio di impatto ambientale e qualora non sussistano elementi di incompatibilità,
unitamente a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, indica
le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con
le indicazioni espresse nella VAS.
Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 2.1., assolvendo
anche alle funzioni di cui al successivo punto 2.3.
2.3 Procedura propedeutica alla valutazione
Nel caso in cui sia richiesta la fase di valutazione della procedura di
VIA ai sensi dellart.12 della L.R.40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9
aprile 2001(VAS) e non sia già stata espletata una Conferenza di Servizi
Preliminare ai fini della verifica, contestualmente allistanza di convocazione
della Conferenza Preliminare di cui al precedente punto 2.1, lAgenzia
o linteressato provvede a trasmettere in 3 copie alla Regione Piemonte
ed una allARPA Piemonte, nonchè ai soggetti autorizzatori e allAutorità
competente in materia di VIA, gli elaborati ed i documenti ai sensi dellart.
11 della L.R.40/1998 nonchè gli approfondimenti atti ad identificare e
descrivere le alternative progettuali e localizzative, ai sensi del comma
2, art. 9 della L.285/2000.
Nellambito della Conferenza dei Servizi Preliminare, lAutorità competente
in materia di VIA, ai sensi del comma 2, art.9 della L.285/2000 e nei tempi
e nei modi dellart.11 L.R. 40/98, si esprime sulle condizioni per lelaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale; esamina inoltre le principali
alternative, compresa lalternativa zero, e verifica lesistenza di eventuali
elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica,
unitamente alle altre amministrazioni coinvolte nellambito della Conferenza
di Servizi, le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni
espresse nella VAS.
Qualora lAutorità competente in materia di VIA non svolga le attività
di propria competenza nei tempi previsti dallart.11 della L.R. 40/98 si
esprime comunque nellambito della Conferenza di Servizi, che si conclude
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza dei predetti termini.
Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 2.1.
2.4 Procedura con valutazione di incidenza.
In caso di opere soggette a valutazione dincidenza ai sensi D.P.R. n 357/1997
e non soggette a procedura di VIA ai sensi della legislazione vigente,
la Conferenza si esprime di norma entro sessanta giorni e comunque non
oltre novanta giorni dalla presentazione della relazione prodotta secondo
i contenuti indicati nellAll.G del D.P.R.357/97 e del progetto preliminare,
fatto salvo quanto previsto dal comma 6, art.5 del citato decreto.
Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 2.1.
3. CONFERENZA DI SERVIZI DEFINITIVA
Allinterno della Conferenza di Servizi Definitiva, possono verificarsi
le seguenti ipotesi:
3.1 PROCEDURA NORMALE: nel caso di opere non soggette a fase di valutazione
della procedura di VIA, ai sensi dellart.12 della L.R.40/98 o della D.G.R.
45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS);
3.2 PROCEDURA CON VALUTAZIONE: nel caso di opere soggette a fase di valutazione
della procedura di VIA, ai sensi dellart.12 della L.R.40/98 o della D.G.R.
45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS);
Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere intese,
concerti, nulla osta od assensi comunque denominati, la cui acquisizione
è necessaria per liter procedurale di approvazione del progetto: i soggetti
che intervengono alla Conferenza dovranno essere formalmente legittimati
ad intervenire e ad esprimersi in via definitiva.
Alla Conferenza può partecipare inoltre lARPA Piemonte, a supporto di
tutti i soggetti istituzionali titolari di autorizzazioni ambientali, per
le proprie competenze tecnico-scientifiche e le proprie conoscenze in campo
ambientale; partecipa altresì, quando lo ritenga opportuno, il Ministero
dellAmbiente, il quale viene sistematicamente informato dellindizione
della Conferenza.
Qualora la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per il Piemonte non abbia partecipato alla Conferenza Definitiva, e in
presenza di ambiti sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del D. Lgs 490/99,
il provvedimento conclusivo deve essere inoltrato, dal responsabile del
procedimento, alla Soprintendenza per il controllo di competenze.
