Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001
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Corte costituzionale
Ordinanza n. 362 del 6 novembre 2001
REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori:
- Cesare Ruperto Presidente
- Massimo Vari Giudice
- Riccardo Chieppa Giudice
- Gustavo Zagrebelsky Giudice
- Valerio Onida Giudice
- Carlo Mezzanotte Giudice
- Fernanda Contri Giudice
- Guido Neppi Modona Giudice
- Piero Alberto Capotosti Giudice
- Franco Bile Giudice
- Giovanni Maria Flick Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 8 della legge della
Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo),
promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Trombetta Francesco ed altra
contro il Comune di Domodossola, iscritta al n. 95 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dellanno 2001.
Visto latto di intervento della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 il Tribunale regionale
amministrativo del Piemonte, nel corso di un giudizio, in cui era stata
impugnata una ordinanza del Comune di Domodossola 26 settembre 2000, n.
159, contenente ingiunzione ai ricorrenti di ripristinare loriginaria
destinazione duso direzionale di un immobile (realizzato in base ad un
piano esecutivo convenzionato) illegittimamente adibito ad uso residenziale
in assenza della concessione edilizia prescritta dallart. 8 della legge
regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del
suolo) , ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta
disposizione normativa;
che la questione è proposta sotto il profilo della violazione dellart.
117 Costituzione, in quanto la norma regionale imporrebbe che i cambiamenti
di destinazione duso, ancorché eseguiti senza opere, siano subordinati
al previo rilascio di un titolo concessorio, in contrasto con il principio
fondamentale che sarebbe sancito dallart. 25 della legge statale 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), a norma del quale
- scrive testualmente il giudice rimettente la variazione della destinazione
duso degli immobili, se eseguita senza opere edilizie, può essere soggetta,
tuttal più, a semplice autorizzazione;
che il giudice rimettente afferma che la questione sia non manifestamente
infondata e rilevante, atteso che dalla sua risoluzione dipende la legittimità
o meno del provvedimento ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito,
che sarebbe precluso se lintervento non può effettivamente ritenersi soggetto
a concessione edilizia;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del
Piemonte deducendo linammissibilità della questione sia per difetto di
motivazione sulla rilevanza attesa la sommarietà, incertezza e contraddittorietà
sugli elementi di fatto della motivazione stessa; sia per omessa considerazione
che lart. 25 della legge n. 47 del 1985 sarebbe stato modificato dallart.
4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per laccelerazione
degli investimenti a sostegno delloccupazione e per la semplificazione
dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in
legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come, infine, sostituito dallart.
2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica);
che, sempre secondo la Regione, il nuovo ultimo comma dellart. 25 attribuirebbe
alle Regioni piena autonomia nellindividuazione di quali mutamenti di
destinazione duso debbano essere subordinati a concessione e quali ad
autorizzazione, siano o meno esistenti opere edilizie.
Considerato che, a prescindere dagli eventuali effetti innovativi sulla
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ordinarie in materia
urbanistica per effetto delle sopravvenute modifiche dellart. 117 della
Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche
al Titolo V della parte seconda della Costituzione) è preliminare lesame
dellammissibilità della questione alla luce di una delle eccezioni proposte
dalla Regione;
che è pienamente fondata leccezione di inammissibilità sollevata sotto
il profilo della omessa considerazione, da parte del giudice a quo, che
lart. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 era stato oggetto di modifiche
sostanziali ad opera dellart. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
- convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - nel testo
(comma 20) risultante dalle modifiche ulteriormente introdotte dallart.
2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
che, pertanto, anteriormente alla legge regionale denunciata e alla ordinanza
di rimessione, è intervenuta una modifica del testo dellart. 25, ultimo
comma, della legge 25 febbraio 1985, n. 47, il quale nella originaria formulazione
affidava alla legge regionale la determinazione dei criteri e delle modalità,
cui i Comuni avrebbero dovuto attenersi per leventuale regolamentazione
delle destinazioni duso, nonché dei casi in cui per le variazioni delle
predette sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione;
che, infatti, con la legge n. 662 del 1996, si è passati ad una previsione,
di rinvio completo alle leggi regionali cui compete stabilire quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, delluso di immobili
o di loro parti debbano essere subordinati a concessione o ad autorizzazione;
che, stante la mancanza di qualsiasi riferimento nellordinanza di rimessione
al testo normativo vigente (sia alla data di emanazione della legge regionale
denunciata, sia al momento della rimessione della questione) dellart.
25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, invocato come norma
interposta, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
dellart. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme
in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 Tutela ed uso del suolo) sollevata, in riferimento allart. 117
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
con lordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 6 novembre 2001.
Presidente
Redattore
Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE