Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 13 novembre 2001, n. 211-35416

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16, articolo 2 - Classificazione dei Comuni svantaggiati o molto svantaggiati (Proposta di deliberazione n. 215)

(omissis)

Tale deliberazione è posta in votazione con procedimento elettronico; il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare), che ha dettato disposizioni volte a salvaguardare le zone collinari marginali, individuando all’articolo 2, quali beneficiari degli interventi previsti dalla legge stessa, i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati totalmente o parzialmente collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 e che siano altresì classificati svantaggiati o molto svantaggiati con deliberazione del Consiglio regionale da emanarsi su proposta della Giunta regionale;

preso atto che, ai fini della proposta di classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000, la Giunta regionale si è avvalsa dello studio dell’IRES intitolato “Aree di marginalità nella collina piemontese - Aggiornamento (27 settembre 2000)”, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 13-2316 del 26 febbraio 2001 quale parte integrante e sostanziale: tale studio, tramite l’applicazione della procedura di classificazione del territorio collinare piemontese per fasce di marginalità, già precedentemente elaborata dal predetto Istituto nel 1998-99 su richiesta della III Commissione del Consiglio regionale, fornisce gli elementi che consentono di giungere alla determinazione dell’indice di marginalità da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione dei territori collinari svantaggiati e molto svantaggiati;

ritenuto che, sulla base delle considerazioni espresse nello studio dell’IRES sopra citato, siano da classificarsi molto svantaggiati i Comuni con indice di marginalità minore od uguale a -0,6 e svantaggiati quelli con indice di marginalità superiore a -0,6 ma inferiore o uguale a -0,2;

atteso che la classificazione in questione deve riferirsi unicamente ai Comuni  associabili in Comunità collinari e quindi, come chiaro con circolare  del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2000, n. 6/ASC, ai soli Comuni inferiore ai 15mila abitanti totalmente o parzialmente  collinari  che non facciano parte di Comunità montana;

preso atto pertanto che dall’elenco dei Comuni da classificarsi svantaggiati o molto svantaggiati sulla base dello studio dell’IRES vanno espunti i Comuni inseriti in Comunità montana ed elencati nell’allegato B facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-2316 del 26 febbraio 2001;

visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali espresso in data 24 gennaio 2001;

sentito il parere favorevole espresso a maggioranza in sede consultiva dalla VIII Commissione consiliare in data 21 maggio 2001;

sentito altresì il parere favorevole espresso all’unanimità in sede referente dalla III Commissione consiliare in data  28 maggio 2001

delibera

- di classificare svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi ed ai fini dell’articolo 2, comma 2 della l.r. 16/2000, sulla base dello studio dell’IRES intitolato “Aree di marginalità nella collina piemontese - Aggiornamento (27 settembre 2000)” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati totalmente o parzialmente collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 e non facenti parte di Comunità montana, come di seguito specificato:

- Comuni svantaggiati: aventi indice di marginalità superiore a -0,6 ma inferiore o uguale  a -0,2;

- Comuni molto svantaggiati: aventi indice di marginalità minore od uguale a -0,6;

- di individuare i Comuni, di cui all’allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano totalmente o parzialmente collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 e che, pur essendo classificati svantaggiati o molto svantaggiati sulla base dello studio dell’IRES, facciano parte di Comunità montane e siano quindi esclusi dall’attuazione della l.r. 16/2000;

- di approvare, ai soli fini dell’attuazione della l.r. 16/2000:

- la tabella, riportata nell’allegato C facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che  contiene l’elenco dei Comuni classificati svantaggiati o molto svantaggiati rispettivamente ordinati per marginalità decrescente, con indicazione dell’indice di marginalità relativo a ciascun Comune oggetto di classificazione;

- la tabella, riportata nell’allegato D facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l’elenco dei Comuni suindicati ordinati per Provincia e per ordine alfabetico;

- di fare comunque salvi i contenuti e gli effetti della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 e di riservarsi l’eventuale riformulazione della classificazione adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della l.r. 16/2000 e allegata alla presente deliberazione, a seguito della fase di prima applicazione della legge stessa.  

(omissis)

allegato

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)