Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 13 novembre 2001, n. 211-35416
Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16, articolo 2 - Classificazione dei
Comuni svantaggiati o molto svantaggiati (Proposta di deliberazione n.
215)
(omissis)
Tale deliberazione è posta in votazione con procedimento elettronico; il
Consiglio approva.
Il Consiglio regionale
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la
tutela e lo sviluppo dei territori e delleconomia collinare), che ha dettato
disposizioni volte a salvaguardare le zone collinari marginali, individuando
allarticolo 2, quali beneficiari degli interventi previsti dalla legge
stessa, i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori
siano classificati totalmente o parzialmente collinari ai sensi della deliberazione
del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 e che siano altresì
classificati svantaggiati o molto svantaggiati con deliberazione del Consiglio
regionale da emanarsi su proposta della Giunta regionale;
preso atto che, ai fini della proposta di classificazione di cui allarticolo
2, comma 2, della l.r. 16/2000, la Giunta regionale si è avvalsa dello
studio dellIRES intitolato Aree di marginalità nella collina piemontese
- Aggiornamento (27 settembre 2000), allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 13-2316 del 26 febbraio 2001 quale parte integrante
e sostanziale: tale studio, tramite lapplicazione della procedura di classificazione
del territorio collinare piemontese per fasce di marginalità, già precedentemente
elaborata dal predetto Istituto nel 1998-99 su richiesta della III Commissione
del Consiglio regionale, fornisce gli elementi che consentono di giungere
alla determinazione dellindice di marginalità da prendere in considerazione
ai fini dellindividuazione dei territori collinari svantaggiati e molto
svantaggiati;
ritenuto che, sulla base delle considerazioni espresse nello studio dellIRES
sopra citato, siano da classificarsi molto svantaggiati i Comuni con indice
di marginalità minore od uguale a -0,6 e svantaggiati quelli con indice
di marginalità superiore a -0,6 ma inferiore o uguale a -0,2;
atteso che la classificazione in questione deve riferirsi unicamente ai
Comuni associabili in Comunità collinari e quindi, come chiaro con circolare
del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2000, n. 6/ASC, ai soli
Comuni inferiore ai 15mila abitanti totalmente o parzialmente collinari
che non facciano parte di Comunità montana;
preso atto pertanto che dallelenco dei Comuni da classificarsi svantaggiati
o molto svantaggiati sulla base dello studio dellIRES vanno espunti i
Comuni inseriti in Comunità montana ed elencati nellallegato B facente
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-2316 del 26 febbraio
2001;
visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali espresso
in data 24 gennaio 2001;
sentito il parere favorevole espresso a maggioranza in sede consultiva
dalla VIII Commissione consiliare in data 21 maggio 2001;
sentito altresì il parere favorevole espresso allunanimità in sede referente
dalla III Commissione consiliare in data 28 maggio 2001
delibera
- di classificare svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi ed ai fini
dellarticolo 2, comma 2 della l.r. 16/2000, sulla base dello studio dellIRES
intitolato Aree di marginalità nella collina piemontese - Aggiornamento
(27 settembre 2000) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale (allegato A), i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila
abitanti i cui territori siano classificati totalmente o parzialmente collinari
ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12
maggio 1988 e non facenti parte di Comunità montana, come di seguito specificato:
- Comuni svantaggiati: aventi indice di marginalità superiore a -0,6 ma
inferiore o uguale a -0,2;
- Comuni molto svantaggiati: aventi indice di marginalità minore od uguale
a -0,6;
- di individuare i Comuni, di cui allallegato B facente parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, con popolazione inferiore a
15 mila abitanti i cui territori siano totalmente o parzialmente collinari
ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12
maggio 1988 e che, pur essendo classificati svantaggiati o molto svantaggiati
sulla base dello studio dellIRES, facciano parte di Comunità montane e
siano quindi esclusi dallattuazione della l.r. 16/2000;
- di approvare, ai soli fini dellattuazione della l.r. 16/2000:
- la tabella, riportata nellallegato C facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, che contiene lelenco dei Comuni classificati
svantaggiati o molto svantaggiati rispettivamente ordinati per marginalità
decrescente, con indicazione dellindice di marginalità relativo a ciascun
Comune oggetto di classificazione;
- la tabella, riportata nellallegato D facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, contenente lelenco dei Comuni suindicati
ordinati per Provincia e per ordine alfabetico;
- di fare comunque salvi i contenuti e gli effetti della deliberazione
del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 e di riservarsi
leventuale riformulazione della classificazione adottata ai sensi dellarticolo
2, comma 2 della l.r. 16/2000 e allegata alla presente deliberazione, a
seguito della fase di prima applicazione della legge stessa.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)