AI fine di assolvere agli oneri di pubblicità previsti dalla D.G.R. n.45-2741
del 9.04.2001 Valutazione ambientale strategica del piano degli interventi
per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006" alla lettera q) del punto
A del paragrafo 1. INDIRIZZI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE INTRINSECA, copia
degli elaborati presentati dovrà essere inviata anche allOsservatorio
Regionale dei Lavori Pubblici e messi inoltre a disposizione della Consulta
Ambientale istituita presso il TOROC.
3.1 Procedura normale
La stazione appaltante trasmette i progetti definitivi, ai sensi della
Legge 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti
progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in
Conferenza.
Entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, la Regione Piemonte
convoca la Conferenza di Servizi Definitiva e ne da comunicazione alla
stazione appaltante ai fini della pubblicazione sul BUR ai sensi dellart.
9 del D.P.R 554/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
La Conferenza di Servizi Definitiva si pronuncia di norma entro venti giorni
e comunque non oltre trenta giorni.
Il procedimento si conclude con determinazione del responsabile di procedimento
individuato dal responsabile gestionale delle Conferenze di Servizi, determinato
nella D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001. La determinazione del responsabile
di procedimento è riassuntiva delle decisioni adottate in Conferenza.
3.2 Procedura con valutazione
Nel caso in cui sia richiesta la fase di valutazione della procedura di
VIA ai sensi dellart.12 della L.R.40/98 o della D.G.R.45 - 2741 del 9
aprile 2001(VAS), il proponente provvede a trasmettere e presentare in
3 copie alla Regione Piemonte ed una allARPA Piemonte, nonchè ai soggetti
autorizzatori e allAutorità competente in materia di VIA, gli elaborati
ed i documenti ai sensi del citato art. 12, provvedendo agli adempimenti
previsti nellarticolo medesimo.
La Regione Piemonte, entro venti giorni dalla data di avvenuto deposito
di cui sopra, convoca la Conferenza di Servizi Definitiva.
LAutorità competente in materia di VIA conduce listruttoria, esprime
il giudizio di compatibilità ambientale e conclude il proprio procedimento
allinterno della Conferenza di Servizi Definitiva nei tempi e nei modi
previsti dagli artt. 12 e 13 della L.R.40/98.
La Giunta della Regione Piemonte, in caso di VIA regionale, prende atto
della conclusione del procedimento e assume il provvedimento finale con
propria deliberazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e
13 della L.R. 40/1998 e dellart.9 della L.285/00.
Qualora la conclusione del procedimento di valutazione non avvenga nei
tempi previsti dallart. 12 della L.R. 40/98 lAutorità competente in materia
di VIA si esprime comunque allinterno della Conferenza, i cui lavori termineranno
nei trenta giorni successivi dalla scadenza dei predetti termini.
Analogamente nel caso in cui da parte dellAutorità competente in materia
di VIA non sia possibile concludere il procedimento con il rilascio coordinato
dei diversi atti di consenso necessari alla realizzazione dellopera ai
sensi del comma 4, art.13 della L.R.40/98, la Conferenza provvede comunque
a terminare i propri lavori non oltre trenta giorni dalla scadenza dei
termini assegnati allAutorità competente in materia di VIA.
Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 3.1.
Qualora il provvedimento di VIA sia negativo, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dellart. 5 comma 2 lettera c-bis) della L. 400
del 23/8/1988 introdotta dallarticolo 12 comma 2 del Decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 303, può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici
coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni
contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine
alla definizione di atti e provvedimenti.
4. VARIAZIONI ANCHE INTEGRATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED AI PIANI
TERRITORIALI NONCHE RELATIVE AD IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE CIVICA OVVERO
SOGGETTI A DIRITTO DUSO CIVICO
4.1 Opere che costituiscono variazione agli strumenti urbanistici ed ai
piani territoriali. (art. 9 comma 4 L. 285/2000)
Nel caso in cui le opere di cui allarticolo 1 comma 1 della legge n. 285/2000
non siano conformi alla strumentazione urbanistica, le variazioni alla
stessa sono efficaci, una volta divenuta esecutiva la determinazione di
conclusione positiva del procedimento, secondo la seguente procedura.
Nella conferenza preliminare viene verificata la congruità urbanistica
dellopera e leventuale necessità della variazione urbanistica. In questo
caso, in tale sede, si definiscono le modalità in base alle quali formare
la proposta di variazione di cui al comma 4 dellart. 9, legge 285/2000.
Il proponente lopera predispone gli elaborati di detta variazione e li
trasmette al Comune interessato.
Il Comune, entro dieci giorni dalla ricezione di tali elaborati e comunque
nei tempi minimi stabiliti dallo statuto comunale per la convocazione del
Consiglio, esprime, con deliberazione del Consiglio Comunale, parere sulla
proposta di variazione allo strumento urbanistico, di cui al comma 4 dellart.
9 legge 285/2000.
Tale proposta di variazione deve essere pubblicata, dal momento della ricezione,
per almeno otto giorni nellalbo pretorio comunale; nei successivi dieci
giorni chiunque può presentare osservazioni.
La mancata espressione del parere da parte del Consiglio Comunale non impedisce
il prosieguo della procedura di cui allarticolo 9 della legge n. 285/2000
per la conferenza definitiva, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione
e raccolta delle osservazioni previsti.
La proposta di variazione viene trasmessa contestualmente al progetto definitivo
dellopera per la discussione nella conferenza definitiva, allinterno
della quale sono esaminate anche le osservazioni pervenute, seguendo le
modalità previste dalla legge n. 285/2000, e il parere espresso dal Consiglio
Comunale.
La determinazione di conclusione positiva del procedimento della conferenza
definitiva costituisce approvazione della variazione allo strumento urbanistico.
La proposta di variazione allo strumento urbanistico deve contenere almeno:
a) una relazione esplicativa delle modifiche previste allo strumento urbanistico,
della tipologia di variazione prevista e delle ragioni della stessa;
b) le tavole dello strumento di pianificazione vigente, interessate dalla
variazione;
c) analoghe tavole che localizzino le opere, gli interventi che evidenzino
gli ambiti oggetto di variazione con lindicazione delle destinazioni previste,
ivi comprese le delimitazioni ed il dimensionamento delle eventuali aree
a standard relative alle destinazioni insediate;
d) le nuove tavole in sostituzione o integrazione allo strumento urbanistico
contenenti le variazioni previste;
e) il testo vigente e quello variato delle norme di attuazione dello strumento
urbanistico;
f) gli allegati tecnici, con particolare riferimento alle indagini geologiche
da predisporsi secondo quanto previsto dalla circolare PGR n. 7/LAP/96
(cfr. anche successivo punto 4.2), ai vincoli fluviali, idro-geologici,
paesistici, storico-artistici, di parco, o di altro tipo, esistenti, ed
alle cautele conseguentemente assunte.
Nel caso di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale verrà
seguita analoga procedura.
4.2 Opere soggette a vincoli derivanti dal P.A.I.
La disciplina relativa alle aree assoggettate ai vincoli derivanti dal
Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24
maggio 2001, è definita dalle Norme di attuazione del PAI medesimo e dalla
deliberazione di adozione del Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino
del fiume Po, n. 18/01 del 26 aprile 2001.
Qualora le Amministrazioni Comunali non avessero già provveduto agli adempimenti
previsti dallarticolo 6 della deliberazione citata e dallarticolo 18
delle Norme di attuazione del PAI, in merito alla verifica di compatibilità
delle previsioni urbanistiche con le condizioni di rischio esistenti, per
i dissesti, individuati dallAtlante dei rischi idraulici ed idrogeologici
- Allegato 4, secondo le disposizioni dellarticolo 1 della deliberazione
n. 18/01, si potrà seguire la procedura più sotto descritta (per le sole
opere di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 285/2000).
Da tale procedura sono escluse:
- le aree a rischio molto elevato, per le quali le prescrizioni del Titolo
IV delle norme di attuazione del PAI rivestono carattere immediatamente
vincolante (art. 4 della deliberazione n. 18/01);
- le aree in dissesto che saranno delimitate con apposito segno grafico
(articoli 2, 3, 4, 5 della deliberazione n. 18/01) ed appositamente deliberate
dal Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po come ulteriore
integrazione della cartografia del PAI;
- le fasce fluviali individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
e dal Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico vigenti.
