Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 42-4336

Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di precisare modalità e tempi delle procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 secondo l’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di assicurare al presente provvedimento la massima diffusione e conoscenza, anche al fine di eventuali modifiche a seguito della prima sperimentazione delle procedure.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

1. PREMESSA

L’art. 9 della Legge 285/2000 Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006” disciplina le procedure per l’approvazione dei progetti ai fini della realizzazione degli interventi, di cui agli allegati 1, 2 e 3 e delle opere connesse ai sensi dell’art.1 comma 1 della legge stessa, attraverso un’apposita Conferenza di servizi articolata in due momenti:

- Conferenza di servizi di cui all’art.9, commi 1 e 2, L.285/2000, di seguito denominata Conferenza di Servizi Preliminare, convocata dalla Regione Piemonte, anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, finalizzata a verificare le modalità e le condizioni per pervenire ai necessari atti di consenso.

- Conferenza di servizi di cui all’art.9, commi da 3 a 9, L.285/2000, di seguito denominata Conferenza di Servizi Definitiva, convocata dalla Regione Piemonte nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo, ai fini dell’approvazione dei progetti e dell’ottenimento dei necessari atti di consenso per la realizzazione degli interventi.

Occorre armonizzare le procedure previste dal citato articolo con quelle di cui alla Legge Regionale n.40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (VIA) ed altre leggi e normative vigenti che interferiscono con le procedure definite dalla L.285/2000, anche alla luce delle indicazioni procedurali formulate con Deliberazione della Giunta Regionale del 9 aprile 2001, n. 45-2741 Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (VAS).

In ottemperanza a quanto indicato alla lettera B del paragrafo 2 INDIRIZZI PROCEDURALI della Deliberazione della Giunta Regionale del 9 aprile 2001, n. 45-2741 Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, e nel rispetto dei Piani di accompagnamento e dei criteri definiti nel Programma di attività relativo agli adempimenti in materia ambientale per la realizzazione del Programma Olimpico, concordato in data 3 settembre 2001 da Regione Piemonte, TOROC e Ministero dell’Ambiente, gli accorpamenti degli interventi di cui all’art.1 comma 1 della L.285/2000 , anche in funzione delle Conferenze ex art.9 della L.285/2000, dovranno essere individuati dal proponente e concordati, prima della richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare, con la Struttura Flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", definita dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 - 3479 del 16 luglio 2001.

La documentazione di corredo alla richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare dovrà, quindi, essere redatta e presentata in osservanza degli accorpamenti concordati e, per tutte le fasi e le procedure sotto notate, in coerenza con le indicazioni espresse nella VAS.

La Conferenza di Servizi Preliminare esaminerà attraverso un’istruttoria complessiva ed integrata gli elaborati relativi agli interventi accorpati, indicando le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione dei progetti definitivi, i necessari atti di consenso nel rispetto delle prescrizioni della VAS.

Successivamente alla fase preliminare potranno essere indette Conferenze di Servizi Definitive relative all’intero accorpamento ovvero distinte per le singole opere. Dovrà, tuttavia, essere assicurato un coordinamento complessivo fra i diversi iter autorizzatori previsti per le singole opere ricomprese nei diversi accorpamenti.

Gli atti autorizzatori relativi ai singoli interventi saranno comunque distinti e opportunamente differenziati nel provvedimento finale del responsabile di procedimento della Conferenza di Servizi Definitiva.

Sono fatte salve, per le diverse procedure di VIA regionale, le disposizioni previste nella D.G.R. 21 - 27037 del 12 aprile 1999 concernenti l’individuazione dell’organo tecnico di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998.

Per i progetti relativi agli impianti di Trampolini e Bob, individuati in VAS come progetti da sottoporre a VIA, si individuano come Direzione Regionale competente la Direzione Turismo Sport Parchi, e come Direzioni interessate le direzioni Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Trasporti, Difesa del Suolo, Opere Pubbliche, Pianificazione delle Risorse Idriche, Servizi Tecnici di Prevenzione e Industria.