Nei diciotto mesi previsti dalla cosiddetta norma transitoria di cui
allarticolo 6, comma 1, della deliberazione già richiamata, si possono
verificare le due seguenti situazioni:
1. se lintervento è conforme allo strumento urbanistico, lapprovazione
del progetto è subordinata alla valutazione della compatibilità dellintervento
con le condizioni di dissesto mediante idonea documentazione tecnica che
garantisca la sicurezza del singolo intervento e il non aggravio del dissesto
idrogeologico e del rischio presente (art. 6, comma 3 della deliberazione
n. 18/01);
2. se lintervento non è conforme allo strumento urbanistico, per lapprovazione
del progetto, nellambito della proposta di variazione al piano regolatore,
di cui al precedente punto 4.1, si dovrà procedere alla verifica di compatibilità
idraulica ed idrogeologica (sulla base di quanto definito nella Circolare
PGR n. 7/Lap/96) per ladeguamento delle previsioni del PRG al PAI, secondo
quanto disposto dallarticolo 6, comma 1 della deliberazione n. 18/01 e
dallarticolo 18 delle norme di attuazione del PAI, limitatamente allarea
interessata dal progetto ed alle aree di influenza, eventualmente definite
nella Conferenza preliminare; tale fattispecie è da considerarsi quale
anticipazione delladeguamento complessivo del PRG al PAI da attuarsi,
in ogni caso, entro i 18 mesi previsti.
Decorso tale termine, in assenza di adeguamento, gli interventi consentiti
sono quelli previsti dalle norme di attuazione del PAI.
4.3 Opere interferenti con immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti
a diritti di usi civici.
Nel caso in cui le opere di cui allart. 1 comma 1 L. 285/2000 risultino
presumibilmente su terreni gravati da uso civico, nella conferenza di servizi
preliminare ne viene verificata lesistenza ed in questa sede vengono indicati
gli elementi ed i documenti da predisporre e presentare in sede di conferenza
di servizi definitiva. Tale documentazione dovrà contenere almeno:
1) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;
2) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle oggetto di
provvedimento;
3) relazione sullattuale destinazione duso dellarea e sullo stato possessorio
di fatto.
La chiusura positiva del procedimento della conferenza definitiva tiene
luogo delle autorizzazioni in materia di usi civici, fatte salve le determinazioni
economiche per le quali dovrà essere prodotta documentazione tecnica entro
e non oltre 6 mesi dalla conclusione della conferenza di servizi definitiva.
Tali determinazioni economiche avranno carattere cogente nei confronti
del soggetto proponente.
5. PROCEDURA IN CASO DI PARERI DISSENZIENTI (art.9 commi 6-7-8 L. 285/2000)
Il dissenso deve essere manifestato nella conferenza e congruamente motivato
e deve recare specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dellassenso.
Se il motivato dissenso è espresso da unamministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute, lamministrazione procedente, entro
30 giorni, richiede la determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale
o al Presidente della Provincia o al sindaco a seconda della natura della
amministrazione procedente o dissenziente.
La determinazione positiva è assunta previa deliberazione rispettivamente
del Consiglio dei Ministri, dei competenti organi regionali, provinciali
o comunali. Trascorsi 30 giorni senza che lamministrazione procedente
richieda la determinazione di conclusione, il procedimento si intende concluso
in senso negativo.
Se il motivato dissenso NON è espresso da unamministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute, lamministrazione procedente assume
comunque la determinazione di conclusione del procedimento.
In caso di determinazione positiva lamministrazione procedente ne da comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale
o al Presidente della Provincia o al sindaco a seconda della natura della
amministrazione procedente o dissenziente. Entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione, il soggetto cui è stata fatta la comunicazione, puo
disporre la sospensione, previa sua deliberazione.
Qualora avvenga tale sospensione, la Conferenza dei Servizi Decisoria può
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni; decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta ed il procedimento prosegue
nelle forme ordinarie.
Nel caso in cui non avvenga la sospensione entro i 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione la determinazione diviene esecutiva.