Viene di seguito delineato l’iter procedurale integrato per l’approvazione dei progetti.

2. CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

All’interno della Conferenza di Servizi Preliminare, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

2.1 PROCEDURA NORMALE: nel caso di opere non soggette né alla fase di verifica, ai sensi dell’art 10 della L.R. 40/1998, né alla fase di valutazione, ai sensi dell’art.12 della L.R. 40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS), né a valutazione d’incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997;

2.2 PROCEDURA CON VERIFICA: nel caso di opere soggette alla fase di verifica, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98;

2.3 PROCEDURA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE: nel caso di opere soggette alla fase di valutazione, ai sensi dell’art.12 della L.R. 40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS);

2.4 PROCEDURA CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA: nel caso di opere soggette a valutazione d’incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, e non soggette a procedura di VIA ai sensi della legislazione vigente.

Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere intese, concerti, nulla osta od assensi comunque denominati, la cui acquisizione è necessaria per l’iter procedurale di approvazione del progetto: i soggetti che intervengono alla conferenza dovranno essere formalmente legittimati ad intervenire e ad esprimersi in via definitiva.

Alla Conferenza partecipa l’ARPA Piemonte, per le proprie competenze tecnico-scientifiche e le proprie conoscenze in campo ambientale, a supporto di tutti gli enti territoriali coinvolti; partecipa altresì, quando lo ritenga opportuno, il Ministero dell’Ambiente, il quale viene sistematicamente informato dell’indizione della Conferenza.

AI fine di assolvere agli oneri di pubblicità previsti dalla D.G.R. n.45-2741 del 9.04.2001 “Valutazione ambientale strategica del piano degli interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006" alla lettera q) del punto A del paragrafo 1. INDIRIZZI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE INTRINSECA, copia degli elaborati presentati dovrà essere inviata anche all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e messi inoltre a disposizione della Consulta Ambientale istituita presso il TOROC.

In sede di Conferenza di Servizi Preliminare le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2.1 Procedura normale

La Regione Piemonte, anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, convoca una Conferenza di Servizi Preliminare al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all’atto della presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella VAS.

Ai fini dell’attivazione della Conferenza, il proponente, unitamente all’istanza, dovrà presentare una documentazione progettuale avente i contenuti pari a quelli del progetto preliminare di cui alla L.109/94 ss.mm.ii. e rispondente alle prescrizioni del capitolo Tematiche Generali contenuto nell’Allegato A della D.G.R. n.45-2741 del 9.04.2001 “Valutazione ambientale strategica del piano degli interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006" ed ai criteri generali per la predisposizione e l’avanzamento delle varie fasi progettuali indicati nel documento Programma di attività relativo agli adempimenti in materia ambientale per la realizzazione del Programma Olimpico. Tale documentazione dovrà rappresentare compiutamente le principali soluzioni alternative valutate, le modalità realizzative proposte, tipologie e materiali di riferimento e dovrà essere corredata dall’elenco degli atti autorizzatori, concessori e assimilati, dalla certificazione dell’Amministrazione Comunale circa i vincoli di tutela gravanti sull’area di intervento ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490 Titolo I e II, dell’identificazione cartografica dei vincoli che interferiscono con l’ambito interessato dall’opera nonchè dell’individuazione delle variazioni di cui all’art. 9 comma 4 della 285/2000, dovrà essere trasmessa in tre copie alla Regione Piemonte, una copia all’ARPA Piemonte ed una copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

La Conferenza di Servizi si esprime entro quaranta giorni dalla convocazione.

Il procedimento si conclude con determinazione del responsabile di procedimento individuato dal responsabile gestionale delle Conferenze di Servizi, determinato nella D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001. La determinazione del responsabile di procedimento è riassuntiva delle decisioni adottate in Conferenza.

2.2 Procedura con verifica

Nel caso in cui sia richiesta la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10 della L.R.40/98, l’Agenzia o l’interessato provvede a trasmettere in 3 copie alla Regione Piemonte ed una all’ARPA Piemonte, nonchè ai soggetti autorizzatori e all’Autorità competente in materia di VIA, gli elaborati ed i documenti ai sensi del citato art. 10 e gli approfondimenti atti ad identificare e descrivere le alternative progettuali e localizzative, ai sensi del comma 2, art. 9 della L.285/2000, contestualmente all’istanza di convocazione della Conferenza Preliminare di cui al precedente punto 2.1.

La Conferenza di Servizi Preliminare verrà convocata dalla Regione Piemonte comunque entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito sul B.U.R.

All’interno della Conferenza di Servizi Preliminare, l’Autorità competente in materia di VIA conduce l’istruttoria, anche esaminando le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e verificando l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, pure in riferimento alle localizzazioni previste, ai sensi del comma 2, art.9 della L.285/2000, e si esprime, nei tempi e nei modi previsti dall’art.10 della L.R.40/98.

In tale sede, se il progetto risulta escluso dalla fase di valutazione, fatte salve le indicazioni e le prescrizioni dell’Autorità competente in materia di VIA, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte e qualora non emergano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza di Servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella VAS.

Qualora risulti invece necessario sottoporre il progetto alla fase di valutazione, l’Autorità competente in materia di VIA, entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di Servizi, fornisce indicazioni sugli approfondimenti da compiere nell’ambito della redazione del progetto definitivo e del relativo studio di impatto ambientale e qualora non sussistano elementi di incompatibilità, unitamente a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, indica le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella VAS.

Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 2.1., assolvendo anche alle funzioni di cui al successivo punto 2.3.

2.3 Procedura propedeutica alla valutazione

Nel caso in cui sia richiesta la fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art.12 della L.R.40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS) e non sia già stata espletata una Conferenza di Servizi Preliminare ai fini della verifica, contestualmente all’istanza di convocazione della Conferenza Preliminare di cui al precedente punto 2.1, l’Agenzia o l’interessato provvede a trasmettere in 3 copie alla Regione Piemonte ed una all’ARPA Piemonte, nonchè ai soggetti autorizzatori e all’Autorità competente in materia di VIA, gli elaborati ed i documenti ai sensi dell’art. 11 della L.R.40/1998 nonchè gli approfondimenti atti ad identificare e descrivere le alternative progettuali e localizzative, ai sensi del comma 2, art. 9 della L.285/2000.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare, l’Autorità competente in materia di VIA, ai sensi del comma 2, art.9 della L.285/2000 e nei tempi e nei modi dell’art.11 L.R. 40/98, si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; esamina inoltre le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica, unitamente alle altre amministrazioni coinvolte nell’ambito della Conferenza di Servizi, le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, in coerenza con le indicazioni espresse nella VAS.

Qualora l’Autorità competente in materia di VIA non svolga le attività di propria competenza nei tempi previsti dall’art.11 della L.R. 40/98 si esprime comunque nell’ambito della Conferenza di Servizi, che si conclude entro i successivi trenta giorni dalla scadenza dei predetti termini.

Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 2.1.

2.4 Procedura con valutazione di incidenza.

In caso di opere soggette a valutazione d’incidenza ai sensi D.P.R. n 357/1997 e non soggette a procedura di VIA ai sensi della legislazione vigente, la Conferenza si esprime di norma entro sessanta giorni e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione della relazione prodotta secondo i contenuti indicati nell’All.G del D.P.R.357/97 e del progetto preliminare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, art.5 del citato decreto.

Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 2.1.

3. CONFERENZA DI SERVIZI DEFINITIVA

All’interno della Conferenza di Servizi Definitiva, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

3.1 PROCEDURA NORMALE: nel caso di opere non soggette a fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell’art.12 della L.R.40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS);

3.2 PROCEDURA CON VALUTAZIONE: nel caso di opere soggette a fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell’art.12 della L.R.40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS);

Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere intese, concerti, nulla osta od assensi comunque denominati, la cui acquisizione è necessaria per l’iter procedurale di approvazione del progetto: i soggetti che intervengono alla Conferenza dovranno essere formalmente legittimati ad intervenire e ad esprimersi in via definitiva.

Alla Conferenza può partecipare inoltre l’ARPA Piemonte, a supporto di tutti i soggetti istituzionali titolari di autorizzazioni ambientali, per le proprie competenze tecnico-scientifiche e le proprie conoscenze in campo ambientale; partecipa altresì, quando lo ritenga opportuno, il Ministero dell’Ambiente, il quale viene sistematicamente informato dell’indizione della Conferenza.

Qualora la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Piemonte non abbia partecipato alla Conferenza Definitiva, e in presenza di ambiti sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del D. Lgs 490/99, il provvedimento conclusivo deve essere inoltrato, dal responsabile del procedimento, alla Soprintendenza per il controllo di competenze.

AI fine di assolvere agli oneri di pubblicità previsti dalla D.G.R. n.45-2741 del 9.04.2001 “Valutazione ambientale strategica del piano degli interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006" alla lettera q) del punto A del paragrafo 1. INDIRIZZI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE INTRINSECA, copia degli elaborati presentati dovrà essere inviata anche all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e messi inoltre a disposizione della Consulta Ambientale istituita presso il TOROC.

3.1 Procedura normale

La stazione appaltante trasmette i progetti definitivi, ai sensi della Legge 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, la Regione Piemonte convoca la Conferenza di Servizi Definitiva e ne da comunicazione alla stazione appaltante ai fini della pubblicazione sul BUR ai sensi dell’art. 9 del D.P.R 554/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. La Conferenza di Servizi Definitiva si pronuncia di norma entro venti giorni e comunque non oltre trenta giorni.

Il procedimento si conclude con determinazione del responsabile di procedimento individuato dal responsabile gestionale delle Conferenze di Servizi, determinato nella D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001. La determinazione del responsabile di procedimento è riassuntiva delle decisioni adottate in Conferenza.

3.2 Procedura con valutazione

Nel caso in cui sia richiesta la fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art.12 della L.R.40/98 o della D.G.R.45 - 2741 del 9 aprile 2001(VAS), il proponente provvede a trasmettere e presentare in 3 copie alla Regione Piemonte ed una all’ARPA Piemonte, nonchè ai soggetti autorizzatori e all’Autorità competente in materia di VIA, gli elaborati ed i documenti ai sensi del citato art. 12, provvedendo agli adempimenti previsti nell’articolo medesimo.

La Regione Piemonte, entro venti giorni dalla data di avvenuto deposito di cui sopra, convoca la Conferenza di Servizi Definitiva.

L’Autorità competente in materia di VIA conduce l’istruttoria, esprime il giudizio di compatibilità ambientale e conclude il proprio procedimento all’interno della Conferenza di Servizi Definitiva nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 12 e 13 della L.R.40/98.

La Giunta della Regione Piemonte, in caso di VIA regionale, prende atto della conclusione del procedimento e assume il provvedimento finale con propria deliberazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998 e dell’art.9 della L.285/00.

Qualora la conclusione del procedimento di valutazione non avvenga nei tempi previsti dall’art. 12 della L.R. 40/98 l’Autorità competente in materia di VIA si esprime comunque all’interno della Conferenza, i cui lavori termineranno nei trenta giorni successivi dalla scadenza dei predetti termini.

Analogamente nel caso in cui da parte dell’Autorità competente in materia di VIA non sia possibile concludere il procedimento con il rilascio coordinato dei diversi atti di consenso necessari alla realizzazione dell’opera ai sensi del comma 4, art.13 della L.R.40/98, la Conferenza provvede comunque a terminare i propri lavori non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini assegnati all’Autorità competente in materia di VIA.

Il procedimento si conclude con le modalità indicate al punto 3.1.

Qualora il provvedimento di VIA sia negativo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c-bis) della L. 400 del 23/8/1988 introdotta dall’articolo 12 comma 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

4. VARIAZIONI ANCHE INTEGRATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED AI PIANI TERRITORIALI NONCHE’ RELATIVE AD IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE CIVICA OVVERO SOGGETTI A DIRITTO D’USO CIVICO

4.1 Opere che costituiscono variazione agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali. (art. 9 comma 4 L. 285/2000)

Nel caso in cui le opere di cui all’articolo 1 comma 1 della legge n. 285/2000 non siano conformi alla strumentazione urbanistica, le variazioni alla stessa sono efficaci, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento, secondo la seguente procedura.

Nella conferenza preliminare viene verificata la congruità urbanistica dell’opera e l’eventuale necessità della variazione urbanistica. In questo caso, in tale sede, si definiscono le modalità in base alle quali formare la proposta di variazione di cui al comma 4 dell’art. 9, legge 285/2000.

Il proponente l’opera predispone gli elaborati di detta variazione e li trasmette al Comune interessato.

Il Comune, entro dieci giorni dalla ricezione di tali elaborati e comunque nei tempi minimi stabiliti dallo statuto comunale per la convocazione del Consiglio, esprime, con deliberazione del Consiglio Comunale, parere sulla proposta di variazione allo strumento urbanistico, di cui al comma 4 dell’art. 9 legge 285/2000.

Tale proposta di variazione deve essere pubblicata, dal momento della ricezione, per almeno otto giorni nell’albo pretorio comunale; nei successivi dieci giorni chiunque può presentare osservazioni.

La mancata espressione del parere da parte del Consiglio Comunale non impedisce il prosieguo della procedura di cui all’articolo 9 della legge n. 285/2000 per la conferenza definitiva, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione e raccolta delle osservazioni previsti.

La proposta di variazione viene trasmessa contestualmente al progetto definitivo dell’opera per la discussione nella conferenza definitiva, all’interno della quale sono esaminate anche le osservazioni pervenute, seguendo le modalità previste dalla legge n. 285/2000, e il parere espresso dal Consiglio Comunale.

La determinazione di conclusione positiva del procedimento della conferenza definitiva costituisce approvazione della variazione allo strumento urbanistico.

La proposta di variazione allo strumento urbanistico deve contenere almeno:

a) una relazione esplicativa delle modifiche previste allo strumento urbanistico, della tipologia di variazione prevista e delle ragioni della stessa;

b) le tavole dello strumento di pianificazione vigente, interessate dalla variazione;

c) analoghe tavole che localizzino le opere, gli interventi che evidenzino gli ambiti oggetto di variazione con l’indicazione delle destinazioni previste, ivi comprese le delimitazioni ed il dimensionamento delle eventuali aree a standard relative alle destinazioni insediate;

d) le nuove tavole in sostituzione o integrazione allo strumento urbanistico contenenti le variazioni previste;

e) il testo vigente e quello variato delle norme di attuazione dello strumento urbanistico;

f) gli allegati tecnici, con particolare riferimento alle indagini geologiche da predisporsi secondo quanto previsto dalla circolare PGR n. 7/LAP/96 (cfr. anche successivo punto 4.2), ai vincoli fluviali, idro-geologici, paesistici, storico-artistici, di parco, o di altro tipo, esistenti, ed alle cautele conseguentemente assunte.

Nel caso di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale verrà seguita analoga procedura.

4.2 Opere soggette a vincoli derivanti dal P.A.I.

La disciplina relativa alle aree assoggettate ai vincoli derivanti dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, è definita dalle Norme di attuazione del PAI medesimo e dalla deliberazione di adozione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, n. 18/01 del 26 aprile 2001.

Qualora le Amministrazioni Comunali non avessero già provveduto agli adempimenti previsti dall’articolo 6 della deliberazione citata e dall’articolo 18 delle Norme di attuazione del PAI, in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di rischio esistenti, per i dissesti, individuati dall’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Allegato 4, secondo le disposizioni dell’articolo 1 della deliberazione n. 18/01, si potrà seguire la procedura più sotto descritta (per le sole opere di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 285/2000).

Da tale procedura sono escluse:

- le aree a rischio molto elevato, per le quali le prescrizioni del Titolo IV delle norme di attuazione del PAI rivestono carattere immediatamente vincolante (art. 4 della deliberazione n. 18/01);

- le aree in dissesto che saranno delimitate con apposito segno grafico (articoli 2, 3, 4, 5 della deliberazione n. 18/01) ed appositamente deliberate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po come ulteriore integrazione della cartografia del PAI;

- le fasce fluviali individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico vigenti.

Nei diciotto mesi previsti dalla cosiddetta “norma transitoria” di cui all’articolo 6, comma 1, della deliberazione già richiamata, si possono verificare le due seguenti situazioni:

1. se l’intervento è conforme allo strumento urbanistico, l’approvazione del progetto è subordinata alla valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto mediante idonea documentazione tecnica che garantisca la sicurezza del singolo intervento e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente (art. 6, comma 3 della deliberazione n. 18/01);

2. se l’intervento non è conforme allo strumento urbanistico, per l’approvazione del progetto, nell’ambito della proposta di variazione al piano regolatore, di cui al precedente punto 4.1, si dovrà procedere alla verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica (sulla base di quanto definito nella Circolare PGR n. 7/Lap/96) per l’adeguamento delle previsioni del PRG al PAI, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1 della deliberazione n. 18/01 e dall’articolo 18 delle norme di attuazione del PAI, limitatamente all’area interessata dal progetto ed alle aree di influenza, eventualmente definite nella Conferenza preliminare; tale fattispecie è da considerarsi quale anticipazione dell’adeguamento complessivo del PRG al PAI da attuarsi, in ogni caso, entro i 18 mesi previsti.

Decorso tale termine, in assenza di adeguamento, gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme di attuazione del PAI.

4.3 Opere interferenti con immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di usi civici.

Nel caso in cui le opere di cui all’art. 1 comma 1 L. 285/2000 risultino presumibilmente su terreni gravati da uso civico, nella conferenza di servizi preliminare ne viene verificata l’esistenza ed in questa sede vengono indicati gli elementi ed i documenti da predisporre e presentare in sede di conferenza di servizi definitiva. Tale documentazione dovrà contenere almeno:

1) estratto e certificato catastale delle particelle oggetto di provvedimento;

2) foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle oggetto di provvedimento;

3) relazione sull’attuale destinazione d’uso dell’area e sullo stato possessorio di fatto.

La chiusura positiva del procedimento della conferenza definitiva tiene luogo delle autorizzazioni in materia di usi civici, fatte salve le determinazioni economiche per le quali dovrà essere prodotta documentazione tecnica entro e non oltre 6 mesi dalla conclusione della conferenza di servizi definitiva.

Tali determinazioni economiche avranno carattere cogente nei confronti del soggetto proponente.

5. PROCEDURA IN CASO DI PARERI DISSENZIENTI (art.9 commi 6-7-8 L. 285/2000)

Il dissenso deve essere manifestato nella conferenza e congruamente motivato e deve recare specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, l’amministrazione procedente, entro 30 giorni, richiede la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale o al Presidente della Provincia o al sindaco a seconda della natura della amministrazione procedente o dissenziente.

La determinazione positiva è assunta previa deliberazione rispettivamente del Consiglio dei Ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali. Trascorsi 30 giorni senza che l’amministrazione procedente richieda la determinazione di conclusione, il procedimento si intende concluso in senso negativo.

Se il motivato dissenso NON è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, l’amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento.

In caso di determinazione positiva l’amministrazione procedente ne da comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale o al Presidente della Provincia o al sindaco a seconda della natura della amministrazione procedente o dissenziente. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto cui è stata fatta la comunicazione, puo disporre la sospensione, previa sua deliberazione.

Qualora avvenga tale sospensione, la Conferenza dei Servizi Decisoria può pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni; decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta ed il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

Nel caso in cui non avvenga la sospensione entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione la determinazione diviene esecutiva.